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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/11/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 230/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 230 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in NA alla via Eugenio Montale n. 8, presso lo studio dell'avv. Mariangela Patrizia Romice che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE-
E
, C.F: , nata a Controparte_1 C.F._2
NA il 04/04/1968, residente a [...] Contrada Pagliari n.16,
, C.F: , nato a [...] Controparte_2 C.F._3 il 01/09/1971, residente a [...], convenuti contumaci
OGGETTO: impugnazione testamento olografo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza del
2.10.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione del 9.5.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di NA e Controparte_3
1 2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
in via principale nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 602 co.1 c.c. che la firma apposta sul presunto testamento olografo redatto in data NA, 25/04/2021 a nome di e pubblicato in data 11.07.2022 con atto del Dott. Parte_2
Notaio in Persona_1
Pescara, al Rep.n.11818, Raccolta n.10935, registrato a Pescara il 13.07.2022 al n.
8481 serie
1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00, non è riferibile all'azione grafica del sig. per tutte le Parte_2 ragioni sopra specificate, con ogni effetto di legge;
e conseguentemente:
-ACCERTARE E DICHIARARE ai sensi degli artt. 606 c.1 c.c. e 602 co. 1 c.c. la falsità e quindi la nullità o l'inesistenza del testamento olografo redatto in data
NA, 25/04/2021 a nome di e pubblicato in data 11.07.2022 con atto del Dott. Parte_2
Notaio in Pescara, al Rep. n.11818, Raccolta n.10935, registrato Persona_1
a Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n.
13242 R.G., al n.10725
R.P. di importo € 235,00, in quanto la firma apposta su di esso non è riferibile all'azione grafica del Sig. e per l'effetto: Parte_2
- CONDANNARE i convenuti, per i quali si apre la successione ab intestato, a restituire tutti ibeni ereditari acquistati in virtù del testamento invalido e conseguentemente ed in ogni caso:
-DICHIARARE l'esistenza del diritto di abitazione in favore della sig.ra. sull'unità immobiliare sita in NA in Via Pola n 27 Parte_1 precisamente: - unità immobiliare ad uso civile abitazione di otto vani catastali, distribuiti tra i piani terra e secondo,
2 3
a confine con distacchi su aree scoperte su più lati, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2,zon a censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot.
165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31, per effetto della reviviscenza delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo datato
NA15.05.2017, pubblicato, in data 07.09.2021, registrato a NA 13.09.2021 al n.910 serie IT euro 590,00, con atto del Dott.
Persona_2
Notaio in Pratola Peligna, al Rep. n. 2171, Racc.n.1609, con il quale il
[...] ha legato all'attrice sig.ra il Persona_3 Parte_1 diritto di abitazione del summenzionato immobile;
-ORDINARE al Dirigente dell'Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare di trascrivere l'emananda sentenza;
-CONDANNARE i convenuti sig.ra e sig. Controparte_1 [...] al CP_2 pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore della controparte, per mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatorio;
-CONDANNARE, i convenuti sig.ra e sig. Controparte_1 [...] al CP_2 pagamento delle spese di lite, (anche dell'eventuale consulenza tecnica di parte e
d'ufficio), dei diritti e degli onorari della presente controversia, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali come per legge, in ogni caso condannare i convenuti ex art. 96 c. 3 c.p.c., con sentenza munita di provvisoria esecutività, come per legge.”
A sostegno della citata azione l'attrice ha dedotto che:
3 4
- Il sig. nato il [...] e deceduto in data Parte_2
30.6.2021 presso la casa di Cura San Raffaele di NA, risiedeva in NA Via Pola n. 27/A presso l'abitazione di sua proprietà unitamente a Parte_1
- i due hanno convissuto per circa un ventennio in quell'abitazione legati da una relazione affettiva e da una comunione di vita caratterizzata da reciproca assistenza;
- l'attrice ha formalmente stabilito la residenza in quell'abitazione in data 19.06.2012;
- il sig. ha lavorato in vita presso l'officina Parte_2 meccanica di sua proprietà sita nel Comune di NA in via
WA Lear;
- subito dopo la morte del i convenuti hanno chiesto alla Parte_2 sig.ra di liberare l'immobile e di provvedere allo Parte_1
sgombro di tutti gli oggetti di sua appartenenza;
- con testamento olografo datato NA, 15.05.2017, pubblicato in data 07.09.2021, al n. di Rep. 2171, Racc.n.1609, registrato a NA
13.09.2021 al n.910, serie IT, euro 590,00, con atto del Dott.
, Notaio in Pratola Peligna, Persona_2 [...]
ha legato all'attrice sig.ra il Parte_2 Parte_1 diritto di abitazione del summenzionato immobile sito in NA in Via Pola n 27/A;
- nello specifico, nel suddetto testamento, ha così disposto: “io sottoscritto nato a [...] il 13 Parte_2 dicembre 1945 dispongo con la mia facoltà mentale che la mia compagna rimanga a vivere in questo appartamento di mia proprietà finché vita duran durante perché mi è stata vicino alla mia malattia mi ha aiutato nei momenti difficili e anche economicamente”;
- l'attrice ha comunicato ai convenuti l'esistenza di tale legato (All.6 lettera del 18.09.2021) e la disponibilità a far prelevare
4 5
dall'abitazione tutti i beni mobili di proprietà del defunto compagno richiesti dai convenuti dopo aver preso atto del legato;
- in data 05.01.22, i convenuti hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione per
- inventariare i beni mobili da asportare e hanno dato incarico ad una ditta di traslochi che ha effettuato nel mese di maggio del 2022 un sopralluogo presso l'abitazione ma, ad oggi, nessun prelievo di beni mobili è stato eseguito dagli stessi nonostante la disponibilità della signora a consegnarli;
- con successivo testamento olografo datato NA, 25.04.2021, pubblicato in data 11.07.2022, con atto del Dott. Persona_1
Notaio in Pescara, al Rep.n.11818, Raccolta n.10935, registrato a
Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00, il defunto ha così disposto “Io sottoscritto Parte_2 Parte_2 nato a [...] il [...] dopo tanto parlato
[...] con mia figlia e essere in piena facoltà mentale ho deciso di lasciare a mia figlia nata a [...] il [...] tutte le mie Controparte_1 proprietà in possesso invece lascio a mio figlio nato a [...]
NA il 01/02/1971,l'usufrutto dell'officina del piazzale che stanno a
NA in via WA Lear e la casa dove ora vive che si trova a NA in via Pola, 27, con questo testamento revoco e annullo ogni mia precedente disposizione che non avrà alcun valore compreso quelle fatte alla signora
Parte_1
- la sig.ra , avendo scoperto casualmente Parte_1
l'esistenza di tale nuovo testamento dopo la sua pubblicazione e notando “ictu oculi” sulla copia conforme dello stesso che la firma ivi apposta si presenta graficamente differente sia da quella del testo che da altre firme apposte dal su altri documenti in suo Parte_2 possesso, ha incaricato il dott. consulente grafico Persona_4
5 6
iscritto all'Albo del Tribunale di Teramo, di eseguire tutti gli accertamenti grafici ritenuti idonei e necessari;
- il consulente di parte constatava la non riconducibilità della sottoscrizione in verifica alla mano di;
Parte_2
- la sig.ra ha assistito sia moralmente che Parte_1
materialmente il sig. colpito durante la Parte_2
convivenza da un problema di salute risolto dopo le dovute cure, come confermato dallo stesso nel primo testamento;
Parte_2
- l'attrice ha effettuato anche un prestito di denaro di €10.000,00 al sig.
[...] per sanare in parte un debito contratto dalla Parte_2 CP_4
di suo figlio , come da scrittura privata di
[...] Controparte_2
riconoscimento di debito firmata dal sig. a Parte_2 mezzo della quale il dante causa si impegnava a restituire la somma senza però mai provvedere;
- l'attrice ha interesse a far accertare e dichiarare la non riconducibilità della sottoscrizione alla mano del defunto e Parte_2
conseguentemente la falsità, nullità o inesistenza del testamento olografo su cui è apposta datato NA, 25.04.2021, pubblicato in data 11.07.2022 con atto del Notaio Dott. al Rep n. Persona_1
11818, Raccolta n. 10935, registrato a Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il 13/07/2022 al n.
- 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00, al fine di ottenere la reviviscenza del precedente testamento olografo datato
NA,15.05.2017 pubblicato in data 07.09.2021, al Rep. n.2171,
Racc.n.1609, registrato a NA 13.09.2021 al n.910, serie IT, euro
590,00, con il quale il defunto ha legato Parte_2
all'attrice sig.ra il diritto di abitazione del Parte_1
summenzionato immobile sito in NA in Via Pola n 27/A.
Nonostante la rituale notifica rimanevano contumaci i due convenuti.
6 7
Con ordinanza del 20.12.2024 veniva disposta CTU grafologica.
