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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4358 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Simona Erario
e
C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato Cristina Giusto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: che il Tribunale di Vicenza Voglia omologare la separazione personale dei coniugi tra le parti e , alle seguenti: Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
alle condizioni che seguono ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898 del 1
dicembre 1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione (ovvero alle diverse condizioni se necessario), ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile le dovute trascrizioni.
3) la casa coniugale, ubicata in QU VI (VI), Via Monte Cengio n. 18, di esclusiva proprietà della sig.ra , verrà assegnata alla stessa, il sig. Controparte_1 [...]
ha già lasciato la casa coniugale e provvederà a prelevare i suoi effetti personali Parte_1
entro 30 giorni dall'udienza Presidenziale, provvedendo al cambio di residenza;
4) disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi genitori, con Persona_1
residenza presso la madre.
5) In ogni caso il padre potrà vedere e stare con la figlia quando lo vorrà, Per_1
compatibilmente anche con le esigenze e gli impegni della minore stessa, concordandosi direttamente con la figlia per le modalità e tempistiche.
6) disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00
[...] Per_1
mensili, rivalutabili annualmente secondi gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre
2025. L'assegno per il concorso nel mantenimento della figlia dovrà essere versato Per_1
entro il giorno 05 di ogni mese ed a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo - il rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche (mediche specialistiche non coperte dal SSN, tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri costi per attività organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi), ricreative, sportive, ludiche e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori - affrontate nell'interesse dei minori, spese come da protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
7) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Controparte_1
8) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per la figlia minore , oltre che ai documenti di riconoscimento. Per_1
9) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in QU VI (VI) in data 29.08.1998 che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in QU
VI (VI), in via Monte Cengio n.18, in favore di quale genitore Controparte_1
convivente con la figlia minore;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio del passaporto, anche per la figlia minore , oltre che ai documenti di riconoscimento;
Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche erroneamente lo scioglimento del matrimonio atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio, dimesso in atti, risulta che gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario e pertanto si tratterebbe di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in QU VI (VI) in data 29.08.1998 con atto trascritto al n.13,
parte II, serie A, anno 1998 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU VI
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4358 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Simona Erario
e
C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato Cristina Giusto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: che il Tribunale di Vicenza Voglia omologare la separazione personale dei coniugi tra le parti e , alle seguenti: Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
alle condizioni che seguono ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898 del 1
dicembre 1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione (ovvero alle diverse condizioni se necessario), ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile le dovute trascrizioni.
3) la casa coniugale, ubicata in QU VI (VI), Via Monte Cengio n. 18, di esclusiva proprietà della sig.ra , verrà assegnata alla stessa, il sig. Controparte_1 [...]
ha già lasciato la casa coniugale e provvederà a prelevare i suoi effetti personali Parte_1
entro 30 giorni dall'udienza Presidenziale, provvedendo al cambio di residenza;
4) disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi genitori, con Persona_1
residenza presso la madre.
5) In ogni caso il padre potrà vedere e stare con la figlia quando lo vorrà, Per_1
compatibilmente anche con le esigenze e gli impegni della minore stessa, concordandosi direttamente con la figlia per le modalità e tempistiche.
6) disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00
[...] Per_1
mensili, rivalutabili annualmente secondi gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre
2025. L'assegno per il concorso nel mantenimento della figlia dovrà essere versato Per_1
entro il giorno 05 di ogni mese ed a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo - il rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche (mediche specialistiche non coperte dal SSN, tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri costi per attività organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi), ricreative, sportive, ludiche e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori - affrontate nell'interesse dei minori, spese come da protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
7) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Controparte_1
8) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per la figlia minore , oltre che ai documenti di riconoscimento. Per_1
9) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in QU VI (VI) in data 29.08.1998 che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in QU
VI (VI), in via Monte Cengio n.18, in favore di quale genitore Controparte_1
convivente con la figlia minore;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio del passaporto, anche per la figlia minore , oltre che ai documenti di riconoscimento;
Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche erroneamente lo scioglimento del matrimonio atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio, dimesso in atti, risulta che gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario e pertanto si tratterebbe di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in QU VI (VI) in data 29.08.1998 con atto trascritto al n.13,
parte II, serie A, anno 1998 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU VI
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo