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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 15/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11525/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BRESCIANI SABRINA RICORRENTE contro
nata in [...] il Controparte_1
15/07/1961, con il patrocinio dell'Avv. - RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il Parte_1 Controparte_1
24/9/2009, scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con sentenza di questo Tribunale del 17.12.20 veniva pronunciata la separazione personale.
2. Con ricorso depositato il 26.9.24, il ricorrente ha chiesto il divorzio dalla resistente.
Il 4.3.25 è stata depositata la prova dell'invio della notifica alla resistente effettuata tramite l' CP_2
a Santo Domingo.
[...]
Il solo ricorrente è comparso in data 11.3.25 per la prima udienza;
il giudice ha chiesto di depositare la cartolina di avvenuta notifica appena ricevuta.
Con note scritte del 29.5.25 il ricorrente ha chiesto di poter effettuare la notifica ex art. 143 c.p.c. stante l'impossibilità di ricevere la prova della notifica effettuata all'estero.
Il 6.6.25 è stata depositata una mail proveniente dall' che ha comunicato di aver trasmesso la CP_2
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
relata di notifica a questo Tribunale.
Con ordinanza del 12.6.25 è stata pertanto fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio in attesa della prova della notifica, con eventuale rimessione immediata della causa al Collegio trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo coniugale.
Il 18.6.25 è stata infine depositata la prova della notifica: la resistente ha espressamente rifiutato il plico.
Il 19.6.25 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. Il ricorrente non ha manifestato opposizione entro il termine concesso.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso introduttivo) sono state:
«Pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Desenzano del Garda (BS) tra Parte_1
e in data 24 settembre 2009 e trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Controparte_1
Desenzano del Garda (BS) al n. 26 parte I;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Desenzano del Garda (BS) di trascrivere l'emananda sentenza e procedere a tutte le incombenze di legge.».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 27.9.24, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
, nata in [...] il Controparte_1 15/07/1961 unitisi in matrimonio il 24.9.2009 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Desenzano del Garda al numero 26, parte I, dell'anno 2009);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 15/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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