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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 294/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. 1546/2021 depositata dal Tribunale di Palmi in data 12.11.2021. e vertente
tra
PRONESTI' Avv. Francesco, nato a [...] il [...],
C.F:[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Domenico
Megna, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito
Pec: avvgiosuedomenicomegna@pecstudio.it
-Appellante -
e
INPS (C.F. 80078750587), in persona del suo direttore e legale rappresentante protempore,
in proprio e quale mandatario della SCCI spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti A.
Labrini ed A. M. Laganà (avv.angelamaria.lagana@postacert.inps.gov.it)
appellato
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore appellata contumace Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2019, l'avv. Pronestì Francesco impugnava l'avviso di addebito n. 394-2018-00056458-13, notificato in data 23 gennaio 2019 , con il quale veniva allo stesso intimato, il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Separata Inps, per l'anno 2011, di €. 2.027,09 ,
comprensivo di sanzioni ed interessi.
A sostegno dell'opposizione proposta il ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la iscrizione alla suddetta Gestione, nonché la maturata prescrizione.
Chiedeva, che, in accoglimento del ricorso proposto, fosse annullato l'avviso di addebito opposto e dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di contributi,
somme aggiuntive e gli altri importi dovuti a vario titolo e riportati negli atti impugnati.
Resistendo l'Inps e contumace l'Agenzia entrate riscossione, il ricorso veniva rigettato, ritenendo il primo giudice infondata l'eccezione di prescrizione e nel merito sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
Riteneva infine che “stante la recente giurisprudenza sull'obbligo contributivo”, le spese di causa dovessero essere interamente compensate.
Avverso la sentenza propone appello Pronestì insistendo per l' insussistenza dell' obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contribuiti richiesti dall'INPS con la nota in atti e censurando altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Anche in questo grado ha resistito l'Inps, chiedendo il rigetto dell'appello , mentre non si è costituita l' Agenzia delle entrate riscossione ( prova della notificazione a mezzo PEC depositata il 2/12/2022).
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti;
l'appellante ha depositato note di trattazione scritta nel termine del 24.9.2024.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo che concerne la prescrizione, costituente preliminare di merito, da esaminare, già per tale ragione, con precedenza rispetto ad ogni altra questione, è fondato e va accolto, rendendo superfluo l'esame di qualsivoglia altra questione.
Sulla prescrizione il tribunale ha fatto propria la tesi sostenuta nella memoria di costituzione dell'Inps, ritenendo quanto segue: “la decorrenza del termine prescrizionale, va ricondotta al momento in cui il preteso diritto può essere fatto valere, e, rilevato che nel caso de quo, l'opponente solo in data 29.09.2012 ( cfr.
modello unico 2011, allegato al fascicolo telematico di parte resistente), ha presentato la dichiarazione reddituale e che è stato iscritto d'ufficio alla gestione separata Inps con provvedimento d'iscrizione del 04.08.2017, notificato il
22.08.2017, va da sé che il termine quinquennale non era ancora decorso ed è stato ulteriormente interrotto dall'avviso di addebito, oggetto di causa”.
Contro tale argomento oppone l'appellante, citando recente giurisprudenza di legittimità e di merito, che il termine inziale della prescrizione va individuato dal momento in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e non in quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi;
nel caso di specie, il termine finale per il pagamento relativamente all'anno d'imposta 2011,
afferente il modello UNICO 2012 , era stato prorogato al 9 luglio 2012 e la richiesta d'iscrizione alla gestione separata è stata notificata il 22.08.2017, quando il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente maturato.
Aggiunge che nessun rilievo potrebbe assurgere la circostanza che la dichiarazione dei redditi sia stata depositata in data successiva a quella statuita, atteso che la eventuale maggiorazione applicabile per il pagamento procrastinato non incide sulla norma generale che impone un termine generale. L'Inps replica che la dichiarazione dei redditi presentata il 29.9.2012 avrebbe comunque prodotto un effetto sospensivo della prescrizione ai sensi della sentenza della Cassazione n. 6677 del 7 marzo 2019, per occultamento doloso del debito
(art. 2941, n. 8 c.c.) a causa della mancata compilazione del quadro (RR)
adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco.
La tesi svolta dall'appellante trova conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo collegio ha aderito in numerosi precedenti, secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata
decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti
contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera
del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione,
quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. ( Sentenza n. 27950 del 31/10/2018; conf. L - Sentenza n. 10273 del
19/04/2021).
Né potrebbe sostenersi che la prescrizione sarebbe stata sospesa a causa del comportamento doloso del debitore, consistito nel non aver compilato il quadro RR, avendo la citata sentenza di legittimità precisato che “…allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei
redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della
dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa
in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di
pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai
sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente
previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento
giuridico.
Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il
diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche
e tassative ipotesi di sospensione, …".
A ciò si aggiunga che il modulo per la dichiarazione dei redditi da utilizzarsi da parte dei contribuenti minimi è del tutto sprovvisto della sezione RR, destinata a raccogliere i dati reddituali, essendo essa sostituita dalla sezione CM, che era stata debitamente compilata dal ricorrente, per come risulta confermato dal documento in questione, prodotto dall'INPS in primo grado.
Ne consegue che ricorre l'ipotesi contemplata nella recente sentenza di legittimità, la quale ha escluso che “… la mancata compilazione del Quadro RR all'interno della dichiarazione dei redditi sia riconducibile ad un intenzionale occultamento
da parte del contribuente, il quale aveva comunque proceduto a certificare il
proprio debito contributivo, se non nel Quadro RR, in altra parte della stessa
dichiarazione dei redditi (proprio di quella prodotta in giudizio dallo stesso istituto
odierno ricorrente), il che comporta che la circostanza contestata non possa certo
considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da parte
dell'INPS svolto mediante gli ordinari controlli» (Cassazione Civile, Sez. VI n.
10632 del 22/04/2021).
Per questi motivi
, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, va annullato per maturata prescrizione l'avviso di addebito n. 394-2018-00056458-13, notificato in data 23 gennaio 2019.
Vanno rigettate per difetto di allegazione e prova le domande di risarcimento per danno biologico e quella di condanna ex art. 96 cpc (quest'ultima peraltro introdotta per la prima volta in appello).
Le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell'Inps, nella misura indicata in dispositivo, valori medi dimidiati , in considerazione della semplicità delle questioni (secondo scaglione del DM 147/ 2022).
P..Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da PRONESTI' Avv. Francesco contro INPS e nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e avverso la sentenza n. 1546/2021 depositata dal Tribunale di Palmi in data 12.11.2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, annulla per maturata prescrizione l'avviso di addebito n. 394-2018-00056458-13, notificato in data 23 gennaio 2019;
2) Liquida le spese del primo grado del giudizio nell'intero in € 842,50 e per il grado di appello in € 961,50, cui vanno aggiunti gli accessori di legge, ponendole a carico dell'Inps.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 294/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. 1546/2021 depositata dal Tribunale di Palmi in data 12.11.2021. e vertente
tra
PRONESTI' Avv. Francesco, nato a [...] il [...],
C.F:[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Domenico
Megna, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito
Pec: avvgiosuedomenicomegna@pecstudio.it
-Appellante -
e
INPS (C.F. 80078750587), in persona del suo direttore e legale rappresentante protempore,
in proprio e quale mandatario della SCCI spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti A.
Labrini ed A. M. Laganà (avv.angelamaria.lagana@postacert.inps.gov.it)
appellato
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore appellata contumace Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2019, l'avv. Pronestì Francesco impugnava l'avviso di addebito n. 394-2018-00056458-13, notificato in data 23 gennaio 2019 , con il quale veniva allo stesso intimato, il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Separata Inps, per l'anno 2011, di €. 2.027,09 ,
comprensivo di sanzioni ed interessi.
A sostegno dell'opposizione proposta il ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la iscrizione alla suddetta Gestione, nonché la maturata prescrizione.
Chiedeva, che, in accoglimento del ricorso proposto, fosse annullato l'avviso di addebito opposto e dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di contributi,
somme aggiuntive e gli altri importi dovuti a vario titolo e riportati negli atti impugnati.
Resistendo l'Inps e contumace l'Agenzia entrate riscossione, il ricorso veniva rigettato, ritenendo il primo giudice infondata l'eccezione di prescrizione e nel merito sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
Riteneva infine che “stante la recente giurisprudenza sull'obbligo contributivo”, le spese di causa dovessero essere interamente compensate.
Avverso la sentenza propone appello Pronestì insistendo per l' insussistenza dell' obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contribuiti richiesti dall'INPS con la nota in atti e censurando altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Anche in questo grado ha resistito l'Inps, chiedendo il rigetto dell'appello , mentre non si è costituita l' Agenzia delle entrate riscossione ( prova della notificazione a mezzo PEC depositata il 2/12/2022).
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti;
l'appellante ha depositato note di trattazione scritta nel termine del 24.9.2024.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo che concerne la prescrizione, costituente preliminare di merito, da esaminare, già per tale ragione, con precedenza rispetto ad ogni altra questione, è fondato e va accolto, rendendo superfluo l'esame di qualsivoglia altra questione.
Sulla prescrizione il tribunale ha fatto propria la tesi sostenuta nella memoria di costituzione dell'Inps, ritenendo quanto segue: “la decorrenza del termine prescrizionale, va ricondotta al momento in cui il preteso diritto può essere fatto valere, e, rilevato che nel caso de quo, l'opponente solo in data 29.09.2012 ( cfr.
modello unico 2011, allegato al fascicolo telematico di parte resistente), ha presentato la dichiarazione reddituale e che è stato iscritto d'ufficio alla gestione separata Inps con provvedimento d'iscrizione del 04.08.2017, notificato il
22.08.2017, va da sé che il termine quinquennale non era ancora decorso ed è stato ulteriormente interrotto dall'avviso di addebito, oggetto di causa”.
Contro tale argomento oppone l'appellante, citando recente giurisprudenza di legittimità e di merito, che il termine inziale della prescrizione va individuato dal momento in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e non in quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi;
nel caso di specie, il termine finale per il pagamento relativamente all'anno d'imposta 2011,
afferente il modello UNICO 2012 , era stato prorogato al 9 luglio 2012 e la richiesta d'iscrizione alla gestione separata è stata notificata il 22.08.2017, quando il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente maturato.
Aggiunge che nessun rilievo potrebbe assurgere la circostanza che la dichiarazione dei redditi sia stata depositata in data successiva a quella statuita, atteso che la eventuale maggiorazione applicabile per il pagamento procrastinato non incide sulla norma generale che impone un termine generale. L'Inps replica che la dichiarazione dei redditi presentata il 29.9.2012 avrebbe comunque prodotto un effetto sospensivo della prescrizione ai sensi della sentenza della Cassazione n. 6677 del 7 marzo 2019, per occultamento doloso del debito
(art. 2941, n. 8 c.c.) a causa della mancata compilazione del quadro (RR)
adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco.
La tesi svolta dall'appellante trova conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo collegio ha aderito in numerosi precedenti, secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata
decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti
contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera
del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione,
quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. ( Sentenza n. 27950 del 31/10/2018; conf. L - Sentenza n. 10273 del
19/04/2021).
Né potrebbe sostenersi che la prescrizione sarebbe stata sospesa a causa del comportamento doloso del debitore, consistito nel non aver compilato il quadro RR, avendo la citata sentenza di legittimità precisato che “…allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei
redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della
dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa
in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di
pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai
sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente
previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento
giuridico.
Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il
diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche
e tassative ipotesi di sospensione, …".
A ciò si aggiunga che il modulo per la dichiarazione dei redditi da utilizzarsi da parte dei contribuenti minimi è del tutto sprovvisto della sezione RR, destinata a raccogliere i dati reddituali, essendo essa sostituita dalla sezione CM, che era stata debitamente compilata dal ricorrente, per come risulta confermato dal documento in questione, prodotto dall'INPS in primo grado.
Ne consegue che ricorre l'ipotesi contemplata nella recente sentenza di legittimità, la quale ha escluso che “… la mancata compilazione del Quadro RR all'interno della dichiarazione dei redditi sia riconducibile ad un intenzionale occultamento
da parte del contribuente, il quale aveva comunque proceduto a certificare il
proprio debito contributivo, se non nel Quadro RR, in altra parte della stessa
dichiarazione dei redditi (proprio di quella prodotta in giudizio dallo stesso istituto
odierno ricorrente), il che comporta che la circostanza contestata non possa certo
considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da parte
dell'INPS svolto mediante gli ordinari controlli» (Cassazione Civile, Sez. VI n.
10632 del 22/04/2021).
Per questi motivi
, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, va annullato per maturata prescrizione l'avviso di addebito n. 394-2018-00056458-13, notificato in data 23 gennaio 2019.
Vanno rigettate per difetto di allegazione e prova le domande di risarcimento per danno biologico e quella di condanna ex art. 96 cpc (quest'ultima peraltro introdotta per la prima volta in appello).
Le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell'Inps, nella misura indicata in dispositivo, valori medi dimidiati , in considerazione della semplicità delle questioni (secondo scaglione del DM 147/ 2022).
P..Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da PRONESTI' Avv. Francesco contro INPS e nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e avverso la sentenza n. 1546/2021 depositata dal Tribunale di Palmi in data 12.11.2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, annulla per maturata prescrizione l'avviso di addebito n. 394-2018-00056458-13, notificato in data 23 gennaio 2019;
2) Liquida le spese del primo grado del giudizio nell'intero in € 842,50 e per il grado di appello in € 961,50, cui vanno aggiunti gli accessori di legge, ponendole a carico dell'Inps.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)