All'esito del deposito della consulenza tecnica, all'udienza del 2.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
In primo luogo, nel presente giudizio ha chiesto Parte_1
dichiararsi la nullità del testamento olografo redatto in data 25.4.2021 a nome di e pubblicato in data 11.7.2022 con atto del Parte_2
Dott. Notaio in Pescara, al Rep. n.11818, Raccolta n.10935, Persona_1
registrato a Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00,, in quanto, a suo dire, la firma apposta su di esso non è riferibile all'azione grafica del Sig. Parte_2
Preliminarmente, occorre evidenziare la piena legittimazione ad agire della sig. in quanto il suddetto testamento lede Parte_1 direttamente un suo interesse concreto posto che espressamente prevede:
“…con questo testamento revoco e annullo ogni mia precedente disposizione che non avrà alcun valore comprese quelle fatte alla signora ” Parte_3
Il suddetto testamento, dunque, farebbe venir meno il legato avente ad oggetto il diritto di abitazione della casa di proprietà del de cuis in NA
Via Pola n. 27 di cui al precedente testamento del sig. Persona_5 del 15.5.2017 anch'esso pubblicato con atto notaio il 7.9.2021.
[...]
Ciò posto, è possibile analizzare la domanda di nullità del testamento.
Com'è noto, al riguardo, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa (v. Cass., S.U., sent. n. 12307
7 8
del 2015). Una soluzione, codesta, che, evita, tra l'altro, che "il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa" (cfr. Cass., S.U., sent. n. 12307 del 2015, cit.,. in motivazione) (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 29/03/2019) 28-10-
2019, n. 27467).
Ai fini della sua decisione può essere validamente utilizzata la CTU grafologica espletata nel giudizio.
Nella predetta perizia, il CTU ha accertato che: “In sostanza, sul testamento in verifica, in corrispondenza della firma in accertamento, non sono emersi indizi
d'artificiosità dovuti alla soggiacente presenza di scritturazioni “pilota” ottenute, ad esempio, con un lapis, né artefazioni aggiuntive di sorta prodotte con altri inchiostri… Le discordanze rilevate detengono, per quantità e qualità, rilevanza decisiva e consentono di esprimere in giudizio di non riconducibilità della sottoscrizione apposta in calce al testamento pubblicato in data 11/07/22, all'azione grafica di ”. Parte_2
Pertanto, il consulente tecnico così concludeva: “L'accurato esame della sottoscrizione verificata ed il raffronto tra essa e le firme comparative del Sig. ha evidenziato una serie di discordanze relative sia Parte_2 alle varie categorie grafologiche attinenti alla struttura psico-neuro-muscolare dei soggetti scriventi che ai movimenti formativi dei vari tracciati grafici;
tali discordanze sono altamente significative per motivare un giudizio di non riconducibilità della firma apposta in calce al testamento pubblicato in data
11/07/22, alla mano del Sig. Il falsificatore che ha Parte_2 posto in essere la sottoscrizione verificata non è riuscito infatti ad immettere in quest'ultima alcuni movimenti automatizzati, individualizzanti e incontrollabili propri della grafomotricità del Sig. ma ha invece Parte_2 immesso, suo malgrado, le proprie peculiarità grafiche.
8 9
Alla luce delle risultanze peritali il sottoscritto risponde, in scienza e coscienza, al quesito posto dall'Ill.mo Giudice Dott.ssa Marta Sarnelli come segue: "La firma apposta in calce al testamento olografo datato NA, 25/04/21 e pubblicato in data 11/07/22 con atto del Dott. Rep. 11818, Persona_1
Racc. 10935 è apocrifa, conferendo a siffatta attribuzione, in base agli elementi obiettivi ed oggettivi specificati in questa relazione, il massimo grado di confidenza tecnica”.
In considerazione delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico le quali possono essere pienamente recepite da questo Giudice essendo logiche, coerenti ed esenti da vizi, il testamento oggetto di impugnazione deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 606 c.c. mancando l'autografia della sottoscrizione del de cuis.
Ciò posto, possono essere analizzate le altre domande poste dall'attrice in quanto subordinate all'accertamento della nullità del testamento del 2021.
In particolare, l'attrice ha chiesto che venisse disposta la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni oggetto delle disposizioni di cui al testamento nullo e comunque di accertare il diritto di abitazione dell'attrice sull'unità immobiliare sita in NA in Via Pola n. 27 per effetto della reviviscenza delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo datato NA15.05.2017, pubblicato, in data 07.09.2021, registrato a NA 13.09.2021 al n.910 serie IT euro 590,00, con atto del
Dott. , Notaio in Pratola Peligna, al Rep. n. 2171, Persona_2
Racc.n.1609, con il quale il defunto ha legato Parte_2
all'attrice sig.ra il diritto di abitazione del Parte_1
summenzionato immobile.
