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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA BORGHETTO 2H 28121 PIACENZA presso il Difensore CP_1
[...]
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
V. BEL. N. 13 20122 MILANO presso il Difensore LU CA
CONVENUTO
E nei confronti di
C.F. e P. IVA ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_2
indirizzo telematico con l'avv. GIUSEPPE LOMBONI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come in atti.
*******
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Il sig. aveva Parte_1
stipulato con società del gruppo un contratto Controparte_2 CP_4
per l'attivazione e gestione della propria casella di posta elettronica certificata (PEC),
e ciò sin dall'anno 2016 (produce fattura attivazione casella PEC del 12.07.2016).
Il servizio prevedeva che in possesso delle credenziali dell'utente, si CP_2
occupasse direttamente e autonomamente della ricezione e visione di tutta la posta certificata in arrivo, consultando la casella e comunicando al cliente il contenuto delle comunicazioni ricevute tramite PEC. Espone al riguardo che nel 2017 il sig. Per_1
(cognato dell'attore) lo aveva convenuto in giudizio presso il Tribunale di
[...]
Piacenza (RG Lav. 561/2017) per il pagamento di quanto dovuto per la collaborazione prestata nell'azienda agricola dal 1995 al 2003; che l'atto introduttivo del giudizio fu notificato tramite PEC alla casella gestita da che omise di comunicarlo CP_2
all'attore. Il quale, di conseguenza, rimase contumace e fu condannato con sentenza n. 256/2020 al pagamento di € 165.000,00 (a fronte di una richiesta originaria di €
539.000,00). Espone di aver avuto contezza del giudizio solo il 19 aprile 2022, quando ricevette la notifica dell'atto di precetto per € 174.700,52; di aver subito – non essendo in condizioni di adempiere – pignoramento presso terzi per € 262.050,78, che comportò: Il pagamento di € 199.413,58 al (€ 26.451,06 dalla procedura Per_1
esecutiva + € 172.962,52 con bonifico del 31.01.2024); l'impossibilità di effettuare investimenti necessari per l'attività vitivinicola;
la rinuncia a contributi regionali per
€ 18.649,00; costi per finanziamenti bancari contratti per far fronte alla situazione.
pagina 2 di 5 Si costituiva resistendo la convenuta, contestando interamente quanto ex
adverso argomentato, dedotto ed eccepito e in particolare evidenziando la mancanza di nesso causale tra condotta ascritta e pregiudizio subito;
osservando al riguardo che era a conoscenza del giudizio già nel 2018, come dimostrato dal verbale di Parte_1
causa che attesta la notifica "a mani alla residenza del sig. del ricorso e del Parte_1
verbale del 20.03.2018; che non si presentò nemmeno all'interrogatorio Parte_1
formale, contribuendo alla propria soccombenza;
che dunque, sostanzialmente,
imputet sibi.
Si costituiva altresì la terza chiamata eccependo la violazione della CP_3
clausola compromissoria, dovendo la controversia essere devoluta in arbitri, e lamentando un "deserto probatorio" che impedirebbe una corretta valutazione della copertura assicurativa.
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
pagina 3 di 5 9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
14574/2010).
Tanto premesso, la questione che emerge in termini di maggior evidenza determinando il rigetto della domanda attorea è la prova, documentale, della notifica a mani di atto introduttivo e verbale della causa di lavoro, posta legalmente a conoscenza della parte che è dunque rimasta contumace per proprio fatto e colpa, così
interrompendo il nesso causale con la propria (omissiva) condotta di per sé idonea e sufficiente a determinare i danni subiti. Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt.
Ne discende il rigetto della domanda;
spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa); compensate interamente tra convenuta e terza chiamata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in Euro 6.000,00 oltre Iva e accessori per ciascuna;
interamente compensate tra convenuta e terza.
Piacenza, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA BORGHETTO 2H 28121 PIACENZA presso il Difensore CP_1
[...]
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
V. BEL. N. 13 20122 MILANO presso il Difensore LU CA
CONVENUTO
E nei confronti di
C.F. e P. IVA ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_2
indirizzo telematico con l'avv. GIUSEPPE LOMBONI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come in atti.
*******
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Il sig. aveva Parte_1
stipulato con società del gruppo un contratto Controparte_2 CP_4
per l'attivazione e gestione della propria casella di posta elettronica certificata (PEC),
e ciò sin dall'anno 2016 (produce fattura attivazione casella PEC del 12.07.2016).
Il servizio prevedeva che in possesso delle credenziali dell'utente, si CP_2
occupasse direttamente e autonomamente della ricezione e visione di tutta la posta certificata in arrivo, consultando la casella e comunicando al cliente il contenuto delle comunicazioni ricevute tramite PEC. Espone al riguardo che nel 2017 il sig. Per_1
(cognato dell'attore) lo aveva convenuto in giudizio presso il Tribunale di
[...]
Piacenza (RG Lav. 561/2017) per il pagamento di quanto dovuto per la collaborazione prestata nell'azienda agricola dal 1995 al 2003; che l'atto introduttivo del giudizio fu notificato tramite PEC alla casella gestita da che omise di comunicarlo CP_2
all'attore. Il quale, di conseguenza, rimase contumace e fu condannato con sentenza n. 256/2020 al pagamento di € 165.000,00 (a fronte di una richiesta originaria di €
539.000,00). Espone di aver avuto contezza del giudizio solo il 19 aprile 2022, quando ricevette la notifica dell'atto di precetto per € 174.700,52; di aver subito – non essendo in condizioni di adempiere – pignoramento presso terzi per € 262.050,78, che comportò: Il pagamento di € 199.413,58 al (€ 26.451,06 dalla procedura Per_1
esecutiva + € 172.962,52 con bonifico del 31.01.2024); l'impossibilità di effettuare investimenti necessari per l'attività vitivinicola;
la rinuncia a contributi regionali per
€ 18.649,00; costi per finanziamenti bancari contratti per far fronte alla situazione.
pagina 2 di 5 Si costituiva resistendo la convenuta, contestando interamente quanto ex
adverso argomentato, dedotto ed eccepito e in particolare evidenziando la mancanza di nesso causale tra condotta ascritta e pregiudizio subito;
osservando al riguardo che era a conoscenza del giudizio già nel 2018, come dimostrato dal verbale di Parte_1
causa che attesta la notifica "a mani alla residenza del sig. del ricorso e del Parte_1
verbale del 20.03.2018; che non si presentò nemmeno all'interrogatorio Parte_1
formale, contribuendo alla propria soccombenza;
che dunque, sostanzialmente,
imputet sibi.
Si costituiva altresì la terza chiamata eccependo la violazione della CP_3
clausola compromissoria, dovendo la controversia essere devoluta in arbitri, e lamentando un "deserto probatorio" che impedirebbe una corretta valutazione della copertura assicurativa.
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
pagina 3 di 5 9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
14574/2010).
Tanto premesso, la questione che emerge in termini di maggior evidenza determinando il rigetto della domanda attorea è la prova, documentale, della notifica a mani di atto introduttivo e verbale della causa di lavoro, posta legalmente a conoscenza della parte che è dunque rimasta contumace per proprio fatto e colpa, così
interrompendo il nesso causale con la propria (omissiva) condotta di per sé idonea e sufficiente a determinare i danni subiti. Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt.
Ne discende il rigetto della domanda;
spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa); compensate interamente tra convenuta e terza chiamata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in Euro 6.000,00 oltre Iva e accessori per ciascuna;
interamente compensate tra convenuta e terza.
Piacenza, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5