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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.4385 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FARAMO
TI (C.F.: , pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso Email_1
lo studio dello stesso sito in Messina alla Via Felice Bisazza, n° 20;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Cod. Controparte_1
Fisc.: rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._3
dall'Avv. TURZI ROSSANA (Cod. Fisc. ), la quale C.F._4
dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo Pec:
e nel suo studio in Messina, Via Felice Email_2
Bisazza n. 10, elettivamente domiciliata (domicilio digitale
; PARTE RESISTENTE Email_2
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 26.10.2024, premesso che in data Parte_1
28.09.2002, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile al Controparte_1
n. 749 parte 2 serie A anno 2002), in regime di separazione dei beni;
che da tale unione erano nate due figlie, nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ma Persona_2
ancora non autonome;
che da circa un anno si erano manifestati insanabili contrasti tra i coniugi, che avevano reso la prosecuzione della convivenza non più tollerabile;
che la in data 28.09.2023, aveva CP_1
inviato al deducente, per il tramite del suo legale, una lettera nella quale chiedeva la separazione coniugale e da allora la stessa si era disinteressata della gestione della casa e delle figlie;
che egli lavorava come impiegato amministrativo e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, mentre la ra insegnante e percepiva uno stipendio mensile CP_1
di circa € 2.000,00; che la casa coniugale era di proprietà del deducente, ma egli doveva pagare la somma mensile di circa € 1.200,00 per il mutuo contratto per il suo acquisto e per un finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile; che la figlia aveva espresso la volontà Per_1
di continuare a vivere con la madre mentre la figlia aveva Persona_2
espresso la volontà di continuare a vivere con il padre;
che i coniugi non erano riusciti a trovare un accordo, pur convenendo sulla opportunità di provvedere ciascuno al mantenimento della figlia convivente;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi e che
2 la casa coniugale fosse assegnata al deducente, tenuto conto del fatto che egli ne era proprietario e pagava il mutuo e che la figlia più piccola avrebbe continuato a vivere con lui.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 27.11/03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.01.2025, si costituiva tempestivamente la quale Controparte_1
evidenziava che il rapporto coniugale era entrato in crisi per le condotte poco rispettose del coniuge, il quale era venuto meno ai doveri coniugali, anche contraendo numerosi debiti per acquisiti personali. Osservava che ella era giunta, di conseguenza, alla determinazione di separarsi, ma non aveva depositato il relativo ricorso, poichè aveva voluto attendere il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia per Persona_2
non destabilizzare l'equilibrio della stessa. Sottolineava, poi, che non era stato possibile raggiungere un accordo di separazione per le divergenze esistenti sui rapporti economici tra le parti e, in particolare, sull'attribuzione dei risparmi cointestati e sulla restituzione dei prestiti che ella aveva effettuato in favore del coniuge. Dichiarava, pertanto, di aderire alla domanda di separazione coniugale, ma chiedeva che questa fosse addebitata al marito, il quale l'aveva sovente mortificata, sminuita, insultata, lasciata sola e sofferente anche in occasione di festività, per dedicarsi alle proprie passioni, quali la palestra, il ciclismo e la tecnologia, per le quali aveva sostenuto notevoli spese, anche per acquisiti inutili, senza condividere alcuna decisione con la moglie e finendo con l'essere costretto a chiedere prestiti alla deducente, per un importo complessivo di circa € 150.000,00, da lei erogato anche facendo ricorso all'aiuto dei familiari. Evidenziava che nell'ultimo anno le vessazioni e le mortificazioni erano aumentate, tanto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto
3 coniugale, forse proprio al fine di indurla a lasciare la casa coniugale.
Osservava, poi, che il marito aveva manipolato la figlia la Persona_2
quale teneva ormai nei confronti della madre comportamenti scostanti, ed in occasione del diciottesimo compleanno di quest'ultima aveva organizzato la festa senza coinvolgere la deducente, escludendola da qualsiasi decisione e relegandola in fondo alla sala. Rilevava che il disinteresse e l'anaffettività del marito le avevano provocato emicranie, vomito, gastrite, ipertensione, tutte patologie delle quali, peraltro, il marito non si era mai preoccupato, deridendola e rimproverandola di essere inadeguata anche come madre. Rilevava, infine, che il , Parte_1
approfittando della ingenuità della moglie, aveva acquistato, con risorse della deducente, ed intestato a sé, l'immobile destinato a residenza familiare, poco prima che la convivenza tra i coniugi divenisse intollerabile. Chiedeva, pertanto, che il marito fosse condannato a risarcire il danno non patrimoniale a lei cagionato con la sua condotta contraria ai doveri coniugali, da determinare in complessivi € 150.000,00. Quanto ai rapporti di natura economica, rilevava che ella percepiva un reddito annuo lordo di € 31.000,00, pari a circa € 1.900,00 mensili, oltre ai premi per la partecipazione a premi ed incarichi scolastici, ma doveva pagare le rate mensili di un prestito contratto nell'interesse del coniuge, pari a € 300,00, con trattenuta in busta paga, mentre evidenziava che la documentazione prodotta dal coniuge si riferiva ad un rapporto di lavoro che era cessato il
29.12.2023, sicché non era noto quali fossero i suoi redditi attuali, non avendo, peraltro, il depositato l'ulteriore documentazione Parte_1
prescritta, benché egli avesse certamente la disponibilità di più conti bancari. Lamentava che il marito, il quale aveva gestito anche i suoi risparmi attraverso un conto cointestato presso la banca , aveva CP_2
investito nel maggio 2023 la somma di € 48.000,00, che ella aveva ricavato
4 dalla vendita di una propria casa, in titoli cointestati ad entrambi i coniugi, anziché alle figlie come concordato, e che lo stesso, successivamente, aveva riscosso la quota di 1/2, avvalendosi della cointestazione;
lamentava, altresì, che il marito aveva prelevato, senza essere da lei autorizzato, cospicue somme anche da altro conto ID cointestato, sul quale erano state accreditate somme di esclusiva pertinenza della deducente. Rilevava, inoltre, che nel corso del matrimonio era stata lei a far fronte a tutte le esigenze della famiglia, in quanto il marito, in un primo tempo, non aveva lavorato e, successivamente, aveva destinato i propri redditi al soddisfacimento di bisogni personali, anche facendo ricorso a prestiti.
Rilevava, poi, che le figlie erano entrambe studentesse universitarie e avevano la residenza presso la madre, sicché il avrebbe Parte_1
dovuto contribuire al loro mantenimento, mentre la casa coniugale avrebbe dovuto essere assegnata alla deducente, anche in considerazione del fatto che per lungo tempo le rate del mutuo erano state pagate con il denaro derivante dallo stipendio della deducente. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi e di C.T.U. sia per l'accertamento delle condizioni psicofisiche della deducente, sia per accertare le dazioni di denaro in favore del marito effettuate dalla deducente. Chiedeva, inoltre, che fossero effettuate indagini di natura fiscale e tributaria. Chiedeva, infine, che fosse pronunciata anche con sentenza parziale la separazione.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
28.01.2025, contestava il contenuto della comparsa Parte_1
di costituzione avversaria, evidenziando che la ricostruzione dei fatti offerta era falsa e volta a screditare il marito. Osservava che non poteva certamente parlarsi di inutile dispendio di denaro con riferimento all'acquisto di elettrodomestici di uso comune, che egli possedeva un'unica bicicletta e non due come affermato in comparsa sicché non aveva
5 certamente dilapidato con tale acquisto il patrimonio familiare, che egli aveva partecipato solo ad una gara negli ultimi cinque anni, che egli era attento alla alimentazione ma assumeva integratori di uso comune, che il proprio interesse per la tecnologia dipendeva dal fatto che il proprio mestiere era legato alla tecnologia, che non era vero che la CP_1
avesse dato al marito per assecondare i suoi capricci, la complessiva somma di € 150.000,00. Sottolineava che la on solo non CP_1
aveva fornito prova delle proprie asserzioni, ma che queste apparivano smentite dal fatto che era impossibile che la otesse avere CP_1
acquistato due immobili e potesse avere dato in prestito al marito la complessiva somma di € 150.000,00 con il suo solo stipendio di insegnante. Negava, poi, che nel conto FIDEURAM cointestato fossero state versate esclusivamente somme di pertinenza della moglie ed osservava che anche sul conto egli aveva versato le somme CP_2
necessarie per il pagamento del mutuo. Rilevava che era altresì falso che la moglie fosse stata costretta a contrarre un finanziamento per l'acquisto dei mobili che arredavano la casa coniugale, atteso che tali mobili erano stati pagati dal deducente, come risultava dalle ricevute dei bonifici, e che, comunque, egli non aveva indotto la moglie a contrarre tale prestito.
Osservava, poi, che anche le case adibite a residenza familiare, che erano state in precedenza intestate alla moglie, in realtà erano state acquistate con le risorse economiche di entrambi i coniugi, tanto che le rate dei relativi mutui venivano pagate con il denaro esistente su conti cointestati, nei quali confluivano gli emolumenti di entrambi i coniugi. Lamentava, quindi, che la non aveva depositato l'estratto del conto corrente a lei CP_1
intestato ed evidenziava che la chiesta consulenza tecnica contabile era inammissibile, in quanto esplorativa. Ribadiva che la figlia Persona_2
aveva più volte espresso il desiderio di continuare a vivere con il padre e
6 che la stessa veniva quotidianamente intimidita dalla madre per il suo
"tradimento". Quanto agli asseriti danni fisici subiti dalla CP_1
osservava che la stessa soffriva di gastrite e di rettocolite ulcerosa già prima di conoscere il marito, tanto che era stata ricoverata presso l'Ospedale di Genova per le necessarie cure ed aveva goduto dei benefici della legge 104/1992. Eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità di tutte le domande di condanna e di restituzione avanzate dalla resistente e l'inconducenza delle relative richieste istruttorie. In subordine, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale diretta e contraria.
Con memoria depositata il 07.02.2025 ex art. 473 bis .17 comma 2
c.p.c. eccepiva la decadenza del ricorrente dalle Controparte_1
richieste di prova non formulate in ricorso. Rilevava, poi, che non aveva formulato alcuna richiesta di "restituzione" di somme. Evidenziava che, dalla stessa documentazione prodotta dalla controparte, emergeva che gli emolumenti del venivano versati sul conto personale dello Parte_1
stesso e non sul conto comune, mentre ella aveva prelevato dai conti cointestati solo somme di propria pertinenza. Ammetteva di avere sofferto di rettocolite ma evidenziava che ciò non aveva alcun collegamento con le condotte contrarie ai doveri coniugali compiute dal , che le Parte_1
avevano provocato diversi ed ulteriori disturbi. Ribadiva tutte le richieste istruttorie già formulate e chiedeva, in caso di ammissione della prova chiesta dalla controparte, che fosse ammessa la prova testimoniale contraria con i testi indicati a prova diretta.
Con memoria depositata il 13.02.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. contestava la fondatezza della Parte_1
eccezione di decadenza dalle richieste istruttorie formulate con la memoria da ultimo depositata, essendo possibile ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma
2 c.p.c. formulare richieste di nuovi mezzi istruttori a seguito della
7 comparsa di costituzione avversaria. Ribadiva che la non CP_1
aveva depositato gli estratti conto, relativi al conto dove, verosimilmente, aveva versato la somma riscossa dall'immobile venduto poco prima della costituzione in giudizio e le somme riscosse derivanti dai fondi comuni con il marito. Ribadiva le richieste istruttorie già formulate;
chiedeva l'ammissione di prova contraria e che fosse ordinato alla resistente di depositare gli estratti conto aggiornati.
