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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3911/2020 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 11,06 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per 'avv. MARINI CLAUDIA;
Parte_1 per l'avv. BONETTA ANGELO e l'avv. GIUDICI VALERIA, Controparte_1 oggi sostituiti dall'avv. Cecilia Ferrara;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi da ultimo alle note conclusive rispettivamente depositate, dando atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 19,35.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 3.10.2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 19,35 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella controversia iscritta al n. 3911 degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Venezia Mestre, Piazzetta Monsignor Giuseppe Olivotti n. 9, presso lo studio dell'avv.
Claudia Marini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice- contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Angelo Bonetta e Valeria Giudici ed elettivamente domiciliata in Venezia, via Dorsoduro n. 3540, presso lo studio dell'avv. Alvise Bragadin;
-convenuta- in punto: inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 3.10.2024, le parti concludevano come da verbale, dando atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva il presente Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 condanna della al pagamento della complessiva somma pari a euro 552.587,94 Controparte_1 oltre iva, previo accertamento del proprio adempimento alle obbligazioni oggetto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonché di quelle eseguite extra contractu tenuto conto delle 1.495,63 giornate/uomo di pagina 2 di 8 lavoro svolto per il quale le parti avevano concordato il pagamento di euro 520,00 l'una eccetto quella resa nell'ambito del contratto ALPIT-SO-2018-0912-V2 del 27/09/2018 da quantificarsi in euro 700,00/giorno per l'attività del project manager, euro 600,00/giorno per l'attività del Architect ed euro CP_2
550,00/giorno per quella del Salesforce developer, rispettivamente dovute in misura di n. 17,50, 39,00 e
56,00 giornate.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva in particolare:
- di aver fornito alla società committente: a) servizi di consulenza informatica per la progettazione e la realizzazione del nuovo website eCommerce “ ” - su piattaforma Salesforce Commerce CP_1
Cloud, giusta accordi tra le parti sostanziati nel contratto di appalto ALPITSO-2018-0855-V3 del
20/05/2018 sottoscritto dalla convenuta il 20/06/2018; b) servizi di consulenza informatica per la progettazione ed implementazione della piattaforma e Marketing Cloud, Controparte_3 giusta accordi tra le parti sostanziati nel contratto di appalto ALPIT-SO-2018-0912-V2 del
27/09/2018 sottoscritto dalla convenuta il 14/11/2018; c) assistenza tecnica (cioè di manutenzione) del sito realizzato dall'attrice, giusta accordi tra le parti (sostanziati nei contratti
ALPIT-SO-2019-1137 e ALPIT-SO-2020-1332, sebbene poi mai formalmente sottoscritti dalla convenuta) che prevedevano applicarsi la tariffa standard di € 520/persona/giornata;
- di aver compiutamente, tempestivamente e senza imperfezioni adempiuto alle obbligazioni assunte, realizzando tutti gli obiettivi indicati e secondo il cronoprogramma pattuito, anche sulla base delle modifiche intercorse in corso d'opera su richiesta della convenuta, impiegando i propri addetti per il monte ore meglio indicato in citazione;
- che per l'attività suddetta erano state già emesse alcune fatture (per euro 388.367,06 oltre iva), mentre ulteriori euro 397.307,94 oltre iva non erano stati ancora fatturati, seppur dovuti;
- di aver già ricevuto il pagamento della minor somma pari a euro 233.087,06 oltre iva, residuando invece euro 155.280,00 oltre iva e ciò quanto alle fatture IT2019-1339, IT2019-1338, Pt_2
IT2019-1337, IT2019-1201, IT2019-1199, IT2019-1198, IT2019-1183, IT2019-1121, IT2019-1113,
IT2019-1112, IT2019-1111, IT2019-0824, IT2019-0800, IT2019-0499, IT2019-0446 e IT2019-
0445;
- di essere, dunque, ancora creditrice della somma pari a euro 552.587,94 a fronte del mancato pagamento delle somme suddette (fatturate e non);
- di aver diritto al pagamento della somma de qua stante il puntuale adempimento a tutte le obbligazioni assunte contrattualmente e extra, nonostante il comportamento di parte convenuta
(ritardi nell'inserimento e nella consegna dei contenuti per il sito e-commerce, tardiva contrattualizzazione dei fornitori di pagamento, necessità di avviare nuove risorse inserite dalla committente a progetto in corso, fuoriuscita delle risorse della committente preposte alla gestione pagina 3 di 8 del progetto e al coordinamento dei vari fornitori, ritardi da parte di altri fornitori, tra cui
CloudStore per le funzionalità di gestione del catalogo prodotti, prezzi, ecc.);
- di aver proceduto alla consegna dell'opera in data 7.5.2019 con accesso agli utenti finali, salva la consegna intermedia per effettuare i cc.dd. testi di accettazione utente;
- che la committente aveva accettato l'opera come da documenti in atti sulla conferma della messa in produzione ed il risultato del collaudo con successo del 100% del test;
- di aver inutilmente, con richiesta del 10.2.2020, intimato il pagamento alla convenuta;
- di aver fornito specifica prova della sussistenza del titolo, dell'adempimento e della quantificazione del dovuto;
- di insistere per l'accoglimento della domanda formulando tuttavia, senza rinuncia e riconoscimento alcuni, una proposta transattiva.
