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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Fabio Doro giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 3683/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 con gli avv. EL Caneva e Simone D'Eramo del Foro di Milano
Attrice contro
pagina 1 di 13 (C. F. CP_1 P.IVA_2
Con gli avv. Gernot Rössler (anche domiciliatario) e Georg Romen del foro di Bolzano
Convenuta
Conclusioni precisate in forma scritta e causa trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c. giusta ordinanza del 20/11/2024, comunicata il 22/11/2024
Conclusioni per parte attrice:
In via principale
- accertare e dichiarare, per tutte ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, la nullità del brevetto nazionale n. IT420956 e della convalida italiana n. 502016000080177 derivante dal brevetto europeo
EP2826733B1 di titolarità di CP_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione del macchinario di descritto in citazione non costituisce violazione e contraffazione del brevetto nazionale n. Pt_1
IT420956 e della convalida italiana n. 502016000080177 derivante dal brevetto europeo EP2826733B1 di titolarità di né costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1), 2) e 3) c.c., né CP_1
contraffazione di know-how;
- accertare l'inesistenza di informazioni aziendali tutelabili ai sensi degli art. 98 e 99 c.p.i, ovvero ai sensi dell'art. 2598 c.c., in capo a e dichiarare che, in ogni caso, non ha commesso illecita CP_1 Pt_1
sottrazione o uso illecito delle stesse;
- condannare la società convenuta alla rifusione, a favore della società attrice, delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Conclusioni per parte convenuta:
In via preliminare:
Disporre la rimessione in istruttoria delle causa e disporre la rinnovazione delle operazioni peritali relativi al quesito avente ad oggetto la desecretazione della copia forense e il confronto fra i disegni tecnici delle parti ad un ingegnere meccanico con cognizioni in materia di disegno tecnico e dei relativi programmi di disegno.
In via principale:
Rigettare tutte le domande svolte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i Parte_1
motivi evidenziati in narrativa.
pagina 2 di 13
2. In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione delle macchine per la raccolta della frutta della , come in concreto attuata costituisce violazione della proprietà industriale Parte_1 della sotto il profilo dell'utilizzo abusivo di informazione tecniche e commerciali e della CP_1
contraffazione del suo brevetto per invenzione italiano e della porzione nazionale del suo brevetto europeo, nonché concorrenza sleale o comunque fatto illecito sotto tutti i profili evidenziati in narrativa.
2. Accertare e dichiarare la responsabilità in proprio e/o la responsabilità solidale con gli autori materiali degli atti illeciti della per tutti i motivi evidenziati in narrativa. Parte_1
3. Conseguentemente inibire, con ogni migliore formula, alla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, l'utilizzo delle informazioni tecniche e commerciali della e l'attuazione dei CP_1
suoi brevetti nonché la ripetizione degli atti di concorrenza sleale sia direttamente che indirettamente, attraverso soggetti terzi interposti o approfittando dei loro atti o fatti.
4. Fissare una somma non inferiore ad Euro 5.000 a titolo di penale per ogni inosservanza o violazione, anche indiretta o per interposte persone.
5. In dipendenza degli atti illeciti e in via autonoma ordinare alla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante di restituire alla tutti i documenti e oggetti appartenenti al suo CP_1
patrimonio aziendale o in subordine disporre la loro distruzione.
6. Per tutte le violazioni accertate condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore al risarcimento dei danni sofferti e sofferendi a causa degli illeciti nella misura che risulta dagli atti o nella somma minore o superiore che si riterrà di giustizia.
Condannare la per malafede nella proposizione della domanda di nullità per CP_2
predivulgazione ex art. 96 c.p.c. alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni.
Con vittoria delle spese competenze e degli onorari.
MOTIVI
Con l'atto di citazione , si dichiarava costituita nel 2020 da e e Pt_1 Controparte_3 CP_4
attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari e attrezzature destinati in particolare all'agricoltura e alla raccolta della frutta. Deduceva che per macchinari destinati a tale ultimo impiego la convenuta aveva depositato domande di brevetto italiano IT 1420956 e CP_1
EP2826733B1 convalidato in Italia, attuati (per le parti da esso coperte) nel suo macchinario pagina 3 di 13 raccoglifrutta “Piuma”. Riferiva che le aveva inviato diffida 16/11/2020 lamentando sottrazione CP_1
di informazioni e disegni riservati, storno di dipendenti, imitazione servile diffamazione commerciale, riproduzione di elementi individualizzanti del prodotto , violazione di proprietà industriale e CP_5
brevetti ex artt. 98 e 66 c.p.i., ad opera di propri macchinari raccoglifrutta.
contestava la fondatezza della diffida, in primo luogo riguardo ai brevetti, dei quali predicava la Pt_1
nullità. Negava poi, e comunque, la contraffazione da parte del proprio macchinario rispetto ai brevetti avversari.
Concludeva chiedendo accertamento di nullità dei brevetti e inoltre accertare che la produzione e la commercializzazione del macchinario di descritto in citazione non costituisce violazione e Pt_1 contraffazione dei brevetti “né costituisce atto di concorrenza sleale o illecito sotto qualsiasi altro profilo di diritto relativo ai segni distintivi di cui sia titolare la convenuta”.
Si costituiva la convenuta la quale, oltre a difendere la validità dei propri marchi, riferiva che la attrice
è società costituita subito dopo il recesso del proprio socio co-inventore dei propri Controparte_6
brevetti e ben addentro alla conoscenza dei disegni tecnici necessari per realizzare anche le parti non brevettate del macchinario che è il prodotto sul quale si fonda largamente il proprio giro CP_5
d'affari. era anche bene a conoscenza dei clienti, dei dipendenti e dei fornitori di Controparte_6 CP_1
, osservava, era stata peraltro costituita da EL (non ) e suoi Pt_1 CP_6 CP_6 Controparte_7 dipendenti, nel contempo dimessisi, ed aveva anche poi assorbito l'ulteriore dipendente Parte_2
colpendo gravemente la struttura organizzativa e produttiva di per il numero e le competenze dei CP_1
tre suddetti soggetti, che riteneva illecitamente stornati. CP_1
Hatec aveva intrapreso la produzione e pubblicizzazione di macchinari assai simili al proprio prodotto, la cui realizzazione costituiva risultato non ottenibile in tempi così brevi se non supponendo l'utilizzo indebito di propri disegni e brevetti, per derivarne la nuova macchina;
inoltre si Pt_1 Pt_1
rivolgeva ai propri fornitori e clienti. In tal modo violerebbe informazioni riservate di Pt_1 CP_1
aventi carattere tecnico (disegni) e commerciale (liste di clienti e fornitori contenenti dettagli di interesse commerciale) tutelabili dalla detenzione ed uso indebito ex art. 98 e 99 c.p.i., o comunque ex art. 2598 n. 3 c.c.. Sotto il profilo concorrenziale la convenuta in più lamentava, oltre che lo storno di dipendenti, la diffusione di notizie relative al supposto disinteresse di per il mercato locale, alle CP_1
sue difficoltà e alla sua prossima chiusura;
la riproduzione, con imitazione servile, di molti elementi tipici e non indispensabili al funzionamento dell'aspetto esteriore dei propri prodotti;
e le modalità di promozione delle macchine TE, basate su pubblicità comparativa illecita o comunque ingannevole.
Invocava dunque inibitorie all'utilizzo delle proprie informazioni, di servirsi dei propri fornitori, di procedere alla assunzione di ulteriore personale e di avvicinare suoi clienti, con penale pagina 4 di 13 Chiedeva inoltre risarcimento dei danni ex artt. 2600 e 125 c.p.i.
Pochi giorni dopo la costituzione in causa, instava per descrizione a carico di controparte, CP_1
ottenendo provvedimento di descrizione dei macchinari avversari e dei disegni tecnici, piani di costruzione e assemblaggio, materiale pubblicitario e pertinente corrispondenza.
