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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. FEMMINELLA MARCO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. BOSCO ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 13/07/2007 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in Castiglione a Casauria.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., vista l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, Dott.ssa Lorella
Scelli, resa in data 30/03/2025, in atti;
ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 12 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'impegno principale di assicurare, in un'ottica di continuità rispetto al precedente periodo di convivenza:
- il preminente interesse dei figli ed;
Per_1 Per_2
- il diritto dei predetti minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e con le rispettive famiglie di origine;
- il diritto di ed di ricevere cura, mantenimento, educazione e Per_1 Per_2
istruzione da entrambi i genitori.
2) I figli minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, condividendo le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di ed , ferma restando la decisione autonoma di ciascun Per_1 Per_2
genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui ciascuno avrà la custodia e la cura dei minori.
I minori avranno collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in
Pescara, al Corso Vittorio Emanuele n. 163, piano 2°, del quale il sig. è CP_1
divenuto proprietario esclusivo;
detto immobile dovrà essere ristrutturato, secondo le esigenze dei figli e della moglie che vi vivranno, a spese del sig. , che ha CP_1
erogato per la surrichiamata ristrutturazione e l'acquisto del mobilio la somma pagina 3 di 12 necessaria, sino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 versata su un conto corrente dedicato, già acceso ed intestato alla sig.ra che avrà obbligo di Parte_1
rendicontazione e di restituzione delle somme eventualmente non spese. I lavori di ristrutturazione consisteranno a titolo esemplificativo e non esaustivo in: fornitura e posa in opera di parquet, demolizione eventuale di due piccoli tramezzi, demolizione e rifacimento dei bagni, tinteggiatura integrale dei locali ed ogni altra attività che si renda necessaria alla ristrutturazione ottimale ed alla funzionalità dell'immobile medesimo;
i surrichiamati lavori dovranno essere conclusi entro il termine di mesi 6 dalla consegna dell'immobile alla moglie, che ha avuto luogo nello scorso mese di gennaio. La direzione dei predetti lavori è stata affidata ad un tecnico di fiducia della sig.ra che lo retribuirà attingendo dalla somma sopra indicata erogata Parte_1
dal sig. . CP_1
Sull'intero immobile de quo verrà concesso nel corso dell'udienza dal sig.
il diritto di usufrutto vita natural durante in favore della moglie;
CP_1
contestualmente, in forza dell'autorizzazione del Giudice tutelare già in atti, rilasciata in data 30.03.2025, il sig. trasferirà nel corso dell'udienza in CP_1
favore dei figli e, per essi, in favore della sig.ra in proprio e Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori e , ed in parti Per_1 Persona_3 uguali tra loro, la nuda proprietà dell'immobile sito in Pescara, alla via Ravenna n.
48.
2.A) Trasferimento dell'usufrutto vita natural durante in favore di Parte_1
dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Pescara, in Corso
[...]
Vittorio Emanuele II n. 163, ubicato al piano secondo e contraddistinto con il numero interno 1 (uno) della scala “C”, composto da ingresso, salone, quattro camere, cucina, bagno e wc e disimpegni oltre a balcone e terrazzo a livello, per complessivi 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scala, Via
Pisa, Corso Vittorio Emanuele II e cortile, salvo altro.
pagina 4 di 12 Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio 21,
Particella 334, Sub 80, zona censuaria 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale mq 180, Rendita euro 1.084,56, Corso Vittorio
Emanuele II, Piano 2.
La parte alienante dichiara e precisa e la parte acquirente ne prende atto: I) che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto in data 22 settembre 1966 e rilasciata in modalità telematica in data 12 dicembre 2024 con il numero T397010, planimetria che la parte stessa ha allegato in copia sotto la lettera “A” ed ha depositato in data 17.02.2025, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti.
II) che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale a dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
III) che per l'immobile sito in Pescara al Corso
Vittorio Emanuele II n. 163, censito nel C.F. del Comune di Pescara al Foglio 21 part. 334 sub 80 z.c. 1 Cat. A2 cl 3 vani 7,5 rendita catastale € 1.084,56, il valore della piena proprietà è pari ad € 136.655,00 ed il valore di usufrutto da attribuire a
(coefficiente calcolo usufrutto pari al 75% della piena Parte_1
proprietà) è pari ad € 102.491,00.
