Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 9 marzo 2022
Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 19 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 23 ottobre 2023
Decreto presidenziale 4 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/03/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02596/2025REG.PROV.COLL.
N. 01725/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2024, proposto da Associazione LE BC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Giovanni Verga e Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Vodice n. 7;
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Soc. Coop. Radiotelevisiva Bergamasca, Associazione Stella e Associazione Amici di Romano Rizzi, in persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9144 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il decreto presidenziale n. 483/2024 di accoglimento dell’istanza di notificazione per pubblici proclami;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 l’avvocato Domenico Siciliano e l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti che hanno condotto al ricorso in revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9144 del 2023 (ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c.) e per la conferma – previo rigetto dell’appello, in via rescissoria – della sentenza T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, n. 846 del 2023, possono essere così compendiati.
A) Quanto alla vicenda procedimentale ricostruita in prime cure, al ricorso e alla sentenza di primo grado :
1.1.- LE BC è associazione dichiaratasi abilitata a fornire servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a carattere comunitario oltre che titolare di autorizzazioni alla diffusione nella Regione Lombardia dei palinsesti a marchi « One Tv » su LCN 112, « NO in Tv » su LCN 292, « LE BC 4 » su LCN 640 e «LE BC » su LCN 642.
1.2.- Essa aveva presentato domande di partecipazione – per i propri quattro marchi/palinsesti autorizzati – alla procedura indetta dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica AT03 – Lombardia Piemonte Orientale (« Bando FSMA »), in attuazione dell’art. 1, comma 1033, l. n. 205 del 2017.
1.3.- Le domande per i marchi/palinsesti « NO in Tv » LCN 292, « LE BC 4 », LCN 640 e « LE BC » LCN 642 non erano risultate inserite nella graduatoria degli FSMA idonei all’accesso alla capacità trasmissiva disposta provvisoriamente con determina dirigenziale del 29 ottobre 2021 e poi approvata con determina del 2 novembre 2021.
1.4.- Con nota del 2 novembre 2021 l’Amministrazione comunicava che le tre domande in questione erano state ritenute non idonee perché « dai monitoraggi effettuati dall’Ispettorato territoriale competente … è emerso che i marchi sopra indicati, oggetto di partecipazione al bando di gara, non risultano diffusi nei bacini autorizzati attraverso gli LCN all’uopo assegnate ».
1.5.- Sulla base di una ulteriore verifica della regolarità delle trasmissioni, sollecitata dalla ricorrente, il 25 novembre 2021 l’Ispettorato territoriale Lombardia del MISE dava atto di aver rilevato le trasmissioni della ricorrente sul ch. 29 UHF.
1.6.- Richiesta la riammissione in graduatoria, il 2 dicembre il MISE comunicava a LE BC che « seppure l’Ispettorato territoriale Lombardia, su richiesta di codesta Associazione, ha riscontrato la diffusione dei suddetti marchi rilevando la programmazione il 23.11.2021 questa divisione ha necessità di accertare che tale diffusione sia avvenuta in vigenza del Bando in essere ». Pertanto, chiedeva alla ricorrente di produrre una registrazione per poter verificare l’avvenuta diffusione dei marchi in quel determinato periodo. Il 3 dicembre 2021 LE BC riscontrava la richiesta del MISE inviando le registrazioni in questione.
1.7.- Il 15 dicembre 2021 LE BC sollecitava la riammissione delle tre domande.
1.8.- Il 20 dicembre 2021 il MISE adottava la graduatoria provvisoria degli LCN assegnati agli FSMA dell’Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, confermando l’esclusione delle tre domande della ricorrente.
1.9.- Avverso la graduatoria provvisoria era proposto il ricorso introduttivo in prime cure con il quale erano dedotti plurimi profili di illegittimità, tra cui l’errore istruttorio e il travisamento dei fatti.
1.10.- Con successivi motivi aggiunti era impugnata la determina dirigenziale 14 gennaio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT03 - Lombardia e Piemonte orientale.
1.11.- Con ulteriori motivi aggiunti era gravata la determina dirigenziale 11 maggio 2022 di approvazione della rinnovata graduatoria definitiva FSMA AT03 - Lombardia e Piemonte orientale.
1.12.- Era, altresì, proposta, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai provvedimenti ritenuti illegittimi.
Il T.a.r. per il Lazio, sez. IV- bis , con sentenza n. 846 del 2023, accoglieva il ricorso in ragione del difetto di istruttoria, da errore in fatto, che connotava i provvedimenti impugnati i quali erano annullati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
1.13.- Evidenziava il T.a.r. che le verifiche sulla diffusione sarebbero state « effettuate su canali (sul MUX 42 e 43) in relazione a marchi di proprietà altrui (BC Milano Tv e BC Milano di proprietà della Planet srl) diversi da quello occupato dalla ricorrente (MUX 29) con marchi che seppure, con nome assonante, fanno capo alla ricorrente (NO in TV, LEBC, BC 4) ».
B) Quanto al ricorso in appello e correlata sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 9144 del 2023 :
1.14.- Avverso la predetta sentenza interponeva appello il Ministero delle imprese e del made in Italy il quale, tra l’altro, con il secondo motivo (qui di interesse) deduceva che il T.a.r.: a) avrebbe ritenuto pacifico un fatto (l’errore d’istruttoria) che l’Amministrazione aveva, invece, contestato; b) si sarebbe basato su un ragionamento presuntivo, partendo da elementi del tutto irrilevanti (la diffusione dei marchi nel mese di novembre/2021) e pervenendo alla deduzione di fatti ignoti la cui prova avrebbe dovuto dare la LE BC (la diffusione dei marchi alla data di pubblicazione del Bando FSMA).
1.15.- L’appello era accolto (anche) in ragione della fondatezza del secondo motivo (qui rilevante quanto al dedotto profilo fattuale ex art. 106 c.p.a.), con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato argomentava che:
« L’art. 2, comma 1, lett. a), del bando con cui è stata indetta la procedura per cui è causa stabilisce che possono presentare domanda “tutti i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando, di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per uno o più marchi, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera n. 366/10/Cons, nell’area tecnica n. 3 – Lombardia e Piemonte orientale”. Come si ricava, incontrovertibilmente, dalla nota del MISE, depositata in primo grado dall’appellata sub doc. 14, l’amministrazione ha contestato alla LE BC di non aver comprovato la diffusione dei marchi palinsesti “NO in Tv”, “LE BC 4” e “LE BC”, alla data di pubblicazione del bando (23/7/2021).
Ebbene, il detto onere probatorio non è stato assolto dall’appellata, tenuto conto che dall’istruttoria è emerso, unicamente, un dato irrilevante ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura, ovvero la diffusione dei marchi in parola, al mese di novembre, o al più a quello di settembre, del 2021.
La LE BC, infatti, ha invocato a sostegno delle proprie ragioni la nota del 3/12/2021 con la quale sono stati indicati al MISE i link concernenti la registrazione, per ciascuno dei suddetti marchi, di una giornata di trasmissioni (doc. 15 del giudizio di primo grado).
Tuttavia dalla stessa nota emerge la sua irrilevanza ai fini di causa. In essa si afferma, infatti, che la registrazione si riferisce a trasmissioni effettuate i primi di settembre e, quindi, inidonee a comprovare la diffusione dei marchi nel precedente mese di luglio.
Ne consegue che correttamente il Ministero appellante ha adottato l’avversato provvedimento di esclusione ».
2.- Così ricostruita la vicenda procedimentale e contenziosa fino alla sentenza d’appello, l’originaria ricorrente in primo grado ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 9144 del 2023 in ragione della (asserita) sussistenza di un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4 c.p.a., in cui sarebbe incorso il giudice d’appello; in via rescissoria, ha chiesto il rigetto dell’appello.
