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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7972 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, C.F. nata ad [...] il [...], rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Ernesto Palumbo (C.F.
), presso il cui studio in Aversa alla Via G. Gentile, n. 2, elettivamente CodiceFiscale_2 domicilia
RICORRENTE
E
, C.F. , nato ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 alla via Isonzo, 8 Carinaro (CE) RESISTENTE
NONCHÉ
Il presso il Tribunale di Napoli Nord Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 il procuratore delle parti, nel riportarsi all'accordo raggiunto dai coniugi, depositato nel fascicolo telematico il 26 aprile 2025, chiedeva decidersi la causa con sentenza che recepisse l'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M., in data 22 maggio 2025, ha reso parere favorevole all'accordo raggiunto dai coniugi.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 08/10/2024 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Orta di Atella (CE) il 28 Aprile 2007 con
[...]
dalla cui unione erano nati tre figli: n. il 27/07/2007; n. l' CP_1 Per_1 Per_2
08/09/2009; n. il 13/08/2013; che la ricorrente aveva scoperto che il marito Persona_3 intratteneva una relazione extraconiugale, circostanza poi ammessa dallo stesso;
che la ricorrente era casalinga per scelta dei coniugi sin dall'inizio del matrimonio, il resistente, invece, era un lavoratore dipendente di una ditta di impianti elettrici con uno stipendio mensile pari a circa euro 1.800,00 risultando l'intestatario del contratto di locazione della casa coniugale per un canone mensile pari ad euro 350,00; tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione fra i coniugi con addebito in capo al marito;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre;
l'obbligo in capo al resistente di corrispondere un assegno di mantenimento mensile a favore della prole di € 600,00 (200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento del canone mensile di locazione;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. - All'udienza di comparizione delle parti fissata per l'11 febbraio 2025, il resistente, privo di difensore, compariva personalmente in giudizio e dichiarava di essere disponibile a trovare un accordo.
- All' udienza del 14 maggio 2025 il procuratore delle parti comunicava che i coniugi erano addivenuti ad un accordo circa le condizioni di separazione con dichiarazione di rinuncia alla comparazione e chiedeva emettersi sentenza che recepisse l'accordo; all'esito il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM in sede sull'accordo raggiunto.
Il Pubblico Ministero in data 22 maggio 2025 apponeva il visto con parere favorevole per l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
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La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi depositato il 26 aprile 2025, le cui condizioni di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con obbligo di comunicare eventuali cambi di utenza telefonica o di residenza;
2. i coniugi concordano l'affidamento congiunto dei minori (nato il 27 luglio Persona_4
2007); (nato l'[...]) ed (nato il [...]), Persona_5 Persona_6 presso la casa coniugale sita in Via Isonzo, n. 8, Carinaro (CE) da assegnare a
[...]
; Parte_1
3. i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, non hanno l'uno a pretendere l'uno con l'altro a titolo di mantenimento;
4. i coniugi reciprocamente concordano ed accettano un contributo a carico di CP_1 per il mantenimento dei tre figli nella misura che tenga conto del tenore di vita di familiare e personale degli stessi sinora goduto e della situazione economica e reddituale di entrambe le parti. Tale importo per il mantenimento è di complessivo euro 600,00 (200,00 euro per ciascun figlio) mensili, che si obbliga a versare di volta in volta in favore di CP_1 [...]
entro il 25 di ogni mese;
Parte_1
5. le spese straordinarie relative ai figli minori, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% previa esibizione del documento giustificativo;
i coniugi, in ogni caso pattuiscono di aderire alle linee guida del CNF;
6. i coniugi pattuiscono altresì l'obbligo a carico di di sostenere le spese di fitto CP_1 della casa coniugale ove continueranno a dimorare i figli minori , e Persona_4 Persona_5
insieme con l'assegnataria . Attualmente la casa Persona_6 Parte_1 coniugale sita in Via Isonzo, 8, Carinaro (CE) è condotta in locazione in virtù di apposito contratto stipulato da per il canone mensile di euro 350,00 che pertanto CP_1 [...] si obbliga a continuare a versare in favore della parte locatrice, mensilmente entro il CP_1 giorno di scadenza previsto nello stesso contratto di locazione ad uso abitativo;
7. , data la natura e la sede della propria attività lavorativa dipendente, potrà CP_1 vedere i propri figli., previo avviso, in qualsiasi momento, compatibilmente con i propri impegni
e sede lavorativa e con gli impegni scolastici e/o extrascolastici di ciascun figlio. Sempre compatibilmente con tali rispettivi impegni, , ogni volta che nei fine settimana CP_1 farà rientro nel proprio domicilio in Aversa, previo avviso potrà trascorrere con i figli l'intero fine settimana e pernottare con gli stessi tra il sabato e la domenica, con rientro dei figli presso la propria residenza abituale entro le ore 22.00 della domenica. in ogni caso CP_1 manterrà un costante contatto telefonico coni figli, nell'espletamento del proprio diritto/dovere di genitore;
8. anche per le festività natalizie (24-25 dicembre e 31Dicembre – 1° gennaio) vigerà il regime dell'alternanza, se i minori pranzeranno/ceneranno presso la madre il 14 dicembre, pranzeranno con il padre il giorno 25 dicembre e così per il 31 e 1° gennaio. Le parti concorderanno inoltre che i minori pernotteranno insieme con il padre o la madre la notte di una delle due Vigilie;
ciò si alternerà ogni anno, resta ferma la possibilità di variare il tutto previo accordo tra i coniugi ed in base alla volontà dei minori, almeno 15 giorni prima. In tale termine, i coniugi decideranno di comune accordo dove pernotteranno;
9. per tutte le altre festività vigerà sempre il principio dell'alternanza e si deciderà previo accordo di entrambi i genitori e con l'assenso di ciascuno dei figli;
10. i minori trascorreranno compleanni e onomastici dei rispettivi genitori in loro compagnia;
11. per le vacanze estive i genitori concordano che il padre e la madre possano tenere con sé i figli minori per almeno 15 giorni anche non consecutivi prendendo accordi entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
12. entrambi i genitori consentiranno ai figli di partecipare alle feste di ogni famiglia di origine del padre e della madre senza alcuna limitazione, contribuendo in parte uguale alle spese di vestiario e di regali utili alla partecipazione;
13. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e all'interesse dei minori, e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico Ministero.
La natura della decisione e l'accordo raggiunto costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] Parte_1 il 13/10/1986, e , nato ad [...] il [...], alle condizioni tra loro CP_1 concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORTA DI ATELLA (Atto n. Atto N. 6 parte 2 serie A - anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello
Stato Civile);
- DICHIARA compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025 Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro