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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/09/2025 innanzi al Giudice Dott. OV TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 92/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MASI MARCO per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente.
L'avv. Masi reitera l'offerta banco iudicis della somma non contestata.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. MASI MARCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. FURCAS LAURA
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso,
- dichiara ripetibili le somme erogate dall' a titolo di NASpI in favore CP_1
della parte ricorrente durante il periodo maggio 2019 ~ febbraio 2020;
- dichiara irripetibili le somme erogate dall' a titolo di NASpI in favore CP_1
della parte ricorrente durante il periodo marzo 2020 ~ gennaio 2021;
- dichiara ripetibili le somme erogate dall' a titolo di NASpI in favore CP_1
della parte ricorrente a far data dal febbraio 2021 in avanti;
- compensa le spese di lite.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/01/2022, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
- di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società al 10.03.1982 al 06.05.2019, data in cui è stato licenziato CP_2
con comunicazione del 02.05.2019;
-che a seguito del licenziamento chiedeva all' di accedere all'indennità CP_1
di Disoccupazione NASPI, che gli veniva concessa con provvedimento n.
2019/775763 e decorrenza dal 14.05.2019;
-che contestualmente impugnava il predetto licenziamento in data
8.11.2019 depositando innanzi al Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ricorso giudiziario con il quale ne contestava la legittimità e chiedeva, altresì, la condanna del datore di lavoro alle statuizioni di cui all'art. 18 St. Lav.;
-che in data 17.2.2020 il Tribunale dichiarava “illegittimo il licenziamento intimato e condannava la società reintegrare il ricorrente nel CP_2
posto di lavoro e a risarcirgli i danni in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del recesso a quella della effettiva reintegrazione … nonché a versargli i relativi contributi previdenziali e assistenziali”;
- che comunque optava per il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità in luogo della reintegra, come previsto dall'art. 18 della citata legge;
- che verificata la mancata copertura contributiva da parte della datrice di lavoro, inviava domanda all' perché procedesse al recupero coattivo CP_1
della stessa;
-che a seguito di ciò, l' gli comunicava che “.. a seguito di verifiche, è CP_1
emerso che ha ricevuto, per il periodo dal 14/05/2019 al 31/03/2020, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE NASPI n. 2019/775763 per un importo complessivo di euro € 19.144,35”, con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”;
-che comunque, avendo percepito soltanto € 7.994,38 a titolo di NASpI, a
3 prescindere dalla legittimità della domanda di restituzione, tale richiesta appariva immotivata e, pertanto, faceva prontezza di pagamento all' di CP_1
restituire la somma percepita, ma non l'intero;
-che nessun riscontro aveva la comunicazione,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“ritenere e dichiarare, per le causali meglio dedotte in narrativa, che il provvedimento del 13.04.2021 di Accertamento somme indebitamente CP_1
percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASPI del sig. CP_3
n. 2019/775763 è nullo in quanto infondato in fatto e in diritto;
-
[...]
in subordine, ritenere e dichiarare, per le causali meglio dedotte in narrativa, che il sig. è tenuto a restituire all' a titolo di CP_3 CP_1
indennità di disoccupazione NASPI percepita da maggio 2019 a febbraio
2020 la somma complessiva di € 7.994,38, o quell'altra, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede sin da adesso la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
A fronte delle richieste della parte ricorrente, sopra esplicate, deduce il resistente la legittimità del provvedimento di recupero per l'intera somma teoricamente da sé dovuta a titolo di NASpI, in ragione dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 22/2015, ove si stabilisce la decadenza della prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a prescindere dalla proposizione della relativa domanda, nonché per la fruizione da parte del ricorrente dell'indennità NASpI contestualmente all'introito di una somma di denaro pari a quindici mensilità in conseguenza dell'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970.
4 Pe questo e per avere il ricorrente raggiunto l'età per la pensione nella modalità “quota 100” e avendola richiesta in data 1.2.2021 e liquidata con decorrenza 1.5.2021, la richiesta d'indebito deve considerarsi legittima.
A seguito di interlocuzioni successive all'introduzione del giudizio, in cui le parti quantificavano variamente il credito dell'Istituto, le parti concordavano – più o meno – di attestare la somma complessiva erogata al ricorrente intorno ai 17.000 euro e non 19.000 come prima richiesto.
Va quindi rilevato che, come allegato dalla parte resistente, il diritto all'indennità NASpI cessa col raggiungimento dell'età pensionabile, a prescindere dalla richiesta che se ne faccia, in vistù del disposto art. 11 D.Lgs
22/2015.
Ciò è evidentemente motivato dalla natura della prestazione, in contestazione, di sostegno al reddito e sostitutiva dello stesso allorquando il richiedente sia privo di sostentamento.
E' facile intuire che, allorquando il ricorrente possa effettivamente riprendere l'attività lavorativa o percepire un reddito assimilato (pensione)
l'esigenza di tutela cessa, a prescindere dal desiderio del percipiente di riprendere il lavoro o andare in pensione.
Seppur possibile oggetto di discussione, anche la possibilità di fruire del trattamento di quiescenza in modalità “quota 100” deve potersi considerare causa di decadenza, ben potendo l'avente diritto esercitare tale opzione e percepire un reddito frutto della provvista contributiva maturata;
essendo stata in ogni caso la prestazione chiesta e liquidata, la decadenza dal diritto alla NASpI deve considerarsi certa.
Giova sul punto osservare che la norma decadenziale invocata dall' CP_1
(D.Lgs 22/2015) all'art. 11 prevede che: Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c)
5 inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”, pur essendo precedente alla pensionabilità opzionale in quota 100, già prevedeva che anche il semplice raggiungimento dell'età pensionabile anticipata comportasse la decadenza dalla prestazione.
Il 25.1.2021 il ricorrente compiva i 62 anni previsti dalla norma, entrando quindi in età pensionabile in quota 100 nel mese di febbraio 2021 e, da tale data, si verificava la decadenza prevista dalla norma.
Seppur pleonastico, giova osservare che l'opzione quota 100, in ottica
NASpI, non poteva considerarsi una scelta del tutto opzionale del lavoratore, ma l'unica possibilità di conseguire una pensione, effettivamente esercitata in data 1.2.2021.
Ciò posto, evidenzia il procuratore della parte ricorrente, lo stato di disoccupazione durava dal maggio 2019 (data del licenziamento) al
22.2.2020, allorquando rinunciando alla reintegrazione e il rapporto cessava definitivamente e, dopo tale data, lo stato di disoccupazione involontaria perdurava sino al conseguimento della pensione, nel maggio 2021.
Posponendo quindi la data decadenziale non al raggiungimento dell'età pensionabile o alla proposizione della domanda di pensionamento, ma alla data di liquidazione, sulla scorta dato fattuale della privazione di tutela economica nel periodo intercorrente tra i due momenti
Tale norma decadenziale non può però essere disattesa, comportando il diritto alla ripetizione di quanto erogato al raggiungimento dell'età pensionabile in quota 100, (data coincidente con la domanda del ricorrente) escludendosi quindi la ripetibilità di quanto erogato in precedenza.
Ciò premesso, prescindendo o meno dalla correttezza della condotta del ricorrente e del resistente quanto a comunicazioni ed esercizio dei rispettivi diritti nonché dalla copertura contributiva delle somme erogate quali
6 sostitutive della reintegra, deve limitarsi il thema decidendum su “quanto e a che titolo” percepito dal ricorrente prima e dopo l'intervenuta decadenza ai sensi della prefata legge.
Va ancora osservato che la suprema Corte, con sentenza n. 23039/2024 precisa (in parte motiva) che: “ In sostanza la perdita del diritto di percepire
l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale sempre che l' adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso (cfr. Cass. 24/08/2016 n. 17303).
4.6. Orbene nel caso in esame la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in esito ad una volontaria adesione del lavoratore all'accordo conciliativo. Questi, come ricordato, era stato licenziato ed aveva visto il suo licenziamento dichiarato illegittimo e ricostituito ex tunc il rapporto per effetto della disposta reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato in applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo vigente al momento del licenziamento (2 aprile 2009) prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 (cfr. Cass. 10/03/1987 n. 2508).
