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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2144 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Fabrizio Di Guardo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
La prestazione in oggetto indennità di accompagnamento, è stata revocata per perdita del requisito sanitario.
L'art. 52 della Legge n.88/1989 è – per espressa previsione normativa – applicabile unicamente alle pensioni erogate su base contributiva (iscritti AGO) nonché all'assegno sociale (indebiti previdenziali).
Trattandosi di normativa di sanatoria essa è eccezionale per definizione e come tale non
è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
La Corte Costituzionale ha, infatti, in più occasioni (sent. n.448/00 e sent. n.264/04)
sancito che i limiti previsti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale non possono essere estesi a quello assistenziale.
Ne deriva che l'animus del percipiente la prestazione non rileva ai fini della ripetibilità,
così come sono irrilevanti le ragioni che hanno condotto alla formazione dell'indebito che, essendo del tutto sfornito di disciplina speciale, risulta integralmente assoggettato alle regole dell'indebito ordinario ex art. 2033 c.c.
In materia di indebiti assistenziali occorre allora distinguere tra indebito dovuto al mancato possesso dei requisiti economici e indebito derivante dal venir meno dei requisiti sanitari, giacchè in tale seconda ipotesi la ripetibilità deve ritenersi consentita fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita medica di verifica. Va dunque applicato il principio (v Cass. n. 13917 e n. 13915 del 2021) secondo il quale le prestazioni di assistenza sono ripetibili, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese vista la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 28.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2144 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Fabrizio Di Guardo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
La prestazione in oggetto indennità di accompagnamento, è stata revocata per perdita del requisito sanitario.
L'art. 52 della Legge n.88/1989 è – per espressa previsione normativa – applicabile unicamente alle pensioni erogate su base contributiva (iscritti AGO) nonché all'assegno sociale (indebiti previdenziali).
Trattandosi di normativa di sanatoria essa è eccezionale per definizione e come tale non
è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
La Corte Costituzionale ha, infatti, in più occasioni (sent. n.448/00 e sent. n.264/04)
sancito che i limiti previsti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale non possono essere estesi a quello assistenziale.
Ne deriva che l'animus del percipiente la prestazione non rileva ai fini della ripetibilità,
così come sono irrilevanti le ragioni che hanno condotto alla formazione dell'indebito che, essendo del tutto sfornito di disciplina speciale, risulta integralmente assoggettato alle regole dell'indebito ordinario ex art. 2033 c.c.
In materia di indebiti assistenziali occorre allora distinguere tra indebito dovuto al mancato possesso dei requisiti economici e indebito derivante dal venir meno dei requisiti sanitari, giacchè in tale seconda ipotesi la ripetibilità deve ritenersi consentita fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita medica di verifica. Va dunque applicato il principio (v Cass. n. 13917 e n. 13915 del 2021) secondo il quale le prestazioni di assistenza sono ripetibili, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese vista la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 28.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3