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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/11/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN RC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISI Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. BARZOTTI BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI RODOLFO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice Parte_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare che il danno subito dal capannone del signor rientra nei termini di polizza e per l'effetto Parte_1
condannare la compagnia con sede in Milano (MI) via Spadolini Giovanni 7, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., C.F. - P.Iva al risarcimento del P.IVA_2 P.IVA_3
danno in favore del sig. per la somma di € 24.480,28, di cui € 2.514,66 per lo Parte_1
smaltimento dei materiali pericolosi, o nella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
pagina 1 di 8 in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea compensare le spese e le competenze del presente giudizio anche in ragione della mancata partecipazione di parte convenuta alla Mediazione.”
Parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'ill.mo Giudice del Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e di competenze professionali di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
compagnia assicurativa previo accertamento dell'operatività della polizza Controparte_1
assicurativa stipulata, al fine di sentire condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito.
A tal fine, esponeva il sig. che in data 05/12/2018, in occasione dell'accensione di un Parte_1
mutuo per la ristrutturazione del capannone di sua proprietà, aveva sottoscritto polizza assicurativa n.
508.058.00.00102194 con la compagnia , con sede in Milano (MI) via Spadolini CP_1
Giovanni 7, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. - P.Iva sul P.IVA_2 P.IVA_3
fabbricato sito in Cagli (PU) via del Trebbio 33/B distinto a Catasto Fabbricati del comune di Cagli al foglio 123 particella 96, cat D/1 presso il quale il svolge attività di Impresa. Ai fini Parte_1
dell'erogazione del mutuo per la ristrutturazione del capannone, la , Controparte_3
erogatrice del mutuo, aveva incaricato il geometra , di redigere una perizia sullo stato Parte_2
e valore del fabbricato, che veniva stimato in Euro 930.000,00.
In data 11/02/2020 forti raffiche di vento danneggiavano parte del tetto e del soffitto del capannone e, trattandosi di sinistro derivante da eventi atmosferici e quindi indennizzabile sulla base della polizza,
l'attrice aveva provveduto a denunciare il danno presso la compagnia Controparte_2
la quale non contestando l'evento, apriva il sinistro n.
9.508.20.00019 e inviava proprio perito, Ing.
, per la valutazione e stima dei danni dal medesimo quantificati in € 10.250,00. Persona_1
Tuttavia, al momento della liquidazione, la compagnia Assicurativa negava il risarcimento del danno,
pagina 2 di 8 asserendo che il sinistro esulasse dall'oggetto del contratto assicurativo per come stipulato tra le parti, in quanto la polizza non copriva eventuali danni occorsi alla copertura del tetto qualora questa fosse stata costituita da sole lastre di cemento amianto. Tuttavia, l'attrice deduceva l'illogicità dell'assunto di controparte in quanto si trattava di lastre bonificate mediante incapsulamento in schiuma di poliuretano espanso;
mentre il tetto e il soffitto erano corpi separati ed indipendenti l'uno dall'altro. Le raffiche di vento avevano rotto il manto di copertura con conseguente rottura delle lastre sottostanti. Inoltre, la clausola n. 51 del contratto di assicurazione prevedeva espressamente la copertura assicurativa per danni derivanti dalla grandine alle lastre di cemento amianto bonificate.
In ogni caso, qualora non si volesse considerare risarcibile il danno subito dalle lastre di copertura, anche se così non è, secondo quanto stabilito in termini di polizza sarebbero comunque risarcibili i danni subiti dalle lastre del soffitto del capannone in quanto le stesse si sono danneggiate a causa della rottura delle lastre del tetto come previsto dall'art. 40 n. II “Eventi Atmosferici” alla riga 26.