All'udienza del 18.02.205 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva. Il
Giudice disponeva, quindi, l'audizione delle due figlie maggiorenni,
[...]
e che veniva effettuata Persona_3 Persona_4
all'udienza del 25.02.2025, all'esito della quale il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati. I procuratori delle parti chiedevano, quindi, un rinvio per verificare se fosse possibile raggiungere un accordo sugli ulteriori provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c..
All'udienza del 09.06.2025 il Giudice prendeva atto che le parti avevano raggiunto un accordo con riferimento al godimento della casa coniugale ed al mantenimento delle figlie e provvedeva, quindi, sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti. Il procuratore di parte resistente ribadiva, quindi, la richiesta di emissione di sentenza non definitiva di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., ed il Giudice riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1188/2025 pubblicata il 18.06.2025, il
Tribunale di Messina pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo, quindi, la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso sulle altre domande.
Con separate istanze depositate il 21 ed il 24 novembre 2025, i procuratori delle parti chiedevano la revoca dell'udienza fissata per
8 l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa, evidenziando che le parti avevano raggiunto un accordo per la definizione integrale delle reciproche richieste formulate nel presente giudizio alle condizioni indicate nell'Accordo conciliativo, depositato in allegato alla istanza ed avente il seguente tenore: “A) si conviene e stipula quanto segue: La sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo Controparte_1
rinuncia espressamente alla domanda di addebito della separazione coniugale formulata nei confronti del proprio marito e Parte_1
ad ogni conseguente e collegata richiesta di risarcimento danni formulata nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina R.G. n. 4385/2024.
B) Il sig. per parte sua, dichiara di accettare la Parte_1
predetta rinuncia da parte della sig.ra C) Le Controparte_1
Parti, inoltre, accettano e confermano definitivamente il contenuto degli accordi raggiunti in corso di causa, stabilendo quanto segue: i) la casa coniugale rimane definitivamente nel godimento esclusivo del proprietario sig. ii) le figlie hanno espresso il desiderio di Parte_1
permanere una con il padre e l'altra con la madre, sicché ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia con lo stesso convivente, fermo restando che entrambi i coniugi dovranno partecipare alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 50% ciascuno;
iii) i coniugi confermano e dichiarano di essere finanziariamente ed economicamente autosufficienti e, pertanto, confermano e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro conseguentemente al rapporto di coniugio. Conseguentemente le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano a tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina R.G. n. 4385/2024, impegnandosi a non citare alcun teste per l'udienza del 28/11/2025 e provvedendo, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 21/11/2025, a depositare nel
9 suddetto giudizio una istanza congiunta per richiedere al Giudice designato di confermare il contenuto del presente accordo, da acquisirsi agli atti del procedimento di separazione giudiziale pendente, e di disporre la compensazione delle spese di giudizio. E) Le parti si impegnano inoltre, una volta maturato il termine previsto per legge e sempre a titolo transattivo, a richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al presente accordo. F) Infine le Parti dichiarano di rinunciare espressamente ad ogni pretesa o azione, presente o futura, relativamente ai rapporti patrimoniali intercorsi tra loro durante l'intero periodo di coniugio, con conseguente espressa rinuncia ad ogni richiesta di rendiconto, restituzione, conguaglio o compensazione in merito alle operazioni di natura patrimoniale e finanziaria, mobiliare od immobiliare, compiute separatamente o congiuntamente durante l'intero periodo di coniugio, dichiarando sin d'ora e dando atto reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione in relazione a detti rapporti ed in generale per tutta la durata del rapporto coniugale”.