Il trasferimento deve intendersi a corpo, con tutti gli accessori, usi, diritti, ragioni, servitù attive e passive, quota parte di spazi, locali, impianti, servizi in comune, nulla escluso, con i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte ai sensi della legge e di cui al vigente regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali ben conosciuto da parte acquirente.
Il sig. , sotto la responsabilità di legge, garantisce la piena proprietà e CP_1
disponibilità della porzione immobiliare ceduta, libera di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e vincoli di ogni genere;
circa la provenienza dichiara che pagina 5 di 12 quanto in oggetto gli è pervenuto in forza di: a) successione legittima alla madre signora nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 13 aprile Persona_4
2023, giusta dichiarazione registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara in data
30 maggio 2023 al N. 242549, Volume 88888, trascritta a Pescara in data 31 maggio
2023 ai numeri 8494 R.g e 5985 R.p. per il 50%; b) atto di compravendita per Notaio in data 20.12.2024 rep. N. 42074 e racc. n. 7819, registrato in Persona_5
Pescara il 23.12.2024 al n. 15249 serie 1T e trascritto in Pescara il 24.12.2024 al n.
19823 R.G. e al n. 14357 R.P. di importo € 294,00 per il residuo 50%.
Il Sig. , in conformità di quanto stabilito dall'art. 40 della legge 28 CP_1
febbraio 1985 n. 47, rimasto in vigore in virtù anche dell'art. 137 lettera c) del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, consapevole - anche per l'ammonizione fattane dal cancelliere – della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76, comma
2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le dichiarazioni mendaci e per le false attestazioni, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 21 e
47 del predetto D.P.R. n. 445/2000 ai sensi della predetta legge, che l'immobile in oggetto è commerciabile e affermando ed attestando che le opere relative all'immobile in oggetto sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi o di sanatoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica.
Per l'immobile in oggetto, la parte venditrice dichiara altresì che le aree pertinenziali del fabbricato di cui fa parte hanno una superficie inferiore a mq. 5000 (cinquemila).
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera b – bis- dell'art. 67 TU (come introdotto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 pubblicata in G.U. 30 dicembre 2023
n. 303, S.O. n. 40 L.), la parte cedente dichiara che non sono stati eseguiti, con riferimento all'immobile in oggetto e/o al fabbricato di cui fanno parte, interventi pagina 6 di 12 agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, conclusi da non più di dieci anni.
La parte cedente, ai sensi dell'allegato A, punto 2 del D.M. 26 giugno 2009, ai soli fini dell'art. 6 commi 3 e 3/bis del novellato D.LGS. 192/2005 come riformato da
D.L. n. 145 del 23.12.2013, ossia degli obblighi di dotazione e consegna all'acquirente dell'attestato di certificazione o Prestazione energetica dell'edificio, consegna alla cessionaria detto Attestato relativamente all'appartamento descritto, recante i seguenti dati: l'appartamento appartiene alla classe energetica globale “D”;
l'attestato è stato redatto in data 18 dicembre 2024 dall'ing. , iscritto Persona_6
al relativo ordine della Provincia di Pescara con il n. 2502. Detto attestato si allega al relativo atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti.
La parte cessionaria pertanto dichiara di avere ricevuto detto Attestato, inerente alla certificazione energetica dell'edificio ai sensi di quanto disposto dal comma 2 ter del
D.lgs. 192/2005.
2.B) Trasferimento in favore dei figli minori (C.F.: ), ed Per_1 C.F._1
(C.F.: , ed in parti uguali tra loro, della nuda Per_2 C.F._2
proprietà dell'immobile sito in Pescara, alla via Ravenna n. 48 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accensione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri e, precisamente:
- Appartamento sito al piano primo confinante con affacci su Via Firenze e Via
Ravenna e con proprietà censito nel C.F. del Comune di Pescara al Foglio n. Pt_2
21 part. 281 sub. 3 z.c 1 Cat A2 cl 2 vani 6 rendita catastale €.743,70
- L'immobile è stato acquistato in data 15 Maggio 2008 mediante atto di compravendita a Rogito Notaio Rep. N. 36507 Racc. n. 3764 registrato in Per_5
Pescara in data 23/05/2008 al n. 7608 Serie 1T e trascritto a Pescara in data
26/05/2008 al n. 8903/5523 R.G. e al n. 5523 R.P.;
pagina 7 di 12 - Il Prof. , allo stato unico proprietario della suddetta unità immobiliare, CP_1 consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76, comma
2 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le dichiarazioni mendaci e per le false attestazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000, dichiara: I) ex art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010, la conformità dello stesso allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, riportandosi integralmente ed espressamente all'Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom. in data 30.01.2025 che ha allegato ed ha depositato Parte_3
in data 17.02.2025 sotto la lettera “A”; II) che il predetto cespite immobiliare è commerciabile ai sensi della L. 47/1985 affermando ed attestando che la costruzione del fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare in oggetto è stata realizzata anteriormente al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedano provvedimenti autorizzativi o di sanatoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica;
III) ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera b – bis- dell'art. 67 TU (come introdotto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 pubblicata in G.U. 30 dicembre 2023 n. 303,
S.O. n. 40 L.), la parte cedente dichiara che non sono stati eseguiti, con riferimento all'immobile in oggetto e/o al fabbricato di cui fanno parte, interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, conclusi da non più di dieci anni;
IV) che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica del 30/01/2025 a firma del
Geom. ed è tutt'oggi in vigore;
la parte cedente, ai sensi Parte_3 dell'allegato A, punto 2 del D.M. 26 giugno 2009, ai soli fini dell'art. 6 commi 3 e
3/bis del novellato D.LGS. 192/2005 come riformato da D.L. n. 145 del 23.12.2013, ossia degli obblighi di dotazione e consegna all'acquirente dell'attestato di certificazione o Prestazione energetica dell'edificio, consegna alla cessionaria detto pagina 8 di 12 Attestato relativamente all'appartamento descritto, recante i seguenti dati:
l'appartamento appartiene alla classe energetica globale “G”; l'attestato è stato redatto in data 30.01.2025 dal TR , iscritto al relativo Parte_3
ordine della Provincia di Pescara con il 1330. Detto attestato si allega al relativo atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti. La parte cessionaria pertanto dichiara di avere ricevuto detto Attestato, inerente alla certificazione energetica dell'edificio ai sensi di quanto disposto dal comma 2 ter del
D.lgs. 192/2005. V) che per l'immobile sito in Pescara alla via Ravenna n. 66, censito nel C.F. del Comune di Pescara al Foglio n. 21 part. 281 sub. 3 Cat A2 cl 2 vani 6 rendita catastale € 743,70 il valore della piena proprietà è pari ad € 93.706,00 ed il valore della nuda proprietà da attribuire a e ad Per_1 Controparte_2
(coefficiente per il calcolo dell'usufrutto pari al 50% della piena proprietà) è pari ad
€ 46.853,00.
Tutto quanto sopra riferito, i sottoscritti precisano che le parti si obbligano esse stesse a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
3) La casa sita in Pescara alla via Trilussa n. 21, di proprietà del sig. , già CP_1
adibita a domicilio coniugale, resterà nella esclusiva disponibilità del predetto unitamente a tutti gli arredi ivi contenuti. Provvisoriamente, nel periodo compreso tra l'udienza di trattazione del presente ricorso e la data di ultimazione lavori – come sopra fissata sub 2) - il sig. si allontanerà dalla casa coniugale nella CP_1 quale farà ritorno entro il termine di mesi 6 dalla consegna alla moglie dell'immobile sito al Corso Vittorio da sottoporre ai lavori sopra richiamati. In questa fase transitoria, l'allontanamento da effettuare entro il limite massimo di sei mesi sarà differito fino a quando la figlia non si allontanerà per motivi di cura dal Per_1
domicilio coniugale.
