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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 540/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Gamboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, via Fiume n. 17;
APPELLANTE contro
- (C.F.: e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Felicita Fenaroli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano,
Piazzetta Guastalla, n. 11;
APPELLATA
e pagina 1 di 13 , quale mandataria di Controparte_3 CP_4
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Nicolini,
[...] P.IVA_3 con studio in Porto San Giorgio, via Andrea Costa n. 2 presso il quale elegge domicilio digitale al corrispondente indirizzo di pec:
Email_1
APPELLATA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 346/2023 del Tribunale di Pesaro, emessa in data 11.5.2023 a definizione del procedimento n. 1813/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, riformare la sentenza n. 346/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n.
1813/2022 r.g. emessa in data 11/05/2023 (Giudice dott. Davide Storti), depositata in pari data (doc. n. 1 fascicolo di appello) e per l'effetto:
- IN RITO: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per omessa concessione dei termini istruttori ex art. 183, VI co. c.p.c. e per l'effetto ammettere le produzioni documentali effettuate dall'appellante in sede di comparsa conclusionale e ammettere le istanze istruttorie formulate con il presente atto;
- SEMPRE IN RITO: dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva di parte opposta per i motivi di cui in narrativa;
- IN VIA GRADATA IN RITO: accertare l'inidoneità del contratto di mutuo oggetto del giudizio notificato contestualmente al precetto a costituire titolo esecutivo per le ragioni esposte in narrativa;
- IN VIA PRINCIPALE: premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o illegittimità dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto
pagina 2 di 13 valido e/o efficace l'atto di precetto opposto, rideterminare le somme dovute per le ragioni esposte in narrativa nella minore somma che sarà ritenuta di giustizia con integrale compensazione con il credito vantato dalla sig.ra nei Pt_1 confronti dell'opposta a titolo di risarcimento del danno per le ragioni esposte in narrativa e che vorrà essere liquidato in misura pari al presunto debito o nella somma maggiore o minore si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con condanna delle appellate alla restituzione di quanto dovesse essere pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli interessi dalla data dell'esborso
a quella di restituzione”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per
l'effetto: In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c.;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
346/2023 in quanto inammissibile per carenza dei presupposti di legge, oltre che manifestatamente infondata e, per l'effetto, condannare l'odierna appellante al pagamento della pena pecuniaria ex art. 283, comma 2, c.p.c.;
- dichiarare l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Pesaro - RGE 204/2022, inammissibile in quanto irrituale.
In via principale:
- Rigettare in toto l'appello proposto perché infondato sia in fatto che in diritto;
-
Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata anche in base
a diversa e/o integrata motivazione e per l'effetto rigettare integralmente
l'appello;
In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto evidentemente esplorativa;
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
pagina 3 di 13 In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali), come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_3 adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa: rigettare
l'impugnazione proposta dalla sig.ra poiché infondata sia in fatto Parte_1 che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 346/2023 dell'11 maggio 2023, resa a conclusione del giudizio n.
1813 R.G.
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15% oltre oneri di legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di precetto notificato in data 11.7.2022, Controparte_2
- quale mandataria di - intimava a il
[...] Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di €.124.862,03, oltre spese e interessi.
L'importo precettato si fondava sul contratto di mutuo ipotecario concesso in data
8.3.2010 dalla a - e garantito da Controparte_5 Parte_1 ipoteca sui beni immobili di proprietà della medesima - sul presupposto che la mutuataria non aveva rispettato il piano di ammortamento concordato.
Il predetto atto di precetto veniva notificato senza l'allegazione del titolo esecutivo;
pertanto, in data 4.10.2022, la convenuta opposta - odierna appellata notificava alla un nuovo atto di precetto per il medesimo importo, Pt_1 allegando (questa volta) il titolo esecutivo.
Proponeva, dunque, opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo - in Parte_1 rito - al Giudice adito di dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per totale indeterminatezza del soggetto opposto, di dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva di parte opposta e, sempre in rito, in via subordinata, di accertare l'inidoneità del contratto di mutuo oggetto del giudizio - notificato contestualmente al precetto - a costituire titolo esecutivo;
nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o pagina 4 di 13 illegittimità dell'atto di precetto notificato.
