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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/09/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3584/2025 avente ad oggetto: revoca inabilitazione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Verona (VR), Corso Porta
Nuova n. 20,
RICORRENTE per la revoca dell'inabilitazione di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Verona.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Ricorrente
NEL MERITO
pagina 1 di 4 - in accoglimento del presente ricorso, revocarsi l'inabilitazione del SI , CP_1 nato a [...] il [...], residente in [...], disposta con sentenza n. 34/1999 Cron. del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data
20.12.1999;
- disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Verona, per l'applicazione della misura dell'Amministrazione di Sostegno a tutela del SI , con CP_1 designazione, quale Ads, dell'odierno ricorrente, SI;
Parte_1
- ordinare che, a cura della Cancelleria, l'emananda sentenza, appena passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro, ex art. 423 c.c. e comunicata entro dieci giorni al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.”
PUBBLICO MINISTERO: “Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente è il curatore, giusto decreto del Tribunale di Verona del Parte_1
20.12.1999, del fratello unilaterale , dichiarato interdetto dal Tribunale per i CP_1 minorenni di Venezia con sentenza depositata il 20.12.1999.
L'inabilitazione è stata pronunciata – quando ancora non era stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la misura dell'amministrazione di sostegno – in ragione di una condizione di insufficienza mentale di lieve-media entità e da disturbi nel comportamento
(impulsività), tali da non consentirgli di gestire adeguatamente il denaro, né di curare convenientemente i propri interessi.
Le successive visite e relazioni hanno confermato la situazione clinica e personale di CP_1
cui è stata riconosciuto nel 2003 un grado di invalidità pari all'80% con diagnosi
[...] di “insufficienza mentale di entità medio/lieve con disturbi gravi del comportamento”.
Come da relazione del curatore speciale del 22 agosto 2024, frequenta il CP_1 centro diurno “Cà Vignal” di Verona, gestito dalla Cooperativa Sociale “Cercate”, svolgendo lavori di cartotecnica, cura dell'orto, cucina, musicoterapia, disegno e partecipando a progetti ed eventi organizzati. Vive con il nucleo costituito dal fratello e curatore da compagna di , e dalla signora Pt_1 Persona_1 Parte_1 CP_2
, mamma di quest'ultima, con i quali sussiste una solida relazione. Con loro trascorre
[...] il tempo che non passa presso il centro diurno, oltre che periodi di vacanza.
pagina 2 di 4 Giova rilevare che con provvedimento del 25.03.2025, considerate le condizioni di CP_1
la Giudice Tutelare ha invitato il curatore a presentare ricorso per la revoca
[...] dell'interdizione e, in sostituzione, per l'apertura di amministrazione di sostegno in favore di indicandola quale misura più idonea a rispondere alle esigenze di tutela. CP_1
All'udienza del 4 settembre 2025 si è proceduto all'esame di , che, pur CP_1 manifestando, come comprensibile, di non comprendere appieno le ragioni del procedimento e della sua presenza in Tribunale, ha dichiarato: “Sto bene, frequento un centro diurno la mattina e faccio diverse attività. Mi piace e mi trovo bene. Vivo con ER
e , mi trovo bene con loro. Non ho altro da aggiungere. Ho piacere che Pt_1 CP_2 le cose per me restino così e vorrei che continuasse a seguirmi, come è adesso mio fratello
. Pt_1
Chiara, quindi, la volontà di di continuare a vivere con il nucleo familiare CP_1 del fratello e di continuare ad essere da lui assistito. Pt_1
Il fratello si è detto disponibile ad assumere l'incarico di ADS, e, parimenti si sono Pt_1 espressi per la revoca dell'inabilitazione e l'apertura di ADS con nomina ad amministratore di gli altri prossimi congiunti che hanno partecipato Parte_1 all'udienza, nonché la signora e la signora con le quali Persona_1 CP_2 CP_1 vive insieme al fratello Pt_1
Ritiene il Collegio che sussistano pienamente i presupposti per accogliere il ricorso, e, quindi, per revocare l'inabilitazione e – considerata la situazione clinica di , CP_1 che richiede una forma di tutela e di assistenza – per procedere con l'apertura di ADS in suo favore.
Il Giudice tutelare potrà modulare il decreto, conferendo all'amministratore di sostegno tutti gli incarichi che potranno via via rendersi opportuni nell'interesse del beneficiario, anche integrando il decreto iniziale, attraverso le procedure previste dall'art. 408 comma 4
c.c.
Giova ribadire sin d'ora la piena disponibilità di ad assumere il ruolo di Parte_1
ADS del fratello e, quindi, a proseguire nel ruolo di sostegno ed assistenza, in piena continuità con quanto avvenuto in passato e secondo quello che è lo stesso desiderio espresso da (si rimanda al verbale di udienza anche per le ulteriori CP_1
pagina 3 di 4 dichiarazioni manifestate dai prossimi congiunti presenti per le valutazioni del Giudice tutelare designando).
La domanda, pertanto, deve esser accolta, con conseguente perfezionamento ex art. 405 comma 3 c.c., della procedura per la nomina di amministrazione di sostegno.
P.Q.M
- revoca l'inabilitazione disposta dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con sentenza n.
n. 34/1999 Cron. depositata in data 20.12.1999,
- visto l'art. 418 c.c. dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice
Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c., nonché, ex art. 418, ultimo comma, c.c., per la trasmissione al Giudice Tutelare.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott. Claudia Dal Martello dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3584/2025 avente ad oggetto: revoca inabilitazione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Verona (VR), Corso Porta
Nuova n. 20,
RICORRENTE per la revoca dell'inabilitazione di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Verona.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Ricorrente
NEL MERITO
pagina 1 di 4 - in accoglimento del presente ricorso, revocarsi l'inabilitazione del SI , CP_1 nato a [...] il [...], residente in [...], disposta con sentenza n. 34/1999 Cron. del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data
20.12.1999;
- disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Verona, per l'applicazione della misura dell'Amministrazione di Sostegno a tutela del SI , con CP_1 designazione, quale Ads, dell'odierno ricorrente, SI;
Parte_1
- ordinare che, a cura della Cancelleria, l'emananda sentenza, appena passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro, ex art. 423 c.c. e comunicata entro dieci giorni al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.”
PUBBLICO MINISTERO: “Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente è il curatore, giusto decreto del Tribunale di Verona del Parte_1
20.12.1999, del fratello unilaterale , dichiarato interdetto dal Tribunale per i CP_1 minorenni di Venezia con sentenza depositata il 20.12.1999.
L'inabilitazione è stata pronunciata – quando ancora non era stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la misura dell'amministrazione di sostegno – in ragione di una condizione di insufficienza mentale di lieve-media entità e da disturbi nel comportamento
(impulsività), tali da non consentirgli di gestire adeguatamente il denaro, né di curare convenientemente i propri interessi.
Le successive visite e relazioni hanno confermato la situazione clinica e personale di CP_1
cui è stata riconosciuto nel 2003 un grado di invalidità pari all'80% con diagnosi
[...] di “insufficienza mentale di entità medio/lieve con disturbi gravi del comportamento”.
Come da relazione del curatore speciale del 22 agosto 2024, frequenta il CP_1 centro diurno “Cà Vignal” di Verona, gestito dalla Cooperativa Sociale “Cercate”, svolgendo lavori di cartotecnica, cura dell'orto, cucina, musicoterapia, disegno e partecipando a progetti ed eventi organizzati. Vive con il nucleo costituito dal fratello e curatore da compagna di , e dalla signora Pt_1 Persona_1 Parte_1 CP_2
, mamma di quest'ultima, con i quali sussiste una solida relazione. Con loro trascorre
[...] il tempo che non passa presso il centro diurno, oltre che periodi di vacanza.
pagina 2 di 4 Giova rilevare che con provvedimento del 25.03.2025, considerate le condizioni di CP_1
la Giudice Tutelare ha invitato il curatore a presentare ricorso per la revoca
[...] dell'interdizione e, in sostituzione, per l'apertura di amministrazione di sostegno in favore di indicandola quale misura più idonea a rispondere alle esigenze di tutela. CP_1
All'udienza del 4 settembre 2025 si è proceduto all'esame di , che, pur CP_1 manifestando, come comprensibile, di non comprendere appieno le ragioni del procedimento e della sua presenza in Tribunale, ha dichiarato: “Sto bene, frequento un centro diurno la mattina e faccio diverse attività. Mi piace e mi trovo bene. Vivo con ER
e , mi trovo bene con loro. Non ho altro da aggiungere. Ho piacere che Pt_1 CP_2 le cose per me restino così e vorrei che continuasse a seguirmi, come è adesso mio fratello
. Pt_1
Chiara, quindi, la volontà di di continuare a vivere con il nucleo familiare CP_1 del fratello e di continuare ad essere da lui assistito. Pt_1
Il fratello si è detto disponibile ad assumere l'incarico di ADS, e, parimenti si sono Pt_1 espressi per la revoca dell'inabilitazione e l'apertura di ADS con nomina ad amministratore di gli altri prossimi congiunti che hanno partecipato Parte_1 all'udienza, nonché la signora e la signora con le quali Persona_1 CP_2 CP_1 vive insieme al fratello Pt_1
Ritiene il Collegio che sussistano pienamente i presupposti per accogliere il ricorso, e, quindi, per revocare l'inabilitazione e – considerata la situazione clinica di , CP_1 che richiede una forma di tutela e di assistenza – per procedere con l'apertura di ADS in suo favore.
Il Giudice tutelare potrà modulare il decreto, conferendo all'amministratore di sostegno tutti gli incarichi che potranno via via rendersi opportuni nell'interesse del beneficiario, anche integrando il decreto iniziale, attraverso le procedure previste dall'art. 408 comma 4
c.c.
Giova ribadire sin d'ora la piena disponibilità di ad assumere il ruolo di Parte_1
ADS del fratello e, quindi, a proseguire nel ruolo di sostegno ed assistenza, in piena continuità con quanto avvenuto in passato e secondo quello che è lo stesso desiderio espresso da (si rimanda al verbale di udienza anche per le ulteriori CP_1
pagina 3 di 4 dichiarazioni manifestate dai prossimi congiunti presenti per le valutazioni del Giudice tutelare designando).
La domanda, pertanto, deve esser accolta, con conseguente perfezionamento ex art. 405 comma 3 c.c., della procedura per la nomina di amministrazione di sostegno.
P.Q.M
- revoca l'inabilitazione disposta dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con sentenza n.
n. 34/1999 Cron. depositata in data 20.12.1999,
- visto l'art. 418 c.c. dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice
Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c., nonché, ex art. 418, ultimo comma, c.c., per la trasmissione al Giudice Tutelare.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott. Claudia Dal Martello dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4