Art. 3.
Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attivita', agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 puo' essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalita' previste dall' articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 , sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.
Tale assegno integrativo e' a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attivita', agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 puo' essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalita' previste dall' articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 , sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.
Tale assegno integrativo e' a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.