2.1.- Il tutto sul rilievo, quanto al profilo rescindente, che:
- costituirebbe frutto di un errore revocatorio l’affermazione in sentenza secondo cui, a fronte della contestazione alla LE BC di non aver comprovato la diffusione dei marchi palinsesti « NO in Tv », « LE BC 4 » e « LE BC » alla data di pubblicazione del bando (23 luglio 2021), tale onere probatorio non sarebbe stato assolto dall’appellata parte privata;
- l’errore di fatto riguarderebbe la percezione del contenuto della nota ministeriale del 2 dicembre 2021 nella quale il Ministero aveva richiesto le registrazioni dei programmi del mese di settembre 2021 agli specifici fini della prova delle trasmissioni (con tale nota sarebbe stata chiesta una registrazione per ciascuno dei marchi oggetto di richiesta di riesame – primi di settembre – onde potere verificare l’avvenuta diffusione dei marchi in quel determinato periodo);
- l’Associazione LE BC avrebbe inviato le registrazioni di settembre 2021, come richiesto, in coerenza con l’espressa richiesta del Ministero ai fini della prova delle trasmissioni;
- l’errata percezione del contenuto materiale del documento in questione da parte del Consiglio di Stato sarebbe confermata dalla circostanza che nella sentenza sarebbe stato fatto riferimento esplicito alla data del 23 luglio 2021 come giorno nel quale avrebbe dovuto essere provata l’esistenza delle trasmissioni;
- il giudicante avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto (trasmissioni a luglio) la cui esistenza sarebbe stata tuttavia documentata attraverso atti dell’Amministrazione, in particolare la nota dell’Ispettorato che avrebbe riconosciuto l’errore iniziale, e la richiesta della Direzione centrale delle registrazioni di settembre, fornite da LE BC e sulle quali non vi sarebbero state contestazioni;
- il decidente, per asserita svista o incompleta percezione del contenuto delle note ministeriali in parola, avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova della diffusione che, invece, sarebbe stata fornita (e che il T.a.r. Lazio avrebbe ritenuto pienamente raggiuta, accogliendo il ricorso);
- si sarebbe verificata un’incompleta lettura di documenti decisivi provenienti dal MISE che, tramite l’Ispettorato, avrebbe confermato l’errore nella ricerca della programmazione e, poi, il 2 dicembre 2021 avrebbe chiesto la prova delle trasmissioni per il mese di settembre che la ricorrente era obbligata a detenere e che avrebbe fornito.
2.2.- Ad avviso della ricorrente, in definitiva, l’errore revocatorio sarebbe configurabile nella circostanza che il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto non provata una circostanza in fatto che, invece, sarebbe stata provata: sarebbe stato, in altre parole, in tesi, « positivamente stabilito » che il Ministero, con nota del 2 dicembre 2021, richiedendo la prova delle trasmissioni di settembre, avrebbe inteso proprio ricevere conferma della regolarità delle trasmissioni e l’avrebbe ottenuta con la nota di LE BC del 3 dicembre 2021.
2.3.- Sul versante rescissorio, alla luce delle risultanze delle (asserite) nuove evidenze offerte, la ricorrente ha chiesto la reiezione dell’appello.
3.1.- Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy il quale, in data 9 gennaio 2025, ha depositato memoria.
3.2.- Le altre parti private (Soc. Coop. Radiotelevisiva Bergamasca, Associazione Stella e Associazione Amici di Romano Rizzi), sebbene ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
4.- Con note di udienza depositate il 9 gennaio 2025, la ricorrente ha chiesto lo stralcio della memoria di parte pubblica di pari data: secondo la prospettazione della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere le proprie difese entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso (art. 64, comma 1, c.p.a.) o, al più, nel termine per memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a., scaduto il 30 dicembre 2024.
5.- All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, presenti i procuratori delle parti e ribadita, da parte del difensore dell’Associazione LE BC, la tardività della memoria di controparte, il ricorso, dopo la rituale discussione, è stato trattenuto in decisione.
6.- In via preliminare, in linea con l’eccezione di LE BC, deve dichiararsi la tardività della memoria di parte pubblica del 9 gennaio 2025 poiché depositata oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1. c.p.a. Detta memoria va, quindi, stralciata dagli atti di causa.
7.- Il ricorso in revocazione, alla stregua di quanto si dirà, è inammissibile.
8.1.- Nel disegno del codice di procedura civile – al quale, sul tema, l’art. 106 c.p.a. rinvia (artt. 395 e 396 c.p.c.) – la revocazione si configura come rimedio concepito per contrastare una serie, pur circoscritta, di vizi che sono assunti come indici rivelatori della probabile ingiustizia della decisione, giustificando la rimozione della sentenza e la restituzione delle parti nello stato anteriore alla sua pronuncia.
« Con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 395, numero 4), c.p.c., la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto, parimenti decisivo, che, sempre ex actis , risulti, invece, positivamente accertato.
La nozione di errore di fatto va, dunque, circoscritta – come affermato da questa Corte, in coerenza con la ricostruzione innanzi richiamata – all’ “errore […] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa” dell’organo giudicante (sentenza n. 36 del 1991).
