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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
- Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 41/2020, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberta Piacente e Roberta Maranò , giusta procura in atti;
Appellante contro
(P.I. ), in persona del Curatore P.T., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Pasquale Di Riccio, giusta procura in atti,
Appellato
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferri, giusta procura CP_2 C.F._1 in atti,
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 5/2020 – contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da atti e note di trattazione scritta, che qui devono intendersi per ripetute e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 9.2.2016, la e la sig.ra Parte_2 [...]
[...
convenivano in giudizio la (di seguito, " " o " CP_2 Parte_1 CP_3
) dinanzi al Tribunale di Campobasso, chiedendo di accertare la nullità e/o l'illegittimità di diverse CP_4
clausole applicate al rapporto di conto corrente n. 4102124 e ai relativi conti anticipi, con particolare riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'applicazione di interessi ultralegali, alla
1 commissione di massimo scoperto (CMS) e ad altre condizioni economiche. Chiedevano, per l'effetto, la rideterminazione del saldo del conto e la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente Pt_1 percepite.
Si costituiva in giudizio la , contestando le domande attoree e sollevando, tra le altre, eccezione di CP_3
prescrizione decennale per le pretese restitutorie relative al periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della citazione.
Il Tribunale di Campobasso, espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), con sentenza n. 5/2020, pubblicata il 9.1.2020, in accoglimento parzialmente delle domande, così decideva: 1) dichiarava la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi in misura ultralegale e la commissione di massimo scoperto;
2) accertava che il saldo del conto corrente, alla data del 30.6.2015, era a debito del correntista per € 84.519,23, anziché per l'importo di € 519.307,18 risultante dagli estratti conto della 3) condannava la alla relativa rettifica del saldo;
4) condannava la al pagamento Pt_1 CP_3 Pt_1
delle spese di lite e poneva a suo carico definitivo le spese di CTU.
§ 2 - Avverso tale sentenza, ha proposto appello la , formulando sette motivi di gravame, con i quali ha CP_3
eccepito l'erronea valutazione del giudice di primo grado in merito a: 1) l'eccezione di prescrizione;
2) la prova del fido e la natura solutoria delle rimesse;
3) la prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche;
4) la pattuizione della medesima periodicità della capitalizzazione;
5) l'errata condanna alle spese. Ha chiesto, altresì, in via istruttoria, l'integrazione e/o il rinnovo della CTU. Il tutto previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Vinte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, e , Parte_2 CP_2
impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio, con sentenza n. 3/2021, il
Tribunale di Campobasso dichiarava il fallimento dell'impresa , per cui il giudizio veniva Parte_2
interrotto.
A seguito di rituale riassunzione da parte dell'appellante, si costituiva la Curatela del suddetto
, impugnando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 - Con il primo motivo, l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale. Sostiene che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata e che, secondo la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. S.U. n. 15895/2019), non era necessario indicare specificamente le singole rimesse solutorie, essendo sufficiente una generica allegazione dell'inerzia del titolare del diritto. Con il secondo motivo, contesta la presunzione di natura ripristinatoria di tutte le rimesse, basata su un "fido di fatto", in contrasto con la necessità della forma scritta per il contratto di apertura di credito. I due motivi vanno trattati insieme, per la loro stretta connessione.
2 Il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione rilevando, tra l'altro, che essa era
"riferita ad un rapporto di conto corrente (n. 4102278) del tutto differente rispetto a quello contestato dalla società attrice (n. 4102124...)". Tale motivazione va condivisa, seppur con le precisazioni che seguono.
Orbene, come già innanzi precisato, la ha fondato la propria eccezione di prescrizione su fatti e CP_3
documenti (una perizia di parte relativa alle rimesse solutorie) afferenti a un rapporto bancario diverso da quello oggetto di causa. L'errore non è stato meramente formale, ma ha inciso sulla stessa allegazione del fatto costitutivo dell'eccezione. La giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo la genericità dell'eccezione quanto all'individuazione delle singole rimesse, non deroga al principio fondamentale secondo cui l'eccezione deve fondarsi su fatti allegati dalla parte che la solleva. Il giudice non può accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso da quello allegato dalla parte (cfr. Cass. n. 6760/2020).
Nel caso di specie, la ha allegato l'esistenza di rimesse solutorie su un conto corrente estraneo Pt_1
al giudizio. Il Tribunale non poteva, d'ufficio, ricercare e individuare rimesse solutorie sul conto corrente corretto per "salvare" un'eccezione fondata su presupposti fattuali errati e, come visto, scientemente mantenuti tali dalla parte eccipiente nel corso del primo grado.
L'eccezione di prescrizione è stata, pertanto, correttamente respinta per un vizio radicale di allegazione, che ne ha determinato l'invalidità e l'inefficacia.
In ogni caso e anche a prescindere da quanto innanzi dedotto, va precisato che, quando la domanda
è rivolta ad ottenere la rideterminazione del saldo con un conto ancora in essere (come nel caso di specie)
l'eccezione di prescrizione non è ammissibile. Nel caso di specie, non vi è stata condanna alla restituzione di somme, ma solo alla rettifica del saldo (che è rimasto a debito del correntista, seppure notevolmente ridimensionato a meno di 1/5 di quello ritenuto dalla . Ne discende, come detto, che la prescrizione Pt_1
non è eccepibile. ( Cass. n. 3858/2021).
Tale conclusione assorbe ogni ulteriore questione sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e sulla prova dell'esistenza di un'apertura di credito. La discussione sulla configurabilità di un "fido di fatto"
e sulla necessità della forma scritta per il contratto di affidamento, sebbene astrattamente fondata su principi giurisprudenziali rilevanti diviene irrilevante ai fini della decisione, stante l'originaria inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
§ 4 - Con il terzo e quarto motivo di appello, (anch'essi trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) la appellante eccepisce l'erronea valutazione del Giudice di primo grado circa la mancata Pt_1
prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche e della clausola di capitalizzazione a pari periodicità. Sostiene la di aver tempestivamente depositato, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. Pt_1
2 c.p.c. dell'8.9.2016, i contratti relativi al conto corrente n. 4102124 e ai conti accessori, e che il Tribunale avrebbe inspiegabilmente omesso di considerarli, fondando la propria decisione sulla prima relazione del
CTU, che non teneva conto di tale documentazione.
3 Orbene, dall'esame degli atti di causa, emerge che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dalla in primo grado, l'istituto di credito, seppure ammettendo il mero errore materiale nel Pt_1 depositare i documenti prodotti in altro giudizio, allegava proprio il contratto relativo al c.c. n. 2124 per cui
è causa, con ivi indicate le pattuizioni relative all'applicazione dei tassi d'interesse ed alle altre condizioni contrattuali.
Va, a tal proposito, evidenziato che il principio dell'onere della prova deve intendersi che la dimostrazione dei fatti costitutivi del preteso diritto può ricavarsi anche dalle prove offerte dalla parte non gravata dal relativo onere;
ciò in forza del principio di acquisizione, secondo il quale, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte che ne ha dato origine, contribuiscono comunque alla formazione del convincimento del giudice, ove non specificatamente contestate. Ne discende che il Giudice di primo grado ha agito correttamente, nel dispore una integrazione della C.T.U. che, contrariamente alla prima, tenesse conto delle pattuizioni contenute nel contratto, ritualmente depositato dalla in primo Pt_1
grado, con le seconde memorie ex art. 183/6 c.p.c..
Posto quanto innanzi, la nuova C.T.U., redatta tenendo conto delle pattuizioni riportate nel contratto suddetto, ha rideterminato il saldo del conto corrente in €. 305.791,48 maggiore di quello statuito dalla sentenza di primo grado (che ha tenuto conto solo della prima C.T.U.) ma, comunque, di gran lunga inferiore a quello determinato dalla banca (€. 519,307,19). In tali termini, quindi, va accolto l'appello in punto di rideterminazione del saldo.
§ 5 - Per le motivazioni di cui al paragrafo precedente, non può essere accolta la richiesta di rinnovo della C.T.U.. Tale richiesta, infatti, tende a rideterminare il saldo alla luce dell'applicabilità delle pattuizioni contrattuali, operazione già effettuata correttamente dal C.T.U. in primo grado, con la seconda relazione. In secondo luogo, non sarebbe utile nemmeno ai fini dell'eccezione di prescrizione, perché, come già innanzi dedotto, tale eccezione non può essere accolta, in presenza di una richiesta di rideterminazione del saldo con rapporto ancora in corso, senza statuizione su restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca.
§ 6 – Con ulteriore motivo di appello, la ha impugnato la sentenza di primo grado, CP_3
relativamente al governo delle spese di lite. A tal fine occorre tener presente l'esito complessivo del giudizio che, come chiarito, ha visto rideterminare il saldo preteso dall' di credito, saldo che, in sede di appello, CP_5
ha subito un rialzo, in favore della banca, rispetto a quello statuito in primo grado ( €. 305.791,48 in luogo di
€. 84.512,23 ), ma comunque di gran lunga inferiore al saldo determinato dalla (€. 519,307,19). Pt_1
Considerato quanto innanzi, si ritiene corretto statuire la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3, ponendo a carico della il rimanente 1/3. Tali spese di liquidano come in CP_3
dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
4 Vanno, altresì, poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ cadauna, le spese di C.T.U., così come liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 5/2020, ogni diversa istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello, nei termini di cui in motivazione, e , per l'effetto:
a) dichiara che il saldo corretto del conto corrente n. 4102124, alla data del 30.06.2015, era di €.
305.791,48;
b) compensa le spesse di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di 2/3, e condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento del rimanente 1/3 che liquida, per tale quota: quanto al primo grado, in favore di parte opponente, in €. 7.129,00 per compensi ed €. 262,00 per esborsi, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Ferri, dichiaratosi antistatario;
quanto al presente grado, sempre per tale quota (1/3) in favore degli appellati e Controparte_6 [...]
, che liquida, per ognuno di essi, in €. 4.746,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi, solo per quanto riguarda , in favore dell'Avv. Antonio Ferri, dichiaratosi CP_2
antistatario;
c) pone definitivamente a carico di parte appellante, nella misura del 50%, le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado, ed a carico degli appellati, in solido, il rimanente 50%.
Così deciso nella camera di consiglio del 05 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Maria Grazia d'Errico
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