Si costituiva in giudizio la eccependo: 1) le plurime violazioni contrattuali Controparte_1 poste in essere dall'attrice, con specifico riferimento ai termini di consegna e alla negligenza e/o imperizia evincibili nella resa dei prodotti e nei macroscopici malfunzionamenti;
2) la necessità di attività di manutenzione in realtà volta ad ovviare alle problematiche e inefficienze dell'appaltatrice (tra gli altri, il servizio di DTC prestato nel mese di dicembre 2019 nonché per i mesi di gennaio e febbraio 2020, per il quale l'attrice aveva richiesto un extra canone non dovuto rispettivamente pari a euro 53.367,60 oltre iva e euro 54.080,00 oltre iva;
3) i severi ritardi per l'operatività del sito, per le fasi di sviluppo e per la risoluzione delle problematiche segnalate;
4) il rifiuto alla trasmissione dei dati di gestione relativi al sito, così da impedire il passaggio di consegne al nuovo fornitore;
5) le persistenti inefficienze tecniche del sito ad oltre un anno dalla data contrattualmente prevista per la messa in opera;
6) l'inefficiente posizionamento del sito nei risultati resi dai motori di ricerca;
7) l'inadeguatezza delle specifiche tecniche del sito;
8) gli ostacoli all'utilizzo del sito da parte degli utenti;
9) il malfunzionamento delle procedure di pagamento;
10)
l'inadempimento dell'appaltatrice da cui l'infondatezza della domanda dalla medesima promossa. Parte convenuta spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito conseguente alla tardiva apertura al pubblico del sito, ai malfunzionamenti manifestati dallo stesso, all'impossibilità di procedere alla consegna del sito all'altro fornitore, da cui la mancata percezione di utile nel periodo gennaio-maggio 2019 e nel periodo giugno 2019-maggio 2020 nonché la grave compromissione della piattaforma e dei costi sostenuti per porre rimedio, con richiesta di condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma pari a euro 4.701.020,53 (di cui 426.579,23 per errata programmazione del sito, 300.000,00 per maggiori costi per inattività del personale, 274.441,30 per i servizi di advertising acquistati e rimasti inutilizzati ed euro 3.700.000,00 per i minori guadagni conseguiti rispetto alle stime, oltre alla valutazione in via equitativa del pregiudizio alla reputazione commerciale, della perdita di quote di mercato e della redditività. pagina 4 di 8 Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., espletata la prova orale e la c.t.u., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione previa assegnazione alle parti di note conclusive.
Come detto in punto di fatto, parte attrice ha insistito per l'accoglimento della domanda dalla medesima formulata e, dunque, per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma pari a euro 552.587,94 a fronte delle prestazioni rese sia in base ai contratti stipulati tra le parti, sia alle pattuizioni aggiuntive.
Ebbene, parte convenuta, pur confermando l'esecuzione delle attività oggetto di contrattazione espressa tra le parti, ha eccepito notevoli inadempienze/ritardi e vizi delle stesse, insistendo dunque, innanzitutto, per il rigetto della domanda attorea.
A fini della valutazione dell'effettiva sussistenza di un credito residuo in capo all'attrice, assume centrale rilevanza quanto verificato dal consulente nominato d'ufficio il quale, nel rispondere ai quesiti posti, ha preso puntuale posizione su tutte le osservazioni sollevategli da parte convenuta, pervenendo alla totale negazione dell'inadempimento dell'attrice e/o dei difetti delle prestazioni rese.
