Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2024, proposto da
EL OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Cesare Cereda, Marco Radice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unita’ Sanitaria Locale Umbria 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell'Azienda Unità Sanità Locale Umbria n. 2 n. 0001450 del 27/11/2023 e dell'allegato “ Regolamento per la graduazione; il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione; degli incarichi di funzione organizzativa e degli incarichi di funzione professionale del personale di comparto ” ;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanità Locale Umbria n. 2 n. 0002038 del 01/12/2023 e dell'allegato “ Regolamento per la graduazione; il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione; degli incarichi di funzione organizzativa e degli incarichi di funzione professionale del personale di comparto” ;
- della Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell'Azienda Unità Sanità Locale Umbria n. 2 n. 0000975 del 22/05/2024 e dell'allegato n. 3 dell'allegato b ;
- delle Deliberazioni del Direttore Generale F.F. dell'Azienda Unità Sanità Locale Umbria n. 2 n. 0001321 del 09/07/2024 , n. 0001444 del 29/07/2024 , n. 0001569 del 07/08/2024 ;
- della Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell'Azienda Unità Sanità Locale Umbria n. 2 n. 0001516 del 01/08/2024 ;
- del verbale di valutazione “Dialisi Spoleto” acquisito al prot. USL Umbria 2 n. 203846 del 20/09/2024 ;
- della Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell'Azienda Unità Sanità Locale Umbria n. 2 n. 0001883 del 25/09/2024, pubblicata in data 25/09/2024 ;
- di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti;
nonché per la condanna
- ad una nuova somministrazione, in favore della ricorrente sig.ra OR EL, della prova orale previa predeterminazione dei criteri di valutazione o dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione esaminatrice - eventualmente in diversa composizione – idonea a rappresentare i presupposti di fatto o, meglio, il percorso logico alla base della valutazione adottata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale Umbria 2;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa EN DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra EL OR è dipendente dell’Unità Sanità Locale Umbria n. 2 con profilo professionale “infermiere”, attualmente in servizio presso l’Ospedale di Spoleto; dal 2013 svolge la funzione di infermiere coordinatore, pur in carenza di alcun atto formale di incarico, a seguito del pensionamento del precedente coordinatore.
2. Con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 975 del 22 maggio 2024, l’Usl Umbria n. 2 ha indetto due avvisi interni per titoli e colloqui ai sensi all’art. 28 del CCNL del Comparto sanità triennio 2019 – 2021: per quanto di interesse nella presente sede, viena in rilievo l’avviso interno per il conferimento degli Incarichi di funzione di Coordinamento.
3. La ricorrente ha partecipato a due procedure selettive: quella per coordinatore infermiere presso la Sezione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Ospedale di Spoleto e quella per l’analogo profilo presso la Sezione Nefrologia e Dialisi del P.O. di Foligno. Entrambe le procedure si articolavano in una prova orale su contenuti professionali propri dell’incarico da conferire, oltre che sull’attribuzione di punteggio al curriculum e ai relativi titoli di carriera.
3.1 Con riferimento alla procedura per l’assegnazione dell’incarico di infermiere coordinatore a Foligno, la Sig.ra OR, superato il colloquio orale, tenutosi l’11 settembre 2024, conseguiva il punteggio finale di 56,68, piazzandosi terza ma in posizione non utile, perché vi era a disposizione un unico posto.
3.2. Quanto invece all’incarico presso l’Ospedale di Spoleto, la ricorrente ha sostenuto la prova orale il 19 settembre 2024 avanti alla stessa Commissione esaminatrice della procedura di Foligno: all’esito le venivano attribuiti punti 8/30, cui corrispondeva il giudizio di non idoneità, in quanto per il superamento della prova orale era previsto il punteggio minimo di 10 punti. Tale ultima procedura si concludeva senza che venisse individuato un candidato idoneo, non riuscendo nessuno dei concorrenti a superare la prova orale.
4. La Sig.ra OR ha impugnato gli esiti della sola procedura per il conferimento dell’incarico di infermiere coordinatore presso l’Ospedale di Spoleto, oltre al Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione e di funzione organizzativa del personale di comparto, approvato con Deliberazione del Direttore Generale F.F. dell'Azienda Unità Sanità Locale Umbria n. 2 n. 1450 del 27 novembre 2023 e successivamente modificato con Deliberazione 2038 del 1° dicembre 2023.
4.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre ai principi generali di diritto che presiedono i concorsi pubblici, della trasparenza, della par condicio, della imparzialità e del principio di legalità per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale. La valutazione dei candidati nella procedura in oggetto si sarebbe illegittimamente esaurita nella sola indicazione del voto numerico attribuito in sede di colloquio orale, ma tale valutazione risultava inidonea a sorreggerne gli esiti in ragione dell’assoluta genericità dei criteri di valutazione e della mancanza di alcuna griglia di valutazione.
4.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Oscurità del percorso motivazionale posto dall’Amministrazione. La già richiamata assenza della griglia di valutazione rendeva la motivazione di inidoneità, consistente nel solo punteggio numerico, assolutamente oscura e comunque insufficiente.
4.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo. Irragionevolezza della valutazione espressa nella prova orale per l’incarico di coordinatore infermiere “Dialisi Spoleto” nel raffronto con la valutazione ottenuta nella prova orale per l’incarico di coordinatore infermiere “Dialisi Foligno”. La valutazione di inidoneità conseguita dalla ricorrente nella procedura di Spoleto risultava assolutamente irragionevole alla luce della positiva valutazione attribuitale solo 8 giorni prima dalla medesima Commissione nell’altra procedura.
4.4. Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo. Irragionevolezza della valutazione espressa nella prova orale per l’incarico di coordinatore infermiere “Dialisi Spoleto” sebbene svolgesse da anni l’incarico di coordinatore infermiere in veste di facente funzione dei PP.OO. di Spoleto e Foligno. L’esperienza acquisita dalla ricorrente nell’ambito del medesimo incarico già svolto quale facente funzione rendeva ulteriormente irragionevole l’esito di inidoneità conseguito nella selezione per la medesima posizione già ricoperta.
4.5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 10 del “Regolamento per la graduazione; il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione; degli incarichi di funzione organizzativa e degli incarichi di funzione professionale del personale di comparto” e dell’art. 97 Cost. e del principio di competenza. Irragionevolezza della valutazione espressa per la prova orale per mancanza di competenza tecnica specifica dei membri della Commissione esaminatrice. Nessun membro della Commissione esaminatrice poteva vantare una specifica competenza tecnica in tema di Dialisi e Nefrologia, rendendo quindi illegittima la valutazione attribuita alla ricorrente.
5. Si è costituita per resistere in giudizio l’Usl Umbria 2, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in ragione del fatto che gli atti di conferimento degli incarichi di coordinamento, quali atti di gestione del rapporto di lavoro, sarebbero meri “atti negoziali” adottati dal datore di lavoro senza spendita di poteri pubblici, e quindi sottoposti alla cognizione del Giudice ordinario. Nel merito, la difesa di parte pubblica ha contestato partitamente i motivi di censura di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
6. In vista della decisione del ricorso le parti hanno depositato memorie riepilogative; in particolare la ricorrente ha insistito sulla giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo in ragione del fatto che la presente procedura costituirebbe progressione verticale. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
8. Come noto, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti il rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche, oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia d'inquadramento ” (Cass. Civ., Sez. Un., 08 luglio 2024, n. 18653, nonché, conformi, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 giugno 2025, n. 4835, Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2024, n. 4572, id. sez. VII, 15 febbraio 2022, n. 1110).
9. Nel caso in esame la procedura avversata era diretta al conferimento di un incarico di maggiore responsabilità ovvero il coordinamento degli infermieri in servizio presso la Sezione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Ospedale di Spoleto, funzione che comportava ulteriori responsabilità, la stipula di un contratto integrativo con termini di durata, funzioni e responsabilità ed un migliore trattamento economico (la cd. indennità di funzione), senza che però il dipendente accedesse ad una fascia o categoria superiore.
Emerge infatti dall’art. 5 della Delibera del Direttore Generale dell’Usl Umbria 2 n. 1450 dell’11 agosto 2023 (recante il regolamento sugli incarichi) che la funzione di coordinamento è un incarico di funzione organizzativa attribuibile al personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti ex art. 6, commi 4 e 5 della l. n. 43/2006 e comporta l’assunzione di specifiche responsabilità gestionali ed amministrative, tra cui “ la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi ” (cfr. art. 28 del CCNL Comparto sanità 2019/2021).
10. Per comprendere la natura dell’incarico in oggetto, decisiva è la previsione dell’art. 31, commi 10 e 11, del già citato CCNL di comparto, ove si prevede che in caso di revoca dell’incarico (che può sopravvenire per una valutazione negativa o per semplice riorganizzazione aziendale) “ il dipendente resta inquadrato nell’area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico ”: se quindi il lavoratore privato della qualifica di coordinatore rimane inquadrato nell’area di appartenenza, perdendo solo le funzioni superiori, è evidente che la procedura di conferimento di tali funzioni non aveva sicuramente natura di progressione verticale “novativa”, ma solamente di progressione nelle funzioni, senza cambio di qualifica.
11. Su un caso analogo, avente ad oggetto il conferimento della funzione di infermiere coordinatore è stato chiarito: “ La procedura oggetto di contenzioso attiene al conferimento di incarichi di funzione che trovano la propria disciplina di carattere generale nella contrattazione collettiva e, segnatamente, negli artt. 14, 19 e 24 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, secondo cui “Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza”. “Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato nella categoria D”. Nel caso di revoca dei medesimi “il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico”. Analoghe precisioni sono contenute nel CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 e valevole per il triennio 2019-2021.
In attuazione della disciplina di contrattazione collettiva la ASL IA VA CH ha emanato, con delibera n. 385 del 16.04.2021, successivamente integrata dalla delibera n. 369 del 16.03.2022 il “Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli “Incarichi di funzione” - Area del Comparto” sulla cui base viene adottato l’”Avviso interno per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di funzione al personale” destinato a personale già inquadrato nella categoria D o al massimo Ds.
Dalla disciplina sopra richiamata si evince che, a seguito del conferimento dell’incarico di funzione, non si determina alcun passaggio alla categoria superiore, ma il dipendente acquisisce soltanto, all’interno della medesima categoria di appartenenza, responsabilità e mansioni più qualificate a cui si correla un miglioramento del trattamento economico.
La procedura per l’attribuzione degli incarichi di funzione previsti dal CCNL Comparto Sanità non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro “privatizzato” già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, nell’ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro aventi natura privatistica, espressamente previste dall’art. 5, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenze nn. 64 e 383/2021; T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 27/03/2006, n. 1058; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 15/11/2002, n. 7169).
E’ stato di recente affermato in giurisprudenza che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto una procedura di conferimento di incarichi di funzione nel ruolo dei profili di collaboratore assistente sociale e assistente sociale senior, previsti ed istituiti dal CCNL del 21 Giugno 2018 relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2016/2018; siffatto genere di procedura esula dall’ambito delle procedure concorsuali propriamente dette in quanto non dà accesso ad una nuova area funzionale, né alla qualifica dirigenziale con effetti novativi del rapporto, bensì implica soltanto un mutamento temporaneo di funzioni interno alla medesima area funzionale e inerente fisiologicamente alla gestione del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze di pubbliche amministrazioni nel quale l’Amministrazione esercita la capacità e i poteri del privato datore di lavoro a norma dell’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 165/2001” (T.A.R. PIEMONTE, sez. I, n. 247/2020).
Esula pertanto dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo l’esame delle questioni inerenti alla legittimità delle procedure, anche di carattere concorsuale, e degli atti conferimento di incarichi di funzione organizzativa volti ad attribuire a un dipendente già in servizio ulteriori compiti e responsabilità che arricchiscono il contenuto di un rapporto di lavoro già in atto, in quanto riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001. ” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 27 giugno 2023, n. 252, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 5 febbraio 2013, n.1262, e T.A.R. Reggio Calabria, 29 luglio 2010, n. 440).
12. A conferma di quanto sopra, il precedente invocato dal ricorrente che affermava la giurisdizione del Giudice Amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. II, n. 4036/2025) riguardava una procedura qualificata espressamente di progressione “fra aree”, ovvero verticale “novativa”, e non il semplice conferimento in via temporanea di ulteriori responsabilità.
13. Nel caso in esame, infatti, la selezione era diretta al conferimento di una qualifica che si esaurisce all’interno della medesima area e/o categoria funzionale di partenza, seppur con un trattamento economico integrativo. La giurisdizione su tale controversia, pertanto, spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
14. Il giudizio de quo , quindi, è devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il giudizio venga riassunto presso la suddetta Autorità Giudiziaria entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 11, co. 2, cod. proc. amm.).
15. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, e indica come giudice competente a decidere il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN DA | CE UN |
IL SEGRETARIO