All'udienza dell'11.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa con il recepimento del superiore accordo ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per il recepimento dell'accordo in ordine alle condizioni di separazione dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé
a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione su precisazioni congiunte delle conclusioni e la separazione consensuale costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di
10 intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183), ha attribuito al Tribunale solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla pronuncia di separazione alle condizioni indicate nell'accordo datato 19.11.2025 e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni e l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione delle ragioni della decisione, che prescindono dalla soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione giudiziale dei coniugi così come stabilito dalle parti nell'accordo datato 19.11.2025, alle condizioni testualmente riportate in parte motiva;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.4385 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FARAMO
TI (C.F.: , pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso Email_1
lo studio dello stesso sito in Messina alla Via Felice Bisazza, n° 20;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Cod. Controparte_1
Fisc.: rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._3
dall'Avv. TURZI ROSSANA (Cod. Fisc. ), la quale C.F._4
dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo Pec:
e nel suo studio in Messina, Via Felice Email_2
Bisazza n. 10, elettivamente domiciliata (domicilio digitale
; PARTE RESISTENTE Email_2
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 26.10.2024, premesso che in data Parte_1
28.09.2002, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile al Controparte_1
n. 749 parte 2 serie A anno 2002), in regime di separazione dei beni;
che da tale unione erano nate due figlie, nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ma Persona_2
ancora non autonome;
che da circa un anno si erano manifestati insanabili contrasti tra i coniugi, che avevano reso la prosecuzione della convivenza non più tollerabile;
che la in data 28.09.2023, aveva CP_1
inviato al deducente, per il tramite del suo legale, una lettera nella quale chiedeva la separazione coniugale e da allora la stessa si era disinteressata della gestione della casa e delle figlie;
che egli lavorava come impiegato amministrativo e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, mentre la ra insegnante e percepiva uno stipendio mensile CP_1
di circa € 2.000,00; che la casa coniugale era di proprietà del deducente, ma egli doveva pagare la somma mensile di circa € 1.200,00 per il mutuo contratto per il suo acquisto e per un finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile; che la figlia aveva espresso la volontà Per_1
di continuare a vivere con la madre mentre la figlia aveva Persona_2
espresso la volontà di continuare a vivere con il padre;
che i coniugi non erano riusciti a trovare un accordo, pur convenendo sulla opportunità di provvedere ciascuno al mantenimento della figlia convivente;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi e che
2 la casa coniugale fosse assegnata al deducente, tenuto conto del fatto che egli ne era proprietario e pagava il mutuo e che la figlia più piccola avrebbe continuato a vivere con lui.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 27.11/03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.01.2025, si costituiva tempestivamente la quale Controparte_1
evidenziava che il rapporto coniugale era entrato in crisi per le condotte poco rispettose del coniuge, il quale era venuto meno ai doveri coniugali, anche contraendo numerosi debiti per acquisiti personali. Osservava che ella era giunta, di conseguenza, alla determinazione di separarsi, ma non aveva depositato il relativo ricorso, poichè aveva voluto attendere il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia per Persona_2
non destabilizzare l'equilibrio della stessa. Sottolineava, poi, che non era stato possibile raggiungere un accordo di separazione per le divergenze esistenti sui rapporti economici tra le parti e, in particolare, sull'attribuzione dei risparmi cointestati e sulla restituzione dei prestiti che ella aveva effettuato in favore del coniuge. Dichiarava, pertanto, di aderire alla domanda di separazione coniugale, ma chiedeva che questa fosse addebitata al marito, il quale l'aveva sovente mortificata, sminuita, insultata, lasciata sola e sofferente anche in occasione di festività, per dedicarsi alle proprie passioni, quali la palestra, il ciclismo e la tecnologia, per le quali aveva sostenuto notevoli spese, anche per acquisiti inutili, senza condividere alcuna decisione con la moglie e finendo con l'essere costretto a chiedere prestiti alla deducente, per un importo complessivo di circa € 150.000,00, da lei erogato anche facendo ricorso all'aiuto dei familiari. Evidenziava che nell'ultimo anno le vessazioni e le mortificazioni erano aumentate, tanto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto
3 coniugale, forse proprio al fine di indurla a lasciare la casa coniugale.
Osservava, poi, che il marito aveva manipolato la figlia la Persona_2
quale teneva ormai nei confronti della madre comportamenti scostanti, ed in occasione del diciottesimo compleanno di quest'ultima aveva organizzato la festa senza coinvolgere la deducente, escludendola da qualsiasi decisione e relegandola in fondo alla sala. Rilevava che il disinteresse e l'anaffettività del marito le avevano provocato emicranie, vomito, gastrite, ipertensione, tutte patologie delle quali, peraltro, il marito non si era mai preoccupato, deridendola e rimproverandola di essere inadeguata anche come madre. Rilevava, infine, che il , Parte_1
approfittando della ingenuità della moglie, aveva acquistato, con risorse della deducente, ed intestato a sé, l'immobile destinato a residenza familiare, poco prima che la convivenza tra i coniugi divenisse intollerabile. Chiedeva, pertanto, che il marito fosse condannato a risarcire il danno non patrimoniale a lei cagionato con la sua condotta contraria ai doveri coniugali, da determinare in complessivi € 150.000,00. Quanto ai rapporti di natura economica, rilevava che ella percepiva un reddito annuo lordo di € 31.000,00, pari a circa € 1.900,00 mensili, oltre ai premi per la partecipazione a premi ed incarichi scolastici, ma doveva pagare le rate mensili di un prestito contratto nell'interesse del coniuge, pari a € 300,00, con trattenuta in busta paga, mentre evidenziava che la documentazione prodotta dal coniuge si riferiva ad un rapporto di lavoro che era cessato il
29.12.2023, sicché non era noto quali fossero i suoi redditi attuali, non avendo, peraltro, il depositato l'ulteriore documentazione Parte_1
prescritta, benché egli avesse certamente la disponibilità di più conti bancari. Lamentava che il marito, il quale aveva gestito anche i suoi risparmi attraverso un conto cointestato presso la banca , aveva CP_2
investito nel maggio 2023 la somma di € 48.000,00, che ella aveva ricavato
4 dalla vendita di una propria casa, in titoli cointestati ad entrambi i coniugi, anziché alle figlie come concordato, e che lo stesso, successivamente, aveva riscosso la quota di 1/2, avvalendosi della cointestazione;
lamentava, altresì, che il marito aveva prelevato, senza essere da lei autorizzato, cospicue somme anche da altro conto ID cointestato, sul quale erano state accreditate somme di esclusiva pertinenza della deducente. Rilevava, inoltre, che nel corso del matrimonio era stata lei a far fronte a tutte le esigenze della famiglia, in quanto il marito, in un primo tempo, non aveva lavorato e, successivamente, aveva destinato i propri redditi al soddisfacimento di bisogni personali, anche facendo ricorso a prestiti.
Rilevava, poi, che le figlie erano entrambe studentesse universitarie e avevano la residenza presso la madre, sicché il avrebbe Parte_1
dovuto contribuire al loro mantenimento, mentre la casa coniugale avrebbe dovuto essere assegnata alla deducente, anche in considerazione del fatto che per lungo tempo le rate del mutuo erano state pagate con il denaro derivante dallo stipendio della deducente. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi e di C.T.U. sia per l'accertamento delle condizioni psicofisiche della deducente, sia per accertare le dazioni di denaro in favore del marito effettuate dalla deducente. Chiedeva, inoltre, che fossero effettuate indagini di natura fiscale e tributaria. Chiedeva, infine, che fosse pronunciata anche con sentenza parziale la separazione.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
28.01.2025, contestava il contenuto della comparsa Parte_1
di costituzione avversaria, evidenziando che la ricostruzione dei fatti offerta era falsa e volta a screditare il marito. Osservava che non poteva certamente parlarsi di inutile dispendio di denaro con riferimento all'acquisto di elettrodomestici di uso comune, che egli possedeva un'unica bicicletta e non due come affermato in comparsa sicché non aveva
5 certamente dilapidato con tale acquisto il patrimonio familiare, che egli aveva partecipato solo ad una gara negli ultimi cinque anni, che egli era attento alla alimentazione ma assumeva integratori di uso comune, che il proprio interesse per la tecnologia dipendeva dal fatto che il proprio mestiere era legato alla tecnologia, che non era vero che la CP_1
avesse dato al marito per assecondare i suoi capricci, la complessiva somma di € 150.000,00. Sottolineava che la on solo non CP_1
aveva fornito prova delle proprie asserzioni, ma che queste apparivano smentite dal fatto che era impossibile che la otesse avere CP_1
acquistato due immobili e potesse avere dato in prestito al marito la complessiva somma di € 150.000,00 con il suo solo stipendio di insegnante. Negava, poi, che nel conto FIDEURAM cointestato fossero state versate esclusivamente somme di pertinenza della moglie ed osservava che anche sul conto egli aveva versato le somme CP_2
necessarie per il pagamento del mutuo. Rilevava che era altresì falso che la moglie fosse stata costretta a contrarre un finanziamento per l'acquisto dei mobili che arredavano la casa coniugale, atteso che tali mobili erano stati pagati dal deducente, come risultava dalle ricevute dei bonifici, e che, comunque, egli non aveva indotto la moglie a contrarre tale prestito.
Osservava, poi, che anche le case adibite a residenza familiare, che erano state in precedenza intestate alla moglie, in realtà erano state acquistate con le risorse economiche di entrambi i coniugi, tanto che le rate dei relativi mutui venivano pagate con il denaro esistente su conti cointestati, nei quali confluivano gli emolumenti di entrambi i coniugi. Lamentava, quindi, che la non aveva depositato l'estratto del conto corrente a lei CP_1
intestato ed evidenziava che la chiesta consulenza tecnica contabile era inammissibile, in quanto esplorativa. Ribadiva che la figlia Persona_2
aveva più volte espresso il desiderio di continuare a vivere con il padre e
6 che la stessa veniva quotidianamente intimidita dalla madre per il suo
"tradimento". Quanto agli asseriti danni fisici subiti dalla CP_1
osservava che la stessa soffriva di gastrite e di rettocolite ulcerosa già prima di conoscere il marito, tanto che era stata ricoverata presso l'Ospedale di Genova per le necessarie cure ed aveva goduto dei benefici della legge 104/1992. Eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità di tutte le domande di condanna e di restituzione avanzate dalla resistente e l'inconducenza delle relative richieste istruttorie. In subordine, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale diretta e contraria.
Con memoria depositata il 07.02.2025 ex art. 473 bis .17 comma 2
c.p.c. eccepiva la decadenza del ricorrente dalle Controparte_1
richieste di prova non formulate in ricorso. Rilevava, poi, che non aveva formulato alcuna richiesta di "restituzione" di somme. Evidenziava che, dalla stessa documentazione prodotta dalla controparte, emergeva che gli emolumenti del venivano versati sul conto personale dello Parte_1
stesso e non sul conto comune, mentre ella aveva prelevato dai conti cointestati solo somme di propria pertinenza. Ammetteva di avere sofferto di rettocolite ma evidenziava che ciò non aveva alcun collegamento con le condotte contrarie ai doveri coniugali compiute dal , che le Parte_1
avevano provocato diversi ed ulteriori disturbi. Ribadiva tutte le richieste istruttorie già formulate e chiedeva, in caso di ammissione della prova chiesta dalla controparte, che fosse ammessa la prova testimoniale contraria con i testi indicati a prova diretta.
Con memoria depositata il 13.02.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. contestava la fondatezza della Parte_1
eccezione di decadenza dalle richieste istruttorie formulate con la memoria da ultimo depositata, essendo possibile ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma
2 c.p.c. formulare richieste di nuovi mezzi istruttori a seguito della
7 comparsa di costituzione avversaria. Ribadiva che la non CP_1
aveva depositato gli estratti conto, relativi al conto dove, verosimilmente, aveva versato la somma riscossa dall'immobile venduto poco prima della costituzione in giudizio e le somme riscosse derivanti dai fondi comuni con il marito. Ribadiva le richieste istruttorie già formulate;
chiedeva l'ammissione di prova contraria e che fosse ordinato alla resistente di depositare gli estratti conto aggiornati.
All'udienza del 18.02.205 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva. Il
Giudice disponeva, quindi, l'audizione delle due figlie maggiorenni,
[...]
e che veniva effettuata Persona_3 Persona_4
all'udienza del 25.02.2025, all'esito della quale il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati. I procuratori delle parti chiedevano, quindi, un rinvio per verificare se fosse possibile raggiungere un accordo sugli ulteriori provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c..
All'udienza del 09.06.2025 il Giudice prendeva atto che le parti avevano raggiunto un accordo con riferimento al godimento della casa coniugale ed al mantenimento delle figlie e provvedeva, quindi, sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti. Il procuratore di parte resistente ribadiva, quindi, la richiesta di emissione di sentenza non definitiva di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., ed il Giudice riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1188/2025 pubblicata il 18.06.2025, il
Tribunale di Messina pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo, quindi, la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso sulle altre domande.
Con separate istanze depositate il 21 ed il 24 novembre 2025, i procuratori delle parti chiedevano la revoca dell'udienza fissata per
8 l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa, evidenziando che le parti avevano raggiunto un accordo per la definizione integrale delle reciproche richieste formulate nel presente giudizio alle condizioni indicate nell'Accordo conciliativo, depositato in allegato alla istanza ed avente il seguente tenore: “A) si conviene e stipula quanto segue: La sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo Controparte_1
rinuncia espressamente alla domanda di addebito della separazione coniugale formulata nei confronti del proprio marito e Parte_1
ad ogni conseguente e collegata richiesta di risarcimento danni formulata nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina R.G. n. 4385/2024.
B) Il sig. per parte sua, dichiara di accettare la Parte_1
predetta rinuncia da parte della sig.ra C) Le Controparte_1
Parti, inoltre, accettano e confermano definitivamente il contenuto degli accordi raggiunti in corso di causa, stabilendo quanto segue: i) la casa coniugale rimane definitivamente nel godimento esclusivo del proprietario sig. ii) le figlie hanno espresso il desiderio di Parte_1
permanere una con il padre e l'altra con la madre, sicché ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia con lo stesso convivente, fermo restando che entrambi i coniugi dovranno partecipare alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 50% ciascuno;
iii) i coniugi confermano e dichiarano di essere finanziariamente ed economicamente autosufficienti e, pertanto, confermano e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro conseguentemente al rapporto di coniugio. Conseguentemente le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano a tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina R.G. n. 4385/2024, impegnandosi a non citare alcun teste per l'udienza del 28/11/2025 e provvedendo, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 21/11/2025, a depositare nel
9 suddetto giudizio una istanza congiunta per richiedere al Giudice designato di confermare il contenuto del presente accordo, da acquisirsi agli atti del procedimento di separazione giudiziale pendente, e di disporre la compensazione delle spese di giudizio. E) Le parti si impegnano inoltre, una volta maturato il termine previsto per legge e sempre a titolo transattivo, a richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al presente accordo. F) Infine le Parti dichiarano di rinunciare espressamente ad ogni pretesa o azione, presente o futura, relativamente ai rapporti patrimoniali intercorsi tra loro durante l'intero periodo di coniugio, con conseguente espressa rinuncia ad ogni richiesta di rendiconto, restituzione, conguaglio o compensazione in merito alle operazioni di natura patrimoniale e finanziaria, mobiliare od immobiliare, compiute separatamente o congiuntamente durante l'intero periodo di coniugio, dichiarando sin d'ora e dando atto reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione in relazione a detti rapporti ed in generale per tutta la durata del rapporto coniugale”.
All'udienza dell'11.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa con il recepimento del superiore accordo ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per il recepimento dell'accordo in ordine alle condizioni di separazione dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé
a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione su precisazioni congiunte delle conclusioni e la separazione consensuale costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di
10 intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183), ha attribuito al Tribunale solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla pronuncia di separazione alle condizioni indicate nell'accordo datato 19.11.2025 e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni e l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione delle ragioni della decisione, che prescindono dalla soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione giudiziale dei coniugi così come stabilito dalle parti nell'accordo datato 19.11.2025, alle condizioni testualmente riportate in parte motiva;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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