Articolo 7 della Legge 23 maggio 1980, n. 242
Articolo 6
Versione
1 luglio 1980
Art. 7.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti delegati di cui alla presente legge si provvedera' mediante variazioni da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dei trasporti per gli anni finanziari interessati.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 luglio 1980