4.7. La scelta di aderire alla conciliazione rinunciando alla già disposta reintegrazione è equiparabile ad una spontanea rinuncia al posto di lavoro che comporta, quale conseguenza della volontaria risoluzione del rapporto giudizialmente ricostituito, l'insussistenza del presupposto della disoccupazione involontaria, necessario per il riconoscimento dell'indennità azionata”.
Il principio di base esposto, sotteso al caso specifico trattato, è che con la rinunzia alla reintegrazione in seguito a conciliazione in sede sindacale la perdita del lavoro non può più ritenersi involontaria, ma una scelta precisa del lavoratore.
7 Conciliazione sindacale nel caso di specie conclusasi con la rinuncia del lavoratore alla reintegrazione dietro pagamento di una cifra concordata
(quantificata in 50.000,00 euro).
Di contro, in pari data la Suprema Corte con ordinanza n. 22985 del
21.8.2024 afferma: “(…)
4.7. Nella vigenza dell'art. 18 della Legge 20 maggio
1970 nel testo antecedente le modifiche apportate alla norma dall'art.1 comma 42 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, si è affermato che l'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche nel caso in cui alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia poi seguito la reintegrazione, pur disposta, nel posto di lavoro. Si è evidenziato infatti che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale e dunque l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata (cfr. Cass. 18/10/2022 n. 30553 con riguardo ad un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 92 del
2012 ed ivi le richiamate Cass. n.28295 del 2019, n. 17793 del 2020 e n.
24950 del 2021 alle quali si è inteso dare continuità).
4.8. La domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione involontaria non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo. L'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (cfr. Cass. 11/06/1998 n. 5850) anche se, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dell'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.
4.9. In tale prospettiva si è ritenuto allora che le somme erogate a titolo di disoccupazione involontaria non possano essere detratte da quelle che il
8 datore di lavoro è stato condannato a versare al lavoratore a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 18 della Legge n.300 del 1970 (cfr. Cass.
16/03/2002 n.3904 e 15/05/2000 n. 6265).
Rimettendo così gli atti alle Sezioni Unite della Corte che, con sentenza n.
23746 del 18.8.2025, ha disposto il diritto alla NASpI anche per il lavoratore vittorioso di una condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, rimasta però ineseguita.
Nulla però definitivamente chiarendo in merito alla complementarità e/o alternatività o meno della fruizione della indennità di disoccupazione e del risarcimento in luogo della reintegra.
Nel caso de quo, sulla scorta della precipua natura risarcitoria dell'opzione di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970, deve riscontrarsi che tale opzione determinante la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, se da un lato aderendo alla tesi sopra propugnata ne farebbe cessare la qualità di indipendenza dalla propria volontà, dall'altro vedrebbe mutata artatamente la propria natura, da risarcitoria a retributiva e che, presupposto dell'indennità di disoccupazione non verrebbe più ad essere lo stato di disoccupazione, ma il possesso di beni patrimoniali in alio modo conseguiti.
Giacché - repetita – il pagamento di una somma di denaro in luogo della reintegrazione non ha natura satisfattiva della prestazione lavorativa, ma del danno (sia economico che morale) subito causa del licenziamento illegittimo.
A ben vedere infatti, la lettera della legge (quindici mensilità globali di fatto) potrebbe anche far pensare che tale locuzione attribuisca alla somma così computata natura e valore di retribuzione.
Si ritiene viceversa che tale locuzione indichi soltanto il metodo di quantificazione della somma corrisposta a titolo di risarcimento, non mutandone quindi affatto la natura prettamente risarcitoria.
Orbene, posto che la domanda di NASpI veniva inoltrata all'atto del licenziamento (e quindi della cessazione involontaria) e che in tale momento si formava e cristallizzava il diritto all'indennità medesima, soltanto con la
9 successiva effettiva reintegrazione sarebbe cessato lo stato di disoccupazione e quindi il diritto alla NASpI.
L'opzione risarcitoria esercitata dal lavoratore, come già più volte detto, è in sé un risarcimento per il licenziamento consistente nel ristoro del danno patito per il licenziamento stesso, non mutando ex tunc l'insorgenza del diritto all'indennità di disoccupazione.
Aderendo alla tesi della rinuncia alla reintegrazione quale rinuncia alla possibilità di continuare a lavorare e, conseguentemente, a mutare la disoccupazione da involontaria a volontaria, si pone in contrasto con la stessa ratio legis della tutela diminuita di talché, esercitando tale opzione, se da un lato si conseguirebbe un ristoro del danno, dall'altro si perderebbe il diritto alla tutela piena dello stato di disoccupazione, non essendo la somma risarcitoria retribuzione per il lavoro prestato produttivo di contribuzione.
Con la ulteriore conseguenza che l' previdenziale materialmente CP_1
verrebbe a surrogarsi nel diritto al risarcimento del lavoratore, surroga prevista in altre prestazioni pagate dall' in luogo del datore di lavoro CP_1
(cfr. ad es. prestazioni a carico del fondo di garanzia) ove però tale funzione è desumibile dalla lettera della legge istitutiva..
Ciò esposto, con la prefata ordinanza n. 22985/2024, la Corte afferma che:
“ (…) È stato chiarito che l'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Si è sostenuto che, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che non spetti l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore ometta di impugnare un licenziamento che pur si presenti manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transiga la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra (…).
Reiterando poi il principio che il diritto alla NASpI viene a cessare in caso di licenziamento soltanto allorquando lo stato di disoccupazione cessi con l'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e il percepimento di ogni diritto retributivo e contributivo.
10 Escludendo de facto le situazioni che si possano verificare in cui a qualunque titolo la reintegrazione non avvenga o i diritti persi col licenziamento non siano pienamente ripristinati.
Richiamando la sopra accennata sentenza n. 23039/2024, ove dopo conciliazione sindacale vi era rinuncia alla reintegrazione dietro concordato compenso, con conseguente mutamento del titolo della cessazione da involontario a volontario, non può non intravedersi la differenza sostanziale tra quella ipotesi di fatto e quella dedotta nel presente giudizio.
In quella circostanza il lavoratore rinunciava transattivamente alla reintegrazione dietro compenso, concordato tra le parti e svincolato da qualsivoglia esercizio di un diritto, se non quello alla conclusione di una transazione;
nell'ipotesi oggi in discussione, ottenuta la reintegrazione il lavoratore optava per una delle due possibilità previste dalla norma.
Allo stesso modo della prima ipotesi, veniva così a cessare definitivamente il rapporto di lavoro, ma nella seconda ipotesi - quella per cui è causa - non vi era alcun estemporaneo accordo che potesse parificare la situazione di fatto alle dimissioni volontarie o alla risoluzione consensuale del rapporto, restando infatti fermo il recesso unilaterale dal contratto, senza alcuna acquiescenza da parte del lavoratore licenziato.
Va in ultimo considerato il tenore della lettera di licenziamento, (non individuale ma collettivo), che individua i lavoratori soggetti alla procedura in quelli che, per motivi anagrafici e contributivi, fossero prossimi alla pensionabilità in quota 100; tale circostanza di fatto rende maggiormente comprensibile come l'opzione esercitata verso il risarcimento del danno fosse sostanzialmente l'unica esercitabile a tutela immediata e satisfattiva del proprio diritto (costituente in sé un diritto soggettivo perfetto meritevole della più ampia tutela) e non, viceversa, una scelta orientata quale fine ultimo alla cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente non contestava la debenza di €
7.994,38, relativa al periodo maggio 2019 ~ febbraio 2020, in cui si era manifestata la sovrapposizione della contribuzione versata dal datore di
11 lavoro e il percepimento dell'indennità NASpI, offrendone subito come alla odierna udienza il pagamento banco iudicis.
Tale somma, in ragione del motivo addotto e della non contestazione del ricorrente e dell'offerta banco iudicis, deve considerarsi ripetibile dall' . CP_1
Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dover considerare irripetibili le somme erogate a titolo di NASpI nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, allorquando il ricorrente raggiungeva l'età pensionabile, e ripetibili quelle erogate successivamente a tale data.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nei termini sopra esplicati.
In ragione della questione da ritenersi controversa e dei motivi della decisione, si ritiene maggiormente equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
Il Giudice Onorario
OV TI
12
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/09/2025 innanzi al Giudice Dott. OV TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 92/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MASI MARCO per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente.
L'avv. Masi reitera l'offerta banco iudicis della somma non contestata.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. MASI MARCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. FURCAS LAURA
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso,
- dichiara ripetibili le somme erogate dall' a titolo di NASpI in favore CP_1
della parte ricorrente durante il periodo maggio 2019 ~ febbraio 2020;
- dichiara irripetibili le somme erogate dall' a titolo di NASpI in favore CP_1
della parte ricorrente durante il periodo marzo 2020 ~ gennaio 2021;
- dichiara ripetibili le somme erogate dall' a titolo di NASpI in favore CP_1
della parte ricorrente a far data dal febbraio 2021 in avanti;
- compensa le spese di lite.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/01/2022, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
- di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società al 10.03.1982 al 06.05.2019, data in cui è stato licenziato CP_2
con comunicazione del 02.05.2019;
-che a seguito del licenziamento chiedeva all' di accedere all'indennità CP_1
di Disoccupazione NASPI, che gli veniva concessa con provvedimento n.
2019/775763 e decorrenza dal 14.05.2019;
-che contestualmente impugnava il predetto licenziamento in data
8.11.2019 depositando innanzi al Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ricorso giudiziario con il quale ne contestava la legittimità e chiedeva, altresì, la condanna del datore di lavoro alle statuizioni di cui all'art. 18 St. Lav.;
-che in data 17.2.2020 il Tribunale dichiarava “illegittimo il licenziamento intimato e condannava la società reintegrare il ricorrente nel CP_2
posto di lavoro e a risarcirgli i danni in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del recesso a quella della effettiva reintegrazione … nonché a versargli i relativi contributi previdenziali e assistenziali”;
- che comunque optava per il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità in luogo della reintegra, come previsto dall'art. 18 della citata legge;
- che verificata la mancata copertura contributiva da parte della datrice di lavoro, inviava domanda all' perché procedesse al recupero coattivo CP_1
della stessa;
-che a seguito di ciò, l' gli comunicava che “.. a seguito di verifiche, è CP_1
emerso che ha ricevuto, per il periodo dal 14/05/2019 al 31/03/2020, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE NASPI n. 2019/775763 per un importo complessivo di euro € 19.144,35”, con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”;
-che comunque, avendo percepito soltanto € 7.994,38 a titolo di NASpI, a
3 prescindere dalla legittimità della domanda di restituzione, tale richiesta appariva immotivata e, pertanto, faceva prontezza di pagamento all' di CP_1
restituire la somma percepita, ma non l'intero;
-che nessun riscontro aveva la comunicazione,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“ritenere e dichiarare, per le causali meglio dedotte in narrativa, che il provvedimento del 13.04.2021 di Accertamento somme indebitamente CP_1
percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASPI del sig. CP_3
n. 2019/775763 è nullo in quanto infondato in fatto e in diritto;
-
[...]
in subordine, ritenere e dichiarare, per le causali meglio dedotte in narrativa, che il sig. è tenuto a restituire all' a titolo di CP_3 CP_1
indennità di disoccupazione NASPI percepita da maggio 2019 a febbraio
2020 la somma complessiva di € 7.994,38, o quell'altra, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede sin da adesso la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
A fronte delle richieste della parte ricorrente, sopra esplicate, deduce il resistente la legittimità del provvedimento di recupero per l'intera somma teoricamente da sé dovuta a titolo di NASpI, in ragione dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 22/2015, ove si stabilisce la decadenza della prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a prescindere dalla proposizione della relativa domanda, nonché per la fruizione da parte del ricorrente dell'indennità NASpI contestualmente all'introito di una somma di denaro pari a quindici mensilità in conseguenza dell'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970.
4 Pe questo e per avere il ricorrente raggiunto l'età per la pensione nella modalità “quota 100” e avendola richiesta in data 1.2.2021 e liquidata con decorrenza 1.5.2021, la richiesta d'indebito deve considerarsi legittima.
A seguito di interlocuzioni successive all'introduzione del giudizio, in cui le parti quantificavano variamente il credito dell'Istituto, le parti concordavano – più o meno – di attestare la somma complessiva erogata al ricorrente intorno ai 17.000 euro e non 19.000 come prima richiesto.
Va quindi rilevato che, come allegato dalla parte resistente, il diritto all'indennità NASpI cessa col raggiungimento dell'età pensionabile, a prescindere dalla richiesta che se ne faccia, in vistù del disposto art. 11 D.Lgs
22/2015.
Ciò è evidentemente motivato dalla natura della prestazione, in contestazione, di sostegno al reddito e sostitutiva dello stesso allorquando il richiedente sia privo di sostentamento.
E' facile intuire che, allorquando il ricorrente possa effettivamente riprendere l'attività lavorativa o percepire un reddito assimilato (pensione)
l'esigenza di tutela cessa, a prescindere dal desiderio del percipiente di riprendere il lavoro o andare in pensione.
Seppur possibile oggetto di discussione, anche la possibilità di fruire del trattamento di quiescenza in modalità “quota 100” deve potersi considerare causa di decadenza, ben potendo l'avente diritto esercitare tale opzione e percepire un reddito frutto della provvista contributiva maturata;
essendo stata in ogni caso la prestazione chiesta e liquidata, la decadenza dal diritto alla NASpI deve considerarsi certa.
Giova sul punto osservare che la norma decadenziale invocata dall' CP_1
(D.Lgs 22/2015) all'art. 11 prevede che: Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c)
5 inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”, pur essendo precedente alla pensionabilità opzionale in quota 100, già prevedeva che anche il semplice raggiungimento dell'età pensionabile anticipata comportasse la decadenza dalla prestazione.
Il 25.1.2021 il ricorrente compiva i 62 anni previsti dalla norma, entrando quindi in età pensionabile in quota 100 nel mese di febbraio 2021 e, da tale data, si verificava la decadenza prevista dalla norma.
Seppur pleonastico, giova osservare che l'opzione quota 100, in ottica
NASpI, non poteva considerarsi una scelta del tutto opzionale del lavoratore, ma l'unica possibilità di conseguire una pensione, effettivamente esercitata in data 1.2.2021.
Ciò posto, evidenzia il procuratore della parte ricorrente, lo stato di disoccupazione durava dal maggio 2019 (data del licenziamento) al
22.2.2020, allorquando rinunciando alla reintegrazione e il rapporto cessava definitivamente e, dopo tale data, lo stato di disoccupazione involontaria perdurava sino al conseguimento della pensione, nel maggio 2021.
Posponendo quindi la data decadenziale non al raggiungimento dell'età pensionabile o alla proposizione della domanda di pensionamento, ma alla data di liquidazione, sulla scorta dato fattuale della privazione di tutela economica nel periodo intercorrente tra i due momenti
Tale norma decadenziale non può però essere disattesa, comportando il diritto alla ripetizione di quanto erogato al raggiungimento dell'età pensionabile in quota 100, (data coincidente con la domanda del ricorrente) escludendosi quindi la ripetibilità di quanto erogato in precedenza.
Ciò premesso, prescindendo o meno dalla correttezza della condotta del ricorrente e del resistente quanto a comunicazioni ed esercizio dei rispettivi diritti nonché dalla copertura contributiva delle somme erogate quali
6 sostitutive della reintegra, deve limitarsi il thema decidendum su “quanto e a che titolo” percepito dal ricorrente prima e dopo l'intervenuta decadenza ai sensi della prefata legge.
Va ancora osservato che la suprema Corte, con sentenza n. 23039/2024 precisa (in parte motiva) che: “ In sostanza la perdita del diritto di percepire
l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale sempre che l' adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso (cfr. Cass. 24/08/2016 n. 17303).
4.6. Orbene nel caso in esame la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in esito ad una volontaria adesione del lavoratore all'accordo conciliativo. Questi, come ricordato, era stato licenziato ed aveva visto il suo licenziamento dichiarato illegittimo e ricostituito ex tunc il rapporto per effetto della disposta reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato in applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo vigente al momento del licenziamento (2 aprile 2009) prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 (cfr. Cass. 10/03/1987 n. 2508).
4.7. La scelta di aderire alla conciliazione rinunciando alla già disposta reintegrazione è equiparabile ad una spontanea rinuncia al posto di lavoro che comporta, quale conseguenza della volontaria risoluzione del rapporto giudizialmente ricostituito, l'insussistenza del presupposto della disoccupazione involontaria, necessario per il riconoscimento dell'indennità azionata”.
Il principio di base esposto, sotteso al caso specifico trattato, è che con la rinunzia alla reintegrazione in seguito a conciliazione in sede sindacale la perdita del lavoro non può più ritenersi involontaria, ma una scelta precisa del lavoratore.
7 Conciliazione sindacale nel caso di specie conclusasi con la rinuncia del lavoratore alla reintegrazione dietro pagamento di una cifra concordata
(quantificata in 50.000,00 euro).
Di contro, in pari data la Suprema Corte con ordinanza n. 22985 del
21.8.2024 afferma: “(…)
4.7. Nella vigenza dell'art. 18 della Legge 20 maggio
1970 nel testo antecedente le modifiche apportate alla norma dall'art.1 comma 42 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, si è affermato che l'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche nel caso in cui alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia poi seguito la reintegrazione, pur disposta, nel posto di lavoro. Si è evidenziato infatti che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale e dunque l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata (cfr. Cass. 18/10/2022 n. 30553 con riguardo ad un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 92 del
2012 ed ivi le richiamate Cass. n.28295 del 2019, n. 17793 del 2020 e n.
24950 del 2021 alle quali si è inteso dare continuità).
4.8. La domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione involontaria non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo. L'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (cfr. Cass. 11/06/1998 n. 5850) anche se, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dell'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.
4.9. In tale prospettiva si è ritenuto allora che le somme erogate a titolo di disoccupazione involontaria non possano essere detratte da quelle che il
8 datore di lavoro è stato condannato a versare al lavoratore a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 18 della Legge n.300 del 1970 (cfr. Cass.
16/03/2002 n.3904 e 15/05/2000 n. 6265).
Rimettendo così gli atti alle Sezioni Unite della Corte che, con sentenza n.
23746 del 18.8.2025, ha disposto il diritto alla NASpI anche per il lavoratore vittorioso di una condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, rimasta però ineseguita.
Nulla però definitivamente chiarendo in merito alla complementarità e/o alternatività o meno della fruizione della indennità di disoccupazione e del risarcimento in luogo della reintegra.
Nel caso de quo, sulla scorta della precipua natura risarcitoria dell'opzione di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970, deve riscontrarsi che tale opzione determinante la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, se da un lato aderendo alla tesi sopra propugnata ne farebbe cessare la qualità di indipendenza dalla propria volontà, dall'altro vedrebbe mutata artatamente la propria natura, da risarcitoria a retributiva e che, presupposto dell'indennità di disoccupazione non verrebbe più ad essere lo stato di disoccupazione, ma il possesso di beni patrimoniali in alio modo conseguiti.
Giacché - repetita – il pagamento di una somma di denaro in luogo della reintegrazione non ha natura satisfattiva della prestazione lavorativa, ma del danno (sia economico che morale) subito causa del licenziamento illegittimo.
A ben vedere infatti, la lettera della legge (quindici mensilità globali di fatto) potrebbe anche far pensare che tale locuzione attribuisca alla somma così computata natura e valore di retribuzione.
Si ritiene viceversa che tale locuzione indichi soltanto il metodo di quantificazione della somma corrisposta a titolo di risarcimento, non mutandone quindi affatto la natura prettamente risarcitoria.
Orbene, posto che la domanda di NASpI veniva inoltrata all'atto del licenziamento (e quindi della cessazione involontaria) e che in tale momento si formava e cristallizzava il diritto all'indennità medesima, soltanto con la
9 successiva effettiva reintegrazione sarebbe cessato lo stato di disoccupazione e quindi il diritto alla NASpI.
L'opzione risarcitoria esercitata dal lavoratore, come già più volte detto, è in sé un risarcimento per il licenziamento consistente nel ristoro del danno patito per il licenziamento stesso, non mutando ex tunc l'insorgenza del diritto all'indennità di disoccupazione.
Aderendo alla tesi della rinuncia alla reintegrazione quale rinuncia alla possibilità di continuare a lavorare e, conseguentemente, a mutare la disoccupazione da involontaria a volontaria, si pone in contrasto con la stessa ratio legis della tutela diminuita di talché, esercitando tale opzione, se da un lato si conseguirebbe un ristoro del danno, dall'altro si perderebbe il diritto alla tutela piena dello stato di disoccupazione, non essendo la somma risarcitoria retribuzione per il lavoro prestato produttivo di contribuzione.
Con la ulteriore conseguenza che l' previdenziale materialmente CP_1
verrebbe a surrogarsi nel diritto al risarcimento del lavoratore, surroga prevista in altre prestazioni pagate dall' in luogo del datore di lavoro CP_1
(cfr. ad es. prestazioni a carico del fondo di garanzia) ove però tale funzione è desumibile dalla lettera della legge istitutiva..
Ciò esposto, con la prefata ordinanza n. 22985/2024, la Corte afferma che:
“ (…) È stato chiarito che l'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Si è sostenuto che, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che non spetti l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore ometta di impugnare un licenziamento che pur si presenti manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transiga la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra (…).
Reiterando poi il principio che il diritto alla NASpI viene a cessare in caso di licenziamento soltanto allorquando lo stato di disoccupazione cessi con l'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e il percepimento di ogni diritto retributivo e contributivo.
10 Escludendo de facto le situazioni che si possano verificare in cui a qualunque titolo la reintegrazione non avvenga o i diritti persi col licenziamento non siano pienamente ripristinati.
Richiamando la sopra accennata sentenza n. 23039/2024, ove dopo conciliazione sindacale vi era rinuncia alla reintegrazione dietro concordato compenso, con conseguente mutamento del titolo della cessazione da involontario a volontario, non può non intravedersi la differenza sostanziale tra quella ipotesi di fatto e quella dedotta nel presente giudizio.
In quella circostanza il lavoratore rinunciava transattivamente alla reintegrazione dietro compenso, concordato tra le parti e svincolato da qualsivoglia esercizio di un diritto, se non quello alla conclusione di una transazione;
nell'ipotesi oggi in discussione, ottenuta la reintegrazione il lavoratore optava per una delle due possibilità previste dalla norma.
Allo stesso modo della prima ipotesi, veniva così a cessare definitivamente il rapporto di lavoro, ma nella seconda ipotesi - quella per cui è causa - non vi era alcun estemporaneo accordo che potesse parificare la situazione di fatto alle dimissioni volontarie o alla risoluzione consensuale del rapporto, restando infatti fermo il recesso unilaterale dal contratto, senza alcuna acquiescenza da parte del lavoratore licenziato.
Va in ultimo considerato il tenore della lettera di licenziamento, (non individuale ma collettivo), che individua i lavoratori soggetti alla procedura in quelli che, per motivi anagrafici e contributivi, fossero prossimi alla pensionabilità in quota 100; tale circostanza di fatto rende maggiormente comprensibile come l'opzione esercitata verso il risarcimento del danno fosse sostanzialmente l'unica esercitabile a tutela immediata e satisfattiva del proprio diritto (costituente in sé un diritto soggettivo perfetto meritevole della più ampia tutela) e non, viceversa, una scelta orientata quale fine ultimo alla cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente non contestava la debenza di €
7.994,38, relativa al periodo maggio 2019 ~ febbraio 2020, in cui si era manifestata la sovrapposizione della contribuzione versata dal datore di
11 lavoro e il percepimento dell'indennità NASpI, offrendone subito come alla odierna udienza il pagamento banco iudicis.
Tale somma, in ragione del motivo addotto e della non contestazione del ricorrente e dell'offerta banco iudicis, deve considerarsi ripetibile dall' . CP_1
Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dover considerare irripetibili le somme erogate a titolo di NASpI nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, allorquando il ricorrente raggiungeva l'età pensionabile, e ripetibili quelle erogate successivamente a tale data.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nei termini sopra esplicati.
In ragione della questione da ritenersi controversa e dei motivi della decisione, si ritiene maggiormente equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
Il Giudice Onorario
OV TI
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