Orbene, in primo luogo, è chiaro che il venir meno del testamento del 2021 comporta la conseguente apertura della successione legittima del de cuis
in favore dei convenuti. Parte_2
Tuttavia, nell'ambito di tale successione va comunque rilevato che risulta valido e pienamente efficace il testamento olografo datato 15.5.2017
9 10
pubblicato in data 7.9.2021 che non risulta più revocato dal successivo dichiarato nullo con la presente sentenza.
Invero, ai sensi dell'art. 587 c.c. il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse precisando che le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente siano contenute in un testamento hanno efficacia se contenute in un atto che ha la forma di testamento anche se mancano disposizioni patrimoniali.
Si tratta proprio del caso di specie in quanto nel testamento datato
15.5.2017, aveva disposto di concedere a Parte_2
il diritto di abitazione dell'unità immobiliare in Parte_1
NA Via Pola n. 27 riportato nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n.
27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot. 165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31, senza effettuare altre disposizioni patrimoniali in merito al suo restante patrimonio.
Tale disposizione può qualificarsi come un legato disciplinato dagli artt.
649 e seguenti c.c. trattandosi di una disposizione testamentaria a titolo particolare con la quale si attribuisce un diritto del testatore.
Pertanto, considerato che il legato si acquista senza bisogno di accettazione e che lo stesso diritto si trasferisce alla morte del testatore, deve accogliersi la domanda di accertamento della sussistenza del diritto di abitazione come previsto nel testamento del 15.5.2017 in capo alla Parte_1
, con la conseguente condanna di chiunque sia in possesso del
[...]
bene di lasciarlo libero da cose e persone in favore dell'attrice.
Alla luce delle considerazioni su esposte va integralmente accolta la domanda di Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e di CTU, liquidate come da separato decreto, possono essere poste a carico dei convenuti soccombenti
10 11
posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il convenuto contumace, se soccombente, deve essere condannato alle spese.
Stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice vittorioso, le spese vanno poste in favore dello Stato.
***
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del testamento olografo redatto in data NA,
25/04/2021 a nome di e pubblicato in data Parte_2
11.07.2022 con atto del Dott. Notaio in Pescara, al Persona_1
Rep.n.11818, Raccolta n.10935, registrato a Pescara il 13.07.2022 al n.
8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00 in quanto la firma non è riferibile alla mano di Parte_2
2) Per l'effetto della disposizione di cui al punto 1) dichiara che si è aperta la successione di in data 30.6.2021, Parte_2 data della sua morte;
3) Per l'effetto della disposizione di cui al punto 1) dichiara valido e pienamente efficace il testamento olografo datato NA
15.05.2017, pubblicato, in data 07.09.2021, registrato a NA
13.09.2021 al n.910 serie IT euro 590,00, con atto del Dott.
, Notaio in Pratola Peligna, al Rep. n. 2171, Persona_2
Racc.n.1609;
4) Per l'effetto di cui al punto 3) accerta e dichiara l'esistenza del diritto di abitazione di sull'unità immobiliare sita in Parte_1
NA in Via Pola n. 27 precisamente: - unità immobiliare ad uso civile abitazione di otto vani catastali, distribuiti tra i piani terra e secondo, a confine con distacchi su aree scoperte su più lati,
11 12
riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot.
165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31;
5) Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza sul bene distinto Catasto Fabbricati del predetto Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot. 165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31; 6) Per l'effetto di cui al punto 4) condanna i convenuti e a chiunque ne sia in possesso il rilascio dell'immobile, libero da persone o cose, sito in NA in Via Pola n. 27 distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot. 165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31 in favore di;
Parte_1
7) ND e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.816 per compensi (fase attivazione procedura di mediazione 772 €, controversia Tribunale ordinario- valore indeterminabile complessità media, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) oltre iva, c.p.a., e spese forfettarie come per legge da versarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice.
8) ND e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU da versarsi in favore dell'Erario come da decreto del 12.11.2025.