Eseguita la descrizione, questa veniva confermata con l'ordinanza del 11/10/2021, mentre non venivano concessi gli ulteriori provvedimenti cautelari che pure erano stati chiesti.
Venivano poi assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa era istruita per prove orali e CTU, affidata all'ing. Prima Persona_1 dell'incarico, la difesa di parte attrice (ud. 20/9/2022) rinunciava alla contestazione dei brevetti sotto il profilo della predivulgazione.
Esperita la CTU, la causa era fissata per la precisazione delle conclusioni, e le parti dopo la precisazione godevano dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
Nelle sue conclusioni l'attrice sostituisce alla originaria formula ““né costituisce atto di concorrenza sleale o illecito sotto qualsiasi altro profilo di diritto relativo ai segni distintivi di cui sia titolare la convenuta” la diversa “ né contraffazione di know-how”; la modifica non costituisce altro che una restrizione della originaria domanda di accertamento negativo, la quale era formulata con rimando a tutte le contestazioni stragiudiziali pervenute a con avversaria diffida del 16/11/2020 che Pt_1
addebitava a violazione di molteplici diritti, fra cui “informazioni tecniche e commerciali Pt_1 riservate” allegatamente sottratte;
e proprio a questo addebito la domanda di accertamento negativo come infine delimitata evidentemente si riferisce.
Preliminarmente, va rilevato che non possono essere decise le domande afferenti i brevetti, in mancanza della prescritta comunicazione all'UIBM della domanda di nullità ex art. 122 comma 6
c.p.i.; non potendo essere decisa la domanda di nullità, non vi è ragione di esaminare quella, logicamente susseguente, di contraffazione/non contraffazione.
Pertanto, per questa parte la causa dovrà essere rimessa sul ruolo, così come le domande di risarcimento e quelle di tutela correlate alla materia brevettuale.
In questa fase è comunque possibile affrontare parte delle domande e giungere a sentenza non definitiva.
pagina 5 di 13 Con riguardo alla materia delle informazioni allegatamente carpite, va ricordato che la tutela delle informazioni riservate o segreti commerciali copre le informazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 98 lett. a) e b) c.p.i. , a condizione che siano protette come da lett. c).
Trattandosi di privative non registrate, è onere della parte che agisce fornire prova del suo diritto, mediante prova del possesso di informazioni aventi i requisiti di legge, e del fatto che esse siano protette con misure adeguate.
Va ricordato anche che la speciale misura industrialistica volta alla acquisizione della prova, la descrizione, è prevista dal codice della proprietà industriale, il quale contiene la disciplina delle sole privative, registrate o meno, da esso contemplate;
la possibilità di utilizzare i risultati di una descrizione al fine di provare illeciti (e conseguenti danni) che non attingono a privative è in linea di principio da escludere.
Inoltre, il fatto che in sede di esecuzione della descrizione, per ragioni di tempo, come spesso accade, sia stata operata non una ricerca e acquisizione ragionata, ma una acquisizione massiva del contenuto di dispositivi del soggetto che subisce (TE), peraltro sottoposta a immediata secretazione, non comporta la messa a disposizione del processo dell'intero di quanto acquisito, ma solo di quanto rientra nel perimetro del provvedimento. L'acquisizione massiva impone dunque una successiva fase di desecretazione e selezione dei contenuti rilevanti, che deve avvenire nel rispetto del perimetro del provvedimento;
in questo caso, dunque, la desecretazione è avvenuta con riferimento alle informazioni tecniche (sostanzialmente, disegni progettuali e di assemblaggio).
In sede cautelare parte attrice aveva depositato a prova del contenuto delle proprie informazioni di carattere tecnico, sole per le quali era stata accordata la misura – disegni esecutivi della propria macchina, rilevanti come informazioni riservate per la parte che non è brevettata - un supporto informatico, doc. 21.
Nessuna delle informazioni di contenuta nel supporto doc. 21 era stata rinvenuta nel materiale CP_1 acquisito presso nella indagine preliminare svolta dall' ing. allora ausiliario nominato Pt_1 Per_1
per la descrizione, i cui risultati sono compendiati nella sua relazione datata 31/8/2021: non risultava nel materiale acquisito presso alcun file che corrispondesse nel codice Hash o almeno nel nome Pt_1
ai file del doc. 21 di né risultavano nel compendio acquisito files di EV una volta eseguita CP_1
ricerca con parole chiave selezionate in base ai prodotti di essa. aveva poi depositato ancora in sede cautelare una dichiarazione del proprio tecnico ing. CP_1 Per_2
, datata 14/9/2021 doc. 10; in essa il tecnico affermava di avere a suo tempo predisposto una
[...] copia di disegni tecnici “più importanti” delle macchine di esistenti al 30/4/2021 (si intende CP_1
pagina 6 di 13 trattarsi dei contenuti del doc. 21) in un formato leggibile mediante programmi diversi da quello di creazione, assai costoso, Solidworks;
ragione per la quale i codici hash e i metadati dei file a doc. 21 non corrispondevano a quelli originali;
mentre per un confronto delle proprietà informatiche e dei metadati dei file EV “con altri file derivati”, dovevano essere presi in esame i file originali. Il tecnico dichiarava di avere pertanto predisposto una nuova “copia integrale” (e quindi più estesa di quanto a doc. 21) dei file salvati nel server EV al 30/4/2021 “al fine di poterli confrontare informaticamente”. Tale “copia integrale” sarebbe dunque quella contenuta nel supporto informatico doc. 23 depositato dalla difesa per il merito. CP_1
L'indagine dell'ing. – questa volta come CTU – volta a ricercare in sede di merito fra il Per_1
materiale acquisito massivamente in sede di descrizione presso (molte migliaia di file) Pt_1
documenti di cui al doc. 23 è stata sostanzialmente infruttuosa. CP_1
Non vanno qui esaminate le contestazioni che oppone al consulente sotto il profilo della CP_1
violazione del contraddittorio, che sono state sollevate per la prima volta solo nelle comparse conclusionali, e comunque non sono state sollevate all'udienza del 21/2/2024, prima occasione utile dopo il deposito della relazione (art. 157 comma 2 c.p.c.).
Innanzitutto, nonostante quanto lasciava sperare la dichiarazione quanto alla possibilità di Per_2 confrontare le proprietà informatiche e i metadati dei documenti del nuovo supporto con “altri file derivati”, nessun file EV, contenuto nel doc. 23, è stato rinvenuto mediante una ricerca per codici hash. Oggi la convenuta dichiara che tale risultato era da attendere e che anzi la ricerca per codici hash
è stata una indebita imposizione del CTU, in quanto “la ricerca tramite codice hash, comunque, non poteva dare risultati perché i disegni erano pacificamente stati modificati e quindi il loro Pt_1 codici hash giocoforza diversi anche da quelli dei file originali dei disegni di ”, mentre la CP_1 dichiarazione faceva ritenere possibile rinvenire anche “altri file derivati”. In ogni caso tale Per_2
prospettazione difensiva implica la perfetta accettazione del fatto che nessun file EV risulta posseduto tal quale da . Ed infatti files contenenti disegni e informazioni tecniche di non Pt_1 CP_1
sono emersi neppure tramite ricerca per nomi.
Appare dunque del tutto chiaro che non detiene files EV. Pt_1
La ulteriore ricerca eseguita per parole chiave (codici prodotto) ricavati dai docc. 12 e 13 di , Pt_1
alcuni disegni propri da essa spontaneamente prodotti già in sede cautelare a sostenere la sostanziale diversità del proprio prodotto rispetto a quello di (con confronto con omologhi di EV) ha CP_1 fruttato l'estrazione dal materiale acquisito in sede di descrizione di 277 disegni propri di . Di Pt_1
questi, solo cinque sono stati ritenuti, dalla stessa difesa tecnica e legale di come significativi e CP_1
utili ad essere confrontati con omologhi disegni costruttivi della macchina di alla ricerca di CP_1
pagina 7 di 13 corrispondenze tali da dimostrare, nella prospettiva di che in realtà, anche non possedendo alla CP_1
data della descrizione, come è di tutta evidenza, disegni li avrebbe necessariamente CP_1 Pt_1
posseduti o abusivamente conosciuti, e poi utilizzati per ricavarne altri tali da permetterle di realizzare una macchina simile.
EV dunque, oltre a criticare le valutazioni del CTU sulla comparazione di questi cinque disegni con gli omologhi della macchina spinge per svolgere ulteriori ricerche. In particolare, in Pt_1 CP_1
sede di osservazioni alla CTU, con mail del 10/7/2023 la difesa legale di aveva proposto che una CP_1
ulteriore indagine potesse muovere dalla indicazione, da parte di delle parti della propria CP_1
macchina ritenute più simili a quelle della macchina , e che rivelasse i codici delle parti Pt_1 Pt_1
della propria macchina interessate, perché il CTU procedesse poi estrarre dal compendio secretato i relativi disegni e svolgere ulteriori comparazioni con omologhi disegni CP_1
Si tratta di approfondimento richiesto assai tardivamente, alla luce dei risultati ottenuti, e che appare superfluo alla luce di quanto emerso e destinato piuttosto a dare a un accesso indebito a disegni CP_1
propri di , senza utilità. Pt_1
Infatti l'indagine appare funzionale a dare corpo alla prova indiretta della violazione, e cioè del possesso indebito delle informazioni di o accesso indebito alle stesse, il che si avrebbe solo ove CP_1 esso, per la quantità e le caratteristiche di disegni di parti “simili” dovesse apparire come presupposto necessario e indispensabile alla possibilità stessa di di realizzare disegni della propria macchina Pt_1
in tempo breve, quale quello intercorso fra la comunicazione di dimissioni dei due ex dipendenti (inizi
2020) e la proposta della macchina sul mercato (autunno 2020). Pt_1
In particolare appunta la sua attenzione al fatto, ritenuto sintomatico, per cui parte dei disegni CP_1
si datano come creazione a varie date della primavera 2020, quando e erano Pt_1 CP_6 CP_4
ancora dipendenti CP_1
Tale circostanza potrebbe condurre a disegnare l'ipotesi che i due realizzato i disegni per la costituenda derivandoli indebitamente da disegni allora a loro all'epoca accessibili in EV stessa, ma Pt_1 CP_1
utilizzati per scopo illecito;
e ciò come alternativa alla tesi per la quale i disegni siano stati CP_1
esportati, copiati con realizzazione dei disegni imitativi, e poi distrutti. Pt_1
Si tratta di una costruzione che i risultati di causa scoraggiano vivamente.
La premessa fattuale da cui si devono prendere le mosse è che il due dipendenti di Parte_3
dai primi del 2020 con effetto a maggio 2020, rivestivano in piccola impresa con meno di dieci CP_1
dipendenti, compiti nei servizi tecnici;
che la macchina era il prodotto di punta o quasi esclusivo CP_5
di e che per fatto notorio nella primavera 2020 (dal 9 marzo al 11 maggio) gran parte delle CP_1
aziende italiane dei settori non essenziali sono rimaste inoperanti per le restrizioni conseguenti alla pagina 8 di 13 pandemia Covid 19. allega che i due dipendenti furono all'epoca collocati in cassa integrazione Pt_1
(circostanza non negata) e che pertanto essi avevano tempo di iniziare a progettare autonomamente la macchina raccoglitrice , il che, stanti le loro competenze, è del tutto verosimile. Pt_1
E' poi da ricordare che il lavoratore è portatore di un bagaglio di conoscenze che egli legittimamente utilizza ed esporta, per quanto non eccedenti la sua capacità di memoria, ma solo se non coperte da privativa.
Ora, il CTU con adeguata motivazione ha illustrato gli aspetti di ampia diversità e di sporadica coincidenza di alcuni particolari fra i soli cinque disegni che (dei 277 estratti sulla base dei Pt_1
propri codici peraltro fatti conoscere da stessa) la convenuta ritiene correlati in modo rilevante, Pt_1
sospetto e addirittura dimostrativo ai propri omologhi (si tratta di disegni non relativi alla parte brevettata). Il CTU illustra la esistenza di sporadiche corrispondenze fra le coppie di disegni a raffronto, e le numerosissime differenze. EV argomenta invece che il CTU non avrebbe competenza
(in quanto ingegnere elettronico) nella comparazione di disegni e che le coincidenze afferiscono a
“punti fondamentali” una volta conosciuti i quali il programma di redazione da essa (e da ) Pt_1
utilizzato, Solidworks, permetterebbe agevolmente e rapidamente di ricostruire i restanti. Si tratta di osservazioni non puntualmente argomentate, come invece richiederebbe la situazione in cui si trova l'apparato probatorio uscito dalle indagini descrittorie e valutative;
dovendosi peraltro dubitare della capacità miracolosa di un programma di ricreare un disegno a partire da pochi punti, unilateralmente indicati come fondamentali, e non potendosi certo affermare che un ingegnere, sol perché di specializzazione elettronica, non sia in grado di confrontare disegni.
La memoria personale in capo al dipendente di singoli dati di disegni EV, parte di disegni a loro volta componenti, nel loro insieme, un compendio di informazioni potenzialmente rilevanti ex artt. 98 e 99
c.p.i. non basta a configurare violazione, volta che le coincidenze siano del tutto sporadiche e non affatto qualificabili come attinenti dati fondamentali, dato che la protezione è assicurata dalla legge ad insiemi di informazioni, che solo come insieme possono dare vantaggio competitivo.
Ora, una volta che non vi è traccia del possesso di informazioni di da parte della concorrente;
e CP_1 una volta che l'estrazione di disegni alla ricerca di corrispondenze sospette con disegni Pt_1 CP_1
conduce a rinvenire un compendio (277 documenti) che nella sua assoluta preponderanza non segnala, come ammesso da la riproduzione di aspetti peculiari e rilevanti;
e che i soli 5 documenti di CP_1
questo compendio segnalati da mostrano corrispondenze in fori e quote assolutamente CP_1
sporadiche, in disegni di parti meccaniche che sono comunque nella loro configurazione diverse da quelle della macchina di controparte;
in tale situazione, nella assoluta sproporzione fra disegni selezionati (277) e disegni utili alla comparazione (5) la possibilità di ricavare ulteriore materiale che pagina 9 di 13 illustri con prova inequivoca la copia o anche solo derivazione servile appare da escludere. La prova indiretta della “copiatura con modifiche” potrebbe aversi se le corrispondenze fossero tante e così numerose, da autorizzare a ritenere che la macchina sia stata ricavata facilmente dai disegni Pt_1
EV, il che potrebbe aversi solo se le modifiche dall'una all'altra fossero minime: solo in tale caso si potrebbe pensare al vantaggio competitivo di una facilitata progettazione conseguito in modo presuntivamente certo alla disponibilità dei disegni EV. - . Diversamente , data la sostanziale diversità dei (pochi) disegni individuati, non è possibile pensare che la disponibilità dei disegni EV
(del tutto ipotetica) abbia determinato vantaggio nella progettazione della macchina . Tale Pt_1
macchina i due dipendenti bene conoscevano, certo, ma i disegni TE non giustificano la tesi che solo grazie alla disponibilità degli omologhi EV i due tecnici possano avere realizzato in tempo relativamente breve un nuovo autonomo progetto di una macchina del medesimo genere.
L'insistenza per l'esame dei disegni, e dunque dell'intero reperito (decine di migliaia di files), come è nelle difese finali di che censura il CTU per non avere comparato “i disegni” appare oltretutto CP_1
incompatibile con i tempi del processo.
Il CTU peraltro ha pertinentemente e motivatamente osservato che l'ipotesi della “copiatura con modifiche” tramite la quale si sarebbe indebitamente giovata dei disegni per produrre una Pt_1 CP_1 macchina simile a quella di presuppone un'opera di rifacimento e manipolazione di una quantità CP_1
tale di disegni oltre ad una successiva fase di prototipazione e prove, che il disegno ex novo di CP_1
una macchina similare debba considerarsi certamente più rapido.
La tesi della derivazione, come prova indiretta dell'illecito possesso e derivazione, non è accoglibile;
e ciò va affermato prima ancora di procedere – ché non se ne vede l'utilità – alla valutazione circa la sussistenza presso di adeguate forme di tutela dei propri disegni, CP_1
Quanto ritenuto basta infatti ad escludere che vi sia stata violazione di informazioni riservate, sia sotto il profilo di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., sia anche sotto il profilo della concorrenza sleale (2598 n. 3
c.c.), eventualmente riconoscibile anche per i patrimoni informativi, complessi e di valore, che non fossero adeguatamente protetti sotto il profilo della segretezza;
e fermo che la descrizione è stata concessa sul presupposto che si trattasse di informazioni segrete costituenti privativa industriale.
Ciò che può ritenersi è che l'esperienza dei due dipendenti, maturata in abbia fornito loro CP_1
sufficienti conoscenze da metterli in condizioni di riprogettare un macchinario analogo, ma diverso, relativamente al quale restano esplorabili certamente la questione della interferenza brevettuale nelle sole parti interessate dal brevetto (diverse da quelle per cui si allega la sottrazione di informazioni riservate) e della imitazione servile.
pagina 10 di 13 La imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. richiede però che il prodotto imitato abbia carattere distintivo, sia cioè tale da richiamare al pubblico, nel suo aspetto, l'immediato nesso con l'imprenditore che lo produce o commercializza;
aspetto del quale non è offerta prova. Ma prima ancora la tesi della imitazione servile è affidata, nella prospettazione di ai contenuti del proprio doc. 20 che CP_1
illustrerebbero in modo inequivoco la riproduzione degli aspetti non funzionali della propria macchina.
Il doc. 20 è però un insieme di cinque fotografie di macchinari in opera, fra i quali neppure è chiaro quali siano macchinari e quali macchinari Non è neppure illustrato quali sarebbero le Pt_1 CP_1
parti non strettamente funzionali che sarebbero imitate servilmente.
Quanto alla sottrazione di informazioni su fornitori e clienti, va innanzitutto respinta la tesi di fondo di parte convenuta, secondo la quale sarebbe in sé illecito rivolgersi a propri fornitori e clienti, da parte di
. Non è risultato neppure (teste che siano state poste in essere da condotte di Pt_1 Tes_1 Pt_1
scorretta comparazione fra il proprio prodotto e quello di (il teste ha dichiarato che , CP_1 Tes_1 Pt_1
a cui pure si era rivolto, aveva dichiarato che il proprio macchinario non era adatto al terreno di lui) e nemmeno che avesse tenuto condotte denigratorie, non essendo emerso che dovessero Pt_1
ricondursi ad le voci circolanti (riferite da due testi) circa il fatto che fosse in difficoltà e Pt_1 CP_1
che avrebbe chiuso. Invero, volta che non consta fossero sconosciute al mercato le circostanze della uscita dei due dipendenti e della creazione della concorrente, e dell'entrata di questa nel mercato con un prodotto affine (peraltro produce nello stabilimento che in precedenza era utilizzato da Pt_1
in proprietà dell'ex socio , e tanto giustifica le voci circolanti, senza vi sia CP_1 Controparte_6
bisogno della ipotesi di una loro riconducibilità a propalazione di . Pt_1
Quanto alla pretesa sottrazione di informazioni di carattere commerciale, al fine di illustrare in cosa consisterebbero le proprie informazioni commerciali, di cui chiede tutela sia come privative che ex art. 2598 c.c. EV ha poi dimesso mere liste di clienti e fornitori, ai quali si sarebbe rivolta anche;
Pt_1
tuttavia le mere liste con recapiti ed esempi di fatture di vendita del macchinario non hanno di per sé alcun pregio che meriti loro protezione, né ex artt. 98 e 99 c.p.ci. né ex art. 2598 c.c.. Solo nella formulazione delle prove parte ha tentato la dimostrazione del fatto che riguardo ai clienti e ai CP_1
fornitori essa disponeva, oltre che di dati anagrafici e recapiti, anche di informazioni più utili e dettagliate, con un capitolo che riproduce la allegazione, in sé generica, contenuta in comparsa di risposta (“condizioni di acquisto e di vendita, tempi di produzione e consegna concordate con gli stessi essenziali per la sincronia fra ordini dei componenti e consegna dei macchinari finali nella realtà imprenditoriale specifica”). Tuttavia il testimoniale al proposito (testi e ) ha Tes_2 Testimone_3
pagina 11 di 13 restituito quanto ai clienti la circostanza per la quale le esigenze dei clienti risultavano dai singoli ordini: circostanza che da sola non rappresenta la detenzione di un compendio dotato di una sua specifica configurazione, diversa dalla mera somma degli ordinativi, tale che il suo possesso possa dare al concorrente un rilevante vantaggio competitivo. Più generica e assai dubitabilmente configurabile come compendio di informazioni di valore economico l'emergenza testimoniale riguardante i fornitori, dei quali è dichiarata la conservazione nel gestionale di di prezzi praticati CP_1
e date di consegna: il dato del prezzo goduto presso il fornitore e delle consegne dal fornitore non pare utilmente spendibile da altro soggetto economico – che ha proprie esigenze di prezzo e consegna. In ogni caso non vi sono elementi di prova della sottrazione o della conoscenza e detenzione abusiva di informazioni di rilievo concorrenziale su clienti e fornitori di da parte di . CP_1 Pt_1
Quanto allo storno di dipendenti (2598 n. 3 c.c.) si tratta di ipotesi che si attaglia alla distrazione di dipendenti da un imprenditore all'altro, e non certo al caso in cui siano i dipendenti stessi a uscire da una impresa per crearne una nuova e propria. Non ha alcuna rilevanza per questo aspetto (e costituisce invece il sostrato fattuale implicito della ipotesi di sottrazione di informazioni) la allegazione relativa al concorso nell'illecito degli autori materiali, si intende i due soci. Il concorrente operante sul mercato è
e ciò che va qui valutato è se come concorrente abbia stornato dipendenti. ha Pt_1 Pt_1 Pt_1
acquisito un solo dipendente di e non si allega alcun elemento tale per cui CP_1 Parte_2
l'assunzione del solo possa da sola configurare illecito concorrenziale. Parte_2
La circostanza che sia figlio di ex socio di e che Controparte_3 Persona_3 CP_1 Persona_4
ne sia il genero, allegata in comparsa conclusionale, ove anche vera, nulla apporta alla prova dei fatti.
Si giunge pertanto al rigetto di parte delle domande della convenuta;
le domande di accertamento negativo di parte attrice sono correlativamente accolte con riguardo alla macchina raccoglitrice HT20 di , sola individuata e fatta oggetto di comparazione in sede di CTU Pt_1
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di parte convenuta relativamente all'utilizzo abusivo da parte dell'attrice delle proprie informazioni tecniche e commerciali, alla concorrenza sleale per denigrazione, pubblicità lesiva, storno di dipendenti e imitazione servile del prodotto;
CP_5
pagina 12 di 13 2) accerta che la produzione e commercializzazione macchina raccoglitrice HT20 di parte attrice non costituisce contraffazione di informazioni riservate della convenuta o di sue informazioni ottenute in modo concorrenzialmente illecito, né atto di imitazione servile;
3) Rimette la causa sul ruolo per il prosieguo con separata ordinanza
Venezia, 19/3/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Fabio Doro giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 3683/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 con gli avv. EL Caneva e Simone D'Eramo del Foro di Milano
Attrice contro
pagina 1 di 13 (C. F. CP_1 P.IVA_2
Con gli avv. Gernot Rössler (anche domiciliatario) e Georg Romen del foro di Bolzano
Convenuta
Conclusioni precisate in forma scritta e causa trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c. giusta ordinanza del 20/11/2024, comunicata il 22/11/2024
Conclusioni per parte attrice:
In via principale
- accertare e dichiarare, per tutte ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, la nullità del brevetto nazionale n. IT420956 e della convalida italiana n. 502016000080177 derivante dal brevetto europeo
EP2826733B1 di titolarità di CP_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione del macchinario di descritto in citazione non costituisce violazione e contraffazione del brevetto nazionale n. Pt_1
IT420956 e della convalida italiana n. 502016000080177 derivante dal brevetto europeo EP2826733B1 di titolarità di né costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1), 2) e 3) c.c., né CP_1
contraffazione di know-how;
- accertare l'inesistenza di informazioni aziendali tutelabili ai sensi degli art. 98 e 99 c.p.i, ovvero ai sensi dell'art. 2598 c.c., in capo a e dichiarare che, in ogni caso, non ha commesso illecita CP_1 Pt_1
sottrazione o uso illecito delle stesse;
- condannare la società convenuta alla rifusione, a favore della società attrice, delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Conclusioni per parte convenuta:
In via preliminare:
Disporre la rimessione in istruttoria delle causa e disporre la rinnovazione delle operazioni peritali relativi al quesito avente ad oggetto la desecretazione della copia forense e il confronto fra i disegni tecnici delle parti ad un ingegnere meccanico con cognizioni in materia di disegno tecnico e dei relativi programmi di disegno.
In via principale:
Rigettare tutte le domande svolte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i Parte_1
motivi evidenziati in narrativa.
pagina 2 di 13
2. In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione delle macchine per la raccolta della frutta della , come in concreto attuata costituisce violazione della proprietà industriale Parte_1 della sotto il profilo dell'utilizzo abusivo di informazione tecniche e commerciali e della CP_1
contraffazione del suo brevetto per invenzione italiano e della porzione nazionale del suo brevetto europeo, nonché concorrenza sleale o comunque fatto illecito sotto tutti i profili evidenziati in narrativa.
2. Accertare e dichiarare la responsabilità in proprio e/o la responsabilità solidale con gli autori materiali degli atti illeciti della per tutti i motivi evidenziati in narrativa. Parte_1
3. Conseguentemente inibire, con ogni migliore formula, alla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, l'utilizzo delle informazioni tecniche e commerciali della e l'attuazione dei CP_1
suoi brevetti nonché la ripetizione degli atti di concorrenza sleale sia direttamente che indirettamente, attraverso soggetti terzi interposti o approfittando dei loro atti o fatti.
4. Fissare una somma non inferiore ad Euro 5.000 a titolo di penale per ogni inosservanza o violazione, anche indiretta o per interposte persone.
5. In dipendenza degli atti illeciti e in via autonoma ordinare alla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante di restituire alla tutti i documenti e oggetti appartenenti al suo CP_1
patrimonio aziendale o in subordine disporre la loro distruzione.
6. Per tutte le violazioni accertate condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore al risarcimento dei danni sofferti e sofferendi a causa degli illeciti nella misura che risulta dagli atti o nella somma minore o superiore che si riterrà di giustizia.
Condannare la per malafede nella proposizione della domanda di nullità per CP_2
predivulgazione ex art. 96 c.p.c. alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni.
Con vittoria delle spese competenze e degli onorari.
MOTIVI
Con l'atto di citazione , si dichiarava costituita nel 2020 da e e Pt_1 Controparte_3 CP_4
attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari e attrezzature destinati in particolare all'agricoltura e alla raccolta della frutta. Deduceva che per macchinari destinati a tale ultimo impiego la convenuta aveva depositato domande di brevetto italiano IT 1420956 e CP_1
EP2826733B1 convalidato in Italia, attuati (per le parti da esso coperte) nel suo macchinario pagina 3 di 13 raccoglifrutta “Piuma”. Riferiva che le aveva inviato diffida 16/11/2020 lamentando sottrazione CP_1
di informazioni e disegni riservati, storno di dipendenti, imitazione servile diffamazione commerciale, riproduzione di elementi individualizzanti del prodotto , violazione di proprietà industriale e CP_5
brevetti ex artt. 98 e 66 c.p.i., ad opera di propri macchinari raccoglifrutta.
contestava la fondatezza della diffida, in primo luogo riguardo ai brevetti, dei quali predicava la Pt_1
nullità. Negava poi, e comunque, la contraffazione da parte del proprio macchinario rispetto ai brevetti avversari.
Concludeva chiedendo accertamento di nullità dei brevetti e inoltre accertare che la produzione e la commercializzazione del macchinario di descritto in citazione non costituisce violazione e Pt_1 contraffazione dei brevetti “né costituisce atto di concorrenza sleale o illecito sotto qualsiasi altro profilo di diritto relativo ai segni distintivi di cui sia titolare la convenuta”.
Si costituiva la convenuta la quale, oltre a difendere la validità dei propri marchi, riferiva che la attrice
è società costituita subito dopo il recesso del proprio socio co-inventore dei propri Controparte_6
brevetti e ben addentro alla conoscenza dei disegni tecnici necessari per realizzare anche le parti non brevettate del macchinario che è il prodotto sul quale si fonda largamente il proprio giro CP_5
d'affari. era anche bene a conoscenza dei clienti, dei dipendenti e dei fornitori di Controparte_6 CP_1
, osservava, era stata peraltro costituita da EL (non ) e suoi Pt_1 CP_6 CP_6 Controparte_7 dipendenti, nel contempo dimessisi, ed aveva anche poi assorbito l'ulteriore dipendente Parte_2
colpendo gravemente la struttura organizzativa e produttiva di per il numero e le competenze dei CP_1
tre suddetti soggetti, che riteneva illecitamente stornati. CP_1
Hatec aveva intrapreso la produzione e pubblicizzazione di macchinari assai simili al proprio prodotto, la cui realizzazione costituiva risultato non ottenibile in tempi così brevi se non supponendo l'utilizzo indebito di propri disegni e brevetti, per derivarne la nuova macchina;
inoltre si Pt_1 Pt_1
rivolgeva ai propri fornitori e clienti. In tal modo violerebbe informazioni riservate di Pt_1 CP_1
aventi carattere tecnico (disegni) e commerciale (liste di clienti e fornitori contenenti dettagli di interesse commerciale) tutelabili dalla detenzione ed uso indebito ex art. 98 e 99 c.p.i., o comunque ex art. 2598 n. 3 c.c.. Sotto il profilo concorrenziale la convenuta in più lamentava, oltre che lo storno di dipendenti, la diffusione di notizie relative al supposto disinteresse di per il mercato locale, alle CP_1
sue difficoltà e alla sua prossima chiusura;
la riproduzione, con imitazione servile, di molti elementi tipici e non indispensabili al funzionamento dell'aspetto esteriore dei propri prodotti;
e le modalità di promozione delle macchine TE, basate su pubblicità comparativa illecita o comunque ingannevole.
Invocava dunque inibitorie all'utilizzo delle proprie informazioni, di servirsi dei propri fornitori, di procedere alla assunzione di ulteriore personale e di avvicinare suoi clienti, con penale pagina 4 di 13 Chiedeva inoltre risarcimento dei danni ex artt. 2600 e 125 c.p.i.
Pochi giorni dopo la costituzione in causa, instava per descrizione a carico di controparte, CP_1
ottenendo provvedimento di descrizione dei macchinari avversari e dei disegni tecnici, piani di costruzione e assemblaggio, materiale pubblicitario e pertinente corrispondenza.
Eseguita la descrizione, questa veniva confermata con l'ordinanza del 11/10/2021, mentre non venivano concessi gli ulteriori provvedimenti cautelari che pure erano stati chiesti.
Venivano poi assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa era istruita per prove orali e CTU, affidata all'ing. Prima Persona_1 dell'incarico, la difesa di parte attrice (ud. 20/9/2022) rinunciava alla contestazione dei brevetti sotto il profilo della predivulgazione.
Esperita la CTU, la causa era fissata per la precisazione delle conclusioni, e le parti dopo la precisazione godevano dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
Nelle sue conclusioni l'attrice sostituisce alla originaria formula ““né costituisce atto di concorrenza sleale o illecito sotto qualsiasi altro profilo di diritto relativo ai segni distintivi di cui sia titolare la convenuta” la diversa “ né contraffazione di know-how”; la modifica non costituisce altro che una restrizione della originaria domanda di accertamento negativo, la quale era formulata con rimando a tutte le contestazioni stragiudiziali pervenute a con avversaria diffida del 16/11/2020 che Pt_1
addebitava a violazione di molteplici diritti, fra cui “informazioni tecniche e commerciali Pt_1 riservate” allegatamente sottratte;
e proprio a questo addebito la domanda di accertamento negativo come infine delimitata evidentemente si riferisce.
Preliminarmente, va rilevato che non possono essere decise le domande afferenti i brevetti, in mancanza della prescritta comunicazione all'UIBM della domanda di nullità ex art. 122 comma 6
c.p.i.; non potendo essere decisa la domanda di nullità, non vi è ragione di esaminare quella, logicamente susseguente, di contraffazione/non contraffazione.
Pertanto, per questa parte la causa dovrà essere rimessa sul ruolo, così come le domande di risarcimento e quelle di tutela correlate alla materia brevettuale.
In questa fase è comunque possibile affrontare parte delle domande e giungere a sentenza non definitiva.
pagina 5 di 13 Con riguardo alla materia delle informazioni allegatamente carpite, va ricordato che la tutela delle informazioni riservate o segreti commerciali copre le informazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 98 lett. a) e b) c.p.i. , a condizione che siano protette come da lett. c).
Trattandosi di privative non registrate, è onere della parte che agisce fornire prova del suo diritto, mediante prova del possesso di informazioni aventi i requisiti di legge, e del fatto che esse siano protette con misure adeguate.
Va ricordato anche che la speciale misura industrialistica volta alla acquisizione della prova, la descrizione, è prevista dal codice della proprietà industriale, il quale contiene la disciplina delle sole privative, registrate o meno, da esso contemplate;
la possibilità di utilizzare i risultati di una descrizione al fine di provare illeciti (e conseguenti danni) che non attingono a privative è in linea di principio da escludere.
Inoltre, il fatto che in sede di esecuzione della descrizione, per ragioni di tempo, come spesso accade, sia stata operata non una ricerca e acquisizione ragionata, ma una acquisizione massiva del contenuto di dispositivi del soggetto che subisce (TE), peraltro sottoposta a immediata secretazione, non comporta la messa a disposizione del processo dell'intero di quanto acquisito, ma solo di quanto rientra nel perimetro del provvedimento. L'acquisizione massiva impone dunque una successiva fase di desecretazione e selezione dei contenuti rilevanti, che deve avvenire nel rispetto del perimetro del provvedimento;
in questo caso, dunque, la desecretazione è avvenuta con riferimento alle informazioni tecniche (sostanzialmente, disegni progettuali e di assemblaggio).
In sede cautelare parte attrice aveva depositato a prova del contenuto delle proprie informazioni di carattere tecnico, sole per le quali era stata accordata la misura – disegni esecutivi della propria macchina, rilevanti come informazioni riservate per la parte che non è brevettata - un supporto informatico, doc. 21.
Nessuna delle informazioni di contenuta nel supporto doc. 21 era stata rinvenuta nel materiale CP_1 acquisito presso nella indagine preliminare svolta dall' ing. allora ausiliario nominato Pt_1 Per_1
per la descrizione, i cui risultati sono compendiati nella sua relazione datata 31/8/2021: non risultava nel materiale acquisito presso alcun file che corrispondesse nel codice Hash o almeno nel nome Pt_1
ai file del doc. 21 di né risultavano nel compendio acquisito files di EV una volta eseguita CP_1
ricerca con parole chiave selezionate in base ai prodotti di essa. aveva poi depositato ancora in sede cautelare una dichiarazione del proprio tecnico ing. CP_1 Per_2
, datata 14/9/2021 doc. 10; in essa il tecnico affermava di avere a suo tempo predisposto una
[...] copia di disegni tecnici “più importanti” delle macchine di esistenti al 30/4/2021 (si intende CP_1
pagina 6 di 13 trattarsi dei contenuti del doc. 21) in un formato leggibile mediante programmi diversi da quello di creazione, assai costoso, Solidworks;
ragione per la quale i codici hash e i metadati dei file a doc. 21 non corrispondevano a quelli originali;
mentre per un confronto delle proprietà informatiche e dei metadati dei file EV “con altri file derivati”, dovevano essere presi in esame i file originali. Il tecnico dichiarava di avere pertanto predisposto una nuova “copia integrale” (e quindi più estesa di quanto a doc. 21) dei file salvati nel server EV al 30/4/2021 “al fine di poterli confrontare informaticamente”. Tale “copia integrale” sarebbe dunque quella contenuta nel supporto informatico doc. 23 depositato dalla difesa per il merito. CP_1
L'indagine dell'ing. – questa volta come CTU – volta a ricercare in sede di merito fra il Per_1
materiale acquisito massivamente in sede di descrizione presso (molte migliaia di file) Pt_1
documenti di cui al doc. 23 è stata sostanzialmente infruttuosa. CP_1
Non vanno qui esaminate le contestazioni che oppone al consulente sotto il profilo della CP_1
violazione del contraddittorio, che sono state sollevate per la prima volta solo nelle comparse conclusionali, e comunque non sono state sollevate all'udienza del 21/2/2024, prima occasione utile dopo il deposito della relazione (art. 157 comma 2 c.p.c.).
Innanzitutto, nonostante quanto lasciava sperare la dichiarazione quanto alla possibilità di Per_2 confrontare le proprietà informatiche e i metadati dei documenti del nuovo supporto con “altri file derivati”, nessun file EV, contenuto nel doc. 23, è stato rinvenuto mediante una ricerca per codici hash. Oggi la convenuta dichiara che tale risultato era da attendere e che anzi la ricerca per codici hash
è stata una indebita imposizione del CTU, in quanto “la ricerca tramite codice hash, comunque, non poteva dare risultati perché i disegni erano pacificamente stati modificati e quindi il loro Pt_1 codici hash giocoforza diversi anche da quelli dei file originali dei disegni di ”, mentre la CP_1 dichiarazione faceva ritenere possibile rinvenire anche “altri file derivati”. In ogni caso tale Per_2
prospettazione difensiva implica la perfetta accettazione del fatto che nessun file EV risulta posseduto tal quale da . Ed infatti files contenenti disegni e informazioni tecniche di non Pt_1 CP_1
sono emersi neppure tramite ricerca per nomi.
Appare dunque del tutto chiaro che non detiene files EV. Pt_1
La ulteriore ricerca eseguita per parole chiave (codici prodotto) ricavati dai docc. 12 e 13 di , Pt_1
alcuni disegni propri da essa spontaneamente prodotti già in sede cautelare a sostenere la sostanziale diversità del proprio prodotto rispetto a quello di (con confronto con omologhi di EV) ha CP_1 fruttato l'estrazione dal materiale acquisito in sede di descrizione di 277 disegni propri di . Di Pt_1
questi, solo cinque sono stati ritenuti, dalla stessa difesa tecnica e legale di come significativi e CP_1
utili ad essere confrontati con omologhi disegni costruttivi della macchina di alla ricerca di CP_1
pagina 7 di 13 corrispondenze tali da dimostrare, nella prospettiva di che in realtà, anche non possedendo alla CP_1
data della descrizione, come è di tutta evidenza, disegni li avrebbe necessariamente CP_1 Pt_1
posseduti o abusivamente conosciuti, e poi utilizzati per ricavarne altri tali da permetterle di realizzare una macchina simile.