Ed infatti, il perito nominato ha dapprima dato atto di aver acquisito le diverse versioni del sito sviluppato dall'attrice, enucleando le diverse attività di indagine espletate, per poi evidenziare “preliminarmente, che
l'analisi condotta, sia per via documentale che a livello codice, non ha portato in evidenza sostanziali elementi di rilievo in merito ad un eventuale non rispetto delle best practices di settore per i System integrator e i consulenti-partner della soluzione (cfr. pag. 33 della relazione, con le successive specificazioni), concludendo pertanto, CP_2 sotto tale profilo, che “gli esiti di tale attività sono stati riassunti da anche nella relazione redatta dalla stessa CP_2 in data 13/12/2019 su incarico di (vedi Doc. 20 allegato al fascicolo si parte e nella quale viene Parte_3 CP_4 indicato che “l'implementazione segue ampiamente il tipico modello consigliato di sovrapporre i componenti personalizzati sopra l'architettura di riferimento di base (testualmente: “The implementation broadly follows the typical recommended pattern of layering custom components on top of the base reference architecture (SFRA), ……...)”. Ferma restando tale sostanziale valutazione positiva, nel medesimo documento viene evidenziata un'unica possibile divergenza dalle best practices consistente nell'apparente modifica di alcune parti del codice SFRA (testo integrale della relazione: “One important divergence from best practice is that the implementation appears to have modified some SFRA code directly in place, rather than extending or overriding it cleanly in customisation cartridges. …...”). Tale modalità operativa, che si discosta da quella suggerita dalla best practices, nel caso specifico appare essere stata implementata in limitati casi, mentre per le parti rimanenti lo stesso certificatore del progetto non evidenzia ulteriori scostamenti. Ad ogni modo, si precisa che detto scostamento non impedisce la messa in produzione del sito, ma al limite può comportare solamente, come indicato da stesso, una maggior CP_2 difficoltà nell'aggiornamento di sito. Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto sopra menzionato, in risposta al quesito posto dall'Illustrissimo Giudice, si rileva, preliminarmente, che l'analisi condotta ha evidenziato un generale rispetto delle cosiddette best practices, a meno di scostamenti di limitata entità ed effetti marginali, che quindi si ritengono trascurabili ai fini della funzionalità/fruibilità del prodotto” (cfr. pagg. 34 e 35 della relazione). pagina 5 di 8 Alle stesse conclusioni è giunto, pertanto, il c.t.u. con riferimento all'asserita violazione delle linee guida
SEO (per le anomalie contestate quali la Sitemap errate, il Tag hreflang, il Page Title, la Meta Description, le Meta Keywords, la URL navigazione, le Breadcrumb, i Canonical, al peso delle pagine, al mancato rispetto delle linee guida 77, ai link errati ai problemi con URL, allo satus go live e net step, ai Email_1 problemi al motore di ricerca interno + awin, alla mancata rilevazione in Analytics delle transazioni, ai problemi con test su pixel Analytics e GTM, ai problemi con campagne FB, ai problemi con test su sand box, per i quali è stata di volta in volta verificato il mancato riscontro del problema nella documentazione in atti o nelle diverse versioni dei siti, la pronta risoluzione delle anomalie e/o la gestione delle stesse nella fase di test, lo sporadico riscontro dell'anomalia in uno o pochi episodi poi risolti, la non ascrivibilità all'appaltatrice trattandosi di attività riservata contrattualmente alla committente, ecc. – nello specifico pagg. da 39 a 54 della relazione).
Il perito ha, pertanto, concluso, sotto tale secondo profilo “si rileva, preliminarmente, che, nei limiti di quanto lamentato agli atti, l'analisi condotta, svolta nel contraddittorio con le parti, non ha portato in evidenza sostanziali elementi di rilievo da segnalare in merito ad eventuali violazioni da parte attrice in relazione alle linee guida SEO. Si rileva Pt_1 invece, considerata la continuità contrattuale tra le parti, la conduzione di interventi, così come riportati in perizia, volti a fornire assistenza alla gestione del sito” (cfr. pag. 54 della relazione).
Quanto poi alla denunciata inadeguatezza delle specifiche tecniche del sito rispetto a prodotti concorrenti dello stesso settore (dimensione delle pagine e velocità di caricamento delle stesse), il c.t.u. ha precisato che
“non sono stati prodotti agli atti evidenze tecniche documentali tali da poter permettere di accertare, per comparazione con altri prodotti concorrenti dello stesso settore, l'inadeguatezza delle specifiche tecniche del sito e questo sia in termini di dimensioni delle pagine e sia in termini di velocità di caricamento delle stesse” (cfr. pag. 55 della perizia).
Passando, dunque, agli ulteriori difetti nell'implementazione delle grafiche all'UX/UI (menù uomo associato a donna, problemi con immagini feed, problema con la funzione filtro dei prodotti, immagini che non si visualizzano, problema via mobile, filtro prodotti per brand non funzionante, guasto su sito US) ancora una volta il consulente ha riscontrato una pronta attivazione della società attrice con conseguente immediato ripristino e/o la non ascrivibilità del problema alla stessa e/o la sporadicità non rilevanza degli episodi segnalati concludendo “l'analisi delle segnalazioni agli atti, a seguito dell'analisi condotta, svolta anche preliminarmente nel contraddittorio con le parti, non ha portato in evidenza sostanziali elementi in merito a difetti nell'implementazione delle grafiche UI/UX. Si rileva invece, considerata la continuità contrattuale tra le parti, la conduzione di interventi, così come riportati in perizia, volti a fornire assistenza alla gestione del sito” (cfr. da pag. 56 a 61 della relazione).
Alla stessa maniera, alcun riscontro è stato rinvenuto dell'asserita mancata corretta integrazione dei sistemi di pagamento chiarendo come “quanto lamentato si circoscriverebbe, come anche emerge dalla ricostruzione di parte
[...]
solamente a qualche caso isolato tra l'altro non più riproducibile. Si rileva invece, considerata la continuità CP_4 pagina 6 di 8 contrattuale tra le parti, la conduzione di interventi, così come riportati in perizia, volti a fornire assistenza alla gestione del sito” (cfr. pag. 66 della relazione) nonché all'asserito mancato rispetto delle linee guida indicate da , CP_2 ritenute invece correttamente applicate.
Ebbene, il perito nominato ha pertanto concluso, in punto quantificazione degli eventuali danni “la risposta al punto B del quesito è subordinata alla risposta data al punto A del quesito medesimo;
il punto B richiede, infatti, di quantificare complessivamente il pregiudizio subito da nel caso di effettivo accertamento della sussistenza dei CP_4 vizi/inadempimenti lamentati. Come indicato in risposta al punto A del quesito, dall'analisi condotta non risulta dimostrata la sussistenza dei vizi/inadempimenti lamentati da Sulla base di tale valutazione, in aderenza al quesito posto, CP_4 lo scrivente CTU non procede alla valutazione dell'eventuale pregiudizio (ovvero delle conseguenze patrimoniali dannose) eventualmente subite da con riferimento alle causali espresse da nella seconda memoria ex art. 183 CP_4 CP_4 comma 6 c.p.c.” (cfr. pag. 68 della relazione), concludendo correttamente e previa presa di posizione su tutte le osservazioni svolte da parte convenuta per l'insussistenza di alcun vizio e/o difetto delle attività compiute, da cui non può che conseguire il rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta nonché della domanda, spiegata in via riconvenzionale, volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito di conseguenza, anche alla luce della mancata dimostrazione in via documentale di tale pregiudizio.
Alla luce di quanto sopra, parte attrice risulta aver diritto al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite contrattualmente pattuite dalle parti per l'ulteriore somma pari a euro 155.280,00 oltre iva.
Alla stessa maniera, tenuto conto in primis della mancata tempestiva contestazione nel quantum da parte della convenuta della pretesa azionata sin dalla citazione da parte attrice con riferimento alle prestazioni extra contractu (alla pag. 23 della comparsa, prima difesa utile, la committente si limita, difatti, ad eccepire l'estraneità di tali ulteriori prestazioni dall'oggetto del contratto, la loro finalizzazione ad ovviare ai difetti esistenti e la mancata relativa autorizzazione, senza nemmeno prendere posizione sul doc. 3 allegato alla citazione), parte attrice risulta aver adeguatamente fornito la prova della conclusione dell'accordo con la committente anche con riferimento a tali ulteriori prestazioni (si vedano le dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti alle udienze del 19.10.2021, 13.1.2022, 9.6.2022 e 14.7.2022, dalle quali emerge che le attività di cui ai relativi capitoli sono state eseguite, contrastando le relative dichiarazioni solo con riferimento alle ragioni, ossia nuovo incarico ovvero correzione di precedenti errori, nonché che tra le parti vi fosse una prassi commerciale con riferimento all'emissione dei DSO e dell'intera procedura di pagamento e non risultando, al contrario, dimostrato alcun accordo in termini di esenzione dal pagamento in quanto attività asseritamente finalizzate in via esclusiva all'esatto adempimento di quanto già concordato o alla rimozione di difetti comunque non riscontrati dal c.t.u.).
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere accolta, con condanna della convenuta al pagamento della somma pari a complessivi euro 552.587,94, oltre interessi come da domanda. pagina 7 di 8 Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 3911/2020 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma pari a euro 552.587,94, oltre interessi come da domanda;
- rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale da parte convenuta;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 1.713,00 per anticipazioni ed euro 19.375,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u..
Venezia, 30.1.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza ed allegazione al verbale.
Venezia, 30.1.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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