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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1152/2024 V.G promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Monica
TI e dall'Avv. Rosa Cirigliano
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 17-03-2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.02.2003 in Mentana (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mentana (RM), alla parte II, Serie A, N. 1, anno 2003 e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(Roma, 29.07.2003) e (Roma, 19.01.2008), hanno dedotto che nel tempo Parte_3 la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 17-03-2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Mentana Via Nomentana 121 lettera D di proprietà del signor
viene a lui assegnata ed ivi vivrà con il figlio maggiorenne non ancora Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, la moglie se ne è già allontanata;
3) La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre in Monterotondo Via Panaro n. 1 bis. I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo tutte le decisioni, in particolare quelle concernenti la salute, l'educazione, l'istruzione e le scelte sportive della figlia, tenendo conto delle sue necessità, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia attesa l'età (16 anni), ogni volta Pt_3 che lo desideri, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di relazione della ragazza, nonché con gli obblighi lavorativi del genitore;
allo stesso modo durante le festività natalizie e pasquali, nonché durante il periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con le esigenze e gli impegni di entrambi sempre con previo avviso alla madre;
5) Il sig. provvederà per intero al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1 studente universitario non ancora economicamente autosufficiente;
6) La sig.ra provvederà per intero al mantenimento della figlia minorenne Parte_2
; Pt_3
7) Le spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori;
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerato il ricorso congiunto, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugati in data 23.02.2003 in Mentana (RM), matrimonio trascritto
[...] regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mentana (RM), alla parte II,
Serie A, N. 1, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mentana
(RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese di lite tra le parti,
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1152/2024 V.G promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Monica
TI e dall'Avv. Rosa Cirigliano
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 17-03-2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.02.2003 in Mentana (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mentana (RM), alla parte II, Serie A, N. 1, anno 2003 e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(Roma, 29.07.2003) e (Roma, 19.01.2008), hanno dedotto che nel tempo Parte_3 la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 17-03-2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Mentana Via Nomentana 121 lettera D di proprietà del signor
viene a lui assegnata ed ivi vivrà con il figlio maggiorenne non ancora Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, la moglie se ne è già allontanata;
3) La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre in Monterotondo Via Panaro n. 1 bis. I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo tutte le decisioni, in particolare quelle concernenti la salute, l'educazione, l'istruzione e le scelte sportive della figlia, tenendo conto delle sue necessità, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia attesa l'età (16 anni), ogni volta Pt_3 che lo desideri, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di relazione della ragazza, nonché con gli obblighi lavorativi del genitore;
allo stesso modo durante le festività natalizie e pasquali, nonché durante il periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con le esigenze e gli impegni di entrambi sempre con previo avviso alla madre;
5) Il sig. provvederà per intero al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1 studente universitario non ancora economicamente autosufficiente;
6) La sig.ra provvederà per intero al mantenimento della figlia minorenne Parte_2
; Pt_3
7) Le spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori;
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerato il ricorso congiunto, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugati in data 23.02.2003 in Mentana (RM), matrimonio trascritto
[...] regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mentana (RM), alla parte II,
Serie A, N. 1, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mentana
(RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese di lite tra le parti,
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia