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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6102/2025
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa CL OM
dott.ssa LA ED ER Giudice rel.
dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24.9.2025, assunto in decisione in data 11.12.2025 e vertente tra
(c.f. C.F._1 ) nata a [...] il [...] Parte_1
e tra
Parte_2 (c.f. C.F. 2 ), nato a [...] il 9.51978, entrambi con l'avvocato Elena Volontieri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Legnano, via XX
Settembre n.7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto nel Comune di Roncello
(MB) in data 03/09/2011, in regime di separazione dei beni, atto trascritto presso il Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Roncello N. 15 – Parte II Serie A Uff.
1 - Anno 2011; _
-Ordinare al Comune di Roncello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Spese legali compensate fra le parti;
I sottoscritti chiedono di
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni:
-Dichiarare i coniugi indipendenti economicamente.
- I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguarderanno relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli continueranno a vivere insieme alla madre nella casa coniugale di Roncello (MB), Via E. Montale,
11, di proprietà di entrambi i coniugi che verrà assegnata alla signora Parte_1
Il padre potrà tenere con sé i figli a settimane alternate con la madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita
-
da scuola alla domenica sera quando il genitore riporterà i figli all'altro con lo scambio dei libri scolastici e del relativo materiale. Il padre potrà tenere con sé i figli il martedì di ogni settimana, dall'uscita della scuola fino alla mattina del mercoledì successivo, quando li accompagnerà direttamente a scuola. Durante
l'estate i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi, o anche non consecutivi, con ciascun genitore, in un periodo da giugno all'inizio di settembre, periodo che i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, e un'altra settimana consecutiva durante il resto dell'anno.
Festività natalizie ad anni alterni con la madre nelle settimane dal 26 al 2 gennaio e dal 2 all'inizio della scuola, nonché dal 24 al 25 dicembre mattina e dal 25 mattina al 26 mattina ad anni alterni. Vacanze
pasquali ad anni alterni con suddivisione del periodo in due parti (dalla fine della scuola al sabato di
Pasqua e da Pasqua alla ripresa della scuola). Ponti ad anni alteri. I genitori, di comune accordo, potranno decidere di modificare il calendario delle visite sopra indicato, compatibilmente con i loro impegni e con quelli dei figli, con un preavviso di almeno sette giorni.
- Il Signor Parte_2 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00
(€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto alla stessa intestato, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT,
costo vita;
- Signor Parte_2 terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida relative alle spese Straordinarie per i figli approvate dal Tribunale di Monza in data
07/05/2018, da intendersi qui integralmente riportate.
-L'assegno UNICO, erogato dall'INPS per i figli, continuerà ad essere riscosso integralmente dalla madre;
,si obbliga a trasferire alla Signora Parte_1Il Signor il 50% della Parte_2
proprietà dell'immobile ex casa coniugale e del box pertinenziale siti in Roncello (MB), Via E. Montale
11, identificati catastalmente come segue: Appartamento FOGLIO 1, PARTICELLA 521, SUB 3,
PIANO S1-T, CAT. A/2, cl. 3, vani 5,5, rendita € 468,68 Box FOGLIO 1, PARTICELLA 521, SUB 70,
PIANO S1, Cat. C/6 – cl. 1, superficie catastale 14 mq., rendita € 36,88 al corrispettivo corrispondente all'ammontare della quota di metà del debito residuo, da calcolarsi con riferimento alla data del detto trasferimento;
- La Signora Parte_1 si obbliga ad acquistare la quota di proprietà del Signor [...]
Parte 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserve, l'appartamento e relative pertinenze, il tutto attualmente gravato da ipoteca a garanzia di mutuo cointestato residuo, come in premessa precisato, fissando la data del rogito presso suo notaio di fiducia entro 30 gg dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio;
-Il pagamento del corrispettivo della cessione verrà adempiuto mediante accollo da parte della Signora Parte_1 della quota di metà (di competenza del Signor Parte_2 ) del debito residuo del mutuo sopra citato, da calcolarsi alla data del trasferimento di cui trattasi, come deliberato dalla banca, che libererà il Parte_2 da ogni obbligo all'atto della firma dell'atto notarile di cessione della propria quota di proprietà senza nulla pretendere (doc. 12);
Tutti gli oneri notarili relativi all'acquisto della proprietà saranno a carico della Signora Parte_1 comprese tutte le spese relative alla dichiarazione di conformità e alla certificazione energetica ove necessarie.
- Il Parte 2 riconosce di dover ancora corrispondere alla Parte_1 le seguenti somme: € 2.300,00 per alimenti dovuti per i figli da febbraio 2025 (saldo dovuto € 300,00) a giugno 2025 e Agosto 2025, €
2.300,00 a titolo di rimborso della propria quota di mutuo di cui € 300,00 dovute a saldo della rata di febbraio 2025 e € 2000,00 per le rate non corrisposte da marzo 2025 al giugno 2025 e ad Agosto 2025, inoltre non sono stati corrisposti € 2.124,85 a titolo di rimborso di spese straordinarie per i figli al 30
Giugno 2025, per un totale ad oggi ancora dovuto di € 6.724,85;
-Le parti danno atto di aver già regolato ogni rapporto di natura economico- patrimoniale, dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra ad esclusioni degli adempimenti sopra specificati;
Motivi della decisione
Premesso che:
hanno contratto matrimonio in data 3.9.2011 a Roncello;
Parte_1 e Parte_2
Dall'unione sono nati Per_1 9.12.2010 e Per_2 17.9.2016;
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 17.7.2024.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, tenutasi con la modalità della trattazione scritta (5.7.2024) non vi è mai stata riconciliazione, ripresa, sia pur temporanea, dellané convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente certamente impossibile ilmeno, che sarebbe suocosì ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (Per_1 9.12.2010 e Per_2 17.9.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta daIl Tribunale,
[...]
con ricorso depositato in data 24.9.2025, così provvede: Parte_1 e Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Roncello in data 3.9.2011 (atto n. 15 parte II – Parte_1 e Parte_2
serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Roncello, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Presidente
CL OM
Il Giudice relatore
LA ED ER
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa CL OM
dott.ssa LA ED ER Giudice rel.
dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24.9.2025, assunto in decisione in data 11.12.2025 e vertente tra
(c.f. C.F._1 ) nata a [...] il [...] Parte_1
e tra
Parte_2 (c.f. C.F. 2 ), nato a [...] il 9.51978, entrambi con l'avvocato Elena Volontieri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Legnano, via XX
Settembre n.7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto nel Comune di Roncello
(MB) in data 03/09/2011, in regime di separazione dei beni, atto trascritto presso il Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Roncello N. 15 – Parte II Serie A Uff.
1 - Anno 2011; _
-Ordinare al Comune di Roncello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Spese legali compensate fra le parti;
I sottoscritti chiedono di
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni:
-Dichiarare i coniugi indipendenti economicamente.
- I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguarderanno relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli continueranno a vivere insieme alla madre nella casa coniugale di Roncello (MB), Via E. Montale,
11, di proprietà di entrambi i coniugi che verrà assegnata alla signora Parte_1
Il padre potrà tenere con sé i figli a settimane alternate con la madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita
-
da scuola alla domenica sera quando il genitore riporterà i figli all'altro con lo scambio dei libri scolastici e del relativo materiale. Il padre potrà tenere con sé i figli il martedì di ogni settimana, dall'uscita della scuola fino alla mattina del mercoledì successivo, quando li accompagnerà direttamente a scuola. Durante
l'estate i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi, o anche non consecutivi, con ciascun genitore, in un periodo da giugno all'inizio di settembre, periodo che i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, e un'altra settimana consecutiva durante il resto dell'anno.
Festività natalizie ad anni alterni con la madre nelle settimane dal 26 al 2 gennaio e dal 2 all'inizio della scuola, nonché dal 24 al 25 dicembre mattina e dal 25 mattina al 26 mattina ad anni alterni. Vacanze
pasquali ad anni alterni con suddivisione del periodo in due parti (dalla fine della scuola al sabato di
Pasqua e da Pasqua alla ripresa della scuola). Ponti ad anni alteri. I genitori, di comune accordo, potranno decidere di modificare il calendario delle visite sopra indicato, compatibilmente con i loro impegni e con quelli dei figli, con un preavviso di almeno sette giorni.
- Il Signor Parte_2 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00
(€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto alla stessa intestato, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT,
costo vita;
- Signor Parte_2 terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida relative alle spese Straordinarie per i figli approvate dal Tribunale di Monza in data
07/05/2018, da intendersi qui integralmente riportate.
-L'assegno UNICO, erogato dall'INPS per i figli, continuerà ad essere riscosso integralmente dalla madre;
,si obbliga a trasferire alla Signora Parte_1Il Signor il 50% della Parte_2
proprietà dell'immobile ex casa coniugale e del box pertinenziale siti in Roncello (MB), Via E. Montale
11, identificati catastalmente come segue: Appartamento FOGLIO 1, PARTICELLA 521, SUB 3,
PIANO S1-T, CAT. A/2, cl. 3, vani 5,5, rendita € 468,68 Box FOGLIO 1, PARTICELLA 521, SUB 70,
PIANO S1, Cat. C/6 – cl. 1, superficie catastale 14 mq., rendita € 36,88 al corrispettivo corrispondente all'ammontare della quota di metà del debito residuo, da calcolarsi con riferimento alla data del detto trasferimento;
- La Signora Parte_1 si obbliga ad acquistare la quota di proprietà del Signor [...]
Parte 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserve, l'appartamento e relative pertinenze, il tutto attualmente gravato da ipoteca a garanzia di mutuo cointestato residuo, come in premessa precisato, fissando la data del rogito presso suo notaio di fiducia entro 30 gg dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio;
-Il pagamento del corrispettivo della cessione verrà adempiuto mediante accollo da parte della Signora Parte_1 della quota di metà (di competenza del Signor Parte_2 ) del debito residuo del mutuo sopra citato, da calcolarsi alla data del trasferimento di cui trattasi, come deliberato dalla banca, che libererà il Parte_2 da ogni obbligo all'atto della firma dell'atto notarile di cessione della propria quota di proprietà senza nulla pretendere (doc. 12);
Tutti gli oneri notarili relativi all'acquisto della proprietà saranno a carico della Signora Parte_1 comprese tutte le spese relative alla dichiarazione di conformità e alla certificazione energetica ove necessarie.
- Il Parte 2 riconosce di dover ancora corrispondere alla Parte_1 le seguenti somme: € 2.300,00 per alimenti dovuti per i figli da febbraio 2025 (saldo dovuto € 300,00) a giugno 2025 e Agosto 2025, €
2.300,00 a titolo di rimborso della propria quota di mutuo di cui € 300,00 dovute a saldo della rata di febbraio 2025 e € 2000,00 per le rate non corrisposte da marzo 2025 al giugno 2025 e ad Agosto 2025, inoltre non sono stati corrisposti € 2.124,85 a titolo di rimborso di spese straordinarie per i figli al 30
Giugno 2025, per un totale ad oggi ancora dovuto di € 6.724,85;
-Le parti danno atto di aver già regolato ogni rapporto di natura economico- patrimoniale, dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra ad esclusioni degli adempimenti sopra specificati;
Motivi della decisione
Premesso che:
hanno contratto matrimonio in data 3.9.2011 a Roncello;
Parte_1 e Parte_2
Dall'unione sono nati Per_1 9.12.2010 e Per_2 17.9.2016;
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 17.7.2024.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, tenutasi con la modalità della trattazione scritta (5.7.2024) non vi è mai stata riconciliazione, ripresa, sia pur temporanea, dellané convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente certamente impossibile ilmeno, che sarebbe suocosì ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (Per_1 9.12.2010 e Per_2 17.9.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta daIl Tribunale,
[...]
con ricorso depositato in data 24.9.2025, così provvede: Parte_1 e Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Roncello in data 3.9.2011 (atto n. 15 parte II – Parte_1 e Parte_2
serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Roncello, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Presidente
CL OM
Il Giudice relatore
LA ED ER