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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 690/ dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, promossa da: - (C.F.: ), - Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.Ivan Ilardo, C.F._2
C.F.: , ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto C.F._3
legale in (04100) Latina, Viale dello Statuto n.37, Piano 5°, Int.24, giusta separata delega del 18.01.2021 collazionata telematicamente in calce all'atto di appello;
- Appellante
CONTRO
con sede sociale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti n. 3 – CP_1
Tower A 20154 Milano Capitale sociale Euro 20.880.549.80181 codice fiscale e partita
Iva n° iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo dei P.IVA_1
Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia, ed appartenente al Gruppo Bancario
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5423, e per essa, (già CP_1 CP_2
capitale sociale 41.800.000,00 interamente versato, CP_3 Controparte_4
con sede sociale in Piazzetta Monte n.1, 37121 Verona, C.F. e Registrazione del
Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, Part. Iva , rapp.ta e P.IVA_2
difesa in virtù della procura di seguito indicata
- Appellata
- società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale Controparte_5
in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di € 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
e per essa, quale mandataria, denominazione assunta P.IVA_3 CP_2
da come da delibera dell'assemblea dei soci in data 5.3.2019, con CP_3
verbale registrato in data 15.3.2019 del notaio di Roma, rep. Persona_1
pag. 2/9 dell'Agricoltura n.
7 - Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – banca
Iscritta all'Albo delle Banche – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona e
Codice Fiscale n. – Partita IVA n. - in persona del suo P.IVA_4 P.IVA_2
Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito Notaio di Verona del 22 settembre Persona_2
2011 Rep. 68917, Racc. 19429 (all. n. 1) dall'Avv. Carmine Picone
- Terza intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1252/20 del Tribunale di Latina.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2
loro qualità di fideiussori della società debitrice P&B s.r.l., hanno impugnato la sentenza n.
1252/20 con il Tribunale di Latina ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e della società per il pagamento in favore della ricorrente , CP_1
e per essa alla sua mandataria già , della complessiva somma CP_2 CP_3
di € 30.726,15 oltre interessi e spese di procedura, quale saldo passivo del c/c ordinario n.
400520823 e quale residuo credito per rimborso del finanziamento chirografario n.
1001634603.
pag. 3/9 A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza per avere il Giudice di prime cure disatteso le conclusioni dell'elaborato peritale pur avendo ammesso la ctu. Inoltre, nulla egli avrebbe detto con riferimento al credito derivante dal contratto di mutuo chirografario.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudicante avrebbe male interpretato la disposizione dell'art. 1283 c.c. in combinato disposto della delibera CICR, non avendo in sostanza l'istituto applicato correttamente la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, tenuto tonto del grosso divario tra gli stessi.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE A - sospendere e/o revocare l'immediata esecutività della sentenza di primo grado n.1252/2020 emessa dal Tribunale
di Latina, depositata e pubblicata in data 30.6.2020 - ex artt. 351 c. 2 e 283 c.p.c.- per le ragioni esposte sopra esposte;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO B - accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1252/2020 emessa dal Tribunale di Latina, depositata e pubblicata in data 30.6.2020,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - Dichiarare il difetto di capacità processuale dei procuratori della e per essa Controparte_1
ora e per Controparte_6 CP_2
l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti;
conseguentemente dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere, non riferibile giuridicamente alla ricorrente.
- dichiarare la nullità del D.I. per carenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D.lgs 1.9.1993 n.385; - accertare l'insussistenza di pag. 4/9 qualsivoglia credito della e per essa Controparte_1 [...]
ora nei confronti degli opponenti in Controparte_6 CP_2
relazione al c/c n.400520823 ed al contratto di finanziamento n.1001634603 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della e per essa Controparte_1
ora dei principi Controparte_6 CP_2
di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione ai contratti di finanziamento e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la e per Controparte_1
essa ora al Controparte_6 CP_2
risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento da liquidarsi in via equitativa;
- condannare la e per Controparte_1
essa ora al Controparte_6 CP_2
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c nei confronti degli opponenti;
- dichiarare il diritto degli opponenti al risarcimento del danno correlato alle segnalazioni alla Centrale Rischi effettuate dalla e per essa Controparte_1
ora con Controparte_6 CP_2
valutazione equitativa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Controparte_1
dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
pag. 5/9 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita da e rigettare Parte_3 Parte_2
l'appello da costoro proposto avverso la sentenza n.1252/2020 del Tribunale di Latina,
emessa il 30.06.2020. Il tutto con aggravio delle ulteriori spese processuali.”
Si è costituita, quale terza intervenuta cessionaria del credito, Controparte_5
società a responsabilità limitata e per essa, quale mandataria, la quale CP_2
ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva – rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto – di rispetto a ogni domanda di Controparte_5
natura risarcitoria e/o restitutoria formulata dagli odierni appellanti;
b) rigettare l'appello proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa, con conseguente conferma della Sentenza impugnata;
c) nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza appellata, condannare gli appellanti al pagamento, in favore di della somma portata dalla Sentenza Controparte_5
gravata e, quindi, dal decreto ingiuntivo dalla stessa confermato o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Respinta la istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale.