Si costituiva ritualmente in giudizio la compagnia assicurativa convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta deduceva che il rischio verificatosi era escluso dall'art. 40 del contratto assicurativo, che espressamente menzionava tra le ipotesi escluse le lastre in cemento-amianto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti, e le lastre in cemento-amianto o fibrocemento. Quindi la rottura delle lastre di cemento-amianto, a causa di eventi atmosferici violenti, non era coperta da garanzia, ad eccezione dell'ipotesi in cui questa fosse stata conseguenza indiretta, ovvero provocata dalla rottura o lesione del tetto o delle pareti causata da un evento atmosferico.
Mentre nessun riferimento poteva operarsi alla clausola nr. 51 del contratto, che faceva riferimento ai danni provocati dalla grandine, e non a quelli provocati da forti raffiche di vento, come nel caso di specie.
All'udienza del 16 settembre 2022 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. mentre all'udienza del 20 gennaio 2023 ammetteva la prova per testi come indicata nella seconda memoria ex art. 183 di parte attrice.
All'udienza del 12 maggio 2023, del 15 settembre 2023 e del 10 novembre 2023 veniva svolta l'escussione testimoniale, mentre all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 Aprile 2024 il pagina 3 di 8 giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Ai fini della risoluzione delle questioni prospettate è necessario richiamare le norme e i principi applicabili al caso di specie.
Il contratto di assicurazione, disciplinato agli artt. 1882 e ss. c.c., è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Nel caso specifico dell'assicurazione contro i danni, l'assicuratore è tenuto ex art. 1905 c.c., a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro, secondo l'oggetto del contratto per come pattuito tra le parti.
Pertanto, l'azione contrattuale dell'assicurato verso il proprio assicuratore è perimetrata dall'oggetto contrattuale, il quale deve essere ricostruito alla luce dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c.. In particolare, la normativa codicistica assegna valore primario all'interpretazione soggettiva, nella predilezione dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, in relazione non solo al dato scritto, ma anche al comportamento complessivo finanche posteriore alla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, all'art. 40 del contratto di assicurazione vigente tra le parti (doc. 1 allegato all'atto di citazione) prevede al punto II che “la società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. La società non risponde dei danni: ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
subiti da: […] serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, impianti fotovoltaici, pannelli solai termici per effetto di grandine”
pagina 4 di 8 Nella sezione INCENDIO – PACCHETTO “EVENTI SPECIALI PLUS” all'art. 51, rubricato
“grandine su elementi fragili” è previsto altresì che “fermo quando disposto dall'estensione di garanzia relativa agli “EVENTI ATMOSFERICI” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai: serramenti, vetrate e lucernari in genere;
lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
impianti fotovoltaici”.
La società attrice deduce che, per effetto di tali clausole contrattuali, il sinistro sarebbe ricompreso nell'oggetto contrattuale, con obbligo dell'assicuratore al risarcimento danni. Mentre la parte convenuta, sulla base delle clausole ivi richiamate, deduce la non operatività della polizza per le lastre di cemento-amianto, nonché l'inapplicabilità della sezione INCENDIO – PACCHETTO “EVENTI
SPECIALI PLUS” in virtù dell'assenza di specifica pattuizione ed estensione del contratto.
In primo luogo, tale ultima deduzione è infondata, in quanto a pag. 2 del contratto assicurativo, è previsto espressamente che “il contratto prevede le seguenti garanzie (operanti se indicato il relativo premio): Settore incendio e altri danni ai beni: fabbricato, eventi speciali plus (operante) […]”
D'altra parte, non può ritenersi operante l'art. 51 del contratto che si riferisce, per espressa previsione in rubrica, ai danni derivati agli elementi fragili per effetto della grandine, ma non di altri eventi.
I danni derivati all'interno del fabbricato (al controsoffitto, ai lucernai e alle finestre) sono oggetto di copertura assicurativa prevista dall'art. 40 comma II.