Così deciso in NA il 27.11.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 230/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 230 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in NA alla via Eugenio Montale n. 8, presso lo studio dell'avv. Mariangela Patrizia Romice che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE-
E
, C.F: , nata a Controparte_1 C.F._2
NA il 04/04/1968, residente a [...] Contrada Pagliari n.16,
, C.F: , nato a [...] Controparte_2 C.F._3 il 01/09/1971, residente a [...], convenuti contumaci
OGGETTO: impugnazione testamento olografo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza del
2.10.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione del 9.5.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di NA e Controparte_3
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chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
in via principale nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 602 co.1 c.c. che la firma apposta sul presunto testamento olografo redatto in data NA, 25/04/2021 a nome di e pubblicato in data 11.07.2022 con atto del Dott. Parte_2
Notaio in Persona_1
Pescara, al Rep.n.11818, Raccolta n.10935, registrato a Pescara il 13.07.2022 al n.
8481 serie
1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00, non è riferibile all'azione grafica del sig. per tutte le Parte_2 ragioni sopra specificate, con ogni effetto di legge;
e conseguentemente:
-ACCERTARE E DICHIARARE ai sensi degli artt. 606 c.1 c.c. e 602 co. 1 c.c. la falsità e quindi la nullità o l'inesistenza del testamento olografo redatto in data
NA, 25/04/2021 a nome di e pubblicato in data 11.07.2022 con atto del Dott. Parte_2
Notaio in Pescara, al Rep. n.11818, Raccolta n.10935, registrato Persona_1
a Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n.
13242 R.G., al n.10725
R.P. di importo € 235,00, in quanto la firma apposta su di esso non è riferibile all'azione grafica del Sig. e per l'effetto: Parte_2
- CONDANNARE i convenuti, per i quali si apre la successione ab intestato, a restituire tutti ibeni ereditari acquistati in virtù del testamento invalido e conseguentemente ed in ogni caso:
-DICHIARARE l'esistenza del diritto di abitazione in favore della sig.ra. sull'unità immobiliare sita in NA in Via Pola n 27 Parte_1 precisamente: - unità immobiliare ad uso civile abitazione di otto vani catastali, distribuiti tra i piani terra e secondo,
2 3
a confine con distacchi su aree scoperte su più lati, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2,zon a censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot.
165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31, per effetto della reviviscenza delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo datato
NA15.05.2017, pubblicato, in data 07.09.2021, registrato a NA 13.09.2021 al n.910 serie IT euro 590,00, con atto del Dott.
Persona_2
Notaio in Pratola Peligna, al Rep. n. 2171, Racc.n.1609, con il quale il
[...] ha legato all'attrice sig.ra il Persona_3 Parte_1 diritto di abitazione del summenzionato immobile;
-ORDINARE al Dirigente dell'Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare di trascrivere l'emananda sentenza;
-CONDANNARE i convenuti sig.ra e sig. Controparte_1 [...] al CP_2 pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore della controparte, per mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatorio;
-CONDANNARE, i convenuti sig.ra e sig. Controparte_1 [...] al CP_2 pagamento delle spese di lite, (anche dell'eventuale consulenza tecnica di parte e
d'ufficio), dei diritti e degli onorari della presente controversia, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali come per legge, in ogni caso condannare i convenuti ex art. 96 c. 3 c.p.c., con sentenza munita di provvisoria esecutività, come per legge.”
A sostegno della citata azione l'attrice ha dedotto che:
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- Il sig. nato il [...] e deceduto in data Parte_2
30.6.2021 presso la casa di Cura San Raffaele di NA, risiedeva in NA Via Pola n. 27/A presso l'abitazione di sua proprietà unitamente a Parte_1
- i due hanno convissuto per circa un ventennio in quell'abitazione legati da una relazione affettiva e da una comunione di vita caratterizzata da reciproca assistenza;
- l'attrice ha formalmente stabilito la residenza in quell'abitazione in data 19.06.2012;
- il sig. ha lavorato in vita presso l'officina Parte_2 meccanica di sua proprietà sita nel Comune di NA in via
WA Lear;
- subito dopo la morte del i convenuti hanno chiesto alla Parte_2 sig.ra di liberare l'immobile e di provvedere allo Parte_1
sgombro di tutti gli oggetti di sua appartenenza;
- con testamento olografo datato NA, 15.05.2017, pubblicato in data 07.09.2021, al n. di Rep. 2171, Racc.n.1609, registrato a NA
13.09.2021 al n.910, serie IT, euro 590,00, con atto del Dott.