Il primo motivo è palesemente infondato.
Il Tribunale ha preso in esame tutta la documentazione prodotta dalla banca creditrice a sostegno della propria domanda anche con riferimento al finanziamento chirografario ed ha pag. 6/9 fatto espresso richiamo agli estratti autentici dei prestiti chirografari, non rilevando,
peraltro, alcuna anomalia.
Né, al riguardo, alcuna specifica contestazione gli appellanti hanno rivolto a tale documentazione ed anche alle pattuizioni contrattuali.
Il fatto che poi il precedente Giudice rispetto a quello che ha emesso la sentenza abbia ammesso una ctu. non ha alcun rilievo, non essendo certamente il decidente vincolato dalle conclusioni dell'Ausiliario, avendone anche puntualmente spiegato le ragioni.
Il motivo va, pertanto, disatteso.
Non miglior sorte merita anche la seconda censura con cui gli appellanti lamentano che il
Tribunale avrebbe fatto errata applicazione del disposto dell'art. 1283 c.c. in relazione alla delibera CICR del 2000, non avendo in particolare la banca applicato correttamente il principio della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, atteso il rilevante divario tra di essi.
La Corte si è ripetutamente pronunciato al riguardo richiamando anche la recente giurisprudenza di Legittimità.
Lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può, infatti,
comportare la nullità del contratto per mancanza di causa e, in ogni caso, “il criterio di pari periodicità è soddisfatto anche quando vi sia una enorme distanza tra la commisurazione dell'interesse debitore e quello creditore”.
Su tale linea si è assestata la stessa S.C., secondo cui addirittura la mancata pattuizione degli interessi creditori non determina la carenza della condizione posta dalla Legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, potendosi in caso contrario fare ricorso eventualmente alla misura di cui all'art. 117 TUB. (Cass. 29316/2020).
pag. 7/9 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che in considerazione dell'intero contesto contrattuale una previsione della capitalizzazione nella pari periodicità degli interessi creditori e debitori è stata espressamente prevista ed accettata dalle parti, sicchè la censura va disattesa.
Ogni altra questione ed eccezione devono ritenersi assorbite.
L'appello va quindi respinto e la sentenza appellata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1252/20 del Tribunale di Latina proposto e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle controparti costituite delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero e per ciascuna,
liquida in € 9.991,00 (fascia indeterminabilità bassa) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 8/9 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14941 racc. 10098, società di diritto italiano con Sede Legale in Verona, Viale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 690/ dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, promossa da: - (C.F.: ), - Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.Ivan Ilardo, C.F._2
C.F.: , ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto C.F._3
legale in (04100) Latina, Viale dello Statuto n.37, Piano 5°, Int.24, giusta separata delega del 18.01.2021 collazionata telematicamente in calce all'atto di appello;
- Appellante
CONTRO
con sede sociale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti n. 3 – CP_1
Tower A 20154 Milano Capitale sociale Euro 20.880.549.80181 codice fiscale e partita
Iva n° iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo dei P.IVA_1
Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia, ed appartenente al Gruppo Bancario
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5423, e per essa, (già CP_1 CP_2
capitale sociale 41.800.000,00 interamente versato, CP_3 Controparte_4
con sede sociale in Piazzetta Monte n.1, 37121 Verona, C.F. e Registrazione del
Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, Part. Iva , rapp.ta e P.IVA_2
difesa in virtù della procura di seguito indicata
- Appellata
- società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale Controparte_5
in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di € 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
e per essa, quale mandataria, denominazione assunta P.IVA_3 CP_2
da come da delibera dell'assemblea dei soci in data 5.3.2019, con CP_3
verbale registrato in data 15.3.2019 del notaio di Roma, rep. Persona_1
pag. 2/9 dell'Agricoltura n.
7 - Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – banca
Iscritta all'Albo delle Banche – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona e
Codice Fiscale n. – Partita IVA n. - in persona del suo P.IVA_4 P.IVA_2
Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito Notaio di Verona del 22 settembre Persona_2
2011 Rep. 68917, Racc. 19429 (all. n. 1) dall'Avv. Carmine Picone
- Terza intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1252/20 del Tribunale di Latina.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2
loro qualità di fideiussori della società debitrice P&B s.r.l., hanno impugnato la sentenza n.
1252/20 con il Tribunale di Latina ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e della società per il pagamento in favore della ricorrente , CP_1
e per essa alla sua mandataria già , della complessiva somma CP_2 CP_3
di € 30.726,15 oltre interessi e spese di procedura, quale saldo passivo del c/c ordinario n.
400520823 e quale residuo credito per rimborso del finanziamento chirografario n.
1001634603.
pag. 3/9 A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza per avere il Giudice di prime cure disatteso le conclusioni dell'elaborato peritale pur avendo ammesso la ctu. Inoltre, nulla egli avrebbe detto con riferimento al credito derivante dal contratto di mutuo chirografario.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudicante avrebbe male interpretato la disposizione dell'art. 1283 c.c. in combinato disposto della delibera CICR, non avendo in sostanza l'istituto applicato correttamente la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, tenuto tonto del grosso divario tra gli stessi.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE A - sospendere e/o revocare l'immediata esecutività della sentenza di primo grado n.1252/2020 emessa dal Tribunale
di Latina, depositata e pubblicata in data 30.6.2020 - ex artt. 351 c. 2 e 283 c.p.c.- per le ragioni esposte sopra esposte;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO B - accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1252/2020 emessa dal Tribunale di Latina, depositata e pubblicata in data 30.6.2020,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - Dichiarare il difetto di capacità processuale dei procuratori della e per essa Controparte_1
ora e per Controparte_6 CP_2
l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti;
conseguentemente dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere, non riferibile giuridicamente alla ricorrente.
- dichiarare la nullità del D.I. per carenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D.lgs 1.9.1993 n.385; - accertare l'insussistenza di pag. 4/9 qualsivoglia credito della e per essa Controparte_1 [...]
ora nei confronti degli opponenti in Controparte_6 CP_2
relazione al c/c n.400520823 ed al contratto di finanziamento n.1001634603 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della e per essa Controparte_1
ora dei principi Controparte_6 CP_2
di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione ai contratti di finanziamento e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la e per Controparte_1
essa ora al Controparte_6 CP_2
risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento da liquidarsi in via equitativa;
- condannare la e per Controparte_1
essa ora al Controparte_6 CP_2
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c nei confronti degli opponenti;
- dichiarare il diritto degli opponenti al risarcimento del danno correlato alle segnalazioni alla Centrale Rischi effettuate dalla e per essa Controparte_1
ora con Controparte_6 CP_2
valutazione equitativa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Controparte_1
dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
pag. 5/9 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita da e rigettare Parte_3 Parte_2
l'appello da costoro proposto avverso la sentenza n.1252/2020 del Tribunale di Latina,
emessa il 30.06.2020. Il tutto con aggravio delle ulteriori spese processuali.”
Si è costituita, quale terza intervenuta cessionaria del credito, Controparte_5
società a responsabilità limitata e per essa, quale mandataria, la quale CP_2
ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva – rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto – di rispetto a ogni domanda di Controparte_5
natura risarcitoria e/o restitutoria formulata dagli odierni appellanti;
b) rigettare l'appello proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa, con conseguente conferma della Sentenza impugnata;
c) nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza appellata, condannare gli appellanti al pagamento, in favore di della somma portata dalla Sentenza Controparte_5
gravata e, quindi, dal decreto ingiuntivo dalla stessa confermato o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Respinta la istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale.
Il primo motivo è palesemente infondato.
Il Tribunale ha preso in esame tutta la documentazione prodotta dalla banca creditrice a sostegno della propria domanda anche con riferimento al finanziamento chirografario ed ha pag. 6/9 fatto espresso richiamo agli estratti autentici dei prestiti chirografari, non rilevando,
peraltro, alcuna anomalia.
Né, al riguardo, alcuna specifica contestazione gli appellanti hanno rivolto a tale documentazione ed anche alle pattuizioni contrattuali.
Il fatto che poi il precedente Giudice rispetto a quello che ha emesso la sentenza abbia ammesso una ctu. non ha alcun rilievo, non essendo certamente il decidente vincolato dalle conclusioni dell'Ausiliario, avendone anche puntualmente spiegato le ragioni.
Il motivo va, pertanto, disatteso.
Non miglior sorte merita anche la seconda censura con cui gli appellanti lamentano che il
Tribunale avrebbe fatto errata applicazione del disposto dell'art. 1283 c.c. in relazione alla delibera CICR del 2000, non avendo in particolare la banca applicato correttamente il principio della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, atteso il rilevante divario tra di essi.
La Corte si è ripetutamente pronunciato al riguardo richiamando anche la recente giurisprudenza di Legittimità.
Lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può, infatti,
comportare la nullità del contratto per mancanza di causa e, in ogni caso, “il criterio di pari periodicità è soddisfatto anche quando vi sia una enorme distanza tra la commisurazione dell'interesse debitore e quello creditore”.
Su tale linea si è assestata la stessa S.C., secondo cui addirittura la mancata pattuizione degli interessi creditori non determina la carenza della condizione posta dalla Legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, potendosi in caso contrario fare ricorso eventualmente alla misura di cui all'art. 117 TUB. (Cass. 29316/2020).
pag. 7/9 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che in considerazione dell'intero contesto contrattuale una previsione della capitalizzazione nella pari periodicità degli interessi creditori e debitori è stata espressamente prevista ed accettata dalle parti, sicchè la censura va disattesa.
Ogni altra questione ed eccezione devono ritenersi assorbite.
L'appello va quindi respinto e la sentenza appellata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1252/20 del Tribunale di Latina proposto e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle controparti costituite delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero e per ciascuna,
liquida in € 9.991,00 (fascia indeterminabilità bassa) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 8/9 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14941 racc. 10098, società di diritto italiano con Sede Legale in Verona, Viale