La prima parte della disposizione disciplina i danni diretti provocati al fabbricato, mentre la seconda parte della disposizione disciplina i casi di esclusione della garanzia con riferimento ad alcune parti dell'interno del fabbricato e al loro contenuto. Mentre la prima parte del secondo capoverso esclude i danni indiretti derivanti da alcuni particolari eventi atmosferici, ad eccezione del caso in cui i danni siano causati dalla rottura del tetto, la seconda parte della clausola per quanto di interesse prevede una delimitazione oggettiva del danno per: “serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento- amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
lastre in cemento- amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici per effetto di grandine”.
pagina 5 di 8 La relazione di parte dell'Ing. indica che “le lastre di cemento-amianto a forma di coppone sono Per_2
di fatto il sistema di copertura del capannone , le lastre di copertura Persona_3
poggiano direttamente sulle travi in c.a. del sistema strutturale dello stesso capannone;
le lastre di copertura sono state trattate superficialmente con poliuretano espanso realizzando in questo modo
l'incapsulamento dell'intera copertura, realizzando di fatto quindi una struttura di cemento amianto rafforzata del sistema di incapsulamento che la rende abbastanza unitaria ed uniforme;
il controsoffitto è indipendente dalla copertura in quanto si trova sotto di esso e dunque completamente separato, su di esso sono appoggiati pannelli dell'isolamento termico;
(praticamente la trave di copertura a doppia ala sostiene sia la copertura descritta che il controsoffitto, sottostante e distanziato dall'altezza dell'anima della trave). Praticamente l'eventuale distacco dei pannelli di copertura
(protezione verso l'esterno) espone il controsoffitto agli agenti atmosferici direttamente con conseguente distruzione e cedimento a terra del sistema, ma come effetto indotto in quanto mancante la copertura di protezione”.
La stessa compagnia assicurativa ha riconosciuto in sede di perizia redatta successivamente al sinistro,
l'esistenza del danno, non contestato in tale sede.
Nel caso di cui ci si occupa, è dirimente poi la testimonianza del teste all'udienza Testimone_1
del 12 maggio 2023, il quale ha riferito che “ho eseguito con la mia ditta i lavori di riparazione di una parte della copertura del tetto e di una parte del controsoffitto, come da fatture che mi vengono mostrate e che sono state da noi emesse. Confermo di aver proceduto alla riparazione del controsoffitto anche se nelle fatture non è specificato. Abbiamo inserito la dicitura tetto che comprende il tutto. Di solito non lo specifichiamo mai. Ricordo bene che il tetto del capannone era fatto di lastre di cemento amianto bonificate e che era staccato e indipendente dal controsoffitto. Io ricordo di essere andato presso il capannone o il giorno dopo o quello successivo a quando sono stato chiamato dal sig.
e quello che ho visto era che una parte del tetto era scoperchiata e presumo dovuta al vento Parte_1
che ha alzato le prime lastre. Ricordo che vi fu stato un evento particolare e di essere stato chiamato anche da altre persone per i coppi spostati. I pannelli sono andati a cadere su parte del controsoffitto rompendolo. Ricordo di aver notato pezzi dei pannelli volati più lontano e che hanno fatto dei danni più piccoli su altre parti della copertura.”
pagina 6 di 8 Ciò premesso, rimane priva di pregio l'eccezione della convenuta con riguardo all'inoperatività della polizza per il danno subito alle lastre in cemento amianto.
In primo luogo, emerge chiaramente che i danni derivati al controsoffitto ed alle altre parti interne sia derivata dalla rottura del tetto costituito dalle lastre in amianto bonificate e che tali danni rientrino nell'oggetto del contratto di cui all'art. 40, per ciò che concerne “la violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non”.
Per quanto riguarda il tetto, lo stesso è costituito da lastre in amianto, come risulta dalla perizia in atti depositata da parte attrice. Quindi deve ritenersi che, in base all'assetto contrattuale divisato dalle parti, questo danno possa essere oggetto di risarcimento nella misura in cui il tetto sia esso stesso costituito dalle lastre in amianto, nel caso di specie bonificate. Infatti, tutti i casi di esclusione oggettiva disciplinata dalla clausola nr. 40 riguardano ipotesi in cui le lesioni interne non siano causate dalla rottura o lesioni subite dal tetto o dalle pareti. Ciò, in primo luogo, determina la risarcibilità dei danni subiti dal controsoffitto e dalle parti interne del fabbricato così come indicate dall'attore. Mentre per quello che riguarda il danno subìto alle lastre in amianto, il danno deve essere risarcito in quanto le stesse costituiscono il tetto dell'edificio, e non attiene a quanto previsto dalla parte finale della clausola che riguarda l'ipotesi del danno causato alle lastre quando ciò non derivi da danni al tetto, o quando le stesse siano danneggiate per effetto della grandine. Nel caso di specie, le stesse sono state danneggiate dal vento e costituiscono il tetto stesso dell'edificio.
Per tali ragioni la domanda deve essere accolta.
Agli effetti della liquidazione del danno, tenuto conto dell'importo complessivo risultante dalle fatture allegate dalla parte attrice e della valutazione del danno effettuate prima facie dalla compagnia assicurativa, si ritiene congruo l'importo di Euro 10.259,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi.
Le spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e s.m.i. in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per tutte le fasi svolte e nel valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 258/2022 RGACC, disattesa o assorbita ogni altra eccezione così dispone:
pagina 7 di 8 - Accoglie la domanda attorea;
- Accerta e dichiara che il danno subito dall'attrice rientra nei termini di polizza e per l'effetto condanna la compagnia con sede in Milano (MI) via Spadolini Giovanni 7, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., C.F. - P.Iva al risarcimento P.IVA_2 P.IVA_3
del danno in favore dell'attrice per la somma di € 10.259,00 oltre interessi;
- Condanna la compagnia alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed Iva come per legge, oltre al rimborso di € 237,00 quale contributo unificato
Urbino, lì 15.11.2025
Il Giudice on.
AN RC
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN RC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISI Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. BARZOTTI BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI RODOLFO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice Parte_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare che il danno subito dal capannone del signor rientra nei termini di polizza e per l'effetto Parte_1
condannare la compagnia con sede in Milano (MI) via Spadolini Giovanni 7, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., C.F. - P.Iva al risarcimento del P.IVA_2 P.IVA_3
danno in favore del sig. per la somma di € 24.480,28, di cui € 2.514,66 per lo Parte_1
smaltimento dei materiali pericolosi, o nella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
pagina 1 di 8 in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea compensare le spese e le competenze del presente giudizio anche in ragione della mancata partecipazione di parte convenuta alla Mediazione.”
Parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'ill.mo Giudice del Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e di competenze professionali di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
compagnia assicurativa previo accertamento dell'operatività della polizza Controparte_1
assicurativa stipulata, al fine di sentire condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito.
A tal fine, esponeva il sig. che in data 05/12/2018, in occasione dell'accensione di un Parte_1
mutuo per la ristrutturazione del capannone di sua proprietà, aveva sottoscritto polizza assicurativa n.
508.058.00.00102194 con la compagnia , con sede in Milano (MI) via Spadolini CP_1
Giovanni 7, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. - P.Iva sul P.IVA_2 P.IVA_3
fabbricato sito in Cagli (PU) via del Trebbio 33/B distinto a Catasto Fabbricati del comune di Cagli al foglio 123 particella 96, cat D/1 presso il quale il svolge attività di Impresa. Ai fini Parte_1
dell'erogazione del mutuo per la ristrutturazione del capannone, la , Controparte_3
erogatrice del mutuo, aveva incaricato il geometra , di redigere una perizia sullo stato Parte_2
e valore del fabbricato, che veniva stimato in Euro 930.000,00.