Con sentenza n. 346/2023, emessa in data 11.5.2023, il Tribunale di Pesaro dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al precetto notificato in data 11.7.2022; il Tribunale, inoltre, rigettava l'opposizione al nuovo precetto - sollevata da nello stesso ambito dell'esecuzione promossa dalla Parte_1
quale mandataria di - Controparte_2 Controparte_1 condannando parte opponente alle spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Pesaro riteneva provato l'acquisto del credito da parte della alla luce del fatto che la menzionata Controparte_1 [...] veniva fusa - per incorporazione - in essendo Controparte_5 Controparte_6
Contr stato ceduto il ramo d'azienda lla Controparte_4
Inoltre, osservava il Giudice di prime cure che - per effetto della “cessione in blocco” ex art. 58 T.U.B., da a di tutti i crediti da CP_4 CP_1 contratti di finanziamento ipotecari successivi al 1950 - a fortiori nella richiamata cessione doveva ritenersi compreso anche quello oggetto di controversia.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando la nullità Parte_1 della pronuncia impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per omessa concessione dei termini istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c.; inoltre, l'appellante ha eccepito - in rito - la carenza di legittimazione attiva della e - nel merito - la nullità e/o Controparte_1 inefficacia e/o inammissibilità e/o illegittimità dell'atto di precetto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di accertarsi Controparte_4
l'infondatezza del gravame, con conseguente condanna della controparte, soccombente, alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita altresì in giudizio - e, per essa - Controparte_1 [...]
contestando l'appello ex adverso interposto - in quanto Controparte_2 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto - e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza gravata.
In data 23.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza gravata in relazione all'omessa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., nonostante l'espressa richiesta delle parti.
Al riguardo, l'appellante osserva che da una tale omissione deriverebbe la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, dal momento che, se il Tribunale avesse - invece - concesso i relativi termini, la parte avrebbe potuto fornire la prova della carenza di legittimazione attiva della convenuta-opposta e avrebbe potuto far emergere la necessità di disporre, nel presente giudizio, C.T.U. contabile.
Tale censura - nella sua articolazione - è destituita di fondamento.
Al riguardo, è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del Giudice di concedere - ove richiesto - i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è tutt'altro che pacifica.
La S.C. ha anche di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187, co. 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termini, ai sensi del comma 6 di detto articolo, non preclude al Giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione.
Una diversa interpretazione delle norme richiamate, invero - comportando il rischio di richieste puramente strumentali - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il
"favor" legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass.
7474/2017).
In ogni caso, respinta in primo grado - come nella fattispecie - la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l'eventuale illegittimità di tale diniego onera la parte interessata di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie,
pagina 6 di 13 data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del Giudice
d'appello di pronunciare nel merito.
Ed inoltre, per ciò che rileva in riferimento al presente grado di giudizio, si osserva, in generale, che in ossequio ai principi giurisprudenziali in subiecta materia, “i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, sicché quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il ricorrente non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilità deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta” (e multis: Cass., n.2626 /2018).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, l'appellante pur deducendo la predetta violazione, tuttavia non ha prodotto adeguata documentazione a supporto della richiesta di rimessione in termini rispetto all'asserita carenza di legittimazione attiva e alla richiesta di C.T.U. contabile.
In secondo luogo, censura la pronuncia gravata nella parte in cui Parte_1 accerta la legittimazione attiva di , che secondo l'appellante non CP_1 avrebbe allegato agli atti adeguata documentazione comprovante le cessioni intervenute medio tempore.
Ance tale doglianza - afferente al difetto di legittimazione attiva (rectius: di titolarità) del credito in capo a va rigettata. Controparte_1
Ed invero, la è stata fusa per incorporazione, con Controparte_5 atto notarile del 2.2.2017, in Controparte_6
In secondo luogo, con atto notarile datato 19.2.2021, Unione di Banche Italiane
S.p.a. ha ceduto a la piena proprietà del ramo d'azienda Controparte_4
Contr bancaria denominato “Ramo d'Azienda e, alla luce di tale cessione mediante pagina 7 di 13 conferimento, è succeduta all'Unione di Banche Italiane S.p.a. Controparte_4 nel rapporto contrattuale oggetto del presente atto, divenendo titolare del credito azionato nei confronti della parte debitrice, con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva.
Successivamente, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28.7.2021, la ha acquistato da taluni Controparte_1 Controparte_4 crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il 1.1.1950 e il 31.5.2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”.
La cessione in parola ricomprende anche il credito di cui ci si occupa, posto che la cessione riguarda le posizioni a sofferenza dalla data del 1950 al 31.5.2021.
Risulta, altresì, incontestata la valenza formale dei documenti richiamati nel precetto e rilevabili per tabulas, quali l'indicazione di un link in Gazzetta Ufficiale,
(www.securitisation-services.com/it/cessioni/) al quale è possibile collegarsi e verificare i crediti ceduti, oltre che l'indicazione di un indirizzo mail al quale la debitrice avrebbe potuto rivolgersi, al Email_2 fine di verificare l'effettiva cessione del proprio credito.
Sul punto, è pacifico l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non essendo prescritte forme solenni per il contratto di cessione.
La Suprema Corte, riguardo l'onere probatorio dell'avvenuta cessione del credito azionato dal cessionario, ha precisato che la produzione dell'Avviso di
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto di cessione.
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della S.C., “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque
pagina 8 di 13 particolari al fine specifico della sua validità. Qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, «senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.)», i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (Cass. civ. Sez. III, Ord., ud.
11.12.2020 16.4.2021, n. 10200, Conformi anche: Cass. n. 4334/2020 e Cass. n.
25863/2020; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 17110/2019;
Cass. n. 31188/2017).
Dunque, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrata dalla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione, anche solo per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni che consentono di contraddistinguere le singole categorie permettono – come nel caso de quo - di individuare i rapporti oggetto di cessione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, evidente che è intervenuta valida cessione (anche) del credito oggetto di causa in favore della in modo conforme ai principi giurisprudenziali citati. Controparte_1
Con terzo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'assenza di valido titolo esecutivo nella controversia in esame: in proposito, la debitrice deduce che il mutuo azionato - nel caso di specie - non sarebbe idoneo allo scopo, dal momento che l'Istituto di credito avrebbe agito - intimando alla il Pt_1 pagamento delle rate sospese - in pendenza dell'accordo di sospensione del pagamento, mettendo “in sofferenza” la posizione della medesima, ancorché ricorresse la sospensione delle predette rate, così esponendo l'attrice - odierna appellante ad un rilevante danno economico, stante il contestuale rapporto di quest'ultima con altri istituti di credito.
Al riguardo, la adduce altresì l'incertezza del credito vantato dalla Pt_1 convenuta - odierna appellata, atteso che “nell'atto di precetto viene intimato il pagamento della somma di €.124.862,03 di cui € 121.427,76 per debito residuo
pagina 9 di 13 su mutuo;
- nella missiva della del 14/10/2021 il debito viene quantificato nella CP_2 somma di €.127.183,66;
- nella comunicazione del 18/11/2019 (ricevuta dalla solo unitamente alla Pt_1 comunicazione della del 21/02/2022) il capitale residuo viene quantificato CP_2 nella somma di €.123.999,34;
- nel piano di ammortamento del 03/05/2018 il debito residuo alla data del
08/05/2018 viene quantificato nella somma di €.111.855,61”.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Ed invero, la prospettazione dell'appellante risulta smentita dalle risultanze documentali agli atti: la moratoria, infatti, ha riguardato segnatamente - come osservato dall'appellata - “il segmento temporale avente scadenza alla data dell'8.4.2019”, mentre le successive rate non erano state interessate dall'anzidetta moratoria.
Dirimente, al riguardo, è il mancato pagamento di quelle rate che non formavano specificatamente oggetto di moratoria (che interessava le rate dalla n. 98 alla n.
109), circostanza che ha determinato - a seguito di regolare diffida di pagamento del 20.9.2019, notificata all'attrice al domicilio da lei eletto nel contratto de quo - la decadenza dal beneficio del termine con l'immediata conseguenza che, al verificarsi della decadenza, l'intero importo ancora dovuto è divenuto immediatamente esigibile, ricomprendendo anche quanto al tempo era riconducibile alla moratoria de qua.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta che, a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure, alla chiamata del terzo responsabile - nella specie, - conseguirebbe l'automatica Controparte_3 estensione della pretesa attorea nei confronti di quest'ultimo.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero, secondo il costante orientamento della Cassazione “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi
pagina 10 di 13 per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass. n. 21843
/2019; Cass. n. 13735 / 2022).
Applicando il richiamato principio al caso di specie, deve concludersi che il rapporto dedotto in giudizio dalla convenuta a fondamento Controparte_1 della chiamata in causa di appare autonomo e differente da Controparte_4 quello che era stato, invece, addotto dalla nei confronti della Pt_1 CP_1
[...]
Con il quinto motivo di gravame, poi, l'appellante sostiene che la moratoria concessa avrebbe modificato integralmente i termini di rimborso del mutuo, fissando la decorrenza delle rate alla data dell'8.8.2028, con la conseguenza che non potrebbe ritenersi sussistente alcun inadempimento in capo alla per Pt_1 espressa pattuizione scritta.
Il motivo è infondato.
Ed invero, le rate successive a quelle oggetto dell'accordo di moratoria (98-109) - ossia la n. 110, con scadenza all'8.5.2019; la 111, con scadenza all'8.6.2019; la
112, con scadenza all'8.7.2019; la 113, con scadenza all'8.8.2019 e la 114, con scadenza all'8.9.2019 - non sono mai state sospese, e ciò basta per disattendere le affermazioni dell'appellante, non potendo desumersi - in alcun modo -
l'integrale sospensione dei termini di rimborso del mutuo.
Peraltro, è confermato per tabulas che proprio dal ritardo nel pagamento delle rate successive a quelle formanti oggetto di moratoria (ulteriori 5 rate, ancora non pagate alla data del 20.9.2019) è scaturita la necessità - per l'appellata - di notificare lettera di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.
Con il sesto motivo di gravame, infine, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove qualifica come tardiva la domanda di risarcimento/compensazione avanzata dall'opponente nei confronti di CP_3
da proporre - ad avviso del giudicante, ex art. 183 c.p.c. - alla
[...] prima udienza di trattazione tenutasi dopo la chiamata in causa.
pagina 11 di 13 Al rigetto delle doglianze dell'appellante esaminate ut supra consegue il rigetto - per difetto di rilevanza - delle censure spiegate tramite l'ultimo motivo di impugnazione.
Infine, l'appellante censura la pronuncia gravata anche in punto di spese, in quanto - a suo dire - sarebbe stata quantomeno opportuna la compensazione delle stesse per reciproca soccombenza, dal momento che la condotta processuale dell' di credito avrebbe determinato il proliferare del CP_7 contenzioso.
La doglianza non ha pregio.
Ed invero, facendo buon governo dei principi dettati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte, ossia alla luce di criteri di verosimiglianza (e multis, Cass., n. 24234/2016).
In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il Giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.
In altri termini, sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il Giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere, come nel caso di specie è avvenuto per effetto della pronuncia del primo giudice relativa al primo precetto notificato;
mentre, venendo rigettata in toto - poiché infondata nel merito - la domanda di opposizione attorea al nuovo precetto (ri)notificato, ne deriva inevitabilmente l'applicazione, anche nella fattispecie de qua, del principio di soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante (già attrice-opponente).
Ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 346/2023 del Tribunale di Pesaro, emessa in data
11.5.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alle altre parti le spese del presente Parte_1 grado che si liquidano in €.4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Gamboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, via Fiume n. 17;
APPELLANTE contro
- (C.F.: e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Felicita Fenaroli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano,
Piazzetta Guastalla, n. 11;
APPELLATA
e pagina 1 di 13 , quale mandataria di Controparte_3 CP_4
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Nicolini,
[...] P.IVA_3 con studio in Porto San Giorgio, via Andrea Costa n. 2 presso il quale elegge domicilio digitale al corrispondente indirizzo di pec:
Email_1
APPELLATA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 346/2023 del Tribunale di Pesaro, emessa in data 11.5.2023 a definizione del procedimento n. 1813/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, riformare la sentenza n. 346/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n.
1813/2022 r.g. emessa in data 11/05/2023 (Giudice dott. Davide Storti), depositata in pari data (doc. n. 1 fascicolo di appello) e per l'effetto:
- IN RITO: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per omessa concessione dei termini istruttori ex art. 183, VI co. c.p.c. e per l'effetto ammettere le produzioni documentali effettuate dall'appellante in sede di comparsa conclusionale e ammettere le istanze istruttorie formulate con il presente atto;
- SEMPRE IN RITO: dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva di parte opposta per i motivi di cui in narrativa;
- IN VIA GRADATA IN RITO: accertare l'inidoneità del contratto di mutuo oggetto del giudizio notificato contestualmente al precetto a costituire titolo esecutivo per le ragioni esposte in narrativa;
- IN VIA PRINCIPALE: premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o illegittimità dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto
pagina 2 di 13 valido e/o efficace l'atto di precetto opposto, rideterminare le somme dovute per le ragioni esposte in narrativa nella minore somma che sarà ritenuta di giustizia con integrale compensazione con il credito vantato dalla sig.ra nei Pt_1 confronti dell'opposta a titolo di risarcimento del danno per le ragioni esposte in narrativa e che vorrà essere liquidato in misura pari al presunto debito o nella somma maggiore o minore si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con condanna delle appellate alla restituzione di quanto dovesse essere pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli interessi dalla data dell'esborso
a quella di restituzione”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per
l'effetto: In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c.;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
346/2023 in quanto inammissibile per carenza dei presupposti di legge, oltre che manifestatamente infondata e, per l'effetto, condannare l'odierna appellante al pagamento della pena pecuniaria ex art. 283, comma 2, c.p.c.;
- dichiarare l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Pesaro - RGE 204/2022, inammissibile in quanto irrituale.
In via principale:
- Rigettare in toto l'appello proposto perché infondato sia in fatto che in diritto;
-
Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata anche in base
a diversa e/o integrata motivazione e per l'effetto rigettare integralmente
l'appello;
In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto evidentemente esplorativa;
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
pagina 3 di 13 In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali), come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_3 adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa: rigettare
l'impugnazione proposta dalla sig.ra poiché infondata sia in fatto Parte_1 che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 346/2023 dell'11 maggio 2023, resa a conclusione del giudizio n.
1813 R.G.
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15% oltre oneri di legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di precetto notificato in data 11.7.2022, Controparte_2
- quale mandataria di - intimava a il
[...] Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di €.124.862,03, oltre spese e interessi.
L'importo precettato si fondava sul contratto di mutuo ipotecario concesso in data
8.3.2010 dalla a - e garantito da Controparte_5 Parte_1 ipoteca sui beni immobili di proprietà della medesima - sul presupposto che la mutuataria non aveva rispettato il piano di ammortamento concordato.
Il predetto atto di precetto veniva notificato senza l'allegazione del titolo esecutivo;
pertanto, in data 4.10.2022, la convenuta opposta - odierna appellata notificava alla un nuovo atto di precetto per il medesimo importo, Pt_1 allegando (questa volta) il titolo esecutivo.
Proponeva, dunque, opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo - in Parte_1 rito - al Giudice adito di dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per totale indeterminatezza del soggetto opposto, di dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva di parte opposta e, sempre in rito, in via subordinata, di accertare l'inidoneità del contratto di mutuo oggetto del giudizio - notificato contestualmente al precetto - a costituire titolo esecutivo;
nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o pagina 4 di 13 illegittimità dell'atto di precetto notificato.
Con sentenza n. 346/2023, emessa in data 11.5.2023, il Tribunale di Pesaro dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al precetto notificato in data 11.7.2022; il Tribunale, inoltre, rigettava l'opposizione al nuovo precetto - sollevata da nello stesso ambito dell'esecuzione promossa dalla Parte_1
quale mandataria di - Controparte_2 Controparte_1 condannando parte opponente alle spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Pesaro riteneva provato l'acquisto del credito da parte della alla luce del fatto che la menzionata Controparte_1 [...] veniva fusa - per incorporazione - in essendo Controparte_5 Controparte_6
Contr stato ceduto il ramo d'azienda lla Controparte_4
Inoltre, osservava il Giudice di prime cure che - per effetto della “cessione in blocco” ex art. 58 T.U.B., da a di tutti i crediti da CP_4 CP_1 contratti di finanziamento ipotecari successivi al 1950 - a fortiori nella richiamata cessione doveva ritenersi compreso anche quello oggetto di controversia.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando la nullità Parte_1 della pronuncia impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per omessa concessione dei termini istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c.; inoltre, l'appellante ha eccepito - in rito - la carenza di legittimazione attiva della e - nel merito - la nullità e/o Controparte_1 inefficacia e/o inammissibilità e/o illegittimità dell'atto di precetto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di accertarsi Controparte_4
l'infondatezza del gravame, con conseguente condanna della controparte, soccombente, alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita altresì in giudizio - e, per essa - Controparte_1 [...]
contestando l'appello ex adverso interposto - in quanto Controparte_2 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto - e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza gravata.
In data 23.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza gravata in relazione all'omessa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., nonostante l'espressa richiesta delle parti.
Al riguardo, l'appellante osserva che da una tale omissione deriverebbe la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, dal momento che, se il Tribunale avesse - invece - concesso i relativi termini, la parte avrebbe potuto fornire la prova della carenza di legittimazione attiva della convenuta-opposta e avrebbe potuto far emergere la necessità di disporre, nel presente giudizio, C.T.U. contabile.
Tale censura - nella sua articolazione - è destituita di fondamento.
Al riguardo, è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del Giudice di concedere - ove richiesto - i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è tutt'altro che pacifica.
La S.C. ha anche di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187, co. 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termini, ai sensi del comma 6 di detto articolo, non preclude al Giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione.
Una diversa interpretazione delle norme richiamate, invero - comportando il rischio di richieste puramente strumentali - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il
"favor" legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass.
7474/2017).
In ogni caso, respinta in primo grado - come nella fattispecie - la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l'eventuale illegittimità di tale diniego onera la parte interessata di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie,
pagina 6 di 13 data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del Giudice
d'appello di pronunciare nel merito.
Ed inoltre, per ciò che rileva in riferimento al presente grado di giudizio, si osserva, in generale, che in ossequio ai principi giurisprudenziali in subiecta materia, “i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, sicché quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il ricorrente non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilità deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta” (e multis: Cass., n.2626 /2018).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, l'appellante pur deducendo la predetta violazione, tuttavia non ha prodotto adeguata documentazione a supporto della richiesta di rimessione in termini rispetto all'asserita carenza di legittimazione attiva e alla richiesta di C.T.U. contabile.
In secondo luogo, censura la pronuncia gravata nella parte in cui Parte_1 accerta la legittimazione attiva di , che secondo l'appellante non CP_1 avrebbe allegato agli atti adeguata documentazione comprovante le cessioni intervenute medio tempore.
Ance tale doglianza - afferente al difetto di legittimazione attiva (rectius: di titolarità) del credito in capo a va rigettata. Controparte_1
Ed invero, la è stata fusa per incorporazione, con Controparte_5 atto notarile del 2.2.2017, in Controparte_6
In secondo luogo, con atto notarile datato 19.2.2021, Unione di Banche Italiane
S.p.a. ha ceduto a la piena proprietà del ramo d'azienda Controparte_4
Contr bancaria denominato “Ramo d'Azienda e, alla luce di tale cessione mediante pagina 7 di 13 conferimento, è succeduta all'Unione di Banche Italiane S.p.a. Controparte_4 nel rapporto contrattuale oggetto del presente atto, divenendo titolare del credito azionato nei confronti della parte debitrice, con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva.
Successivamente, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28.7.2021, la ha acquistato da taluni Controparte_1 Controparte_4 crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il 1.1.1950 e il 31.5.2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”.
La cessione in parola ricomprende anche il credito di cui ci si occupa, posto che la cessione riguarda le posizioni a sofferenza dalla data del 1950 al 31.5.2021.
Risulta, altresì, incontestata la valenza formale dei documenti richiamati nel precetto e rilevabili per tabulas, quali l'indicazione di un link in Gazzetta Ufficiale,
(www.securitisation-services.com/it/cessioni/) al quale è possibile collegarsi e verificare i crediti ceduti, oltre che l'indicazione di un indirizzo mail al quale la debitrice avrebbe potuto rivolgersi, al Email_2 fine di verificare l'effettiva cessione del proprio credito.
Sul punto, è pacifico l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non essendo prescritte forme solenni per il contratto di cessione.
La Suprema Corte, riguardo l'onere probatorio dell'avvenuta cessione del credito azionato dal cessionario, ha precisato che la produzione dell'Avviso di
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto di cessione.
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della S.C., “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque
pagina 8 di 13 particolari al fine specifico della sua validità. Qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, «senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.)», i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (Cass. civ. Sez. III, Ord., ud.
11.12.2020 16.4.2021, n. 10200, Conformi anche: Cass. n. 4334/2020 e Cass. n.
25863/2020; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 17110/2019;
Cass. n. 31188/2017).
Dunque, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrata dalla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione, anche solo per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni che consentono di contraddistinguere le singole categorie permettono – come nel caso de quo - di individuare i rapporti oggetto di cessione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, evidente che è intervenuta valida cessione (anche) del credito oggetto di causa in favore della in modo conforme ai principi giurisprudenziali citati. Controparte_1
Con terzo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'assenza di valido titolo esecutivo nella controversia in esame: in proposito, la debitrice deduce che il mutuo azionato - nel caso di specie - non sarebbe idoneo allo scopo, dal momento che l'Istituto di credito avrebbe agito - intimando alla il Pt_1 pagamento delle rate sospese - in pendenza dell'accordo di sospensione del pagamento, mettendo “in sofferenza” la posizione della medesima, ancorché ricorresse la sospensione delle predette rate, così esponendo l'attrice - odierna appellante ad un rilevante danno economico, stante il contestuale rapporto di quest'ultima con altri istituti di credito.
Al riguardo, la adduce altresì l'incertezza del credito vantato dalla Pt_1 convenuta - odierna appellata, atteso che “nell'atto di precetto viene intimato il pagamento della somma di €.124.862,03 di cui € 121.427,76 per debito residuo
pagina 9 di 13 su mutuo;
- nella missiva della del 14/10/2021 il debito viene quantificato nella CP_2 somma di €.127.183,66;
- nella comunicazione del 18/11/2019 (ricevuta dalla solo unitamente alla Pt_1 comunicazione della del 21/02/2022) il capitale residuo viene quantificato CP_2 nella somma di €.123.999,34;
- nel piano di ammortamento del 03/05/2018 il debito residuo alla data del
08/05/2018 viene quantificato nella somma di €.111.855,61”.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Ed invero, la prospettazione dell'appellante risulta smentita dalle risultanze documentali agli atti: la moratoria, infatti, ha riguardato segnatamente - come osservato dall'appellata - “il segmento temporale avente scadenza alla data dell'8.4.2019”, mentre le successive rate non erano state interessate dall'anzidetta moratoria.
Dirimente, al riguardo, è il mancato pagamento di quelle rate che non formavano specificatamente oggetto di moratoria (che interessava le rate dalla n. 98 alla n.
109), circostanza che ha determinato - a seguito di regolare diffida di pagamento del 20.9.2019, notificata all'attrice al domicilio da lei eletto nel contratto de quo - la decadenza dal beneficio del termine con l'immediata conseguenza che, al verificarsi della decadenza, l'intero importo ancora dovuto è divenuto immediatamente esigibile, ricomprendendo anche quanto al tempo era riconducibile alla moratoria de qua.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta che, a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure, alla chiamata del terzo responsabile - nella specie, - conseguirebbe l'automatica Controparte_3 estensione della pretesa attorea nei confronti di quest'ultimo.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero, secondo il costante orientamento della Cassazione “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi
pagina 10 di 13 per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass. n. 21843
/2019; Cass. n. 13735 / 2022).
Applicando il richiamato principio al caso di specie, deve concludersi che il rapporto dedotto in giudizio dalla convenuta a fondamento Controparte_1 della chiamata in causa di appare autonomo e differente da Controparte_4 quello che era stato, invece, addotto dalla nei confronti della Pt_1 CP_1
[...]
Con il quinto motivo di gravame, poi, l'appellante sostiene che la moratoria concessa avrebbe modificato integralmente i termini di rimborso del mutuo, fissando la decorrenza delle rate alla data dell'8.8.2028, con la conseguenza che non potrebbe ritenersi sussistente alcun inadempimento in capo alla per Pt_1 espressa pattuizione scritta.
Il motivo è infondato.
Ed invero, le rate successive a quelle oggetto dell'accordo di moratoria (98-109) - ossia la n. 110, con scadenza all'8.5.2019; la 111, con scadenza all'8.6.2019; la
112, con scadenza all'8.7.2019; la 113, con scadenza all'8.8.2019 e la 114, con scadenza all'8.9.2019 - non sono mai state sospese, e ciò basta per disattendere le affermazioni dell'appellante, non potendo desumersi - in alcun modo -
l'integrale sospensione dei termini di rimborso del mutuo.
Peraltro, è confermato per tabulas che proprio dal ritardo nel pagamento delle rate successive a quelle formanti oggetto di moratoria (ulteriori 5 rate, ancora non pagate alla data del 20.9.2019) è scaturita la necessità - per l'appellata - di notificare lettera di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.
Con il sesto motivo di gravame, infine, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove qualifica come tardiva la domanda di risarcimento/compensazione avanzata dall'opponente nei confronti di CP_3
da proporre - ad avviso del giudicante, ex art. 183 c.p.c. - alla
[...] prima udienza di trattazione tenutasi dopo la chiamata in causa.
pagina 11 di 13 Al rigetto delle doglianze dell'appellante esaminate ut supra consegue il rigetto - per difetto di rilevanza - delle censure spiegate tramite l'ultimo motivo di impugnazione.
Infine, l'appellante censura la pronuncia gravata anche in punto di spese, in quanto - a suo dire - sarebbe stata quantomeno opportuna la compensazione delle stesse per reciproca soccombenza, dal momento che la condotta processuale dell' di credito avrebbe determinato il proliferare del CP_7 contenzioso.
La doglianza non ha pregio.
Ed invero, facendo buon governo dei principi dettati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte, ossia alla luce di criteri di verosimiglianza (e multis, Cass., n. 24234/2016).
In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il Giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.
In altri termini, sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il Giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere, come nel caso di specie è avvenuto per effetto della pronuncia del primo giudice relativa al primo precetto notificato;
mentre, venendo rigettata in toto - poiché infondata nel merito - la domanda di opposizione attorea al nuovo precetto (ri)notificato, ne deriva inevitabilmente l'applicazione, anche nella fattispecie de qua, del principio di soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante (già attrice-opponente).
Ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 346/2023 del Tribunale di Pesaro, emessa in data
11.5.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alle altre parti le spese del presente Parte_1 grado che si liquidano in €.4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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