[…] La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.
E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo , la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela » (Corte cost., n. 89 del 2021).
8.2.- L’ipotesi di revocazione per errore di fatto inerisce « ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti processuali » (Corte cost. n. 36 del 1991).
8.3.- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto « revocatorio », distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018).
8.4.- In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395, non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
8.5.- Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione ( ex multis : Cons. Stato, sez. III, n. 3471 del 2021; sez. IV, n. 1644 del 2021; n. 6621 del 2020; n. 2977 del 2020; sez. III, n. 6061 del 2018; sez. IV, n. 5347 del 2018; n. 35 del 2018; sez. V, n. 7599 del 2010).
8.6.- In particolare, l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
8.7.- Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 225).
8.8.- In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2840 del 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
9.- Così ricostruito, sul versante processuale, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie l’Associazione LE BC ha prospettato un – asserito – errore revocatorio discendente dal non aver considerato l’intervenuta prova delle trasmissioni la quale sarebbe stata contenuta nella nota con cui l’Amministrazione aveva chiesto alla ricorrente di trasmettere delle registrazioni al fine di verificare la diffusione nel mese di luglio 2021 ( id est : nel periodo voluto dal bando).
9.1.- Detto dedotto errore non sussiste.
9.2.- In primo luogo va detto che gli elementi in fatto che avrebbero dato luogo al denunciato errore sono stati ‘controversi’ nella vicenda processuale d’appello con la conseguenza che, già, tale aspetto, è idoneo a determinare la inammissibilità della domanda revocatoria: si è già detto che la causa di revocazione deve, sotto tali profili, attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato. Il che – nel caso di specie – non è.
9.3.- Ora, la consultazione del fascicolo d’appello presentava – come, peraltro, evidenziato dalla difesa di parte pubblica in sede di discussione – un quadro documentale non in linea con le pretese della ricorrente e dal quale emergeva che, con nota del 2 dicembre 2021 (all. 11 produzione di parte appellata del 6 dicembre 2024), il Ministero delle imprese e del made in Italy dava atto della « mancata diffusione dei marchi NO TV- LE BC, LE BC 4 […] antecedentemente alla data di pubblicazione del bando » e chiedeva alla odierna ricorrente « di produrre […] una registrazione per ciascuno dei marchi oggetto di richiesta di riesame (primi settembre) onde poter verificare l’avvenuta diffusione […] in quel determinato periodo ». Nessuna prova delle trasmissioni nel periodo voluto dal bando (luglio 2021) emergeva né da detta nota, né dagli altri atti di causa.
L’affermazione dell’impugnata sentenza volta a rilevare la mancata prova, a carico di LE BC, della « diffusione dei marchi palinsesti “NO in Tv”, “LE BC 4” e “LE BC”, alla data di pubblicazione del bando (23/7/2021) », lungi dal costituire il frutto di un errore in fatto, rispondeva, pertanto, esattamente alle risultanze di causa. E, d’altronde, sempre sul piano fattuale, correttamente il Consiglio di Stato ha considerato – e non poteva essere diversamente – le interlocuzioni Ministero LE BC del 2 e 3 dicembre 2021 pacificamente riferite « a trasmissioni effettuate i primi di settembre e, quindi, inidonee a comprovare la diffusione dei marchi nel precedente mese di luglio ».
Elementi, tutti, questi che restituiscono una configurazione della odierna domanda rescindente della ricorrente volta più che a far valere, effettivamente, un « errore di fatto, inerente cioè ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga […] dagli atti processuali » (Corte cost. n. 558 del 1989), quale tentativo di veicolare, diversamente, un (da essa) ipotizzato errore di giudizio, non denunciabile con lo strumento della revocazione. Revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe in un inesistente terzo grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento ( ex aliis , Cons, giust. amm. sic., sez. giur., n. 414 del 2024).
9.4.- Il denunciato errore non sussiste con la conseguenza che nessuna causa revocatoria è dato rinvenirsi.
10.- Conclusivamente, il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile.
11.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, considerata anche la limitata attività difensiva svolta dall’Avvocatura generale dello Stato nei termini di legge; non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti delle parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.
Condanna LE BC alla rifusione, in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, delle spese della presente fase del giudizio che liquida in € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO