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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2022
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHISIELLO Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello avente ad oggetto “Contratto d'opera: pagamento lavori”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1292 dell'anno
2022
T R A
(c.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rigante, in virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bisceglie (Via Virgilio n. 3)
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gentile, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Gianfranco Tarantino in Bari (via De Giosa n. 98)
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 24.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.09.2013 , in qualità di titolare della ditta di Controparte_1
pitturazioni denominata Le Superfici, esponeva:
- che su richiesta di aveva redatto, nell'ottobre 2012, un preventivo di spesa per € Parte_1
6.950,00, oltre iva, per l'esecuzione nell'appartamento di sua proprietà di opere di pitturazione e specificamente indicate;
- che, approvato il preventivo ed iniziati i lavori, erano state fatte richieste di modifica delle lavorazioni già eseguite in corso d'opera per effetto dell'intervento, disposto dal committente, dell'arch. e che, ricevuto solo un acconto iniziale di € 2.200,00 dallo Controparte_2 Pt_1
questi si era poi rifiutato di pagare altro, nonostante l'avvenuta realizzazione delle opere specificamente indicate in citazione;
- che lo aveva contestato l'esecuzione grossolana delle opere per poi disporre l'interru- Pt_1
zione del lavoro edile e di ogni rapporto con esso committente;
- che successivamente era intervenuto un accordo per fare eseguire un sopralluogo, in contrad- dittorio, con un tecnico da lui scelto, l'ing. affinché redigesse una relazione descrittiva delle Per_1
opere fino a quel momento compiute, con relativi costi, ciò che in effetti avvenne.
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare il sig. al pagamento Parte_1 delle opere eseguite su suo incarico nell'appartamento di sua proprietà, nella misura residua di €
5200,00 al netto di iva come per legge, o di quell'altra somma che risulterà equa e giusta anche a seguito di un'espletanda c.t.u., con gli interessi di legge e con la rivalutazione monetaria. Vinte le spese di giudizio, compensi di avvocato e c.t.u. oltre iva e cap come per legge”
Costituitosi in giudizio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda perché Parte_1
manifestamente inammissibile ed infondata, formulando altresì domanda riconvenzionale di risolu- zione del contratto per inadempimento del , asseritamente consistito nel ritardo nell'esecu- CP_1 zione dei lavori, nonché nell'esecuzione imperfetta delle opere e nell'abbandono del cantiere.
In particolare il committente, dato atto che il preventivo di spesa era stato approvato e che egli aveva pagato l'acconto di € 2.200,00 al , lamentava che vi fossero state diverse interruzioni CP_1
dei lavori per ragioni imputabili all'attore; che le opere erano state eseguite con rilevante ritardo, sicché a febbraio 2013 gran parte delle stesse non erano state compiute mentre quelle realizzate presentavano numerosi difetti (imperfetta rasatura e levigatura, assenza di opere di preparazione in alcune zone dell'abitazione, etc.), fino a quando il aveva comunicato di non voler più dare CP_1
pagina 2 di 9 esecuzione al contratto, con conseguenziale necessità per esso convenuto di dare incarico ad altra impresa e di affrontare ulteriori costi per il completamento dell'opera.
Lo poi, conveniva sul fatto che avessero concordato il sopralluogo dell'ingegnere Pt_1 Per_1
(individuato dal ), contestando però alcune lavorazioni indicate dal professionista come CP_1 eseguite e, in ogni caso, l'imperfezione delle opere.
All'esito della istruttoria (con espletamento di una c.t.u. e l'assunzione di una prova per testi) il
Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 1154/2022, pubblicata in data
19.07.2022, così disponeva:
“a) Accoglie la domanda attorea e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di € 3.940,52, oltre interessi legali al saggio annuo dalla domanda;
CP_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
d) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite nella Parte_1 Controparte_1
misura dei due terzi, quota che liquida in € 180,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
e) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
nella misura di due terzi e a carico di misura di un terzo”.
[...] Controparte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 19.09.2022, rassegnando - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza - le seguenti conclusioni:
“
1. In accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 1154/22 emessa dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio iscritto al n. 2686/12 del R.G., in quanto errata, ingiusta e contraddittoria, per i motivi di cui al presente atto di appello;
2. Per l'effetto:
A) Accogliere le richieste formulate dal sig. nel giudizio di primo grado che qui Parte_1
si riportano:
In via principale: respingere la domanda così come proposta dal sig. poiché Controparte_1
manifestatamente inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra il sig. , in Controparte_1 qualità di titolare della ditta di pitturazioni, “Le Superfici” e il sig. , per Parte_1 inadempimento addebitabile in via esclusiva all'attore, e per l'effetto condannare il sig. CP_1
pagina 3 di 9 alla restituzione in favore dello della somma di € 2200, 00 versati dal CP_1 Pt_1
convenuto a titolo di acconto;
2) condannare il sig. in qualità di titolare della ditta di pitturazioni, “Le Controparte_1 superfici” al risarcimento di tutti i danni subiti dallo e quantificati in € 5200,00 o nella Pt_1
misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
B) Dichiarare tenuta e condannare l'appellato al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova per testi a mezzo l'arch. e il sig. , entrambi Controparte_2 Testimone_1
residenti in [...]”.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 26.01.2023 si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, contestata la fondatezza del gravame, ha spiegato appello incidentale chie- CP_1
dendo che questa Corte:
“In via principale voglia respingere come infondato l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 1154/2022 emessa dal Tribunale di Trani, disattendendo altresì la sua domanda riconvenzionale come riproposta;
- In parziale riforma della sentenza del Tribunale, voglia accogliere l'appello incidentale, e per
l'effetto riconoscere dovuta a la somma di Euro 6.887,26 come determinata dal Controparte_1
CTU, e, detratte da questa la somma di Euro 2.200,00 versatagli a titolo di acconto e la ulteriore di Euro 3.250,52 riconosciuta dalla sentenza gravata, voglia condannarlo a pagare la residua somma di Euro 1.430,74, oltre IVA come per legge;
voglia altresì condannare a pagare a Pt_1
titolo di spese processuali liquidate nel primo grado del giudizio la residua somma di Euro
1.500,00 per compensi di difesa e di Euro 90,00 per esborsi, col rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali;
- Col favore delle spese processuali della presente fase del giudizio, e dei compensi di difesa da aumentare del rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
In via istruttoria si chiede il rigetto della richiesta formulata dall'appellante”.
Con il primo motivo di gravame principale l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado ha basato la sua decisione solamente sulle prove orali, dalle quali ha tratto il convincimento che non vi si stato abbandono del cantiere da parte del , né volontà di interrompere il rapporto CP_1
contrattuale, né termine essenziale (anche a causa della tolleranza del committente) e dunque ritardo intollerabile.
pagina 4 di 9 In particolare allega:
- che l'evidente ritardo nell'esecuzione e l'essenzialità del termine per lo si evincerebbero Pt_1
dalla tempistica dei fatti come rappresentati in prime cure1;
- che le testimonianze avrebbero presentato delle incongruenze: il teste non ricordava la Tes_2
data di inizio dei lavori, sia lui che non sarebbero dipendenti della ditta “Le Superfici” Parte_2 non risultando tali dall'estratto contributivo Inps.
- che la deposizione del avvalorerebbe l'essenzialità del termine per lo avendo Tes_3 Pt_1
il teste dichiarato che sapeva che i lavori sarebbero stati brevi, atteso l'imminente arrivo dei mobili.
- che, pur in mancanza di un termine essenziale, può ben sussistere inadempimento anche prima della scadenza del termine semplice ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desu- mere, o comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito: nella fatttispecie il comportamento tenuto dal , il ritardo nell'esecuzione dell'opera e CP_1
la circostanza di aver abbandonato il cantiere senza comunicare nulla adesso sarebbero Pt_1
indici sufficienti a provare che il lavoro non sarebbe stato eseguito nei tempi pattuiti;
- che, in definitiva, in forza del principio di buona fede contrattuale il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto del comportamento tenuto da entrambe le parti al fine di stabilire se vi fosse inadempimento, e per lo più grave da parte del . CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
Ad avviso della Corte l'esame delle prove orali e degli atti acquisiti al processo non consente di ritenere provato che il ritardo nei lavori - causato da numerosi rallentamenti ed interruzioni - fosse addebitabile ad un inadempimento del , men che meno con i requisiti di gravità di cui CP_1 all'art.1453 c.c., stante la chiara ed espressa volontà dello di far proseguire gli stessi ad Pt_1
opera dell'appellato, né è stata fornita prova da parte dal committente dell'essenzialità del termine per l'esecuzione dei lavori ai fini dell'invocata risoluzione del contratto. A tal riguardo, il comportamento tenuto dallo è risultato improntato alla tollerabilità degli episodi di ritardo Pt_1 1 Il contratto era stato concluso tra le parti alla fine di ottobre 2012, i lavori erano iniziati a inizio dicembre 2012 e continuati fino all'inizio delle festività natalizie, durante le quali la ditta aveva proceduto solo alla rimozione della vecchia pitturazione. CP_ I lavori riprendevano a febbraio 2013, subivano numerose interruzioni, lo sollecitava alla ripresa che Pt_1 avveniva mediante la realizzazione di opere in cartongesso. CP_ A fine febbraio 2013 chiedeva un acconto, pur avendo già versato 2.200,00 euro, pari ad un terzo del Pt_1 CP_ compenso pattuito, acconto che non veniva versato a causa del ritardo nei lavori. Dinanzi a tale rifiuto avrebbe comunicato verbalmente al committente l'interruzione dei lavori. CP_ Dopo 15 gg tramite il suo legale, chiedeva al la riconsegna delle chiavi dell'appartamento ancora Pt_1 detenute da questi. pagina 5 di 9 nei lavori in luogo di un'intimazione a cessare i lavori immediatamente, che avrebbe denotato la natura di essenzialità del termine per l'esecuzione della prestazione.
Gli elementi probatori acquisiti non offrono neppure dimostrazione della volontà di interrompere i lavori e di abbandonare il cantiere da parte del;
piuttosto l'evento di rottura nei rapporti tra CP_1 le parti risiede proprio nell'iniziativa dello che nel gennaio 2013 commissionava all'arch. Pt_1
delle varianti rispetto alle opere preventivate per le quali avrebbe dovuto Controparte_2 CP_1
modificare quelle già eseguite, disfacendole e rifacendole2. Anzi, a seguito di tale episodio fu lo stesso ad intimare al la risoluzione del contratto con lettera del 6.03.2013 a firma Pt_1 CP_1 dell'avv. ; in riscontro a questa missiva il prese atto della volontà del com- Persona_2 CP_1
mittente e scientemente lo invitò ad eseguire, congiuntamente e con l'assistenza dei rispettivi tecnici di fiducia, una ricognizione delle opere da lui realizzate nell'appartamento sino a quel momento ed a quantificarne il costo, al fine di raggiungere una bonaria definizione della questione.
Irrilevanti appaiono le risultanze delle prove testi sui medesimi punti3. Superflua si appalesa l'escussione (su cui ha insistito l'appellante principale) dell'arch. , il quale avrebbe dovuto CP_2
testimoniare sulle interruzioni dei lavori.
La carenza di prova di un grave inadempimento imputabile al comporta pure il rigetto CP_1
della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta una serie di criticità presentate dalla consulenza tecnica d'ufficio, posta a base della decisione impugnata.
Contesta la circostanza per la quale il c.t.u., nell'elaborato peritale, non abbia rilevato alcuna opera la cui esecuzione entrambe le parti deducono essere stata eseguita alla regola d'arte, per cui non ci sarebbero opere da quantificare: ne desume che il Tribunale avrebbe dovuto mettere in discussione la stessa pretesa creditoria, non avendo l'attore dichiarato che vi fossero opere eseguite a regola d'arte.
CP_ 2 I testi e dipendenti del all'epoca dei fatti ed operanti sul cantiere della ristrutturazione Tes_2 Parte_2 in oggetto, hanno con chiarezza riportato che ad un certo punto è intervenuto, in corso d'opera, l'architetto incaricato dallo e che diverse lavorazioni già eseguite sono state eliminate e/o modificate (addirittura dovendo rifare Pt_1 l'intera preparazione dei muri per essere stata, la precedente, trattata con pittura lucida che non si prestava alla nuova indicazione e al nuovo materiale da posare) in ragione delle nuove e diverse indicazioni ricevute dal professionista.
Il Tribunale ha valorizzato tali elementi nel considerare come i tempi si siano dilatati anche per tali circostanze, CP_ ritenute certamente non riconducibili alla volontà del;
piuttosto ne ha dedotto che i lavori erano stati svolti con ordinario impiego di operai sul cantiere, almeno cinque giorni a settimana, oltre ad essere state confermate come eseguite le lavorazioni indicate dall'attore in citazione. 3 Nessun apporto offre la testimonianza del il quale, in qualità di idraulico incaricato dallo dei Tes_3 Pt_1 lavori idrici nell'abitazione, non ha dichiarato nulla di specifico sulla tempistica dei lavori. pagina 6 di 9 Si duole della c.t.u., così come elaborata sull'analisi descrittiva dell'ing. nella misura in Per_1
cui il tecnico avrebbe realizzato un computo metrico assai lontano dai criteri seguiti dal CP_1 nell'elaborazione del suo preventivo di spesa4.
Contesta la circostanza per la quale il c.t.u ha ritenuto che le foto panoramiche prodotte dall'appellato non rappresentano alcun vizio nell'esecuzione dell'opera, evidenziando come il
Tribunale abbia dato fede privilegiata solo a quanto dedotto e prodotto dal , rigettando ogni CP_1
richiesta di esso finalizzata a dimostrare i danni lamentati. Pt_1
Contesta inoltre la quantificazione della diminuzione di valore delle opere operata dal c.t.u., pari alla somma dei costi delle lavorazioni necessaria per renderla finita a regola d'arte, partendo per le opere di pitturazione dalla fase della levigatura, noncurante della circostanza che comunque vi erano vizi e difetti (stuccature e avvallamenti di cui fa menzione nella perizia) e che nel calcolo avrebbero dovuto essere considerati i costi dei lavori per eliminare i vizi, ai quali andava aggiunto il costo per portare a termine l'opera (lo stesso dicasi per le strutture in cartongesso).
In ultimo, con riferimento al pagamento dell'I.v.a nella misura del 21%, (percentuale in vigore all'epoca dei fatti), lo deduce che la stessa non sarebbe dovuta (come già specificato Pt_1 nell'atto di costituzione in primo grado), poiché la fattura di acconto di € 2.200,00, versati da esso appellante, dimostra che il godeva del c.d. regime forfettario, che non contemplava il CP_1 pagamento dell'I.v.a. sulle fatture.
Ad avviso della Corte questo secondo motivo di appello principale è parzialmente fondato, limitatamente alla non debenza dell'I.v.a.
Le contestazioni sull'incongruenza dell'importo desunto dal c.t.u. e la ricostruzione proposta non appaiono apprezzabili, poiché - come correttamente ritenuto dal Tribunale - partendo dall'elenco analitico delle opere eseguite da , il c.t.u. ne ha quantificato il costo riferendosi, come è prassi CP_1 costante, al “Bollettino di informazione tecnica elenco prezzi dei materiali e delle opere edito dall' 1° semestre 2013 e dal Listino della Controparte_3
anno 2017”, e determinandone il costo complessivo nella misura di € 6.887,26 CP_4
oltre I.v.a.
Rispondendo al secondo quesito postogli dal primo giudice il c.t.u. - pur non disponendo dei dati necessari - eseguì anche un secondo calcolo, applicando ai costi già calcolati una decurta-zione pagina 7 di 9 collegata alle presunte imperfezioni, così ottenendo un importo di € 5.456,63, somma poi riconosciuta dal Tribunale come dovuta al . CP_1
La Corte ritiene che l'unica contestazione accoglibile (tra quelle oggetto del presente motivo di appello principale) risulta essere quella relativa all'applicazione dell'I.V.A., considerando il regime forfettario osservato dal , per definizione esente da questa imposta, la quale quindi CP_1
non deve essere calcolata ed applicata nella fattispecie.
Tale convincimento trova conferma nel preventivo redatto dal , dove si legge “N.B. I prezzi CP_1 si intendono esclusi da Iva”, ed in ogni caso la circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte del . CP_1
La delibazione del terzo motivo di gravame può essere al momento posposto, per essere trattato insieme all'appello incidentale, che verte anche sulla regolamentazione delle spese di prime cure.
Con l'appello incidentale si duole del quantum riconosciuto nella ridotta Controparte_1
somma di € 5.456,65 anziché nell'intero importo di € 6.887,26, come quantificato dal c.t.u., e della conseguente compensazione le spese processuali, per un terzo, “attesa la differenza tra quanto richiesto dal e quanto accertato”. CP_1
A sostegno del motivo deduce come non sia mai stato accertato, in corso di causa, che esso appellante incidentale abbia male eseguito le opere commissionategli, né che abbia mai Pt_1
offerto la pur minima prova che le opere, di cui il c.t.u. ha quantificato il costo, fossero state eseguite, in tutto o in parte, in modo grossolano ed imperfetto, sicché la decurtazione del compen- so operata dal primo giudice sarebbe ingiustificata ed illegittima. Al contrario, il Tribunale ha escluso esplicitamente che le opere siano state male eseguite, tenuto conto che il c.t.u. ha riferito di non aver elementi per confermare una cattiva esecuzione5.
In tale situazione la decisione del Tribunale di riconoscere come dovuta a la minor somma CP_1
di € 5.456,63 non trova adeguata giustificazione.
Il motivo di appello sul quantum va dunque accolto, ricalcolando questo al netto dell'I.v.a. come si seguito: € 6.887,26 (valore delle opere accertato dal c.t.u.) - l'acconto di € 2.200,00 = € 4.687,26
(iva esclusa), anziché € 5.456,63 (considerate le decurtazioni per asserite imperfezioni) - l'acconto di € 2.200 + I.v.a. = € 3.940,52 riconosciuti nell'impugnata decisione.
Le svolte considerazioni comportano, pertanto, l'accoglimento per quanto di ragione di en-trambi gli appelli (principale ed incidentale) nei termini sopra esposti.
pagina 8 di 9 L'esito finale complessivo del giudizio (favorevole quasi interamente al , fatta eccezione CP_1 per la non debenza dell'I.v.a.) giustifica l'applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza relativamente al regime delle spese processuali, con la conseguente condanna di Parte_1
a rimborsare a le spese e competenze del primo grado di giudizio per intero, Controparte_1 come liquidate nella sentenza impugnata, nonché quelle del presente grado d'appello, liquidate sul quantum riconosciuto come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 19.09.2022, da nonché Parte_1 sull'appello incidentale spiegato, con la comparsa di costituzione datata 26.01.2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 1154/2022, emessa in data 14.07.2022 (e pubblicata il CP_1
17.07.2022) dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra dette parti, così provvede:
1°) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la non debenza dell'IVA sull'importo riconosciuto a saldo a , in Controparte_1 qualità di titolare della ditta di pitturazioni denominata “Le Superfici”;
2°) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di di € 4.687,26, oltre interessi legali al Parte_1 Controparte_1
saggio annuo dalla domanda al soddisfo;
3°) condanna l'appellante principale, , al pagamento per intero delle spese del Parte_1
primo grado di giudizio, in base alla liquidazione operata nella sentenza impugnata, nonché di quelle del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compenso profes- sionale, oltre al rimborso del contributo unificato pagato per l'appello incidentale nonché - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Il calcolo effettuato dal c.t.u. è stato ottenuto redigendo una tabella con l'indicazione delle singole opere e del costo unitario delle stesse, effettuando poi una decurtazione collegata alle imperfezioni lamentate dall'appellante. Sarebbe incoerente l'importo desunto dal CTU per opere eseguite in maniera parziale rispetto a quanto preventivato dalle parti per la realizzazione completa delle stesse, poiché i due importi totali sono risultati del tutto simili, pur contemplando quantità ed opere differenti ed incomplete. 5 Infatti, con riferimento a ciascuna delle contestazioni mosse dal consulente di parte geom. facendo specifico Pt_3 riferimento alle fotografie offertegli a titolo di prova, il c.t.u. ha affermato che queste “non pongono in condizione di poter far confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'intera opera non sia stata realizzata a perfetta regola d'arte…”.
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHISIELLO Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello avente ad oggetto “Contratto d'opera: pagamento lavori”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1292 dell'anno
2022
T R A
(c.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rigante, in virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bisceglie (Via Virgilio n. 3)
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gentile, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Gianfranco Tarantino in Bari (via De Giosa n. 98)
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 24.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.09.2013 , in qualità di titolare della ditta di Controparte_1
pitturazioni denominata Le Superfici, esponeva:
- che su richiesta di aveva redatto, nell'ottobre 2012, un preventivo di spesa per € Parte_1
6.950,00, oltre iva, per l'esecuzione nell'appartamento di sua proprietà di opere di pitturazione e specificamente indicate;
- che, approvato il preventivo ed iniziati i lavori, erano state fatte richieste di modifica delle lavorazioni già eseguite in corso d'opera per effetto dell'intervento, disposto dal committente, dell'arch. e che, ricevuto solo un acconto iniziale di € 2.200,00 dallo Controparte_2 Pt_1
questi si era poi rifiutato di pagare altro, nonostante l'avvenuta realizzazione delle opere specificamente indicate in citazione;
- che lo aveva contestato l'esecuzione grossolana delle opere per poi disporre l'interru- Pt_1
zione del lavoro edile e di ogni rapporto con esso committente;
- che successivamente era intervenuto un accordo per fare eseguire un sopralluogo, in contrad- dittorio, con un tecnico da lui scelto, l'ing. affinché redigesse una relazione descrittiva delle Per_1
opere fino a quel momento compiute, con relativi costi, ciò che in effetti avvenne.
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare il sig. al pagamento Parte_1 delle opere eseguite su suo incarico nell'appartamento di sua proprietà, nella misura residua di €
5200,00 al netto di iva come per legge, o di quell'altra somma che risulterà equa e giusta anche a seguito di un'espletanda c.t.u., con gli interessi di legge e con la rivalutazione monetaria. Vinte le spese di giudizio, compensi di avvocato e c.t.u. oltre iva e cap come per legge”
Costituitosi in giudizio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda perché Parte_1
manifestamente inammissibile ed infondata, formulando altresì domanda riconvenzionale di risolu- zione del contratto per inadempimento del , asseritamente consistito nel ritardo nell'esecu- CP_1 zione dei lavori, nonché nell'esecuzione imperfetta delle opere e nell'abbandono del cantiere.
In particolare il committente, dato atto che il preventivo di spesa era stato approvato e che egli aveva pagato l'acconto di € 2.200,00 al , lamentava che vi fossero state diverse interruzioni CP_1
dei lavori per ragioni imputabili all'attore; che le opere erano state eseguite con rilevante ritardo, sicché a febbraio 2013 gran parte delle stesse non erano state compiute mentre quelle realizzate presentavano numerosi difetti (imperfetta rasatura e levigatura, assenza di opere di preparazione in alcune zone dell'abitazione, etc.), fino a quando il aveva comunicato di non voler più dare CP_1
pagina 2 di 9 esecuzione al contratto, con conseguenziale necessità per esso convenuto di dare incarico ad altra impresa e di affrontare ulteriori costi per il completamento dell'opera.
Lo poi, conveniva sul fatto che avessero concordato il sopralluogo dell'ingegnere Pt_1 Per_1
(individuato dal ), contestando però alcune lavorazioni indicate dal professionista come CP_1 eseguite e, in ogni caso, l'imperfezione delle opere.
All'esito della istruttoria (con espletamento di una c.t.u. e l'assunzione di una prova per testi) il
Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 1154/2022, pubblicata in data
19.07.2022, così disponeva:
“a) Accoglie la domanda attorea e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di € 3.940,52, oltre interessi legali al saggio annuo dalla domanda;
CP_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
d) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite nella Parte_1 Controparte_1
misura dei due terzi, quota che liquida in € 180,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
e) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
nella misura di due terzi e a carico di misura di un terzo”.
[...] Controparte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 19.09.2022, rassegnando - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza - le seguenti conclusioni:
“
1. In accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 1154/22 emessa dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio iscritto al n. 2686/12 del R.G., in quanto errata, ingiusta e contraddittoria, per i motivi di cui al presente atto di appello;
2. Per l'effetto:
A) Accogliere le richieste formulate dal sig. nel giudizio di primo grado che qui Parte_1
si riportano:
In via principale: respingere la domanda così come proposta dal sig. poiché Controparte_1
manifestatamente inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra il sig. , in Controparte_1 qualità di titolare della ditta di pitturazioni, “Le Superfici” e il sig. , per Parte_1 inadempimento addebitabile in via esclusiva all'attore, e per l'effetto condannare il sig. CP_1
pagina 3 di 9 alla restituzione in favore dello della somma di € 2200, 00 versati dal CP_1 Pt_1
convenuto a titolo di acconto;
2) condannare il sig. in qualità di titolare della ditta di pitturazioni, “Le Controparte_1 superfici” al risarcimento di tutti i danni subiti dallo e quantificati in € 5200,00 o nella Pt_1
misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
B) Dichiarare tenuta e condannare l'appellato al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova per testi a mezzo l'arch. e il sig. , entrambi Controparte_2 Testimone_1
residenti in [...]”.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 26.01.2023 si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, contestata la fondatezza del gravame, ha spiegato appello incidentale chie- CP_1
dendo che questa Corte:
“In via principale voglia respingere come infondato l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 1154/2022 emessa dal Tribunale di Trani, disattendendo altresì la sua domanda riconvenzionale come riproposta;
- In parziale riforma della sentenza del Tribunale, voglia accogliere l'appello incidentale, e per
l'effetto riconoscere dovuta a la somma di Euro 6.887,26 come determinata dal Controparte_1
CTU, e, detratte da questa la somma di Euro 2.200,00 versatagli a titolo di acconto e la ulteriore di Euro 3.250,52 riconosciuta dalla sentenza gravata, voglia condannarlo a pagare la residua somma di Euro 1.430,74, oltre IVA come per legge;
voglia altresì condannare a pagare a Pt_1
titolo di spese processuali liquidate nel primo grado del giudizio la residua somma di Euro
1.500,00 per compensi di difesa e di Euro 90,00 per esborsi, col rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali;
- Col favore delle spese processuali della presente fase del giudizio, e dei compensi di difesa da aumentare del rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
In via istruttoria si chiede il rigetto della richiesta formulata dall'appellante”.
Con il primo motivo di gravame principale l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado ha basato la sua decisione solamente sulle prove orali, dalle quali ha tratto il convincimento che non vi si stato abbandono del cantiere da parte del , né volontà di interrompere il rapporto CP_1
contrattuale, né termine essenziale (anche a causa della tolleranza del committente) e dunque ritardo intollerabile.
pagina 4 di 9 In particolare allega:
- che l'evidente ritardo nell'esecuzione e l'essenzialità del termine per lo si evincerebbero Pt_1
dalla tempistica dei fatti come rappresentati in prime cure1;
- che le testimonianze avrebbero presentato delle incongruenze: il teste non ricordava la Tes_2
data di inizio dei lavori, sia lui che non sarebbero dipendenti della ditta “Le Superfici” Parte_2 non risultando tali dall'estratto contributivo Inps.
- che la deposizione del avvalorerebbe l'essenzialità del termine per lo avendo Tes_3 Pt_1
il teste dichiarato che sapeva che i lavori sarebbero stati brevi, atteso l'imminente arrivo dei mobili.
- che, pur in mancanza di un termine essenziale, può ben sussistere inadempimento anche prima della scadenza del termine semplice ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desu- mere, o comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito: nella fatttispecie il comportamento tenuto dal , il ritardo nell'esecuzione dell'opera e CP_1
la circostanza di aver abbandonato il cantiere senza comunicare nulla adesso sarebbero Pt_1
indici sufficienti a provare che il lavoro non sarebbe stato eseguito nei tempi pattuiti;
- che, in definitiva, in forza del principio di buona fede contrattuale il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto del comportamento tenuto da entrambe le parti al fine di stabilire se vi fosse inadempimento, e per lo più grave da parte del . CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
Ad avviso della Corte l'esame delle prove orali e degli atti acquisiti al processo non consente di ritenere provato che il ritardo nei lavori - causato da numerosi rallentamenti ed interruzioni - fosse addebitabile ad un inadempimento del , men che meno con i requisiti di gravità di cui CP_1 all'art.1453 c.c., stante la chiara ed espressa volontà dello di far proseguire gli stessi ad Pt_1
opera dell'appellato, né è stata fornita prova da parte dal committente dell'essenzialità del termine per l'esecuzione dei lavori ai fini dell'invocata risoluzione del contratto. A tal riguardo, il comportamento tenuto dallo è risultato improntato alla tollerabilità degli episodi di ritardo Pt_1 1 Il contratto era stato concluso tra le parti alla fine di ottobre 2012, i lavori erano iniziati a inizio dicembre 2012 e continuati fino all'inizio delle festività natalizie, durante le quali la ditta aveva proceduto solo alla rimozione della vecchia pitturazione. CP_ I lavori riprendevano a febbraio 2013, subivano numerose interruzioni, lo sollecitava alla ripresa che Pt_1 avveniva mediante la realizzazione di opere in cartongesso. CP_ A fine febbraio 2013 chiedeva un acconto, pur avendo già versato 2.200,00 euro, pari ad un terzo del Pt_1 CP_ compenso pattuito, acconto che non veniva versato a causa del ritardo nei lavori. Dinanzi a tale rifiuto avrebbe comunicato verbalmente al committente l'interruzione dei lavori. CP_ Dopo 15 gg tramite il suo legale, chiedeva al la riconsegna delle chiavi dell'appartamento ancora Pt_1 detenute da questi. pagina 5 di 9 nei lavori in luogo di un'intimazione a cessare i lavori immediatamente, che avrebbe denotato la natura di essenzialità del termine per l'esecuzione della prestazione.
Gli elementi probatori acquisiti non offrono neppure dimostrazione della volontà di interrompere i lavori e di abbandonare il cantiere da parte del;
piuttosto l'evento di rottura nei rapporti tra CP_1 le parti risiede proprio nell'iniziativa dello che nel gennaio 2013 commissionava all'arch. Pt_1
delle varianti rispetto alle opere preventivate per le quali avrebbe dovuto Controparte_2 CP_1
modificare quelle già eseguite, disfacendole e rifacendole2. Anzi, a seguito di tale episodio fu lo stesso ad intimare al la risoluzione del contratto con lettera del 6.03.2013 a firma Pt_1 CP_1 dell'avv. ; in riscontro a questa missiva il prese atto della volontà del com- Persona_2 CP_1
mittente e scientemente lo invitò ad eseguire, congiuntamente e con l'assistenza dei rispettivi tecnici di fiducia, una ricognizione delle opere da lui realizzate nell'appartamento sino a quel momento ed a quantificarne il costo, al fine di raggiungere una bonaria definizione della questione.
Irrilevanti appaiono le risultanze delle prove testi sui medesimi punti3. Superflua si appalesa l'escussione (su cui ha insistito l'appellante principale) dell'arch. , il quale avrebbe dovuto CP_2
testimoniare sulle interruzioni dei lavori.
La carenza di prova di un grave inadempimento imputabile al comporta pure il rigetto CP_1
della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta una serie di criticità presentate dalla consulenza tecnica d'ufficio, posta a base della decisione impugnata.
Contesta la circostanza per la quale il c.t.u., nell'elaborato peritale, non abbia rilevato alcuna opera la cui esecuzione entrambe le parti deducono essere stata eseguita alla regola d'arte, per cui non ci sarebbero opere da quantificare: ne desume che il Tribunale avrebbe dovuto mettere in discussione la stessa pretesa creditoria, non avendo l'attore dichiarato che vi fossero opere eseguite a regola d'arte.
CP_ 2 I testi e dipendenti del all'epoca dei fatti ed operanti sul cantiere della ristrutturazione Tes_2 Parte_2 in oggetto, hanno con chiarezza riportato che ad un certo punto è intervenuto, in corso d'opera, l'architetto incaricato dallo e che diverse lavorazioni già eseguite sono state eliminate e/o modificate (addirittura dovendo rifare Pt_1 l'intera preparazione dei muri per essere stata, la precedente, trattata con pittura lucida che non si prestava alla nuova indicazione e al nuovo materiale da posare) in ragione delle nuove e diverse indicazioni ricevute dal professionista.
Il Tribunale ha valorizzato tali elementi nel considerare come i tempi si siano dilatati anche per tali circostanze, CP_ ritenute certamente non riconducibili alla volontà del;
piuttosto ne ha dedotto che i lavori erano stati svolti con ordinario impiego di operai sul cantiere, almeno cinque giorni a settimana, oltre ad essere state confermate come eseguite le lavorazioni indicate dall'attore in citazione. 3 Nessun apporto offre la testimonianza del il quale, in qualità di idraulico incaricato dallo dei Tes_3 Pt_1 lavori idrici nell'abitazione, non ha dichiarato nulla di specifico sulla tempistica dei lavori. pagina 6 di 9 Si duole della c.t.u., così come elaborata sull'analisi descrittiva dell'ing. nella misura in Per_1
cui il tecnico avrebbe realizzato un computo metrico assai lontano dai criteri seguiti dal CP_1 nell'elaborazione del suo preventivo di spesa4.
Contesta la circostanza per la quale il c.t.u ha ritenuto che le foto panoramiche prodotte dall'appellato non rappresentano alcun vizio nell'esecuzione dell'opera, evidenziando come il
Tribunale abbia dato fede privilegiata solo a quanto dedotto e prodotto dal , rigettando ogni CP_1
richiesta di esso finalizzata a dimostrare i danni lamentati. Pt_1
Contesta inoltre la quantificazione della diminuzione di valore delle opere operata dal c.t.u., pari alla somma dei costi delle lavorazioni necessaria per renderla finita a regola d'arte, partendo per le opere di pitturazione dalla fase della levigatura, noncurante della circostanza che comunque vi erano vizi e difetti (stuccature e avvallamenti di cui fa menzione nella perizia) e che nel calcolo avrebbero dovuto essere considerati i costi dei lavori per eliminare i vizi, ai quali andava aggiunto il costo per portare a termine l'opera (lo stesso dicasi per le strutture in cartongesso).
In ultimo, con riferimento al pagamento dell'I.v.a nella misura del 21%, (percentuale in vigore all'epoca dei fatti), lo deduce che la stessa non sarebbe dovuta (come già specificato Pt_1 nell'atto di costituzione in primo grado), poiché la fattura di acconto di € 2.200,00, versati da esso appellante, dimostra che il godeva del c.d. regime forfettario, che non contemplava il CP_1 pagamento dell'I.v.a. sulle fatture.
Ad avviso della Corte questo secondo motivo di appello principale è parzialmente fondato, limitatamente alla non debenza dell'I.v.a.
Le contestazioni sull'incongruenza dell'importo desunto dal c.t.u. e la ricostruzione proposta non appaiono apprezzabili, poiché - come correttamente ritenuto dal Tribunale - partendo dall'elenco analitico delle opere eseguite da , il c.t.u. ne ha quantificato il costo riferendosi, come è prassi CP_1 costante, al “Bollettino di informazione tecnica elenco prezzi dei materiali e delle opere edito dall' 1° semestre 2013 e dal Listino della Controparte_3
anno 2017”, e determinandone il costo complessivo nella misura di € 6.887,26 CP_4
oltre I.v.a.
Rispondendo al secondo quesito postogli dal primo giudice il c.t.u. - pur non disponendo dei dati necessari - eseguì anche un secondo calcolo, applicando ai costi già calcolati una decurta-zione pagina 7 di 9 collegata alle presunte imperfezioni, così ottenendo un importo di € 5.456,63, somma poi riconosciuta dal Tribunale come dovuta al . CP_1
La Corte ritiene che l'unica contestazione accoglibile (tra quelle oggetto del presente motivo di appello principale) risulta essere quella relativa all'applicazione dell'I.V.A., considerando il regime forfettario osservato dal , per definizione esente da questa imposta, la quale quindi CP_1
non deve essere calcolata ed applicata nella fattispecie.
Tale convincimento trova conferma nel preventivo redatto dal , dove si legge “N.B. I prezzi CP_1 si intendono esclusi da Iva”, ed in ogni caso la circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte del . CP_1
La delibazione del terzo motivo di gravame può essere al momento posposto, per essere trattato insieme all'appello incidentale, che verte anche sulla regolamentazione delle spese di prime cure.
Con l'appello incidentale si duole del quantum riconosciuto nella ridotta Controparte_1
somma di € 5.456,65 anziché nell'intero importo di € 6.887,26, come quantificato dal c.t.u., e della conseguente compensazione le spese processuali, per un terzo, “attesa la differenza tra quanto richiesto dal e quanto accertato”. CP_1
A sostegno del motivo deduce come non sia mai stato accertato, in corso di causa, che esso appellante incidentale abbia male eseguito le opere commissionategli, né che abbia mai Pt_1
offerto la pur minima prova che le opere, di cui il c.t.u. ha quantificato il costo, fossero state eseguite, in tutto o in parte, in modo grossolano ed imperfetto, sicché la decurtazione del compen- so operata dal primo giudice sarebbe ingiustificata ed illegittima. Al contrario, il Tribunale ha escluso esplicitamente che le opere siano state male eseguite, tenuto conto che il c.t.u. ha riferito di non aver elementi per confermare una cattiva esecuzione5.
In tale situazione la decisione del Tribunale di riconoscere come dovuta a la minor somma CP_1
di € 5.456,63 non trova adeguata giustificazione.
Il motivo di appello sul quantum va dunque accolto, ricalcolando questo al netto dell'I.v.a. come si seguito: € 6.887,26 (valore delle opere accertato dal c.t.u.) - l'acconto di € 2.200,00 = € 4.687,26
(iva esclusa), anziché € 5.456,63 (considerate le decurtazioni per asserite imperfezioni) - l'acconto di € 2.200 + I.v.a. = € 3.940,52 riconosciuti nell'impugnata decisione.
Le svolte considerazioni comportano, pertanto, l'accoglimento per quanto di ragione di en-trambi gli appelli (principale ed incidentale) nei termini sopra esposti.
pagina 8 di 9 L'esito finale complessivo del giudizio (favorevole quasi interamente al , fatta eccezione CP_1 per la non debenza dell'I.v.a.) giustifica l'applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza relativamente al regime delle spese processuali, con la conseguente condanna di Parte_1
a rimborsare a le spese e competenze del primo grado di giudizio per intero, Controparte_1 come liquidate nella sentenza impugnata, nonché quelle del presente grado d'appello, liquidate sul quantum riconosciuto come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 19.09.2022, da nonché Parte_1 sull'appello incidentale spiegato, con la comparsa di costituzione datata 26.01.2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 1154/2022, emessa in data 14.07.2022 (e pubblicata il CP_1
17.07.2022) dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra dette parti, così provvede:
1°) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la non debenza dell'IVA sull'importo riconosciuto a saldo a , in Controparte_1 qualità di titolare della ditta di pitturazioni denominata “Le Superfici”;
2°) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di di € 4.687,26, oltre interessi legali al Parte_1 Controparte_1
saggio annuo dalla domanda al soddisfo;
3°) condanna l'appellante principale, , al pagamento per intero delle spese del Parte_1
primo grado di giudizio, in base alla liquidazione operata nella sentenza impugnata, nonché di quelle del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compenso profes- sionale, oltre al rimborso del contributo unificato pagato per l'appello incidentale nonché - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Il calcolo effettuato dal c.t.u. è stato ottenuto redigendo una tabella con l'indicazione delle singole opere e del costo unitario delle stesse, effettuando poi una decurtazione collegata alle imperfezioni lamentate dall'appellante. Sarebbe incoerente l'importo desunto dal CTU per opere eseguite in maniera parziale rispetto a quanto preventivato dalle parti per la realizzazione completa delle stesse, poiché i due importi totali sono risultati del tutto simili, pur contemplando quantità ed opere differenti ed incomplete. 5 Infatti, con riferimento a ciascuna delle contestazioni mosse dal consulente di parte geom. facendo specifico Pt_3 riferimento alle fotografie offertegli a titolo di prova, il c.t.u. ha affermato che queste “non pongono in condizione di poter far confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'intera opera non sia stata realizzata a perfetta regola d'arte…”.