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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 51/2023
promosso da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Corrado Gioacchini
APPELLANTE
nei confronti di
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Di
Donato Giulia
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1395/2022 datata 28.11.2022 dal
Tribunale di Ancona - risarcimento danni.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita in totale riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità della appellata come indicata nelle conclusioni già assunte, accogliere la domanda formulata dall'appellante e condannare ( Controparte_1
P.IVA : ) , in persona del legale rappresentante p.t., al P.IVA_1 risarcimento dei danni in favore dell'appellante Parte_1 nell'importo di € 45.071,00 oltre interessi legali ovvero nell'importo che sarà ritenuto ed accertato in giudizio. Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società appellata, nonché in relazione al primo motivo di appello ove ritenuto necessario ai fini del decidere rinnovare le prove testimoniali”.
DEGLI APPELLATI : “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in via principale: - integralmente rigettare l'appello proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 1395/2022 pubblicata in data
28.11.2022 RG n. 2212/2020 del Tribunale di Ancona, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla Sig.ra ridurre, in ogni caso, la pretesa Pt_1 risarcitoria avanzata dall'appellante in quanto manifestamente eccessiva e graduare la condanna sulla base delle responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento di danno, ai sensi dell'art. 1227, I e II comma c.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: - si oppone all'ammissione della prova orale così come ex adverso richiesta in quanto palesemente inammissibile, infondata, ultronea e superflua, per essere una ripetizione ingiustificata di un'attività istruttoria già validamente
e correttamente svolta nel giudizio di primo grado.”
FATTI DI CAUSA
I.Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 1395/2022, datata 28.11.2022 ed emessa nel giudizio NRG 2212/2020, rigettava la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ritenendo non assolto l'onere probatorio ex art. 2967 c.c.
[...] ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione all'infortunio occorsole in data 8.4.2018 verso le ore 17,00 a causa di una buca presente nel parcheggio del supermercato.
In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata l'esistenza della buca e attribuiva la caduta all'imprudenza della danneggiata che “non guardando all'indietro, apriva la portiera dell'auto per salirvi, inciampando per sua esclusiva imprudenza in detta manovra in una non meglio identificata buca “.
II. Avverso la richiamata sentenza propone appello Parte_1 lamentandone l'erroneità per i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in integrale riforma, di accogliere la domanda risarcitoria.
III. , costituendosi, lamenta le carenze Controparte_1 probatorie e deduce l'infondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, in via subordinata, la riduzione della pretesa risarcitoria graduando la condanna sulla base della responsabilità ex art. 1227 c.c.
IV. Preso atto dello scambio delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premessi i fatti di causa , lo svolgimento del giudizio di primo grado ,
l'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi di gravame.
1.1Con il primo motivo di gravame lamenta: “Violazione art. 2697- artt.
2051 e 2043 c.c. – responsabilità da fatto illecito – errore in procedendo – violazione artt. 253 e 254 c.p.c. – vizio di apparente motivazione”.
L'appellante contesta la gravata sentenza nel punto in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'onere probatorio non era stato assolto “in maniera tranquillizzante “ e che la prova per testi era “nel suo complesso lacunosa e non dettagliata “ quanto all'esistenza, alla collocazione e alle dimensioni della buca nonché con riferimento alla dinamica del sinistro.
Deduce violazione degli artt. 253 e 254 c.p.c. lamentando l'omesso esercizio del potere-dovere del giudicante di chiedere ai testimoni i chiarimenti necessari circa i fatti dedotti a dimostrazione del nesso di causalità e osserva, in particolare, che se il giudice voleva che fosse prodotta in giudizio la fotografia della buca avrebbe dovuto richiedere la produzione all'attrice la quale, tuttavia, non avrebbe potuto assolvere tale richiesta in quanto nell'immediatezza del fatto era stata condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Osimo mentre nei giorni successivi la buca era stata chiusa.
L'appellante conclude chiedendo la rinnovazione integrale delle prove testimoniali qualora ritenute non sufficienti le testimonianze in atti.
