Articolo 15 bis del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
Articolo 16Articolo 17
Versione
1 maggio 2024
Art. 15-bis. (( (Misure urgenti per assicurare la continuita' dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia).))

(( 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonche' per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attivita' professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti gia' iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalita' di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non puo' essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento)).
Entrata in vigore il 1 maggio 2024
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