pagina 9 di 12 4) I genitori - anche se sono fermamente convinti che dovranno essere massimamente favoriti i rapporti di entrambi con i figli minori - per completezza e per doverosa regolamentazione convengono che il padre sig. , Controparte_1
compatibilmente con le esigenze lavorative e sanitarie del predetto e della sig.ra e con quelle sanitarie, scolastiche e ricreative dei figli, potrà e Parte_1
dovrà esercitare il diritto/dovere di visitare e tenere con sé i minori con le seguenti modalità:
I) a week end alternati, il sabato dall'orario di uscita dalle scuole o, nel periodo non scolastico, dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica;
II) due pomeriggi alla settimana, di regola il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 22,30, con la precisazione che nei fine settimana in cui i ragazzi staranno con il padre la loro permanenza con lui inizierà il venerdì pomeriggio e cesserà direttamente alle ore 20,00 della domenica;
III) nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 mattina ore 9,00 al 30 dicembre ore
21,00 o dal 30 dicembre ore 21,00 al 6 gennaio ore 21,00, iniziando per le prossime festività da detto secondo periodo;
IV) nel periodo pasquale, ad anni alterni, dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo, iniziando dall'anno 2025;
V) durante il periodo estivo un periodo di almeno due settimane, preferibilmente consecutive, da concordare nel periodo tra i genitori di anno in anno, con un anticipo di un mese.
Analogamente, durante il periodo estivo, la madre trascorrerà con i figli un periodo di due settimane, preferibilmente consecutive, da concordare nel periodo tra i genitori di anno in anno con un anticipo di un mese.
Le parti precisano che, quando nel periodo estivo e nel periodo delle vacanze natalizie i minori trascorreranno con uno dei genitori le vacanze lontano dall'abituale domicilio, il diritto/dovere di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso per pagina 10 di 12 massimo due settimane nel periodo estivo e per una nel periodo natalizio, salvo diversi accordi ritualmente formalizzati.
5) A titolo di mantenimento per le spese ordinarie, come individuate nelle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” diramate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre, versando detta somma alla sig.ra anticipatamente, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo di bonifico Parte_1
bancario sul c/c avente il seguente codice IBAN: [...].
In aggiunta il sig. verserà mensilmente ai due figli, sulla carta Controparte_1
prepagata della quale essi sono titolari, la somma di €.200,00 (euro duecento/00) ciascuno e si farà carico nella misura del 70% di tutti gli oneri ed i costi per spese straordinarie relative ai minori, come individuate nelle predette linee guida, restando il residuo 30% a carico della madre, precisando espressamente che il predetto si farà carico di tutte le spese universitarie, a titolo esemplificativo vitto, alloggio, retta e acquisto di libri.
6) Stante la capacità reddituale di entrambi i coniugi ed il convenuto trasferimento dell'usufrutto previsto dall'art. 2 che precede, nessun assegno sarà reciprocamente dovuto per il relativo mantenimento.
7) Il sig. si obbliga a non ostacolare in alcun modo il percorso CP_1
professionale della sig.ra continuando a favorire la partecipazione ad Parte_1
attività e pubblicazioni. Egli, inoltre, si obbliga a favorire – per quanto nelle sue possibilità - la prosecuzione dello sviluppo lavorativo della predetta e di collaborazione anche con il di lui studio professionale, garantendo alla moglie l'accesso al di lui studio dentistico nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 14,30
pagina 11 di 12 alle ore 20,30 senza che nulla sia dovuto per l'uso della stanza, del materiale utilizzato e del personale di assistenza.
8) Le parti convengono che al sig. è conferita la facoltà di farsi restituire CP_1
dalla moglie – in qualsiasi momento egli lo ritenga opportuno - l'anello con brillante che era stato donato alla predetta dalla di lui madre, corrispondendo il valore che sarà determinato da uno stimatore di comune fiducia.
9) Il Sig. garantirà il pagamento integrale e comunque qualunque accollo CP_1 si renda necessario per l'assunzione e la retribuzione della colf che si è sempre occupata della gestione dei ragazzi ovvero della organizzazione della casa ovvero, in caso di impedimento di quest'ultima, di altra persona di fiducia, scelta concordemente, che fornisca i medesimi servizi e le stesse modalità, garantendo la copertura di almeno 3 pomeriggi a settimana dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e due mattine della settimana dalle ore 10 alle ore 12.30;
10) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e si obbligano a comunicarsi entro il termine di giorni 30 ogni variazione di residenza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione a
Casauria perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. FEMMINELLA MARCO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. BOSCO ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 13/07/2007 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in Castiglione a Casauria.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., vista l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, Dott.ssa Lorella
Scelli, resa in data 30/03/2025, in atti;
ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 12 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'impegno principale di assicurare, in un'ottica di continuità rispetto al precedente periodo di convivenza:
- il preminente interesse dei figli ed;
Per_1 Per_2
- il diritto dei predetti minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e con le rispettive famiglie di origine;
- il diritto di ed di ricevere cura, mantenimento, educazione e Per_1 Per_2
istruzione da entrambi i genitori.
2) I figli minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, condividendo le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di ed , ferma restando la decisione autonoma di ciascun Per_1 Per_2
genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui ciascuno avrà la custodia e la cura dei minori.
I minori avranno collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in
Pescara, al Corso Vittorio Emanuele n. 163, piano 2°, del quale il sig. è CP_1
divenuto proprietario esclusivo;
detto immobile dovrà essere ristrutturato, secondo le esigenze dei figli e della moglie che vi vivranno, a spese del sig. , che ha CP_1
erogato per la surrichiamata ristrutturazione e l'acquisto del mobilio la somma pagina 3 di 12 necessaria, sino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 versata su un conto corrente dedicato, già acceso ed intestato alla sig.ra che avrà obbligo di Parte_1
rendicontazione e di restituzione delle somme eventualmente non spese. I lavori di ristrutturazione consisteranno a titolo esemplificativo e non esaustivo in: fornitura e posa in opera di parquet, demolizione eventuale di due piccoli tramezzi, demolizione e rifacimento dei bagni, tinteggiatura integrale dei locali ed ogni altra attività che si renda necessaria alla ristrutturazione ottimale ed alla funzionalità dell'immobile medesimo;
i surrichiamati lavori dovranno essere conclusi entro il termine di mesi 6 dalla consegna dell'immobile alla moglie, che ha avuto luogo nello scorso mese di gennaio. La direzione dei predetti lavori è stata affidata ad un tecnico di fiducia della sig.ra che lo retribuirà attingendo dalla somma sopra indicata erogata Parte_1
dal sig. . CP_1
Sull'intero immobile de quo verrà concesso nel corso dell'udienza dal sig.
il diritto di usufrutto vita natural durante in favore della moglie;
CP_1
contestualmente, in forza dell'autorizzazione del Giudice tutelare già in atti, rilasciata in data 30.03.2025, il sig. trasferirà nel corso dell'udienza in CP_1
favore dei figli e, per essi, in favore della sig.ra in proprio e Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori e , ed in parti Per_1 Persona_3 uguali tra loro, la nuda proprietà dell'immobile sito in Pescara, alla via Ravenna n.
48.
2.A) Trasferimento dell'usufrutto vita natural durante in favore di Parte_1
dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Pescara, in Corso
[...]
Vittorio Emanuele II n. 163, ubicato al piano secondo e contraddistinto con il numero interno 1 (uno) della scala “C”, composto da ingresso, salone, quattro camere, cucina, bagno e wc e disimpegni oltre a balcone e terrazzo a livello, per complessivi 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scala, Via
Pisa, Corso Vittorio Emanuele II e cortile, salvo altro.
pagina 4 di 12 Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio 21,
Particella 334, Sub 80, zona censuaria 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale mq 180, Rendita euro 1.084,56, Corso Vittorio
Emanuele II, Piano 2.
La parte alienante dichiara e precisa e la parte acquirente ne prende atto: I) che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto in data 22 settembre 1966 e rilasciata in modalità telematica in data 12 dicembre 2024 con il numero T397010, planimetria che la parte stessa ha allegato in copia sotto la lettera “A” ed ha depositato in data 17.02.2025, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti.
II) che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale a dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
III) che per l'immobile sito in Pescara al Corso
Vittorio Emanuele II n. 163, censito nel C.F. del Comune di Pescara al Foglio 21 part. 334 sub 80 z.c. 1 Cat. A2 cl 3 vani 7,5 rendita catastale € 1.084,56, il valore della piena proprietà è pari ad € 136.655,00 ed il valore di usufrutto da attribuire a
(coefficiente calcolo usufrutto pari al 75% della piena Parte_1
proprietà) è pari ad € 102.491,00.
Il trasferimento deve intendersi a corpo, con tutti gli accessori, usi, diritti, ragioni, servitù attive e passive, quota parte di spazi, locali, impianti, servizi in comune, nulla escluso, con i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte ai sensi della legge e di cui al vigente regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali ben conosciuto da parte acquirente.
Il sig. , sotto la responsabilità di legge, garantisce la piena proprietà e CP_1
disponibilità della porzione immobiliare ceduta, libera di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e vincoli di ogni genere;
circa la provenienza dichiara che pagina 5 di 12 quanto in oggetto gli è pervenuto in forza di: a) successione legittima alla madre signora nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 13 aprile Persona_4
2023, giusta dichiarazione registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara in data
30 maggio 2023 al N. 242549, Volume 88888, trascritta a Pescara in data 31 maggio
2023 ai numeri 8494 R.g e 5985 R.p. per il 50%; b) atto di compravendita per Notaio in data 20.12.2024 rep. N. 42074 e racc. n. 7819, registrato in Persona_5
Pescara il 23.12.2024 al n. 15249 serie 1T e trascritto in Pescara il 24.12.2024 al n.
19823 R.G. e al n. 14357 R.P. di importo € 294,00 per il residuo 50%.
Il Sig. , in conformità di quanto stabilito dall'art. 40 della legge 28 CP_1
febbraio 1985 n. 47, rimasto in vigore in virtù anche dell'art. 137 lettera c) del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, consapevole - anche per l'ammonizione fattane dal cancelliere – della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76, comma
2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le dichiarazioni mendaci e per le false attestazioni, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 21 e
47 del predetto D.P.R. n. 445/2000 ai sensi della predetta legge, che l'immobile in oggetto è commerciabile e affermando ed attestando che le opere relative all'immobile in oggetto sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi o di sanatoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica.
Per l'immobile in oggetto, la parte venditrice dichiara altresì che le aree pertinenziali del fabbricato di cui fa parte hanno una superficie inferiore a mq. 5000 (cinquemila).
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera b – bis- dell'art. 67 TU (come introdotto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 pubblicata in G.U. 30 dicembre 2023
n. 303, S.O. n. 40 L.), la parte cedente dichiara che non sono stati eseguiti, con riferimento all'immobile in oggetto e/o al fabbricato di cui fanno parte, interventi pagina 6 di 12 agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, conclusi da non più di dieci anni.
La parte cedente, ai sensi dell'allegato A, punto 2 del D.M. 26 giugno 2009, ai soli fini dell'art. 6 commi 3 e 3/bis del novellato D.LGS. 192/2005 come riformato da
D.L. n. 145 del 23.12.2013, ossia degli obblighi di dotazione e consegna all'acquirente dell'attestato di certificazione o Prestazione energetica dell'edificio, consegna alla cessionaria detto Attestato relativamente all'appartamento descritto, recante i seguenti dati: l'appartamento appartiene alla classe energetica globale “D”;
l'attestato è stato redatto in data 18 dicembre 2024 dall'ing. , iscritto Persona_6
al relativo ordine della Provincia di Pescara con il n. 2502. Detto attestato si allega al relativo atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti.
La parte cessionaria pertanto dichiara di avere ricevuto detto Attestato, inerente alla certificazione energetica dell'edificio ai sensi di quanto disposto dal comma 2 ter del
D.lgs. 192/2005.
2.B) Trasferimento in favore dei figli minori (C.F.: ), ed Per_1 C.F._1
(C.F.: , ed in parti uguali tra loro, della nuda Per_2 C.F._2
proprietà dell'immobile sito in Pescara, alla via Ravenna n. 48 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accensione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri e, precisamente:
- Appartamento sito al piano primo confinante con affacci su Via Firenze e Via
Ravenna e con proprietà censito nel C.F. del Comune di Pescara al Foglio n. Pt_2
21 part. 281 sub. 3 z.c 1 Cat A2 cl 2 vani 6 rendita catastale €.743,70
- L'immobile è stato acquistato in data 15 Maggio 2008 mediante atto di compravendita a Rogito Notaio Rep. N. 36507 Racc. n. 3764 registrato in Per_5
Pescara in data 23/05/2008 al n. 7608 Serie 1T e trascritto a Pescara in data
26/05/2008 al n. 8903/5523 R.G. e al n. 5523 R.P.;
pagina 7 di 12 - Il Prof. , allo stato unico proprietario della suddetta unità immobiliare, CP_1 consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76, comma
2 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le dichiarazioni mendaci e per le false attestazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000, dichiara: I) ex art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010, la conformità dello stesso allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, riportandosi integralmente ed espressamente all'Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom. in data 30.01.2025 che ha allegato ed ha depositato Parte_3
in data 17.02.2025 sotto la lettera “A”; II) che il predetto cespite immobiliare è commerciabile ai sensi della L. 47/1985 affermando ed attestando che la costruzione del fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare in oggetto è stata realizzata anteriormente al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedano provvedimenti autorizzativi o di sanatoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica;
III) ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera b – bis- dell'art. 67 TU (come introdotto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 pubblicata in G.U. 30 dicembre 2023 n. 303,
S.O. n. 40 L.), la parte cedente dichiara che non sono stati eseguiti, con riferimento all'immobile in oggetto e/o al fabbricato di cui fanno parte, interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, conclusi da non più di dieci anni;
IV) che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica del 30/01/2025 a firma del
Geom. ed è tutt'oggi in vigore;
la parte cedente, ai sensi Parte_3 dell'allegato A, punto 2 del D.M. 26 giugno 2009, ai soli fini dell'art. 6 commi 3 e
3/bis del novellato D.LGS. 192/2005 come riformato da D.L. n. 145 del 23.12.2013, ossia degli obblighi di dotazione e consegna all'acquirente dell'attestato di certificazione o Prestazione energetica dell'edificio, consegna alla cessionaria detto pagina 8 di 12 Attestato relativamente all'appartamento descritto, recante i seguenti dati:
l'appartamento appartiene alla classe energetica globale “G”; l'attestato è stato redatto in data 30.01.2025 dal TR , iscritto al relativo Parte_3
ordine della Provincia di Pescara con il 1330. Detto attestato si allega al relativo atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti. La parte cessionaria pertanto dichiara di avere ricevuto detto Attestato, inerente alla certificazione energetica dell'edificio ai sensi di quanto disposto dal comma 2 ter del
D.lgs. 192/2005. V) che per l'immobile sito in Pescara alla via Ravenna n. 66, censito nel C.F. del Comune di Pescara al Foglio n. 21 part. 281 sub. 3 Cat A2 cl 2 vani 6 rendita catastale € 743,70 il valore della piena proprietà è pari ad € 93.706,00 ed il valore della nuda proprietà da attribuire a e ad Per_1 Controparte_2
(coefficiente per il calcolo dell'usufrutto pari al 50% della piena proprietà) è pari ad
€ 46.853,00.
Tutto quanto sopra riferito, i sottoscritti precisano che le parti si obbligano esse stesse a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
3) La casa sita in Pescara alla via Trilussa n. 21, di proprietà del sig. , già CP_1
adibita a domicilio coniugale, resterà nella esclusiva disponibilità del predetto unitamente a tutti gli arredi ivi contenuti. Provvisoriamente, nel periodo compreso tra l'udienza di trattazione del presente ricorso e la data di ultimazione lavori – come sopra fissata sub 2) - il sig. si allontanerà dalla casa coniugale nella CP_1 quale farà ritorno entro il termine di mesi 6 dalla consegna alla moglie dell'immobile sito al Corso Vittorio da sottoporre ai lavori sopra richiamati. In questa fase transitoria, l'allontanamento da effettuare entro il limite massimo di sei mesi sarà differito fino a quando la figlia non si allontanerà per motivi di cura dal Per_1
domicilio coniugale.
pagina 9 di 12 4) I genitori - anche se sono fermamente convinti che dovranno essere massimamente favoriti i rapporti di entrambi con i figli minori - per completezza e per doverosa regolamentazione convengono che il padre sig. , Controparte_1
compatibilmente con le esigenze lavorative e sanitarie del predetto e della sig.ra e con quelle sanitarie, scolastiche e ricreative dei figli, potrà e Parte_1
dovrà esercitare il diritto/dovere di visitare e tenere con sé i minori con le seguenti modalità:
I) a week end alternati, il sabato dall'orario di uscita dalle scuole o, nel periodo non scolastico, dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica;
II) due pomeriggi alla settimana, di regola il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 22,30, con la precisazione che nei fine settimana in cui i ragazzi staranno con il padre la loro permanenza con lui inizierà il venerdì pomeriggio e cesserà direttamente alle ore 20,00 della domenica;
III) nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 mattina ore 9,00 al 30 dicembre ore
21,00 o dal 30 dicembre ore 21,00 al 6 gennaio ore 21,00, iniziando per le prossime festività da detto secondo periodo;
IV) nel periodo pasquale, ad anni alterni, dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo, iniziando dall'anno 2025;
V) durante il periodo estivo un periodo di almeno due settimane, preferibilmente consecutive, da concordare nel periodo tra i genitori di anno in anno, con un anticipo di un mese.
Analogamente, durante il periodo estivo, la madre trascorrerà con i figli un periodo di due settimane, preferibilmente consecutive, da concordare nel periodo tra i genitori di anno in anno con un anticipo di un mese.
Le parti precisano che, quando nel periodo estivo e nel periodo delle vacanze natalizie i minori trascorreranno con uno dei genitori le vacanze lontano dall'abituale domicilio, il diritto/dovere di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso per pagina 10 di 12 massimo due settimane nel periodo estivo e per una nel periodo natalizio, salvo diversi accordi ritualmente formalizzati.
5) A titolo di mantenimento per le spese ordinarie, come individuate nelle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” diramate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre, versando detta somma alla sig.ra anticipatamente, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo di bonifico Parte_1
bancario sul c/c avente il seguente codice IBAN: [...].
In aggiunta il sig. verserà mensilmente ai due figli, sulla carta Controparte_1
prepagata della quale essi sono titolari, la somma di €.200,00 (euro duecento/00) ciascuno e si farà carico nella misura del 70% di tutti gli oneri ed i costi per spese straordinarie relative ai minori, come individuate nelle predette linee guida, restando il residuo 30% a carico della madre, precisando espressamente che il predetto si farà carico di tutte le spese universitarie, a titolo esemplificativo vitto, alloggio, retta e acquisto di libri.
6) Stante la capacità reddituale di entrambi i coniugi ed il convenuto trasferimento dell'usufrutto previsto dall'art. 2 che precede, nessun assegno sarà reciprocamente dovuto per il relativo mantenimento.
7) Il sig. si obbliga a non ostacolare in alcun modo il percorso CP_1
professionale della sig.ra continuando a favorire la partecipazione ad Parte_1
attività e pubblicazioni. Egli, inoltre, si obbliga a favorire – per quanto nelle sue possibilità - la prosecuzione dello sviluppo lavorativo della predetta e di collaborazione anche con il di lui studio professionale, garantendo alla moglie l'accesso al di lui studio dentistico nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 14,30
pagina 11 di 12 alle ore 20,30 senza che nulla sia dovuto per l'uso della stanza, del materiale utilizzato e del personale di assistenza.
8) Le parti convengono che al sig. è conferita la facoltà di farsi restituire CP_1
dalla moglie – in qualsiasi momento egli lo ritenga opportuno - l'anello con brillante che era stato donato alla predetta dalla di lui madre, corrispondendo il valore che sarà determinato da uno stimatore di comune fiducia.
9) Il Sig. garantirà il pagamento integrale e comunque qualunque accollo CP_1 si renda necessario per l'assunzione e la retribuzione della colf che si è sempre occupata della gestione dei ragazzi ovvero della organizzazione della casa ovvero, in caso di impedimento di quest'ultima, di altra persona di fiducia, scelta concordemente, che fornisca i medesimi servizi e le stesse modalità, garantendo la copertura di almeno 3 pomeriggi a settimana dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e due mattine della settimana dalle ore 10 alle ore 12.30;
10) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e si obbligano a comunicarsi entro il termine di giorni 30 ogni variazione di residenza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione a
Casauria perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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