1.2 Con il secondo motivo l'appellante deduce: “violazione art. 2697 c.c.
e 116 c.c. – errata valutazione delle prove orali – vizio della motivazione per contrasto con le prove orali”.
Evidenzia che le circostanze riferite dalla sig.ra in sede di Pt_1 interrogatorio formale relative alla data, all'orario e al luogo del sinistro, ovvero il piazzale asfaltato del parcheggio del supermercato ( e non la zona in mattoncini) non sono state contestate dalla controparte e rileva che i testimoni escussi, sig. e sig.ra , hanno Controparte_2 Testimone_1 descritto e confermato la presenza della buca nell'asfalto e la dinamica dell'incidente.
1.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta: “violazione art.
2697 cc e artt. 2727 e 2729 cc – vizio della motivazione per intrinseco contrasto ed incongruenza tra l'affermata mancanza di prova e il mancato raggiungimento di una prova tranquillizzante “. L'appellante contesta la valutazione espressa dal primo giudice circa il mancato raggiungimento di una “prova tranquillizzante” quanto al nesso di causalità e lamenta che si tratta di una affermazione contraddittoria, generica e irrituale posto che il giudice di primo grado a fronte di una prova non
“tranquillizzante” avrebbe dovuto rimettere in istruttoria la causa ovvero decidere la causa considerando la prova raggiunta e integrando la stessa per presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
1.4 Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce “violazione dell'art. 116 c.pc. – vizio della motivazione per apoditticità ritenendo sussistenti fatti non risultanti e/o non provati in giudizio – vizio di ultrapetizione” .
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto l'imprudenza della sig.ra “quale ipotesi più Pt_1 plausibile” per giustificare la caduta della medesima.
Deduce che si tratta di una ricostruzione personale della dinamica del sinistro priva di riscontro probatorio idonea a configurare il vizio di ultrapetizione della decisione.
1.5. Con il sesto di gravame l'appellante lamenta: “violazione art. 101 e
112 c.p.c. – decisione e motivazione ultra petitum – violazione artt. 2051 e
1227 c.c. – incongruenza della motivazione fra i fatti e quanto affermato in sentenza“.
L'appellante evidenzia l'omessa allegazione da parte dell'appellata di circostanze idonee a dimostrare il caso fortuito funzionale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. e deduce l'inapplicabilità al caso di specie del concorso del fatto colposo stante la mancanza di allegazioni circa la condotta colposa dell'appellante.
Al riguardo ribadisce l'inesistenza di un qualunque comportamento negligente evidenziando che per consentire l'apertura della portiera dell'auto ha effettuato qualche passo indietro e nell'eseguire detto movimento ha messo il piede nella buca non segnalata perdendo l'equilibrio.
1.6. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante reitera la richiesta di condanna nei confronti di al risarcimento Controparte_1 dei danni patiti da a seguito dell'infortunio evidenziando gli Parte_1 esiti della CTU e quantificando l'importo richiesto in € 45.071,40.
2. Le censure , in quanto fra loro connesse possono essere unitariamente esaminate.
Secondo l'autorevole e recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 20943 del 30.06.2022 ” la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva e necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito;
in caso di caduta asseritamente riconducibile all'insorgenza nella res di un fattore dannoso, la parte danneggiata è onerata di provare il nesso causale tra la cosa e la caduta e, qualora tale onere sia stato positivamente assolto, il custode è onerato di provare il caso fortuito e/o il concorso di colpa della parte danneggiata, ex art. 1227 comma primo c.c. da valutare tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Nei casi in cui il danno non sia effetto di un “dinamismo interno” della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica ed inerte, e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno
. Qualora, poi, sia allegata l'insorgenza nella cosa di uno specifico fattore, tale da renderla potenzialmente dannosa, di tale fattore si deve dare la prova. (cfr.
Cass. 11526/2017; 2660/13; n. 6306/13).
In altri termini, per la configurazione della responsabilità per i danni cagionati dai beni in custodia è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento e del suo rapporto di causalità con il bene e , una volta dimostrate dette circostanze : “il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” ( Cass. n. 21212/2015;
Cass . n. 2660/2013)
La Suprema Corte, infine, ha chiarito in più occasioni che l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile , se non inevitabile, il danno ( ex multis Cass. 1064/2018,Cass.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
In questi casi , dunque, occorre accertare il contributo causale dell'azione umana rispetto alla verificazione dell'evento desumibile dalla maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, dal grado di attenzione richiesto allo scopo e da ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode ( Cass. n. 21212/2015; Cass . n. 2660/2013).
Nella fattispecie in esame non può ritenersi provato che l'evento dannoso si sia verificato secondo la dinamica descritta dall' appellante.
In primo luogo occorre rilevare che la stessa allegazione di parte attrice rispetto alla “cosa” che avrebbe causato la caduta risulta incerta e contraddittoria ove si consideri che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si è affermato che il sinistro è avvenuto “... a causa di una disconnessione presente nel parcheggio del supermercato...” mentre nel formulare i capitoli di prova si è invece fatto riferimento alla presenza di “una buca nell'asfalto” oppure di un “avvallamento/buca”. Inoltre non risulta dimostrata l'effettiva esistenza di un'anomalia dell'asfalto nel punto in cui si è verificata la caduta e, anche a voler ritenere la sua presenza, non sussistono elementi probatori idonei a dimostrare che l'asserita anomalia fosse causalmente idonea a determinare la caduta posto che dalle risultanze istruttorie non è emerso con chiarezza il tipo di anomalia presente
( avvallamento, buca, dislivello), né che tipo di conformazione avesse in termini di dimensioni ( ampiezza, profondità).
Trattandosi di una cosa inerte detta circostanza non consente di valutarne la pericolosità e, di conseguenza , il rischio di pregiudizio.
Va, inoltre, rilevato che non sussiste riscontro fotografico delle condizioni della superficie dell'asfalto il giorno del sinistro, né tanto meno dell'asserita insidia mentre le dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_2 marito della sig.ra e amica della donna, non Pt_1 Testimone_1 risultano univoche.
Il sig. ha dichiarato che “vi era una parte dell'asfalto con il CP_2 bitume morbido e sgretolato” mentre la sig.ra ha dichiarato che Tes_1
“c'era un avvallamento”( cfr. verbale prova per testi del 28.2.2022).
Premesso che si tratta di testimoni che non hanno assistito direttamente all'evento, nel senso che non hanno visto la mettere il piede in questa Pt_1 presunta anomalia dell'asfalto e cadere a terra, si osserva che: la sig.ra risulta sopraggiunta all'evento (“ero presente e stavo parlando con Tes_1
l'attrice, appena che ci siamo lasciate finto di parlare, ho sentito un urlo, mi sono girata e l'ho vista a terra, con lo sportello della macchina aperta”) mentre il sig. ha dichiarato di avere assistito all'evento in quanto si trovava CP_2 al volante mentre la moglie apriva lo sportello per salire in auto ( “ho assistito , ero al volante”).
La circostanza che il sig. si trovasse al volante dell'auto non CP_2 equivale al fatto che stesse guardando dove la stava appoggiando i Pt_1 piedi, tanto più in considerazione del ridotta visibilità del terreno consentita a chi siede sul sedile opposto allo sportello utilizzato dal passeggero. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il mancato raggiungimento della prova dell'imputabilità dell'evento dannoso alla presenza di un'insidia sul manto stradale non appare riconducibile all'omessa richiesta di chiarimenti o approfondimenti da parte del giudice di primo grado avendo i testimoni risposto in maniera precisa ad altrettanto precise domande fornendo tuttavia una definizione contrastante della presunta insidia la cui esistenza e conformazione non ha trovato ulteriori riscontri probatori.
Come già evidenziato , anche a voler ritenere che il parcheggio presentava una condizione insidiosa tale da integrare il difetto di custodia, resta il fatto che non è stato dimostrato il nesso causale tra l'asserita anomalia dell'asfalto e la caduta , ovvero che l'insidia ha avuto un'efficacia causale determinante nella verificazione dell'evento dannoso.
L'azione di aprire la portiera della macchina compiendo istintivamente dei passi all'indietro per salire in auto, non esime dal prestare idonea attenzione a dove si va ad appoggiare i piedi non fosse altro per il movimento di spostarsi all'indietro che , di per sé, richiede quanto meno di guardare prima per terra.
Inoltre, appare ragionevole ritenere che la sig.ra nel Pt_1 camminare per avvicinarsi alla portiera dell'autovettura avrebbe potuto avvedersi dell'asserita insidia considerando che l'infortunio si è verificato alle verso le ore 17:00 di una giornata di aprile e non sono state contestate particolari condizioni dello stato dei luoghi.
In definitiva, la ricostruzione della dinamica ipotizzata dall'appellante non risulta supportata da elementi probatori che consentono di ascrivere la causa della caduta , anche in via presuntiva, alla presenza di un'anomalia dell'asfalto del parcheggio.
L'unica circostanza che può ritersi accertata è la caduta a terra della nel parcheggio del supermercato mentre non è emerso un riscontro Pt_1 probatorio sufficiente a dimostrare la presenza di questa anomalia e l'idoneità
a provocare la caduta stessa.
In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di stabilire con certezza che la causa della caduta sia riconducibile al fatto del
“malposizionamento” dei piedi provocato dalla dedotta insidia. Dall'esame del materiale probatorio acquisito non risulta quindi possibile ritenere provata l'effettiva causa dell'incidente occorso alla né la Pt_1 sussistenza del nesso causale tra il “dissesto” dell'asfalto del parcheggio - o comunque voglia definirsi la dedotta anomalia - e la caduta a terra della donna.
Alla luce della riscontrata insufficienza probatoria, non è ravvisabile la responsabilità dell' per omessa custodia ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. in virtù del quale la responsabilità del custode è una responsabilità di tipo oggettivo, che si configura in ragione del nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni che nel caso di specie non è stato dimostrato.
3.In conclusione, per le considerazioni svolte che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni , l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
5.Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1
- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 1395/2022 del Controparte_1
Tribunale di Ancona, datata 28.11.2022, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado, liquidate in Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso in data 22.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 51/2023
promosso da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Corrado Gioacchini
APPELLANTE
nei confronti di
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Di
Donato Giulia
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1395/2022 datata 28.11.2022 dal
Tribunale di Ancona - risarcimento danni.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita in totale riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità della appellata come indicata nelle conclusioni già assunte, accogliere la domanda formulata dall'appellante e condannare ( Controparte_1
P.IVA : ) , in persona del legale rappresentante p.t., al P.IVA_1 risarcimento dei danni in favore dell'appellante Parte_1 nell'importo di € 45.071,00 oltre interessi legali ovvero nell'importo che sarà ritenuto ed accertato in giudizio. Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società appellata, nonché in relazione al primo motivo di appello ove ritenuto necessario ai fini del decidere rinnovare le prove testimoniali”.
DEGLI APPELLATI : “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in via principale: - integralmente rigettare l'appello proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 1395/2022 pubblicata in data
28.11.2022 RG n. 2212/2020 del Tribunale di Ancona, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla Sig.ra ridurre, in ogni caso, la pretesa Pt_1 risarcitoria avanzata dall'appellante in quanto manifestamente eccessiva e graduare la condanna sulla base delle responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento di danno, ai sensi dell'art. 1227, I e II comma c.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: - si oppone all'ammissione della prova orale così come ex adverso richiesta in quanto palesemente inammissibile, infondata, ultronea e superflua, per essere una ripetizione ingiustificata di un'attività istruttoria già validamente
e correttamente svolta nel giudizio di primo grado.”
FATTI DI CAUSA
I.Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 1395/2022, datata 28.11.2022 ed emessa nel giudizio NRG 2212/2020, rigettava la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ritenendo non assolto l'onere probatorio ex art. 2967 c.c.
[...] ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione all'infortunio occorsole in data 8.4.2018 verso le ore 17,00 a causa di una buca presente nel parcheggio del supermercato.
In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata l'esistenza della buca e attribuiva la caduta all'imprudenza della danneggiata che “non guardando all'indietro, apriva la portiera dell'auto per salirvi, inciampando per sua esclusiva imprudenza in detta manovra in una non meglio identificata buca “.
II. Avverso la richiamata sentenza propone appello Parte_1 lamentandone l'erroneità per i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in integrale riforma, di accogliere la domanda risarcitoria.
III. , costituendosi, lamenta le carenze Controparte_1 probatorie e deduce l'infondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, in via subordinata, la riduzione della pretesa risarcitoria graduando la condanna sulla base della responsabilità ex art. 1227 c.c.
IV. Preso atto dello scambio delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premessi i fatti di causa , lo svolgimento del giudizio di primo grado ,
l'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi di gravame.
1.1Con il primo motivo di gravame lamenta: “Violazione art. 2697- artt.
2051 e 2043 c.c. – responsabilità da fatto illecito – errore in procedendo – violazione artt. 253 e 254 c.p.c. – vizio di apparente motivazione”.
L'appellante contesta la gravata sentenza nel punto in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'onere probatorio non era stato assolto “in maniera tranquillizzante “ e che la prova per testi era “nel suo complesso lacunosa e non dettagliata “ quanto all'esistenza, alla collocazione e alle dimensioni della buca nonché con riferimento alla dinamica del sinistro.
Deduce violazione degli artt. 253 e 254 c.p.c. lamentando l'omesso esercizio del potere-dovere del giudicante di chiedere ai testimoni i chiarimenti necessari circa i fatti dedotti a dimostrazione del nesso di causalità e osserva, in particolare, che se il giudice voleva che fosse prodotta in giudizio la fotografia della buca avrebbe dovuto richiedere la produzione all'attrice la quale, tuttavia, non avrebbe potuto assolvere tale richiesta in quanto nell'immediatezza del fatto era stata condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Osimo mentre nei giorni successivi la buca era stata chiusa.
L'appellante conclude chiedendo la rinnovazione integrale delle prove testimoniali qualora ritenute non sufficienti le testimonianze in atti.
1.2 Con il secondo motivo l'appellante deduce: “violazione art. 2697 c.c.
e 116 c.c. – errata valutazione delle prove orali – vizio della motivazione per contrasto con le prove orali”.
Evidenzia che le circostanze riferite dalla sig.ra in sede di Pt_1 interrogatorio formale relative alla data, all'orario e al luogo del sinistro, ovvero il piazzale asfaltato del parcheggio del supermercato ( e non la zona in mattoncini) non sono state contestate dalla controparte e rileva che i testimoni escussi, sig. e sig.ra , hanno Controparte_2 Testimone_1 descritto e confermato la presenza della buca nell'asfalto e la dinamica dell'incidente.
1.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta: “violazione art.
2697 cc e artt. 2727 e 2729 cc – vizio della motivazione per intrinseco contrasto ed incongruenza tra l'affermata mancanza di prova e il mancato raggiungimento di una prova tranquillizzante “. L'appellante contesta la valutazione espressa dal primo giudice circa il mancato raggiungimento di una “prova tranquillizzante” quanto al nesso di causalità e lamenta che si tratta di una affermazione contraddittoria, generica e irrituale posto che il giudice di primo grado a fronte di una prova non
“tranquillizzante” avrebbe dovuto rimettere in istruttoria la causa ovvero decidere la causa considerando la prova raggiunta e integrando la stessa per presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
1.4 Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce “violazione dell'art. 116 c.pc. – vizio della motivazione per apoditticità ritenendo sussistenti fatti non risultanti e/o non provati in giudizio – vizio di ultrapetizione” .
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto l'imprudenza della sig.ra “quale ipotesi più Pt_1 plausibile” per giustificare la caduta della medesima.
Deduce che si tratta di una ricostruzione personale della dinamica del sinistro priva di riscontro probatorio idonea a configurare il vizio di ultrapetizione della decisione.
1.5. Con il sesto di gravame l'appellante lamenta: “violazione art. 101 e
112 c.p.c. – decisione e motivazione ultra petitum – violazione artt. 2051 e
1227 c.c. – incongruenza della motivazione fra i fatti e quanto affermato in sentenza“.
L'appellante evidenzia l'omessa allegazione da parte dell'appellata di circostanze idonee a dimostrare il caso fortuito funzionale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. e deduce l'inapplicabilità al caso di specie del concorso del fatto colposo stante la mancanza di allegazioni circa la condotta colposa dell'appellante.
Al riguardo ribadisce l'inesistenza di un qualunque comportamento negligente evidenziando che per consentire l'apertura della portiera dell'auto ha effettuato qualche passo indietro e nell'eseguire detto movimento ha messo il piede nella buca non segnalata perdendo l'equilibrio.
1.6. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante reitera la richiesta di condanna nei confronti di al risarcimento Controparte_1 dei danni patiti da a seguito dell'infortunio evidenziando gli Parte_1 esiti della CTU e quantificando l'importo richiesto in € 45.071,40.
2. Le censure , in quanto fra loro connesse possono essere unitariamente esaminate.
Secondo l'autorevole e recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 20943 del 30.06.2022 ” la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva e necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito;
in caso di caduta asseritamente riconducibile all'insorgenza nella res di un fattore dannoso, la parte danneggiata è onerata di provare il nesso causale tra la cosa e la caduta e, qualora tale onere sia stato positivamente assolto, il custode è onerato di provare il caso fortuito e/o il concorso di colpa della parte danneggiata, ex art. 1227 comma primo c.c. da valutare tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Nei casi in cui il danno non sia effetto di un “dinamismo interno” della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica ed inerte, e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno
. Qualora, poi, sia allegata l'insorgenza nella cosa di uno specifico fattore, tale da renderla potenzialmente dannosa, di tale fattore si deve dare la prova. (cfr.
Cass. 11526/2017; 2660/13; n. 6306/13).
In altri termini, per la configurazione della responsabilità per i danni cagionati dai beni in custodia è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento e del suo rapporto di causalità con il bene e , una volta dimostrate dette circostanze : “il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” ( Cass. n. 21212/2015;
Cass . n. 2660/2013)
La Suprema Corte, infine, ha chiarito in più occasioni che l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile , se non inevitabile, il danno ( ex multis Cass. 1064/2018,Cass.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
In questi casi , dunque, occorre accertare il contributo causale dell'azione umana rispetto alla verificazione dell'evento desumibile dalla maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, dal grado di attenzione richiesto allo scopo e da ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode ( Cass. n. 21212/2015; Cass . n. 2660/2013).
Nella fattispecie in esame non può ritenersi provato che l'evento dannoso si sia verificato secondo la dinamica descritta dall' appellante.
In primo luogo occorre rilevare che la stessa allegazione di parte attrice rispetto alla “cosa” che avrebbe causato la caduta risulta incerta e contraddittoria ove si consideri che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si è affermato che il sinistro è avvenuto “... a causa di una disconnessione presente nel parcheggio del supermercato...” mentre nel formulare i capitoli di prova si è invece fatto riferimento alla presenza di “una buca nell'asfalto” oppure di un “avvallamento/buca”. Inoltre non risulta dimostrata l'effettiva esistenza di un'anomalia dell'asfalto nel punto in cui si è verificata la caduta e, anche a voler ritenere la sua presenza, non sussistono elementi probatori idonei a dimostrare che l'asserita anomalia fosse causalmente idonea a determinare la caduta posto che dalle risultanze istruttorie non è emerso con chiarezza il tipo di anomalia presente
( avvallamento, buca, dislivello), né che tipo di conformazione avesse in termini di dimensioni ( ampiezza, profondità).
Trattandosi di una cosa inerte detta circostanza non consente di valutarne la pericolosità e, di conseguenza , il rischio di pregiudizio.
Va, inoltre, rilevato che non sussiste riscontro fotografico delle condizioni della superficie dell'asfalto il giorno del sinistro, né tanto meno dell'asserita insidia mentre le dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_2 marito della sig.ra e amica della donna, non Pt_1 Testimone_1 risultano univoche.
Il sig. ha dichiarato che “vi era una parte dell'asfalto con il CP_2 bitume morbido e sgretolato” mentre la sig.ra ha dichiarato che Tes_1
“c'era un avvallamento”( cfr. verbale prova per testi del 28.2.2022).
Premesso che si tratta di testimoni che non hanno assistito direttamente all'evento, nel senso che non hanno visto la mettere il piede in questa Pt_1 presunta anomalia dell'asfalto e cadere a terra, si osserva che: la sig.ra risulta sopraggiunta all'evento (“ero presente e stavo parlando con Tes_1
l'attrice, appena che ci siamo lasciate finto di parlare, ho sentito un urlo, mi sono girata e l'ho vista a terra, con lo sportello della macchina aperta”) mentre il sig. ha dichiarato di avere assistito all'evento in quanto si trovava CP_2 al volante mentre la moglie apriva lo sportello per salire in auto ( “ho assistito , ero al volante”).
La circostanza che il sig. si trovasse al volante dell'auto non CP_2 equivale al fatto che stesse guardando dove la stava appoggiando i Pt_1 piedi, tanto più in considerazione del ridotta visibilità del terreno consentita a chi siede sul sedile opposto allo sportello utilizzato dal passeggero. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il mancato raggiungimento della prova dell'imputabilità dell'evento dannoso alla presenza di un'insidia sul manto stradale non appare riconducibile all'omessa richiesta di chiarimenti o approfondimenti da parte del giudice di primo grado avendo i testimoni risposto in maniera precisa ad altrettanto precise domande fornendo tuttavia una definizione contrastante della presunta insidia la cui esistenza e conformazione non ha trovato ulteriori riscontri probatori.
Come già evidenziato , anche a voler ritenere che il parcheggio presentava una condizione insidiosa tale da integrare il difetto di custodia, resta il fatto che non è stato dimostrato il nesso causale tra l'asserita anomalia dell'asfalto e la caduta , ovvero che l'insidia ha avuto un'efficacia causale determinante nella verificazione dell'evento dannoso.
L'azione di aprire la portiera della macchina compiendo istintivamente dei passi all'indietro per salire in auto, non esime dal prestare idonea attenzione a dove si va ad appoggiare i piedi non fosse altro per il movimento di spostarsi all'indietro che , di per sé, richiede quanto meno di guardare prima per terra.
Inoltre, appare ragionevole ritenere che la sig.ra nel Pt_1 camminare per avvicinarsi alla portiera dell'autovettura avrebbe potuto avvedersi dell'asserita insidia considerando che l'infortunio si è verificato alle verso le ore 17:00 di una giornata di aprile e non sono state contestate particolari condizioni dello stato dei luoghi.
In definitiva, la ricostruzione della dinamica ipotizzata dall'appellante non risulta supportata da elementi probatori che consentono di ascrivere la causa della caduta , anche in via presuntiva, alla presenza di un'anomalia dell'asfalto del parcheggio.
L'unica circostanza che può ritersi accertata è la caduta a terra della nel parcheggio del supermercato mentre non è emerso un riscontro Pt_1 probatorio sufficiente a dimostrare la presenza di questa anomalia e l'idoneità
a provocare la caduta stessa.
In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di stabilire con certezza che la causa della caduta sia riconducibile al fatto del
“malposizionamento” dei piedi provocato dalla dedotta insidia. Dall'esame del materiale probatorio acquisito non risulta quindi possibile ritenere provata l'effettiva causa dell'incidente occorso alla né la Pt_1 sussistenza del nesso causale tra il “dissesto” dell'asfalto del parcheggio - o comunque voglia definirsi la dedotta anomalia - e la caduta a terra della donna.
Alla luce della riscontrata insufficienza probatoria, non è ravvisabile la responsabilità dell' per omessa custodia ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. in virtù del quale la responsabilità del custode è una responsabilità di tipo oggettivo, che si configura in ragione del nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni che nel caso di specie non è stato dimostrato.
3.In conclusione, per le considerazioni svolte che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni , l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
5.Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1
- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 1395/2022 del Controparte_1
Tribunale di Ancona, datata 28.11.2022, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado, liquidate in Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso in data 22.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico