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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/09/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 15.5.2025, nella causa civile iscritta al n.697/2023 R.G.C.A. e vertente tra
, residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Nereto alla V.Veneto n.57 presso lo studio dell'avv. Bruno Massucci che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione del 27.2.2023- Attrice contro
, residente in Martinsicuro, ivi elettivamente domiciliata in CP_1 località Villarosa alla Via Roma n.577 presso e nello studio dell'Avv. Maria Elena Di Salvatore che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 19.7.2023- Convenuta nonché contro
, residente in San Benedetto del Tronto, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Martinsicuro alla via Colombo n.141, presso lo studio dell'avv. Gabriele De Santis che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 18.7.2023- Convenuto nonché contro
esidente in Irlanda- Controparte_3
Convenuto contumace.
OGGETTO: revocatoria ex art.2901 cc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 27.2.2023, conveniva innanzi codesto Tribunale Parte_1
, e per sentir dichiarare la Controparte_4 CP_1 Controparte_3 simulazione sia dell'atto di donazione per notaio in San Benedetto Persona_1
1 del Tronto del 10.3.2021 (rep. n.191639, racc. n.19402), stipulato da CP_2
in favore della moglie avente ad oggetto l'esclusiva
[...] CP_1 proprietà dell'appartamento sito in Martinsicuro alla via Roma n.401/B e dell'autorimessa di pertinenza, sia dell'atto di donazione per notaio
[...]
in AL AD (TE) del 22.1.2022 (rep. n.136607, racc. n.46675), Persona_2 stipulato da in favore del figlio rappresentato dal CP_1 Controparte_3 procuratore speciale avente ad oggetto la nuda proprietà CP_5 dell'appartamento sito in Martinsicuro alla via Roma n.401/B e dell'autorimessa di pertinenza;
ovvero, in via subordinata, sentir dichiarare la revoca degli stessi ai sensi dell'art.2901 cc.
Si costituiva , aderendo alla domanda dell'attrice. Controparte_4
Si costituiva opponendosi e contestando integralmente le CP_1 deduzioni dell'attrice, mentre il convenuto non compariva né si Controparte_3 costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumace.
Nel corso del giudizio, venivano prodotti documenti ed espletata prova testimoniale.
La convenuta inoltre, relativamente alla domanda di revocatoria dell'atto CP_1 di donazione a proprio favore e al solo scopo di contrastare la domanda attorea, svolgeva eccezione riconvenzionale, proponendo querela di falso tesa ad accertare la falsità materiale del testamento olografo pubblicato il 15.12.2022, prodotto in giudizio dalla stessa convenuta al doc.
6. Precisava che i presupposti per l'ammissione della querela di falso erano riscontrabili nelle seguenti circostanze: alla data del novembre 2022, da una visura catastale, risultava unico P_ pieno proprietario dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto per successione della madre , quale unico erede universale ex lege;
solo a seguito Persona_3 della lettura dell'atto di citazione, in cui si legge che il si era spogliato P_ dell'unico bene, prendeva atto, con un'ispezione ipotecaria del 24.03.2023, dell'avvenuta pubblicazione di un testamento olografo con cui la de cuius Per_3
avrebbe disposto il lascito della nuda proprietà dell'immobile in favore dei
[...] nipoti e e il solo usufrutto in favore del figlio CP_6 Parte_2 [...]
che ella frequentava l'abitazione della suocera sin dal 2014 e che, sino P_ alla sua morte, la compianta non aveva avuto alcun rapporto con i nipoti, i quali non partecipavano neanche ai funerali della propria nonna: era poco credibile quindi che la stessa avesse dato disposizioni di cui al testamento. Per tali ragioni,
2 proponeva querela di falso.
Con ordinanza del 4.10.2023, questo giudice rigettava la richiesta di querela di falso perché irrituale, ordinanza che veniva reclamata al Collegio perchè mancante di motivazione. Il reclamo veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso un'ordinanza revocabile in qualsiasi momento.
In sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale, la convenuta infatti insisteva sull'ammissione della querela di falso, mentre le altre CP_1 parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale.
La causa veniva trattenuta in decisione.
I fatti emersi.
Dall'istruttoria espletata, sono emerse, senza ombra di dubbio perché non contestate, le seguenti circostanze:
-l'attrice è stata spostata con il convenuto Parte_3 P_
, giusto matrimonio contratto in Martinsicuro l'11.9.1977;
[...]
-con sentenza n.251 del 23.1.2015, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscendo alla il diritto a ricevere un Pt_1 assegno mensile di divorzio pari ad €.400,00, da rivalutarsi annualmente;
-tale provvedimento, veniva modificato, con decreto del 2.4.2021 con il quale questo
Tribunale riduceva l'importo dell'assegno divorzile a €.280,00;
si è sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio e, P_ per il recupero di tale credito, la notificava un atto di precetto, ma Pt_1
l'esecuzione intrapresa sortiva esito negativo;
a causa dell'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno P_ di mantenimento, è stato sottoposto a procedimento penale innanzi al Tribunale di
Teramo, conclusosi con la sentenza n.134/2022 di condanna alla pena di mesi due di reclusione;
-nell'ambito di un giudizio civile instaurato innanzi questo Tribunale – n.3556/2013
R.G.- e raggiungevano un accordo transattivo con il quale Pt_1 P_ chiudevano tutte le pendenze e gli arretrati, nonché quelle relative agli ulteriori giudizi, anch'essi pendenti innanzi al Tribunale di Teramo e rubricati ai nn.3265/2016 R.G. e 610/2022 R.G.V.G..
-l'accordo recante la data del 12.1.2023 e recepito nel verbale di udienza del
16.1.2023 nel giudizio sopra indicato, prevedeva la rinuncia, da parte della sig.ra ai crediti azionati nei tre citati procedimenti e agli stessi procedimenti, Pt_1
3 mentre il sig. riconosceva in favore della un credito ammontante P_ Pt_1 ad €.35.000,00, da pagarsi in rate mensili di €.500,00 ciascuna, a partire, la prima, dal
30.1.2023; l'accordo prevedeva altresì “che in mancanza di pagamento di un solo rateo, decorsi 10 giorni, la sig.ra avrebbe potuto agire per la riscossione Pt_1 dell'intero, senza necessità di comunicare la decadenza dal beneficio del termine;
.
si rendeva inadempiente fin da subito, già il primo rateo di Controparte_4
€.500,00, scadente il 31.1.2023;
-con pec del 6.2.2023, la sig.ra comunicava al sig. per il tramite Pt_1 P_ dei loro difensori, la propria intenzione di ritenere il inadempiente P_ all'accordo, decaduto dal beneficio del termine e di voler agire per il recupero dell'intera somma di €.35.000,00;
-la inoltre risulta creditrice, nei confronti del sig. dell'ulteriore Pt_1 P_ somma di €.7.587,42, di cui €.1.750,94 giusto decreto del Tribunale di Teramo
n.12152/2017 del 31.7.2017, n.1023/2016 R.G.; €.5.836,48 giusto decreto del
Tribunale di Teramo n.1/2018 dell'8.1.2018, n.213/2017 R.G.;
-il , con atto di donazione per Notar del 10.3.2021, Controparte_4 Per_1
Rep. N.191636 – Racc. n.19402, trascritto a Teramo il 16.3.2021 al n.3961 R.G. e al n.2842 R.P., donava alla , con la quale aveva nel frattempo contratto CP_1 matrimonio in data 17.8.2017 in Martinsicuro, l'intera proprietà sull'immobile per cui oggi è causa;
-quest'ultima, a sua volta, donava il medesimo immobile al figlio Controparte_3 con atto per Notar del 22.1.2022, Rep.n° 136607 – Racc. n° 46675, con riserva Per_2 di usufrutto a favore di quest'ultimo;
-l'atto di donazione dal alla veniva stipulato successivamente P_ CP_1 alla notifica dell'atto di precetto da parte della e delle azioni esecutive volte Pt_1 al recupero coattivo delle somme di cui essa va creditrice;
-i donatari di entrambi gli atti, sono partenti stretti dei donanti;
nel primo atto, il donava alla propria moglie convivente, nel secondo atto la P_ CP_1 donava al proprio figlio;
-l'accordo transattivo recepito nell'ambito della causa civile n.3556/2013 è stato concluso dal al solo scopo di evitare di onorare l'impegno P_ transattivamente assunto con la Pt_1
Questi i fatti.
Sulla simulazione assoluta delle due donazioni.
4 L'attrice insiste che venga dichiarata la simulazione assoluta delle due donazioni impugnate in quanto prive di animus donandi ed effettuate al solo scopo di sottrarre il bene immobile (oggetto dei due atti) all'azione esecutiva per il recupero dei propri crediti. Deduceva come fosse evidente che le parti di entrambi gli atti di donazione, in realtà non intendevano stipulare alcuna liberalità, tant'è che la sig.ra
è rimasta nel possesso dell'appartamento. Nella propria comparsa di CP_1 costituzione, il convenuto aderiva alla domanda attrice e confermava di P_ aver donato l'immobile al solo scopo di non onorare i debiti verso la sua ex moglie.
Detta domanda di accertamento della simulazione assoluta dei due atti di donazione (con il conseguente effetto che il bene oggetto di donazione rientrerebbe nella disponibilità del contro il quale potrebbe avere esecuzione la P_ dichiarazione transattiva e le altre sentenze sopra indicate), non può essere accolta.
Anche se il solo infatti, ammetteva che la prima donazione era stata P_ fatta per sottrarre il bene alla possibilità che venisse sottoposto a pignoramento immobiliare, l'altra convenuta ha affermato che vi è stata una CP_1 volontà effettiva di trasferire la proprietà del bene dal marito alla moglie.
La convenuta, infatti, riferiva di trovarsi in Italia sin dal 2004, che dal 2009 iniziava una relazione affettiva con il sig. già divorziato dalla sig.ra P_ [...]
, e che nel 2014 continuavano la convivenza trasferendosi nella casa Parte_1 oggetto di causa. Affermava che, dallo stesso anno del 2014 la convenuta, aveva sempre svolto mansioni di badante-collaboratrice domestica nei confronti della suocera, ma nel corso del giudizio detta circostanza veniva smentita dai testimoni escussi (cfr. e del le quali riferivano che la defunta Testimone_1 CP_7 madre del era autonoma fino alla sua morte e che non avevano mai visto P_ la prendersi cura della stessa). CP_1
La motivazione di tale "liberalità", alquanto callidamente realizzata per evitare che si realizzasse l'esecuzione coatta, a parere di questo giudice non vale da sola ad inficiare la consistenza effettiva dell'atto realizzato: il comunque voleva P_ che il bene divenisse di proprietà della moglie, perché altrimenti avrebbe redatto una controscrittura.
La domanda di simulazione va rigettata.
Sulla querela di falso.
La richiesta di querela di falso tesa ad accertare la falsità materiale del testamento olografo pubblicato il 15.12.2022, prodotto in giudizio dalla stessa CP_1
5 non può essere accolta. La ha dedotto che, al momento dell'atto di CP_1 disposizione per cui è causa, il sig. sarebbe stato il potenziale erede dei P_ beni della madre (in vita alla data del ricordato atto di donazione). E ciò al fine di contrastare la domanda di revocatoria ex aert.2901 cc, deducendo che se il fosse rimasto proprietario dell'immobile in San Benedetto, oggetto del P_ testamento olografo, l'attrice avrebbe potuto aggredire quel bene.
Tutto ciò è vero, ma è anche vero che il debitore ha posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, nozione intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020;
Cass. n. 9461/2016). Ciò significa che il con quella donazione ha reso P_ solo più difficile il recupero dei crediti da parte della e per tale morivo Pt_1
l'art.2901 cc ne impone la revocatoria.
Inoltre, il depauperamento del patrimonio costituente il cd. eventus damni, va cristallizzato al momento dell'atto di disposizione, perché è in quel momento che, con l'atto di disposizione, si realizza la riduzione, come nel caso che ci occupa, della possibilità per il creditore di soddisfare le proprie pretese creditorie, a nulla valendo le eventuali modificazioni, in futuro, della situazione patrimoniale del debitore.
E' risultato che, al momento dell'atto di disposizione, la madre del era P_ ancora in vita.
Per tali motivi risulta infondata la richiesta di querela di falso, richiesta che va quindi rigettata.
Sulla revocatoria.
Risulta invece fondata la domanda di declaratoria di inefficacia degli atti impugnati, ossia di revocatoria.
Ed invero, in tema di azione revocatoria di atto a titolo gratuito è irrilevante lo stato soggettivo del donatario, rilevando esclusivamente l'eventus damni e la scientia damni. In particolare, integra il requisito oggettivo dell'eventus damni un atto dispositivo che comprometta del tutto la consistenza patrimoniale del debitore, oppure che determini una variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio, che
6 comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
La scientia damni si risolve invece nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. L'azione revocatoria di un atto a titolo "gratuito" (come nel caso di specie) non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante fosse conosciuto oltre che dal debitore-donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2901, comma uno, n.2 c.c.
Sia il primo atto che il secondo atto di donazione risultano preordinati al solo scopo di evitare che l'immobile fosse aggredito dalla Anche la mancata Pt_1 costituzione in giudizio da parte del convenuto , evidenzia come lo stesso CP_3 non abbia contestato la domanda e non ha neppure risposto al deferito interrogatorio formale, per il quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. devono ritenersi per pacificamente ammesse le circostanze capitolate.
La domanda attrice va pertanto accolta nei limiti fin qui descritti.
Per cui va rigettata la domanda di simulazione assoluta, va rigettata la richiesta di querela di falso, va accolta la domanda revocatoria.
Questo Tribunale, pertanto, dichiara l'inefficacia nei confronti di Pt_1 [...]
sia dell'atto di donazione per notaio in San Benedetto del Parte_1 Persona_1
Tronto del 10.3.2021 (rep. n.191639, racc. n.19402), stipulato da Controparte_2 in favore della moglie avente ad oggetto l'esclusiva proprietà CP_1 dell'appartamento sito in Martinsicuro alla via Roma n.401/B e dell'autorimessa di pertinenza, sia dell'atto di donazione per notaio in AL Persona_2
AD (TE) del 22.1.2022 (rep. n.136607, racc. n.46675), stipulato da CP_1 in favore del figlio rappresentato dal procuratore speciale
[...] Controparte_3
avente ad oggetto la nuda proprietà dell'appartamento sito in CP_5
Martinsicuro alla via Roma n.401/B e dell'autorimessa di pertinenza.
Tenuto conto dei rapporti di parentela e coniugio tra le parti, si ritiene opportuno compensare integralmente tra loro le spese di lite.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro , Parte_1 CP_1 CP_8
[...] e disattesa ogni contraria istanza ed
[...] Controparte_3 eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda di simulazione assoluta e la richiesta di querela di falso;
-accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di sia dell'atto di donazione per notaio Parte_1
in San Benedetto del Tronto del 10.3.2021 (rep. n.191639, racc. Persona_1 n.19402), stipulato da in favore della moglie Controparte_2 CP_1
, avente ad oggetto l'esclusiva proprietà dell'appartamento sito in
[...] Martinsicuro alla via Roma n.401/B e dell'autorimessa di pertinenza, sia dell'atto di donazione per notaio in AL AD (TE) del Persona_2 22.1.2022 (rep. n.136607, racc. n.46675), stipulato da in favore del CP_1 figlio rappresentato dal procuratore speciale Controparte_3 CP_5 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'appartamento sito in Martinsicuro alla via Roma n.401/B e dell'autorimessa di pertinenza;
-spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità a riguardo.
Così deciso in Teramo l'11 settembre 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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