, Notaio in Pratola Peligna, Persona_2 [...]
ha legato all'attrice sig.ra il Parte_2 Parte_1 diritto di abitazione del summenzionato immobile sito in NA in Via Pola n 27/A;
- nello specifico, nel suddetto testamento, ha così disposto: “io sottoscritto nato a [...] il 13 Parte_2 dicembre 1945 dispongo con la mia facoltà mentale che la mia compagna rimanga a vivere in questo appartamento di mia proprietà finché vita duran durante perché mi è stata vicino alla mia malattia mi ha aiutato nei momenti difficili e anche economicamente”;
- l'attrice ha comunicato ai convenuti l'esistenza di tale legato (All.6 lettera del 18.09.2021) e la disponibilità a far prelevare
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dall'abitazione tutti i beni mobili di proprietà del defunto compagno richiesti dai convenuti dopo aver preso atto del legato;
- in data 05.01.22, i convenuti hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione per
- inventariare i beni mobili da asportare e hanno dato incarico ad una ditta di traslochi che ha effettuato nel mese di maggio del 2022 un sopralluogo presso l'abitazione ma, ad oggi, nessun prelievo di beni mobili è stato eseguito dagli stessi nonostante la disponibilità della signora a consegnarli;
- con successivo testamento olografo datato NA, 25.04.2021, pubblicato in data 11.07.2022, con atto del Dott. Persona_1
Notaio in Pescara, al Rep.n.11818, Raccolta n.10935, registrato a
Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00, il defunto ha così disposto “Io sottoscritto Parte_2 Parte_2 nato a [...] il [...] dopo tanto parlato
[...] con mia figlia e essere in piena facoltà mentale ho deciso di lasciare a mia figlia nata a [...] il [...] tutte le mie Controparte_1 proprietà in possesso invece lascio a mio figlio nato a [...]
NA il 01/02/1971,l'usufrutto dell'officina del piazzale che stanno a
NA in via WA Lear e la casa dove ora vive che si trova a NA in via Pola, 27, con questo testamento revoco e annullo ogni mia precedente disposizione che non avrà alcun valore compreso quelle fatte alla signora
Parte_1
- la sig.ra , avendo scoperto casualmente Parte_1
l'esistenza di tale nuovo testamento dopo la sua pubblicazione e notando “ictu oculi” sulla copia conforme dello stesso che la firma ivi apposta si presenta graficamente differente sia da quella del testo che da altre firme apposte dal su altri documenti in suo Parte_2 possesso, ha incaricato il dott. consulente grafico Persona_4
5 6
iscritto all'Albo del Tribunale di Teramo, di eseguire tutti gli accertamenti grafici ritenuti idonei e necessari;
- il consulente di parte constatava la non riconducibilità della sottoscrizione in verifica alla mano di;
Parte_2
- la sig.ra ha assistito sia moralmente che Parte_1
materialmente il sig. colpito durante la Parte_2
convivenza da un problema di salute risolto dopo le dovute cure, come confermato dallo stesso nel primo testamento;
Parte_2
- l'attrice ha effettuato anche un prestito di denaro di €10.000,00 al sig.
[...] per sanare in parte un debito contratto dalla Parte_2 CP_4
di suo figlio , come da scrittura privata di
[...] Controparte_2
riconoscimento di debito firmata dal sig. a Parte_2 mezzo della quale il dante causa si impegnava a restituire la somma senza però mai provvedere;
- l'attrice ha interesse a far accertare e dichiarare la non riconducibilità della sottoscrizione alla mano del defunto e Parte_2
conseguentemente la falsità, nullità o inesistenza del testamento olografo su cui è apposta datato NA, 25.04.2021, pubblicato in data 11.07.2022 con atto del Notaio Dott. al Rep n. Persona_1
11818, Raccolta n. 10935, registrato a Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il 13/07/2022 al n.
- 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00, al fine di ottenere la reviviscenza del precedente testamento olografo datato
NA,15.05.2017 pubblicato in data 07.09.2021, al Rep. n.2171,
Racc.n.1609, registrato a NA 13.09.2021 al n.910, serie IT, euro
590,00, con il quale il defunto ha legato Parte_2
all'attrice sig.ra il diritto di abitazione del Parte_1
summenzionato immobile sito in NA in Via Pola n 27/A.
Nonostante la rituale notifica rimanevano contumaci i due convenuti.
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Con ordinanza del 20.12.2024 veniva disposta CTU grafologica.
All'esito del deposito della consulenza tecnica, all'udienza del 2.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
In primo luogo, nel presente giudizio ha chiesto Parte_1
dichiararsi la nullità del testamento olografo redatto in data 25.4.2021 a nome di e pubblicato in data 11.7.2022 con atto del Parte_2
Dott. Notaio in Pescara, al Rep. n.11818, Raccolta n.10935, Persona_1
registrato a Pescara il 13.07.2022 al n. 8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00,, in quanto, a suo dire, la firma apposta su di esso non è riferibile all'azione grafica del Sig. Parte_2
Preliminarmente, occorre evidenziare la piena legittimazione ad agire della sig. in quanto il suddetto testamento lede Parte_1 direttamente un suo interesse concreto posto che espressamente prevede:
“…con questo testamento revoco e annullo ogni mia precedente disposizione che non avrà alcun valore comprese quelle fatte alla signora ” Parte_3
Il suddetto testamento, dunque, farebbe venir meno il legato avente ad oggetto il diritto di abitazione della casa di proprietà del de cuis in NA
Via Pola n. 27 di cui al precedente testamento del sig. Persona_5 del 15.5.2017 anch'esso pubblicato con atto notaio il 7.9.2021.
[...]
Ciò posto, è possibile analizzare la domanda di nullità del testamento.
Com'è noto, al riguardo, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa (v. Cass., S.U., sent. n. 12307
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del 2015). Una soluzione, codesta, che, evita, tra l'altro, che "il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa" (cfr. Cass., S.U., sent. n. 12307 del 2015, cit.,. in motivazione) (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 29/03/2019) 28-10-
2019, n. 27467).
Ai fini della sua decisione può essere validamente utilizzata la CTU grafologica espletata nel giudizio.
Nella predetta perizia, il CTU ha accertato che: “In sostanza, sul testamento in verifica, in corrispondenza della firma in accertamento, non sono emersi indizi
d'artificiosità dovuti alla soggiacente presenza di scritturazioni “pilota” ottenute, ad esempio, con un lapis, né artefazioni aggiuntive di sorta prodotte con altri inchiostri… Le discordanze rilevate detengono, per quantità e qualità, rilevanza decisiva e consentono di esprimere in giudizio di non riconducibilità della sottoscrizione apposta in calce al testamento pubblicato in data 11/07/22, all'azione grafica di ”. Parte_2
Pertanto, il consulente tecnico così concludeva: “L'accurato esame della sottoscrizione verificata ed il raffronto tra essa e le firme comparative del Sig. ha evidenziato una serie di discordanze relative sia Parte_2 alle varie categorie grafologiche attinenti alla struttura psico-neuro-muscolare dei soggetti scriventi che ai movimenti formativi dei vari tracciati grafici;
tali discordanze sono altamente significative per motivare un giudizio di non riconducibilità della firma apposta in calce al testamento pubblicato in data
11/07/22, alla mano del Sig. Il falsificatore che ha Parte_2 posto in essere la sottoscrizione verificata non è riuscito infatti ad immettere in quest'ultima alcuni movimenti automatizzati, individualizzanti e incontrollabili propri della grafomotricità del Sig. ma ha invece Parte_2 immesso, suo malgrado, le proprie peculiarità grafiche.
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Alla luce delle risultanze peritali il sottoscritto risponde, in scienza e coscienza, al quesito posto dall'Ill.mo Giudice Dott.ssa Marta Sarnelli come segue: "La firma apposta in calce al testamento olografo datato NA, 25/04/21 e pubblicato in data 11/07/22 con atto del Dott. Rep. 11818, Persona_1
Racc. 10935 è apocrifa, conferendo a siffatta attribuzione, in base agli elementi obiettivi ed oggettivi specificati in questa relazione, il massimo grado di confidenza tecnica”.
In considerazione delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico le quali possono essere pienamente recepite da questo Giudice essendo logiche, coerenti ed esenti da vizi, il testamento oggetto di impugnazione deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 606 c.c. mancando l'autografia della sottoscrizione del de cuis.
Ciò posto, possono essere analizzate le altre domande poste dall'attrice in quanto subordinate all'accertamento della nullità del testamento del 2021.
In particolare, l'attrice ha chiesto che venisse disposta la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni oggetto delle disposizioni di cui al testamento nullo e comunque di accertare il diritto di abitazione dell'attrice sull'unità immobiliare sita in NA in Via Pola n. 27 per effetto della reviviscenza delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo datato NA15.05.2017, pubblicato, in data 07.09.2021, registrato a NA 13.09.2021 al n.910 serie IT euro 590,00, con atto del
Dott. , Notaio in Pratola Peligna, al Rep. n. 2171, Persona_2
Racc.n.1609, con il quale il defunto ha legato Parte_2
all'attrice sig.ra il diritto di abitazione del Parte_1
summenzionato immobile.
Orbene, in primo luogo, è chiaro che il venir meno del testamento del 2021 comporta la conseguente apertura della successione legittima del de cuis
in favore dei convenuti. Parte_2
Tuttavia, nell'ambito di tale successione va comunque rilevato che risulta valido e pienamente efficace il testamento olografo datato 15.5.2017
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pubblicato in data 7.9.2021 che non risulta più revocato dal successivo dichiarato nullo con la presente sentenza.
Invero, ai sensi dell'art. 587 c.c. il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse precisando che le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente siano contenute in un testamento hanno efficacia se contenute in un atto che ha la forma di testamento anche se mancano disposizioni patrimoniali.
Si tratta proprio del caso di specie in quanto nel testamento datato
15.5.2017, aveva disposto di concedere a Parte_2
il diritto di abitazione dell'unità immobiliare in Parte_1
NA Via Pola n. 27 riportato nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n.
27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot. 165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31, senza effettuare altre disposizioni patrimoniali in merito al suo restante patrimonio.
Tale disposizione può qualificarsi come un legato disciplinato dagli artt.
649 e seguenti c.c. trattandosi di una disposizione testamentaria a titolo particolare con la quale si attribuisce un diritto del testatore.
Pertanto, considerato che il legato si acquista senza bisogno di accettazione e che lo stesso diritto si trasferisce alla morte del testatore, deve accogliersi la domanda di accertamento della sussistenza del diritto di abitazione come previsto nel testamento del 15.5.2017 in capo alla Parte_1
, con la conseguente condanna di chiunque sia in possesso del
[...]
bene di lasciarlo libero da cose e persone in favore dell'attrice.
Alla luce delle considerazioni su esposte va integralmente accolta la domanda di Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e di CTU, liquidate come da separato decreto, possono essere poste a carico dei convenuti soccombenti
10 11
posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il convenuto contumace, se soccombente, deve essere condannato alle spese.
Stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice vittorioso, le spese vanno poste in favore dello Stato.
***
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del testamento olografo redatto in data NA,
25/04/2021 a nome di e pubblicato in data Parte_2
11.07.2022 con atto del Dott. Notaio in Pescara, al Persona_1
Rep.n.11818, Raccolta n.10935, registrato a Pescara il 13.07.2022 al n.
8481 serie 1T, trascritto a L'Aquila il13/07/2022 al n. 13242 R.G., al n.10725 R.P. di importo € 235,00 in quanto la firma non è riferibile alla mano di Parte_2
2) Per l'effetto della disposizione di cui al punto 1) dichiara che si è aperta la successione di in data 30.6.2021, Parte_2 data della sua morte;
3) Per l'effetto della disposizione di cui al punto 1) dichiara valido e pienamente efficace il testamento olografo datato NA
15.05.2017, pubblicato, in data 07.09.2021, registrato a NA
13.09.2021 al n.910 serie IT euro 590,00, con atto del Dott.
, Notaio in Pratola Peligna, al Rep. n. 2171, Persona_2
Racc.n.1609;
4) Per l'effetto di cui al punto 3) accerta e dichiara l'esistenza del diritto di abitazione di sull'unità immobiliare sita in Parte_1
NA in Via Pola n. 27 precisamente: - unità immobiliare ad uso civile abitazione di otto vani catastali, distribuiti tra i piani terra e secondo, a confine con distacchi su aree scoperte su più lati,
11 12
riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot.
165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31;
5) Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza sul bene distinto Catasto Fabbricati del predetto Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot. 165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31; 6) Per l'effetto di cui al punto 4) condanna i convenuti e a chiunque ne sia in possesso il rilascio dell'immobile, libero da persone o cose, sito in NA in Via Pola n. 27 distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune di NA con i seguenti dati: -fg.51, part.1108, sub 8, Via Pola n. 27, piano T-2, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 8 vani, superficie catastale tot. 165 mq, senza aree scoperte156 mq, R.C. 888,31 in favore di;
Parte_1
7) ND e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.816 per compensi (fase attivazione procedura di mediazione 772 €, controversia Tribunale ordinario- valore indeterminabile complessità media, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) oltre iva, c.p.a., e spese forfettarie come per legge da versarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice.
8) ND e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU da versarsi in favore dell'Erario come da decreto del 12.11.2025.
Così deciso in NA il 27.11.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Sarnelli
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