In data 11/02/2020 forti raffiche di vento danneggiavano parte del tetto e del soffitto del capannone e, trattandosi di sinistro derivante da eventi atmosferici e quindi indennizzabile sulla base della polizza,
l'attrice aveva provveduto a denunciare il danno presso la compagnia Controparte_2
la quale non contestando l'evento, apriva il sinistro n.
9.508.20.00019 e inviava proprio perito, Ing.
, per la valutazione e stima dei danni dal medesimo quantificati in € 10.250,00. Persona_1
Tuttavia, al momento della liquidazione, la compagnia Assicurativa negava il risarcimento del danno,
pagina 2 di 8 asserendo che il sinistro esulasse dall'oggetto del contratto assicurativo per come stipulato tra le parti, in quanto la polizza non copriva eventuali danni occorsi alla copertura del tetto qualora questa fosse stata costituita da sole lastre di cemento amianto. Tuttavia, l'attrice deduceva l'illogicità dell'assunto di controparte in quanto si trattava di lastre bonificate mediante incapsulamento in schiuma di poliuretano espanso;
mentre il tetto e il soffitto erano corpi separati ed indipendenti l'uno dall'altro. Le raffiche di vento avevano rotto il manto di copertura con conseguente rottura delle lastre sottostanti. Inoltre, la clausola n. 51 del contratto di assicurazione prevedeva espressamente la copertura assicurativa per danni derivanti dalla grandine alle lastre di cemento amianto bonificate.
In ogni caso, qualora non si volesse considerare risarcibile il danno subito dalle lastre di copertura, anche se così non è, secondo quanto stabilito in termini di polizza sarebbero comunque risarcibili i danni subiti dalle lastre del soffitto del capannone in quanto le stesse si sono danneggiate a causa della rottura delle lastre del tetto come previsto dall'art. 40 n. II “Eventi Atmosferici” alla riga 26.
Si costituiva ritualmente in giudizio la compagnia assicurativa convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta deduceva che il rischio verificatosi era escluso dall'art. 40 del contratto assicurativo, che espressamente menzionava tra le ipotesi escluse le lastre in cemento-amianto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti, e le lastre in cemento-amianto o fibrocemento. Quindi la rottura delle lastre di cemento-amianto, a causa di eventi atmosferici violenti, non era coperta da garanzia, ad eccezione dell'ipotesi in cui questa fosse stata conseguenza indiretta, ovvero provocata dalla rottura o lesione del tetto o delle pareti causata da un evento atmosferico.
Mentre nessun riferimento poteva operarsi alla clausola nr. 51 del contratto, che faceva riferimento ai danni provocati dalla grandine, e non a quelli provocati da forti raffiche di vento, come nel caso di specie.
All'udienza del 16 settembre 2022 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. mentre all'udienza del 20 gennaio 2023 ammetteva la prova per testi come indicata nella seconda memoria ex art. 183 di parte attrice.
All'udienza del 12 maggio 2023, del 15 settembre 2023 e del 10 novembre 2023 veniva svolta l'escussione testimoniale, mentre all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 Aprile 2024 il pagina 3 di 8 giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Ai fini della risoluzione delle questioni prospettate è necessario richiamare le norme e i principi applicabili al caso di specie.
Il contratto di assicurazione, disciplinato agli artt. 1882 e ss. c.c., è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Nel caso specifico dell'assicurazione contro i danni, l'assicuratore è tenuto ex art. 1905 c.c., a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro, secondo l'oggetto del contratto per come pattuito tra le parti.
Pertanto, l'azione contrattuale dell'assicurato verso il proprio assicuratore è perimetrata dall'oggetto contrattuale, il quale deve essere ricostruito alla luce dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c.. In particolare, la normativa codicistica assegna valore primario all'interpretazione soggettiva, nella predilezione dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, in relazione non solo al dato scritto, ma anche al comportamento complessivo finanche posteriore alla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, all'art. 40 del contratto di assicurazione vigente tra le parti (doc. 1 allegato all'atto di citazione) prevede al punto II che “la società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. La società non risponde dei danni: ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
subiti da: […] serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, impianti fotovoltaici, pannelli solai termici per effetto di grandine”
pagina 4 di 8 Nella sezione INCENDIO – PACCHETTO “EVENTI SPECIALI PLUS” all'art. 51, rubricato
“grandine su elementi fragili” è previsto altresì che “fermo quando disposto dall'estensione di garanzia relativa agli “EVENTI ATMOSFERICI” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai: serramenti, vetrate e lucernari in genere;
lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
impianti fotovoltaici”.
La società attrice deduce che, per effetto di tali clausole contrattuali, il sinistro sarebbe ricompreso nell'oggetto contrattuale, con obbligo dell'assicuratore al risarcimento danni. Mentre la parte convenuta, sulla base delle clausole ivi richiamate, deduce la non operatività della polizza per le lastre di cemento-amianto, nonché l'inapplicabilità della sezione INCENDIO – PACCHETTO “EVENTI
SPECIALI PLUS” in virtù dell'assenza di specifica pattuizione ed estensione del contratto.
In primo luogo, tale ultima deduzione è infondata, in quanto a pag. 2 del contratto assicurativo, è previsto espressamente che “il contratto prevede le seguenti garanzie (operanti se indicato il relativo premio): Settore incendio e altri danni ai beni: fabbricato, eventi speciali plus (operante) […]”
D'altra parte, non può ritenersi operante l'art. 51 del contratto che si riferisce, per espressa previsione in rubrica, ai danni derivati agli elementi fragili per effetto della grandine, ma non di altri eventi.
I danni derivati all'interno del fabbricato (al controsoffitto, ai lucernai e alle finestre) sono oggetto di copertura assicurativa prevista dall'art. 40 comma II.
La prima parte della disposizione disciplina i danni diretti provocati al fabbricato, mentre la seconda parte della disposizione disciplina i casi di esclusione della garanzia con riferimento ad alcune parti dell'interno del fabbricato e al loro contenuto. Mentre la prima parte del secondo capoverso esclude i danni indiretti derivanti da alcuni particolari eventi atmosferici, ad eccezione del caso in cui i danni siano causati dalla rottura del tetto, la seconda parte della clausola per quanto di interesse prevede una delimitazione oggettiva del danno per: “serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento- amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
lastre in cemento- amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici per effetto di grandine”.
pagina 5 di 8 La relazione di parte dell'Ing. indica che “le lastre di cemento-amianto a forma di coppone sono Per_2
di fatto il sistema di copertura del capannone , le lastre di copertura Persona_3
poggiano direttamente sulle travi in c.a. del sistema strutturale dello stesso capannone;
le lastre di copertura sono state trattate superficialmente con poliuretano espanso realizzando in questo modo
l'incapsulamento dell'intera copertura, realizzando di fatto quindi una struttura di cemento amianto rafforzata del sistema di incapsulamento che la rende abbastanza unitaria ed uniforme;
il controsoffitto è indipendente dalla copertura in quanto si trova sotto di esso e dunque completamente separato, su di esso sono appoggiati pannelli dell'isolamento termico;
(praticamente la trave di copertura a doppia ala sostiene sia la copertura descritta che il controsoffitto, sottostante e distanziato dall'altezza dell'anima della trave). Praticamente l'eventuale distacco dei pannelli di copertura
(protezione verso l'esterno) espone il controsoffitto agli agenti atmosferici direttamente con conseguente distruzione e cedimento a terra del sistema, ma come effetto indotto in quanto mancante la copertura di protezione”.
La stessa compagnia assicurativa ha riconosciuto in sede di perizia redatta successivamente al sinistro,
l'esistenza del danno, non contestato in tale sede.
Nel caso di cui ci si occupa, è dirimente poi la testimonianza del teste all'udienza Testimone_1
del 12 maggio 2023, il quale ha riferito che “ho eseguito con la mia ditta i lavori di riparazione di una parte della copertura del tetto e di una parte del controsoffitto, come da fatture che mi vengono mostrate e che sono state da noi emesse. Confermo di aver proceduto alla riparazione del controsoffitto anche se nelle fatture non è specificato. Abbiamo inserito la dicitura tetto che comprende il tutto. Di solito non lo specifichiamo mai. Ricordo bene che il tetto del capannone era fatto di lastre di cemento amianto bonificate e che era staccato e indipendente dal controsoffitto. Io ricordo di essere andato presso il capannone o il giorno dopo o quello successivo a quando sono stato chiamato dal sig.
e quello che ho visto era che una parte del tetto era scoperchiata e presumo dovuta al vento Parte_1
che ha alzato le prime lastre. Ricordo che vi fu stato un evento particolare e di essere stato chiamato anche da altre persone per i coppi spostati. I pannelli sono andati a cadere su parte del controsoffitto rompendolo. Ricordo di aver notato pezzi dei pannelli volati più lontano e che hanno fatto dei danni più piccoli su altre parti della copertura.”
pagina 6 di 8 Ciò premesso, rimane priva di pregio l'eccezione della convenuta con riguardo all'inoperatività della polizza per il danno subito alle lastre in cemento amianto.
In primo luogo, emerge chiaramente che i danni derivati al controsoffitto ed alle altre parti interne sia derivata dalla rottura del tetto costituito dalle lastre in amianto bonificate e che tali danni rientrino nell'oggetto del contratto di cui all'art. 40, per ciò che concerne “la violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non”.
Per quanto riguarda il tetto, lo stesso è costituito da lastre in amianto, come risulta dalla perizia in atti depositata da parte attrice. Quindi deve ritenersi che, in base all'assetto contrattuale divisato dalle parti, questo danno possa essere oggetto di risarcimento nella misura in cui il tetto sia esso stesso costituito dalle lastre in amianto, nel caso di specie bonificate. Infatti, tutti i casi di esclusione oggettiva disciplinata dalla clausola nr. 40 riguardano ipotesi in cui le lesioni interne non siano causate dalla rottura o lesioni subite dal tetto o dalle pareti. Ciò, in primo luogo, determina la risarcibilità dei danni subiti dal controsoffitto e dalle parti interne del fabbricato così come indicate dall'attore. Mentre per quello che riguarda il danno subìto alle lastre in amianto, il danno deve essere risarcito in quanto le stesse costituiscono il tetto dell'edificio, e non attiene a quanto previsto dalla parte finale della clausola che riguarda l'ipotesi del danno causato alle lastre quando ciò non derivi da danni al tetto, o quando le stesse siano danneggiate per effetto della grandine. Nel caso di specie, le stesse sono state danneggiate dal vento e costituiscono il tetto stesso dell'edificio.
Per tali ragioni la domanda deve essere accolta.
Agli effetti della liquidazione del danno, tenuto conto dell'importo complessivo risultante dalle fatture allegate dalla parte attrice e della valutazione del danno effettuate prima facie dalla compagnia assicurativa, si ritiene congruo l'importo di Euro 10.259,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi.
Le spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e s.m.i. in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per tutte le fasi svolte e nel valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 258/2022 RGACC, disattesa o assorbita ogni altra eccezione così dispone:
pagina 7 di 8 - Accoglie la domanda attorea;
- Accerta e dichiara che il danno subito dall'attrice rientra nei termini di polizza e per l'effetto condanna la compagnia con sede in Milano (MI) via Spadolini Giovanni 7, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., C.F. - P.Iva al risarcimento P.IVA_2 P.IVA_3
del danno in favore dell'attrice per la somma di € 10.259,00 oltre interessi;
- Condanna la compagnia alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed Iva come per legge, oltre al rimborso di € 237,00 quale contributo unificato
Urbino, lì 15.11.2025
Il Giudice on.
AN RC
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