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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 15 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4348/25 RGAC;
promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Siracusa, Piazza Euripide n.21, presso lo studio dell'avv. Marilena
Messina dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura versata in atti
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) difeso Controparte_1 P.IVA_1
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania presso i cui uffici in Via Vecchia Ognina
n° 149 è domiciliato
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO DI RIGETTO LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENTE
TECNICO DI PARTE
E' presente il procuratore di parte ricorrente, il quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice pagina 1 di 4 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18.04.2025 e notificato in data 19.05.2025 Parte_1
quale consulente tecnico di parte del fallimento proponeva opposizione
[...] Controparte_2
avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Catania, IV sez.
civile, in data 25.03.2025, depositato in data 27.03.2025 e non comunicato, nel procedimento portante n. R.G. 11412/2022. Esponeva di avere prestato la propria opera professionale – quale dottore commercialista e revisore contabile - nell'interesse del (ammesso al Controparte_3
beneficio del patrocinio a spese dello Stato) - giusto provvedimento di nomina del G.D. del 17.06.2024
(che poneva l'attività a carico dell'erario non disponendo la procedura dei fondi necessari). Deduceva la violazione dell'art. 83 D.P.R. n.115/2002 e l'erroneità e/o nullità della motivazione da parte del giudice delegato per la mancata liquidazione del compenso.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
In diritto.
Il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è fondato e deve essere accolto.
L'art. 83 D.P.R. 115/2002 stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto…”.
È principio consolidato in giurisprudenza che “…anche il compenso del consulente tecnico della
pagina 2 di 4 parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del Dm n. 115 del 2002 e non sulla base
delle tariffe professionali” (da ultimo cfr. Cass. civile, sez. II, n. 7035/24) confermando che il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato secondo quanto previsto dal Testo unico in materia di spese di giustizia e non sulla base delle tariffe professionali.
La Corte costituzionale con sentenza n. 217/2019 ha infatti parificato le modalità di recupero del compenso per ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte della parte non abbiente a quelle dell'avvocato di quest'ultima.
Parte ricorrente documentava l'attività svolta depositando il provvedimento di nomina del G.D. del
17.06.2024, le osservazioni alla C.T.U. quale ctp del fallimento l'istanza di Controparte_2
liquidazione compensi e il decreto di rigetto opposto.
L'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al comma 1 stabilisce che va osservata “la tariffa professionale, in modo
che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad
onorari, diritti ed indennità, di guisa che può reputarsi che il valore medio, in caso di gratuito
patrocinio, è in realtà il compenso massimo previsto”.
Di conseguenza, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, il compenso può essere liquidato nel valore minimo, valore congruo anche in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della società fallita.
Nella specie, va applicato (ratione temporis) il d.m. 30.05.2002 e, in particolare, l'art. 2 che disciplina i compensi spettanti per l'attività svolta dagli ausiliari del giudice.
Il compenso – quindi – va liquidato nella misura minima di € 5.017,05 (giusta istanza di liquidazione in atti) tenuto conto del valore della causa pari ad euro 495.500,00.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio di soccombenza (valore della causa fino a
26.000,00 – fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi). pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile - in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 19.05.2025 da contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. accoglie il ricorso e in riforma del decreto di rigetto di liquidazione opposto liquida in favore di parte ricorrente la somma di € 5.017,05 per compensi, oltre accessori di legge. Il tutto posto a carico dell'Erario;
- condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente Controparte_1
procedimento, che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A., ed € 145,50 per esborsi.
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 15 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4348/25 RGAC;
promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Siracusa, Piazza Euripide n.21, presso lo studio dell'avv. Marilena
Messina dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura versata in atti
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) difeso Controparte_1 P.IVA_1
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania presso i cui uffici in Via Vecchia Ognina
n° 149 è domiciliato
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO DI RIGETTO LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENTE
TECNICO DI PARTE
E' presente il procuratore di parte ricorrente, il quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice pagina 1 di 4 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18.04.2025 e notificato in data 19.05.2025 Parte_1
quale consulente tecnico di parte del fallimento proponeva opposizione
[...] Controparte_2
avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Catania, IV sez.
civile, in data 25.03.2025, depositato in data 27.03.2025 e non comunicato, nel procedimento portante n. R.G. 11412/2022. Esponeva di avere prestato la propria opera professionale – quale dottore commercialista e revisore contabile - nell'interesse del (ammesso al Controparte_3
beneficio del patrocinio a spese dello Stato) - giusto provvedimento di nomina del G.D. del 17.06.2024
(che poneva l'attività a carico dell'erario non disponendo la procedura dei fondi necessari). Deduceva la violazione dell'art. 83 D.P.R. n.115/2002 e l'erroneità e/o nullità della motivazione da parte del giudice delegato per la mancata liquidazione del compenso.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
In diritto.
Il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è fondato e deve essere accolto.
L'art. 83 D.P.R. 115/2002 stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto…”.
È principio consolidato in giurisprudenza che “…anche il compenso del consulente tecnico della
pagina 2 di 4 parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del Dm n. 115 del 2002 e non sulla base
delle tariffe professionali” (da ultimo cfr. Cass. civile, sez. II, n. 7035/24) confermando che il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato secondo quanto previsto dal Testo unico in materia di spese di giustizia e non sulla base delle tariffe professionali.
La Corte costituzionale con sentenza n. 217/2019 ha infatti parificato le modalità di recupero del compenso per ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte della parte non abbiente a quelle dell'avvocato di quest'ultima.
Parte ricorrente documentava l'attività svolta depositando il provvedimento di nomina del G.D. del
17.06.2024, le osservazioni alla C.T.U. quale ctp del fallimento l'istanza di Controparte_2
liquidazione compensi e il decreto di rigetto opposto.
L'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al comma 1 stabilisce che va osservata “la tariffa professionale, in modo
che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad
onorari, diritti ed indennità, di guisa che può reputarsi che il valore medio, in caso di gratuito
patrocinio, è in realtà il compenso massimo previsto”.
Di conseguenza, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, il compenso può essere liquidato nel valore minimo, valore congruo anche in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della società fallita.
Nella specie, va applicato (ratione temporis) il d.m. 30.05.2002 e, in particolare, l'art. 2 che disciplina i compensi spettanti per l'attività svolta dagli ausiliari del giudice.
Il compenso – quindi – va liquidato nella misura minima di € 5.017,05 (giusta istanza di liquidazione in atti) tenuto conto del valore della causa pari ad euro 495.500,00.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio di soccombenza (valore della causa fino a
26.000,00 – fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi). pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile - in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 19.05.2025 da contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. accoglie il ricorso e in riforma del decreto di rigetto di liquidazione opposto liquida in favore di parte ricorrente la somma di € 5.017,05 per compensi, oltre accessori di legge. Il tutto posto a carico dell'Erario;
- condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente Controparte_1
procedimento, che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A., ed € 145,50 per esborsi.
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4