EV dunque, oltre a criticare le valutazioni del CTU sulla comparazione di questi cinque disegni con gli omologhi della macchina spinge per svolgere ulteriori ricerche. In particolare, in Pt_1 CP_1
sede di osservazioni alla CTU, con mail del 10/7/2023 la difesa legale di aveva proposto che una CP_1
ulteriore indagine potesse muovere dalla indicazione, da parte di delle parti della propria CP_1
macchina ritenute più simili a quelle della macchina , e che rivelasse i codici delle parti Pt_1 Pt_1
della propria macchina interessate, perché il CTU procedesse poi estrarre dal compendio secretato i relativi disegni e svolgere ulteriori comparazioni con omologhi disegni CP_1
Si tratta di approfondimento richiesto assai tardivamente, alla luce dei risultati ottenuti, e che appare superfluo alla luce di quanto emerso e destinato piuttosto a dare a un accesso indebito a disegni CP_1
propri di , senza utilità. Pt_1
Infatti l'indagine appare funzionale a dare corpo alla prova indiretta della violazione, e cioè del possesso indebito delle informazioni di o accesso indebito alle stesse, il che si avrebbe solo ove CP_1 esso, per la quantità e le caratteristiche di disegni di parti “simili” dovesse apparire come presupposto necessario e indispensabile alla possibilità stessa di di realizzare disegni della propria macchina Pt_1
in tempo breve, quale quello intercorso fra la comunicazione di dimissioni dei due ex dipendenti (inizi
2020) e la proposta della macchina sul mercato (autunno 2020). Pt_1
In particolare appunta la sua attenzione al fatto, ritenuto sintomatico, per cui parte dei disegni CP_1
si datano come creazione a varie date della primavera 2020, quando e erano Pt_1 CP_6 CP_4
ancora dipendenti CP_1
Tale circostanza potrebbe condurre a disegnare l'ipotesi che i due realizzato i disegni per la costituenda derivandoli indebitamente da disegni allora a loro all'epoca accessibili in EV stessa, ma Pt_1 CP_1
utilizzati per scopo illecito;
e ciò come alternativa alla tesi per la quale i disegni siano stati CP_1
esportati, copiati con realizzazione dei disegni imitativi, e poi distrutti. Pt_1
Si tratta di una costruzione che i risultati di causa scoraggiano vivamente.
La premessa fattuale da cui si devono prendere le mosse è che il due dipendenti di Parte_3
dai primi del 2020 con effetto a maggio 2020, rivestivano in piccola impresa con meno di dieci CP_1
dipendenti, compiti nei servizi tecnici;
che la macchina era il prodotto di punta o quasi esclusivo CP_5
di e che per fatto notorio nella primavera 2020 (dal 9 marzo al 11 maggio) gran parte delle CP_1
aziende italiane dei settori non essenziali sono rimaste inoperanti per le restrizioni conseguenti alla pagina 8 di 13 pandemia Covid 19. allega che i due dipendenti furono all'epoca collocati in cassa integrazione Pt_1
(circostanza non negata) e che pertanto essi avevano tempo di iniziare a progettare autonomamente la macchina raccoglitrice , il che, stanti le loro competenze, è del tutto verosimile. Pt_1
E' poi da ricordare che il lavoratore è portatore di un bagaglio di conoscenze che egli legittimamente utilizza ed esporta, per quanto non eccedenti la sua capacità di memoria, ma solo se non coperte da privativa.
Ora, il CTU con adeguata motivazione ha illustrato gli aspetti di ampia diversità e di sporadica coincidenza di alcuni particolari fra i soli cinque disegni che (dei 277 estratti sulla base dei Pt_1
propri codici peraltro fatti conoscere da stessa) la convenuta ritiene correlati in modo rilevante, Pt_1
sospetto e addirittura dimostrativo ai propri omologhi (si tratta di disegni non relativi alla parte brevettata). Il CTU illustra la esistenza di sporadiche corrispondenze fra le coppie di disegni a raffronto, e le numerosissime differenze. EV argomenta invece che il CTU non avrebbe competenza
(in quanto ingegnere elettronico) nella comparazione di disegni e che le coincidenze afferiscono a
“punti fondamentali” una volta conosciuti i quali il programma di redazione da essa (e da ) Pt_1
utilizzato, Solidworks, permetterebbe agevolmente e rapidamente di ricostruire i restanti. Si tratta di osservazioni non puntualmente argomentate, come invece richiederebbe la situazione in cui si trova l'apparato probatorio uscito dalle indagini descrittorie e valutative;
dovendosi peraltro dubitare della capacità miracolosa di un programma di ricreare un disegno a partire da pochi punti, unilateralmente indicati come fondamentali, e non potendosi certo affermare che un ingegnere, sol perché di specializzazione elettronica, non sia in grado di confrontare disegni.
La memoria personale in capo al dipendente di singoli dati di disegni EV, parte di disegni a loro volta componenti, nel loro insieme, un compendio di informazioni potenzialmente rilevanti ex artt. 98 e 99
c.p.i. non basta a configurare violazione, volta che le coincidenze siano del tutto sporadiche e non affatto qualificabili come attinenti dati fondamentali, dato che la protezione è assicurata dalla legge ad insiemi di informazioni, che solo come insieme possono dare vantaggio competitivo.
Ora, una volta che non vi è traccia del possesso di informazioni di da parte della concorrente;
e CP_1 una volta che l'estrazione di disegni alla ricerca di corrispondenze sospette con disegni Pt_1 CP_1
conduce a rinvenire un compendio (277 documenti) che nella sua assoluta preponderanza non segnala, come ammesso da la riproduzione di aspetti peculiari e rilevanti;
e che i soli 5 documenti di CP_1
questo compendio segnalati da mostrano corrispondenze in fori e quote assolutamente CP_1
sporadiche, in disegni di parti meccaniche che sono comunque nella loro configurazione diverse da quelle della macchina di controparte;
in tale situazione, nella assoluta sproporzione fra disegni selezionati (277) e disegni utili alla comparazione (5) la possibilità di ricavare ulteriore materiale che pagina 9 di 13 illustri con prova inequivoca la copia o anche solo derivazione servile appare da escludere. La prova indiretta della “copiatura con modifiche” potrebbe aversi se le corrispondenze fossero tante e così numerose, da autorizzare a ritenere che la macchina sia stata ricavata facilmente dai disegni Pt_1
EV, il che potrebbe aversi solo se le modifiche dall'una all'altra fossero minime: solo in tale caso si potrebbe pensare al vantaggio competitivo di una facilitata progettazione conseguito in modo presuntivamente certo alla disponibilità dei disegni EV. - . Diversamente , data la sostanziale diversità dei (pochi) disegni individuati, non è possibile pensare che la disponibilità dei disegni EV
(del tutto ipotetica) abbia determinato vantaggio nella progettazione della macchina . Tale Pt_1
macchina i due dipendenti bene conoscevano, certo, ma i disegni TE non giustificano la tesi che solo grazie alla disponibilità degli omologhi EV i due tecnici possano avere realizzato in tempo relativamente breve un nuovo autonomo progetto di una macchina del medesimo genere.
L'insistenza per l'esame dei disegni, e dunque dell'intero reperito (decine di migliaia di files), come è nelle difese finali di che censura il CTU per non avere comparato “i disegni” appare oltretutto CP_1
incompatibile con i tempi del processo.
Il CTU peraltro ha pertinentemente e motivatamente osservato che l'ipotesi della “copiatura con modifiche” tramite la quale si sarebbe indebitamente giovata dei disegni per produrre una Pt_1 CP_1 macchina simile a quella di presuppone un'opera di rifacimento e manipolazione di una quantità CP_1
tale di disegni oltre ad una successiva fase di prototipazione e prove, che il disegno ex novo di CP_1
una macchina similare debba considerarsi certamente più rapido.
La tesi della derivazione, come prova indiretta dell'illecito possesso e derivazione, non è accoglibile;
e ciò va affermato prima ancora di procedere – ché non se ne vede l'utilità – alla valutazione circa la sussistenza presso di adeguate forme di tutela dei propri disegni, CP_1
Quanto ritenuto basta infatti ad escludere che vi sia stata violazione di informazioni riservate, sia sotto il profilo di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., sia anche sotto il profilo della concorrenza sleale (2598 n. 3
c.c.), eventualmente riconoscibile anche per i patrimoni informativi, complessi e di valore, che non fossero adeguatamente protetti sotto il profilo della segretezza;
e fermo che la descrizione è stata concessa sul presupposto che si trattasse di informazioni segrete costituenti privativa industriale.
Ciò che può ritenersi è che l'esperienza dei due dipendenti, maturata in abbia fornito loro CP_1
sufficienti conoscenze da metterli in condizioni di riprogettare un macchinario analogo, ma diverso, relativamente al quale restano esplorabili certamente la questione della interferenza brevettuale nelle sole parti interessate dal brevetto (diverse da quelle per cui si allega la sottrazione di informazioni riservate) e della imitazione servile.
pagina 10 di 13 La imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. richiede però che il prodotto imitato abbia carattere distintivo, sia cioè tale da richiamare al pubblico, nel suo aspetto, l'immediato nesso con l'imprenditore che lo produce o commercializza;
aspetto del quale non è offerta prova. Ma prima ancora la tesi della imitazione servile è affidata, nella prospettazione di ai contenuti del proprio doc. 20 che CP_1
illustrerebbero in modo inequivoco la riproduzione degli aspetti non funzionali della propria macchina.
Il doc. 20 è però un insieme di cinque fotografie di macchinari in opera, fra i quali neppure è chiaro quali siano macchinari e quali macchinari Non è neppure illustrato quali sarebbero le Pt_1 CP_1
parti non strettamente funzionali che sarebbero imitate servilmente.
Quanto alla sottrazione di informazioni su fornitori e clienti, va innanzitutto respinta la tesi di fondo di parte convenuta, secondo la quale sarebbe in sé illecito rivolgersi a propri fornitori e clienti, da parte di
. Non è risultato neppure (teste che siano state poste in essere da condotte di Pt_1 Tes_1 Pt_1
scorretta comparazione fra il proprio prodotto e quello di (il teste ha dichiarato che , CP_1 Tes_1 Pt_1
a cui pure si era rivolto, aveva dichiarato che il proprio macchinario non era adatto al terreno di lui) e nemmeno che avesse tenuto condotte denigratorie, non essendo emerso che dovessero Pt_1
ricondursi ad le voci circolanti (riferite da due testi) circa il fatto che fosse in difficoltà e Pt_1 CP_1
che avrebbe chiuso. Invero, volta che non consta fossero sconosciute al mercato le circostanze della uscita dei due dipendenti e della creazione della concorrente, e dell'entrata di questa nel mercato con un prodotto affine (peraltro produce nello stabilimento che in precedenza era utilizzato da Pt_1
in proprietà dell'ex socio , e tanto giustifica le voci circolanti, senza vi sia CP_1 Controparte_6
bisogno della ipotesi di una loro riconducibilità a propalazione di . Pt_1
Quanto alla pretesa sottrazione di informazioni di carattere commerciale, al fine di illustrare in cosa consisterebbero le proprie informazioni commerciali, di cui chiede tutela sia come privative che ex art. 2598 c.c. EV ha poi dimesso mere liste di clienti e fornitori, ai quali si sarebbe rivolta anche;
Pt_1
tuttavia le mere liste con recapiti ed esempi di fatture di vendita del macchinario non hanno di per sé alcun pregio che meriti loro protezione, né ex artt. 98 e 99 c.p.ci. né ex art. 2598 c.c.. Solo nella formulazione delle prove parte ha tentato la dimostrazione del fatto che riguardo ai clienti e ai CP_1
fornitori essa disponeva, oltre che di dati anagrafici e recapiti, anche di informazioni più utili e dettagliate, con un capitolo che riproduce la allegazione, in sé generica, contenuta in comparsa di risposta (“condizioni di acquisto e di vendita, tempi di produzione e consegna concordate con gli stessi essenziali per la sincronia fra ordini dei componenti e consegna dei macchinari finali nella realtà imprenditoriale specifica”). Tuttavia il testimoniale al proposito (testi e ) ha Tes_2 Testimone_3
pagina 11 di 13 restituito quanto ai clienti la circostanza per la quale le esigenze dei clienti risultavano dai singoli ordini: circostanza che da sola non rappresenta la detenzione di un compendio dotato di una sua specifica configurazione, diversa dalla mera somma degli ordinativi, tale che il suo possesso possa dare al concorrente un rilevante vantaggio competitivo. Più generica e assai dubitabilmente configurabile come compendio di informazioni di valore economico l'emergenza testimoniale riguardante i fornitori, dei quali è dichiarata la conservazione nel gestionale di di prezzi praticati CP_1
e date di consegna: il dato del prezzo goduto presso il fornitore e delle consegne dal fornitore non pare utilmente spendibile da altro soggetto economico – che ha proprie esigenze di prezzo e consegna. In ogni caso non vi sono elementi di prova della sottrazione o della conoscenza e detenzione abusiva di informazioni di rilievo concorrenziale su clienti e fornitori di da parte di . CP_1 Pt_1
Quanto allo storno di dipendenti (2598 n. 3 c.c.) si tratta di ipotesi che si attaglia alla distrazione di dipendenti da un imprenditore all'altro, e non certo al caso in cui siano i dipendenti stessi a uscire da una impresa per crearne una nuova e propria. Non ha alcuna rilevanza per questo aspetto (e costituisce invece il sostrato fattuale implicito della ipotesi di sottrazione di informazioni) la allegazione relativa al concorso nell'illecito degli autori materiali, si intende i due soci. Il concorrente operante sul mercato è
e ciò che va qui valutato è se come concorrente abbia stornato dipendenti. ha Pt_1 Pt_1 Pt_1
acquisito un solo dipendente di e non si allega alcun elemento tale per cui CP_1 Parte_2
l'assunzione del solo possa da sola configurare illecito concorrenziale. Parte_2
La circostanza che sia figlio di ex socio di e che Controparte_3 Persona_3 CP_1 Persona_4
ne sia il genero, allegata in comparsa conclusionale, ove anche vera, nulla apporta alla prova dei fatti.
Si giunge pertanto al rigetto di parte delle domande della convenuta;
le domande di accertamento negativo di parte attrice sono correlativamente accolte con riguardo alla macchina raccoglitrice HT20 di , sola individuata e fatta oggetto di comparazione in sede di CTU Pt_1
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di parte convenuta relativamente all'utilizzo abusivo da parte dell'attrice delle proprie informazioni tecniche e commerciali, alla concorrenza sleale per denigrazione, pubblicità lesiva, storno di dipendenti e imitazione servile del prodotto;
CP_5
pagina 12 di 13 2) accerta che la produzione e commercializzazione macchina raccoglitrice HT20 di parte attrice non costituisce contraffazione di informazioni riservate della convenuta o di sue informazioni ottenute in modo concorrenzialmente illecito, né atto di imitazione servile;
3) Rimette la causa sul ruolo per il prosieguo con separata ordinanza
Venezia, 19/3/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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