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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Marco Ciccarelli Presidente rel. dott. Antonio Carbone Giudice dott. Ivana Peila Giudice
all'esito dell'udienza del 02/04/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 1332/2025 V.G. promosso da:
, rappresentata dal tutore , Parte_1 Parte_2
rappresentato dall'avv. NAZZARO FEDERICA e dall'avv. CERICOLA DANIELE
RICORRENTE contro rappresentato dall'avv. STEFFENINO ELISABETTA Controparte_1
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
premesso
• , agendo in veste di tutore di , Parte_2 Parte_1
espone che:
a) la sig.ra è coniugata in regime patrimoniale di comunione dei beni con il Parte_1
Sig. e convive con lui presso l'immobile in locazione sito in Controparte_2
Torino, via Roma n. 101, attualmente oggetto di sfratto esecutivo (rinviato alla fine di gennaio 2025);
Pagina 1 b) in tale alloggio sono custoditi numerosi beni di valore, in comproprietà fra i coniugi, già inventariati, dei quali il giudice tutelare ha autorizzato il trasferimento presso la
Casa CA d'AS di Genova;
c) il – che, peraltro, rivendica di essere esclusivo proprietario di alcuni di CP_1
questi beni – si è opposto a tale collocazione;
• il ricorrente chiede pertanto che il Tribunale, valutata l'urgenza di provvedere in considerazione della prossima esecuzione dello sfratto, “voglia decidere in merito alla collocazione dei beni mobili in comproprietà dei coniugi al 50% indicati al punto 10) delle premesse ed allo sgombero degli stessi dall'immobile di via Roma n. 101, presso il deposito di Genova di CA Casa d'AS … in considerazione della specializzazione di tale Casa
D'AS nella esitazione di ogni genere di oggetto di antiquariato, con la conseguente disponibilità di adeguate sedi di conservazione, idonee coperture assicurative o altro deposito altrettanto sicuro individuato da codesto Ill.mo Tribunale, così tra l'altro e se ritenuto nominando un amministratore ad acta”.
• i oppone alla revoca per i seguenti motivi: Controparte_1
a) è venuta meno ogni ragione di urgenza poiché i coniugi e si sono CP_1 Parte_1
trasferiti, sin dal 14 gennaio 2025, in altro appartamento, ivi traslocando i mobili e arredi di proprietà comune presenti nell'alloggio di via Roma;
b) il provvedimento richiesto dal tutore è diretto, non già ad amministrare beni in comunione, ma alla loro dismissione, in pregiudizio dei diritti del comproprietario
CP_1
c) tale provvedimento, inoltre, è antieconomico e inopportuno anche nell'interesse della tutelata (che non ha mai interrotto la convivenza col coniuge sig. , in CP_1
considerazione dei costi per il trasporto, lo stoccaggio e il deposito dei beni, oltre a quelli necessari per arredare l'alloggio familiare con nuovi mobili;
d) l'intervento dell'autorità giudiziaria viene chiesto dal tutore senza alcuna previa consultazione del comproprietario.
OSSERVA
Il ricorso è manifestamente infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Pagina 2 a) L'art. 1105 c.c., intitolato “amministrazione”, prevede, in primo luogo, che “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune”. Il terzo comma dispone che “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione”.
Infine, il comma quarto, indica le ipotesi in cui ciascun partecipante può far ricorso all'autorità giudiziaria: quando non si prendono provvedimenti “necessari per
l'amministrazione della cosa comune”; o quando “non si forma una maggioranza”; o infine quando “la deliberazione adottata non viene eseguita”. Dunque, l'intervento sostitutivo del giudice è ammesso con finalità di amministrazione del bene comune, in caso di inerzia dei partecipanti o di impossibilità di formare una maggioranza.
b) La domanda proposta dal tutore della sig.ra prescinde, in primo luogo, da ogni Parte_1
confronto con il comproprietario, a cui – con il malinteso intento di perseguire l'interesse della tutelata – cerca di imporre un provvedimento gravemente pregiudizievole, perché si risolve nello spossessamento dei beni e nell'imposizione di rilevanti costi di trasferimento e di custodia. E' sufficiente leggere il ricorso indirizzato al Giudice Tutelare per comprendere che il Tutore si è sottratto a ogni consultazione con il comproprietario il quale – il CP_1
tutore manifesta di esserne consapevole – aveva proposto alternative soluzioni per l'allocazione dei beni in questione: “Nelle sue comunicazioni il dott. ha pure CP_1
auspicato che venisse promosso dal sottoscritto Tutore sui temi oggetto delle sue comunicazioni un confronto avanti codesto Ill.mo Ufficio: il sottoscritto, pur non intendendo ovviamente sottrarsi ad alcun confronto che dovesse essere ritenuto necessario od opportuno, non ha ritenuto dover promuovere tale confronto, rimettendosi sul punto alle miglior valutazioni della S.V. ill.ma, e rimanendo in ogni caso nella piena facoltà del dottor
l'attivarsi per promuovere un tale genere di confronto. L'urgenza delle operazioni CP_1
da compiersi sconsiglia peraltro, a modesto avviso del ricorrente, una loro sospensione in funzione del prospettato confronto” (ricorso p. 5).
c) Il provvedimento è stato richiesto in funzione di una “urgenza di provvedere”, dovuta al fatto che l'immobile di via Roma n. 101, ove erano custoditi i beni mobili, doveva essere rilasciato in esecuzione di provvedimento di sfratto. Tale urgenza – anche ammesso che esistesse al momento del deposito del ricorso, considerato che il tutore era stato informato dal con mail del 14.1.25 (doc. 2 convenuto), del prossimo trasferimento nel nuovo CP_1
alloggio, e il ricorso è stato depositato (il 22.1.25) successivamente a questa comunicazione
Pagina 3 – sicuramente non sussiste più, poiché i beni sono attualmente allocati in altro immobile, detenuto dal n forza di contratto di locazione (doc. 5 convenuto). CP_1
d) Le finalità per cui viene chiesto il provvedimento di collocazione dei beni presso una casa d'aste e di nomina dell'amministratore ad acta sono estranee a quelle, strettamente amministrative, delineate dall'art. 1105 c.c. e appaiono, piuttosto, funzionali alla dismissione dei beni, attuata con modalità pregiudizievoli al comproprietario. Si legge infatti al punto 4 del ricorso che la casa CA d'AS di Genova è stata “individuata dal tutore in considerazione della specializzazione di tale Casa D'AS nella esitazione di ogni genere di oggetto di antiquariato, con la conseguente disponibilità di adeguate sedi di conservazione, idonee coperture assicurative nonché in vista di quello che sarà il più che verosimile destino degli arredi in questione, la cui alienazione, previa, occorrendo, divisione consensuale o giudiziale dei beni in comproprietà, si renderà prima o poi necessaria per sostenere le spese di vita della Tutelata, che gode soltanto del reddito derivante da un esiguo rateo pensionistico mensile”.
e) In definitiva, il tutore, senza neppure aver promosso una deliberazione di tutti i comproprietari e senza aver avviato alcun procedimento di scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 1111 c.c., chiede l'adozione di un provvedimento non necessario all'amministrazione dei beni mobili di cui si discute, ma funzionale, piuttosto, a una loro dismissione;
provvedimento gravemente pregiudizievole dei diritti del comproprietario.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può che essere respinto.
La natura di volontaria giurisdizione del presente procedimento esime dalla pronuncia sulle spese, il cui carico, peraltro, finirebbe per gravare sulla “incolpevole” tutelata.
P.Q.M.
Visto l'art. 737 c.p.c.,
rigetta il ricorso.
Nulla in punto spese.
Torino, 02/04/2025
Il Presidente
Marco Ciccarelli
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Marco Ciccarelli Presidente rel. dott. Antonio Carbone Giudice dott. Ivana Peila Giudice
all'esito dell'udienza del 02/04/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 1332/2025 V.G. promosso da:
, rappresentata dal tutore , Parte_1 Parte_2
rappresentato dall'avv. NAZZARO FEDERICA e dall'avv. CERICOLA DANIELE
RICORRENTE contro rappresentato dall'avv. STEFFENINO ELISABETTA Controparte_1
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
premesso
• , agendo in veste di tutore di , Parte_2 Parte_1
espone che:
a) la sig.ra è coniugata in regime patrimoniale di comunione dei beni con il Parte_1
Sig. e convive con lui presso l'immobile in locazione sito in Controparte_2
Torino, via Roma n. 101, attualmente oggetto di sfratto esecutivo (rinviato alla fine di gennaio 2025);
Pagina 1 b) in tale alloggio sono custoditi numerosi beni di valore, in comproprietà fra i coniugi, già inventariati, dei quali il giudice tutelare ha autorizzato il trasferimento presso la
Casa CA d'AS di Genova;
c) il – che, peraltro, rivendica di essere esclusivo proprietario di alcuni di CP_1
questi beni – si è opposto a tale collocazione;
• il ricorrente chiede pertanto che il Tribunale, valutata l'urgenza di provvedere in considerazione della prossima esecuzione dello sfratto, “voglia decidere in merito alla collocazione dei beni mobili in comproprietà dei coniugi al 50% indicati al punto 10) delle premesse ed allo sgombero degli stessi dall'immobile di via Roma n. 101, presso il deposito di Genova di CA Casa d'AS … in considerazione della specializzazione di tale Casa
D'AS nella esitazione di ogni genere di oggetto di antiquariato, con la conseguente disponibilità di adeguate sedi di conservazione, idonee coperture assicurative o altro deposito altrettanto sicuro individuato da codesto Ill.mo Tribunale, così tra l'altro e se ritenuto nominando un amministratore ad acta”.
• i oppone alla revoca per i seguenti motivi: Controparte_1
a) è venuta meno ogni ragione di urgenza poiché i coniugi e si sono CP_1 Parte_1
trasferiti, sin dal 14 gennaio 2025, in altro appartamento, ivi traslocando i mobili e arredi di proprietà comune presenti nell'alloggio di via Roma;
b) il provvedimento richiesto dal tutore è diretto, non già ad amministrare beni in comunione, ma alla loro dismissione, in pregiudizio dei diritti del comproprietario
CP_1
c) tale provvedimento, inoltre, è antieconomico e inopportuno anche nell'interesse della tutelata (che non ha mai interrotto la convivenza col coniuge sig. , in CP_1
considerazione dei costi per il trasporto, lo stoccaggio e il deposito dei beni, oltre a quelli necessari per arredare l'alloggio familiare con nuovi mobili;
d) l'intervento dell'autorità giudiziaria viene chiesto dal tutore senza alcuna previa consultazione del comproprietario.
OSSERVA
Il ricorso è manifestamente infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Pagina 2 a) L'art. 1105 c.c., intitolato “amministrazione”, prevede, in primo luogo, che “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune”. Il terzo comma dispone che “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione”.
Infine, il comma quarto, indica le ipotesi in cui ciascun partecipante può far ricorso all'autorità giudiziaria: quando non si prendono provvedimenti “necessari per
l'amministrazione della cosa comune”; o quando “non si forma una maggioranza”; o infine quando “la deliberazione adottata non viene eseguita”. Dunque, l'intervento sostitutivo del giudice è ammesso con finalità di amministrazione del bene comune, in caso di inerzia dei partecipanti o di impossibilità di formare una maggioranza.
b) La domanda proposta dal tutore della sig.ra prescinde, in primo luogo, da ogni Parte_1
confronto con il comproprietario, a cui – con il malinteso intento di perseguire l'interesse della tutelata – cerca di imporre un provvedimento gravemente pregiudizievole, perché si risolve nello spossessamento dei beni e nell'imposizione di rilevanti costi di trasferimento e di custodia. E' sufficiente leggere il ricorso indirizzato al Giudice Tutelare per comprendere che il Tutore si è sottratto a ogni consultazione con il comproprietario il quale – il CP_1
tutore manifesta di esserne consapevole – aveva proposto alternative soluzioni per l'allocazione dei beni in questione: “Nelle sue comunicazioni il dott. ha pure CP_1
auspicato che venisse promosso dal sottoscritto Tutore sui temi oggetto delle sue comunicazioni un confronto avanti codesto Ill.mo Ufficio: il sottoscritto, pur non intendendo ovviamente sottrarsi ad alcun confronto che dovesse essere ritenuto necessario od opportuno, non ha ritenuto dover promuovere tale confronto, rimettendosi sul punto alle miglior valutazioni della S.V. ill.ma, e rimanendo in ogni caso nella piena facoltà del dottor
l'attivarsi per promuovere un tale genere di confronto. L'urgenza delle operazioni CP_1
da compiersi sconsiglia peraltro, a modesto avviso del ricorrente, una loro sospensione in funzione del prospettato confronto” (ricorso p. 5).
c) Il provvedimento è stato richiesto in funzione di una “urgenza di provvedere”, dovuta al fatto che l'immobile di via Roma n. 101, ove erano custoditi i beni mobili, doveva essere rilasciato in esecuzione di provvedimento di sfratto. Tale urgenza – anche ammesso che esistesse al momento del deposito del ricorso, considerato che il tutore era stato informato dal con mail del 14.1.25 (doc. 2 convenuto), del prossimo trasferimento nel nuovo CP_1
alloggio, e il ricorso è stato depositato (il 22.1.25) successivamente a questa comunicazione
Pagina 3 – sicuramente non sussiste più, poiché i beni sono attualmente allocati in altro immobile, detenuto dal n forza di contratto di locazione (doc. 5 convenuto). CP_1
d) Le finalità per cui viene chiesto il provvedimento di collocazione dei beni presso una casa d'aste e di nomina dell'amministratore ad acta sono estranee a quelle, strettamente amministrative, delineate dall'art. 1105 c.c. e appaiono, piuttosto, funzionali alla dismissione dei beni, attuata con modalità pregiudizievoli al comproprietario. Si legge infatti al punto 4 del ricorso che la casa CA d'AS di Genova è stata “individuata dal tutore in considerazione della specializzazione di tale Casa D'AS nella esitazione di ogni genere di oggetto di antiquariato, con la conseguente disponibilità di adeguate sedi di conservazione, idonee coperture assicurative nonché in vista di quello che sarà il più che verosimile destino degli arredi in questione, la cui alienazione, previa, occorrendo, divisione consensuale o giudiziale dei beni in comproprietà, si renderà prima o poi necessaria per sostenere le spese di vita della Tutelata, che gode soltanto del reddito derivante da un esiguo rateo pensionistico mensile”.
e) In definitiva, il tutore, senza neppure aver promosso una deliberazione di tutti i comproprietari e senza aver avviato alcun procedimento di scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 1111 c.c., chiede l'adozione di un provvedimento non necessario all'amministrazione dei beni mobili di cui si discute, ma funzionale, piuttosto, a una loro dismissione;
provvedimento gravemente pregiudizievole dei diritti del comproprietario.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può che essere respinto.
La natura di volontaria giurisdizione del presente procedimento esime dalla pronuncia sulle spese, il cui carico, peraltro, finirebbe per gravare sulla “incolpevole” tutelata.
P.Q.M.
Visto l'art. 737 c.p.c.,
rigetta il ricorso.
Nulla in punto spese.
Torino, 02/04/2025
Il Presidente
Marco Ciccarelli
Pagina 4