Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di GG LA, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 804/2022 R.G., vertente TRA
C. F. Parte_1
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in GG P.IVA_1
LA, C.F. , in persona del Regionale per la LA Legale P.IVA_1 CP_1 rappresentante dell' – Dott. ( ), rappresentato Pt_1 CP_2 CodiceFiscale_1 e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. Persona_1 n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ), fax n. CodiceFiscale_2
0965/363206, pec elettivamente domicilio in GG LA Email_1 C.so Garibaldi n. 635 presso la sede Pt_1 appellante
CONTRO
, con sede legale e direzione generale in 00142 Controparte_3 Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, 14 - (C.F. e P.IV.A. ), ente pubblico P.IVA_2 economico, in persona del legale rappresentante pro-tempore in carica e per esso, il Sig.
in qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato Controparte_4 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_2
180008 raccolta nr 12317 del 25/05/2023, rilasciata da , Controparte_3 con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Augusto Tuscano (C.F.: P.IVA_2 PEC , con studio in CodiceFiscale_3 Email_2 GG LA (RC), Via Pio XI, n. 95, presso cui è elettivamente domiciliata, pec Email_2 appellata E
, CF. ) nata in [...] il [...], Controparte_5 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone, CF - fax C.F._5
0966.610511 – pec e dall'Avv. Francesco Marino, CF. Email_3
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Tac one sito in C.F._6 NO (RC) alla Piazza Libertà n.16 appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di GG LA, Sezione Lavoro, in data 22.10.2020, proponeva opposizione a ruolo con riferimento alla Controparte_5 cartella esattoriale n. 09420000016979923000 – avente ad oggetto rate premio Polizza Dipendenti, anni 1993-1998 – deducendone la prescrizione quinquennale maturata dalla data di notifica della cartella, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Conveniva innanzi al Tribunale di GG LA, in funzione di Giudice del lavoro, l e chiedendo che “1) Nel merito accogliere il Pt_1 Controparte_3 presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo assicurativo sotteso alla cartella di pagamento elencata dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso: 2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per per gli Parte_2 anni 1993, gestione polizza datore di lavoro aziende, in carico presso la Sede di Pt_1 GG LA, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95,
o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di rate, regolazioni e premi assicurativi, sanzioni civili, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dalla cartella di pagamento e contestuali ruoli esattoriali a debito ed oggetto di domanda giudiziale;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva tempestivamente in Pt_1 giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3 bis del D.L. n. 21/10/2021 n. 146; eccepiva, inoltre, la tardività dell'azione giudiziale per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999. Nel merito, insisteva sull'obbligo di pagare il premio, sulla correttezza delle sanzioni comminate e che la prescrizione era stata interrotta con la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, della cui prova era onerato l'agente della riscossione;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Si costituiva contestando l'ammissibilità, nonché la Controparte_3 fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1001/2022, pubblicata in data 11.05.2022, Tribunale di GG LA così provvedeva: “Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, con compensazione delle spese di lite;
In accoglimento del ricorso, Controparte_3 dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 09420000016979923000; Condanna l al pagamento delle spese di lite che si Pt_1 liquidano in € 1.245,00, oltre IVA e CPA se dovuti, € 43,00 per spese di c.u. e rimborso forfettario come per legge, con distrazione”. Affermava la legittimazione passiva dell'ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del 09/09/2011), mentre, alla luce del recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514), dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_3 Rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire avendo parte ricorrente fatto istanza di sgravio/discarico rimasta inevasa dall' e non poteva invocarsi l'applicabilità Pt_1 nell'odierno giudizio della sopravvenuta norma di cui all'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 conv. con modifiche dalla L. n. 215/2021, in quanto, in mancanza di elementi testuali che deponessero per la sua efficacia retroattiva, deve ritenersi operante solo nelle cause iscritte successivamente alla sua entrata in vigore. 3
Non incorreva in decadenza la parte, ove avesse dedotto fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione era fondata, non essendovi prova della notifica della cartella esattoriale, non essendo stato prodotto, unitamente all'estratto di ruolo il corrispondente avviso di ricevimento (cfr. tra le tante Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 3540/2017); tuttavia, non essendo stata oggetto di contestazione l'avvenuta notifica della cartella in discussione, ben può farsi riferimento alla data indicata nell'estratto di ruolo. Tenuto conto che la cartella risultava notificata in data 28.12.2000, era evidente che alla data di deposito del ricorso (22.10.2020), in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi, era già maturata la prescrizione quinquennale del credito. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' , che ne invocava la riforma. Pt_1
Deduceva l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza d'interesse, in ragione dell'applicabilità della disciplina introdotta dall'art.3 bis del d. l. n. 146 del 21/10/2021, il quale aveva aggiunto all'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 il comma 4 bis che disponeva: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Atteso che l'interesse ad agire doveva sussistere in ogni fase del giudizio, la norma trovava applicazione nel presente giudizio. Aveva errato il Tribunale nel ritenere che l'interesse ad agire andasse comunque Contr riconosciuto, atteso che né l'Ente creditore né avevano provveduto a dare riscontro alla specifica istanza di sgravio/discarico avanzata dall'interessato. Tale assunto appariva in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. art. 3 bis del DL 21.10.2021 n. 146, secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeva esser stata invalidamente notificata erano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore avesse dimostrato che dall'iscrizione a ruolo poteva derivargli: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40; c) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. L'istanza di discarico non rientrava nelle fattispecie normativamente previste. Sulla corretta applicabilità del dettato normativo introdotto dall'art. 3 bis DL 146/2021 era intervenuta la Suprema Corte a SS.UU. con la sentenza n. 26283/2022 del 6 settembre 4
2022, che aveva confermato la natura processuale della norma con conseguente applicazione anche ai processi non definiti. Chiedeva, dunque, riformare la sentenza di primo grado disponendo la compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, chiedeva la riforma della sentenza per Controparte_3 inammissibilità' dell'azione avverso e per l'annullamento dell'estratto di ruolo anche per i giudizi pendenti. Affermava che nel giudizio di primo grado, aveva già eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire della ricorrente anche a seguito Controparte_5 dell'art 3 bis L. 215/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, che aveva previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Con la sentenza n. 19704/15, la Corte di Cassazione non aveva affermato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa l'inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia pretesa, diretta o indiretta e, di conseguenza, la mancanza assoluta di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale. Con riferimento all'applicabilità della predetta norma ai processi in corso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26883/2022, aveva affermato il seguente principio di diritto: “ In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
(...)”. Né poteva ritenersi, soprattutto alla luce delle novità legislative da ultimo approvate, che l'interesse ad agire potesse essere individuato nell'istanza di sgravio agli enti resistenti, in quanto la pretesa creditoria non era stata azionata. La sentenza doveva essere riformata totalmente in quanto l'originaria domanda era inammissibile e, per l'effetto, doveva essere dichiarata legittima la cartella di pagamento n. 09420000016979923000 contenuta nell'estratto di ruolo e, per l'effetto, l'opponente doveva essere condannata al pagamento dell'importo in essa intimato.
Con ordinanza del 07.08.2023 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_5
Con comparsa depositata il 06.02.2025, si costituiva la , resistendo CP_5 all'appello. Affermava che il legislatore riferendosi all'impugnabilità diretta “del ruolo o della cartella invalidamente notificata” non poteva che far riferimento alla impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè alla impugnazione di tipo “recuperatorio” e, quindi in quella fase della riscossione che andava dalla formazione del ruolo alla definitività del credito. La portata della norma introdotta dall'art.
4-bis citato si esauriva e non si estendeva alla fase successiva, ovvero quella in cui i rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio - recuperatorio lasciavano spazio all'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o, più in generale, all'azione di accertamento negativo del credito, per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo. Quando le cartelle erano state regolarmente notificate e veniva contestato il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, la domanda andava qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 cpc, non rientrante nei casi previsti dalla norma sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Concludeva, chiedendo, rigettare perché inammissibile, nullo e comunque infondato l'atto di appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario. 5
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia di , Controparte_5 costituitasi con memoria depositata il 06.02.2025. L'appello proposto dall' è fondato. Pt_1
Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. 6
La ricorrente/odierna appellata, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovata in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5 A differenti conclusioni non può addivenirsi avuto riguardo all'interpretazione della norma offerta dall'appellata nei propri scritti difensivi. L'estratto di ruolo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di
“mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le 7
limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti non sono assistiti da pregio.
Per conseguenza, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato Controparte_5 inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di GG LA, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_5 Controparte_3
avverso la sentenza n. 1001/2022 emessa dal Tribunale di GG LA,
[...] pubblicata in data 11.05.2022, così provvede;
1. Revoca la declaratoria di contumacia di . Controparte_5
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_5
3. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti