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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e CP_1 C.F._2 dell'avv. VANNUCCI VITO PIAZZA ATTIAS 13 57125 LIVORNO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 LIVORNO presso il difensore avv. PAGNI ELENA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 27 giugno 2024 è stato accertato il diritto di al Parte_1 pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di straordinario rispetto a quanto percepito sulla retribuzione mensile sulla scorta di quanto previsto dal CCNL del settore per il livello 3 per n.
409 ore per il periodo compreso tra il 24.9.2013 ed il 30.5.2014, e pari a n. 214,50 ore per il periodo compreso tra il 18.11.2014 ed il 12.1.2015, nonché al ricalcolo del TFR e alla regolarizzazione contributiva ulteriore su tali somme, relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e con rigetto delle ulteriori domande spiegate in ricorso.
La causa è proseguita per l'espletamento di TU contabile che, secondo i parametri sopra indicati, ha quantificato il credito del ricorrente in € 3.188,19 a titolo di differenze retributive, € 1.020,68 a titolo di TFR e 1.098,77 a titolo di regolarizzazione contributiva. Non sussistono motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario che ha compiutamente preso posizione sulle osservazioni critiche dei CCTTPP aderendo alle osservazioni mosse dal CTP e prendendo CP_2 precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte resistente. Per_ Sotto il primo profilo deve osservarsi che il dott. aveva inizialmente fatto riferimento alla normativa generale, ma ha poi applicato, recependole, le percentuali date dalle specifiche circolari per questo tipo di lavoratori.
In relazione, invece alle osservazioni del CTP di parte resistente, il TU nominato, quanto alla critica relativa alla determinazione delle ore di “straordinario festivo” è stato chiamato a rendere chiarimenti in relazione al fatto che lo stesso per le ore di straordinario eccedenti lo straordinario
“normale” aveva utilizzato nel calcolo la maggiorazione del 35% e non del 25%. Per_ Il dott. in punto, ha provveduto ad un'integrazione dell'elaborato peritale considerando tutte le ore ulteriori rispetto a quelle ordinarie come “straordinari normali” e quindi da assoggettare ad una maggiorazione del 25% (cfr. chiarimenti depositati in data 19.2.2025).
Appare quindi corretta la categorizzazione delle ore straordinarie festive lavorate come determinate dal TU.
Sotto l'altro profilo oggetto di critica, circa la necessità di scomputare dalle differenze retributive il
“percepito” dal lavoratore risultante dalle buste paga, non può mancare di osservarsi che il TU pagina 2 di 5 nominato ha elaborato due conteggi: uno scomputando quanto rinvenibile dalle buste paga agli atti considerandole come se fossero effettivamente state percepite dal lavoratore e l'altro senza operare lo scomputo.
Deve tuttavia prendersi a riferimento la seconda ipotesi, come correttamente argomentato anche dal TU già con la propria bozza (“(..) è stata determinata la differenza tra quanto ricalcolato dal TU
(dovuto in favore del lavoratore) e quanto già riconosciutogli così come risultante dalle ricevute dei pagamenti in contanti (in atti c.d. “fuori busta”,). Si precisa che le ricevute di pagamento agli atti sono state considerate quali uniche somme percepite dai lavoratori in quanto non è presente nessun'altra documentazione probante ulteriori pagamenti in loro favore. Non è stato infatti riscontrato alcun distinto pagamento né con riguardo alle buste paga
(che, ancorché firmate, non presentano alcuna ulteriore allegazione), né con riguardo al TFR, per il quale non è desumibile dagli atti la quantificazione o un suo effettivo separato pagamento.” v. elaborato peritale in atti depositato in data 20.12.2024).
In effetti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, posto che è onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti le buste paga contenenti le voci della retribuzione, va precisato che detti prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 allegato alla costituzione), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, posto che gli stessi possono costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga, con onere a carico del datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamento;
tuttavia qualora il dipendente apponga la quietanza, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava invece sul dipendente.
In sostanza va distinta la sottoscrizione “per ricevuta”, alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento e la sottoscrizione “per quietanza”, che invece produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello effettivamente ricevuto (cfr. in termini, ad es. Corte di Appello di
Firenze n. 465/2023, rel. Dott.ssa Santoni che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. poiché condivisa).
Ora, nel caso di specie, in prima udienza, parte ricorrente aveva specificamente contestato le circostanze di cui al capitolo 8 della memoria, deducendo che le somme percepite dal Pt_1 rappresentano il totale di talché, nella ricostruzione attorea, per quantificare il numero delle ore pagina 3 di 5 sarebbe stato sufficiente dividere l'importo per 5,50 euro all'ora (cfr. verbale di udienza del
16.11.2021).
Orbene, dunque, anche alla luce del riparto probatorio vigente in materia (Supra) sarebbe stato specifico onere del resistente provare l'esatto adempimento, mentre come pure rilevato dal TU nominato non risulta in atti alcuna documentazione provante pagamenti ulteriori in favore del lavoratore ad eccezione delle ricevute dei pagamenti in contanti, di talché il tutto si riduce, a ben vedere, in una questione di imputazione del pagamento oggetto della quietanza (non ponendosi, dunque, alcun problema di difetto di domanda).
Ciò comporta la necessità di concludere per la condanna di parte resistente al pagamento in favore di della somma pari ad € 4.208,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto Pt_1
e sino al saldo effettivo, nonché in favore dell' della somma pari ad euro 1.098,77. CP_2
Appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e il convenuto attesa la parziale soccombenza reciproca rispetto alle domande spiegate in ricorso (in particolare con riferimento alle domande di maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro supplementare), nonché tenuto conto delle offerte conciliative e del fatto che parte resistente ha aderito alla richiesta del ricorrente che l'ha poi rifiutata (v. verbali di udienza del 26.10.2023, 13.12.2023 e 13.3.2024).
Nei confronti dell' del pari, appare equa la compensazione delle spese di lite atteso che l'Ente CP_2 ha precisato, in punto, la richiesta di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Le spese di TU contabile, liquidate con separato decreto, sono invece poste a carico di parte resistente attesa la soccombenza in punto di domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Per completezza deve invece dirsi che nulla può disporsi in relazione alle spese per l'attività dell'interprete atteso che non risulta in atti versata la richiesta di liquidazione da parte dello stesso, peraltro nei termini di cui all'art. 71, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € 4.208,87, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore dell' della somma pari ad € 1.098,77; CP_1 CP_2
pagina 4 di 5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di TU, liquidate in separato decreto, a carico di . CP_1
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e CP_1 C.F._2 dell'avv. VANNUCCI VITO PIAZZA ATTIAS 13 57125 LIVORNO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 LIVORNO presso il difensore avv. PAGNI ELENA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 27 giugno 2024 è stato accertato il diritto di al Parte_1 pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di straordinario rispetto a quanto percepito sulla retribuzione mensile sulla scorta di quanto previsto dal CCNL del settore per il livello 3 per n.
409 ore per il periodo compreso tra il 24.9.2013 ed il 30.5.2014, e pari a n. 214,50 ore per il periodo compreso tra il 18.11.2014 ed il 12.1.2015, nonché al ricalcolo del TFR e alla regolarizzazione contributiva ulteriore su tali somme, relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e con rigetto delle ulteriori domande spiegate in ricorso.
La causa è proseguita per l'espletamento di TU contabile che, secondo i parametri sopra indicati, ha quantificato il credito del ricorrente in € 3.188,19 a titolo di differenze retributive, € 1.020,68 a titolo di TFR e 1.098,77 a titolo di regolarizzazione contributiva. Non sussistono motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario che ha compiutamente preso posizione sulle osservazioni critiche dei CCTTPP aderendo alle osservazioni mosse dal CTP e prendendo CP_2 precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte resistente. Per_ Sotto il primo profilo deve osservarsi che il dott. aveva inizialmente fatto riferimento alla normativa generale, ma ha poi applicato, recependole, le percentuali date dalle specifiche circolari per questo tipo di lavoratori.
In relazione, invece alle osservazioni del CTP di parte resistente, il TU nominato, quanto alla critica relativa alla determinazione delle ore di “straordinario festivo” è stato chiamato a rendere chiarimenti in relazione al fatto che lo stesso per le ore di straordinario eccedenti lo straordinario
“normale” aveva utilizzato nel calcolo la maggiorazione del 35% e non del 25%. Per_ Il dott. in punto, ha provveduto ad un'integrazione dell'elaborato peritale considerando tutte le ore ulteriori rispetto a quelle ordinarie come “straordinari normali” e quindi da assoggettare ad una maggiorazione del 25% (cfr. chiarimenti depositati in data 19.2.2025).
Appare quindi corretta la categorizzazione delle ore straordinarie festive lavorate come determinate dal TU.
Sotto l'altro profilo oggetto di critica, circa la necessità di scomputare dalle differenze retributive il
“percepito” dal lavoratore risultante dalle buste paga, non può mancare di osservarsi che il TU pagina 2 di 5 nominato ha elaborato due conteggi: uno scomputando quanto rinvenibile dalle buste paga agli atti considerandole come se fossero effettivamente state percepite dal lavoratore e l'altro senza operare lo scomputo.
Deve tuttavia prendersi a riferimento la seconda ipotesi, come correttamente argomentato anche dal TU già con la propria bozza (“(..) è stata determinata la differenza tra quanto ricalcolato dal TU
(dovuto in favore del lavoratore) e quanto già riconosciutogli così come risultante dalle ricevute dei pagamenti in contanti (in atti c.d. “fuori busta”,). Si precisa che le ricevute di pagamento agli atti sono state considerate quali uniche somme percepite dai lavoratori in quanto non è presente nessun'altra documentazione probante ulteriori pagamenti in loro favore. Non è stato infatti riscontrato alcun distinto pagamento né con riguardo alle buste paga
(che, ancorché firmate, non presentano alcuna ulteriore allegazione), né con riguardo al TFR, per il quale non è desumibile dagli atti la quantificazione o un suo effettivo separato pagamento.” v. elaborato peritale in atti depositato in data 20.12.2024).
In effetti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, posto che è onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti le buste paga contenenti le voci della retribuzione, va precisato che detti prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 allegato alla costituzione), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, posto che gli stessi possono costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga, con onere a carico del datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamento;
tuttavia qualora il dipendente apponga la quietanza, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava invece sul dipendente.
In sostanza va distinta la sottoscrizione “per ricevuta”, alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento e la sottoscrizione “per quietanza”, che invece produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello effettivamente ricevuto (cfr. in termini, ad es. Corte di Appello di
Firenze n. 465/2023, rel. Dott.ssa Santoni che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. poiché condivisa).
Ora, nel caso di specie, in prima udienza, parte ricorrente aveva specificamente contestato le circostanze di cui al capitolo 8 della memoria, deducendo che le somme percepite dal Pt_1 rappresentano il totale di talché, nella ricostruzione attorea, per quantificare il numero delle ore pagina 3 di 5 sarebbe stato sufficiente dividere l'importo per 5,50 euro all'ora (cfr. verbale di udienza del
16.11.2021).
Orbene, dunque, anche alla luce del riparto probatorio vigente in materia (Supra) sarebbe stato specifico onere del resistente provare l'esatto adempimento, mentre come pure rilevato dal TU nominato non risulta in atti alcuna documentazione provante pagamenti ulteriori in favore del lavoratore ad eccezione delle ricevute dei pagamenti in contanti, di talché il tutto si riduce, a ben vedere, in una questione di imputazione del pagamento oggetto della quietanza (non ponendosi, dunque, alcun problema di difetto di domanda).
Ciò comporta la necessità di concludere per la condanna di parte resistente al pagamento in favore di della somma pari ad € 4.208,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto Pt_1
e sino al saldo effettivo, nonché in favore dell' della somma pari ad euro 1.098,77. CP_2
Appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e il convenuto attesa la parziale soccombenza reciproca rispetto alle domande spiegate in ricorso (in particolare con riferimento alle domande di maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro supplementare), nonché tenuto conto delle offerte conciliative e del fatto che parte resistente ha aderito alla richiesta del ricorrente che l'ha poi rifiutata (v. verbali di udienza del 26.10.2023, 13.12.2023 e 13.3.2024).
Nei confronti dell' del pari, appare equa la compensazione delle spese di lite atteso che l'Ente CP_2 ha precisato, in punto, la richiesta di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Le spese di TU contabile, liquidate con separato decreto, sono invece poste a carico di parte resistente attesa la soccombenza in punto di domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Per completezza deve invece dirsi che nulla può disporsi in relazione alle spese per l'attività dell'interprete atteso che non risulta in atti versata la richiesta di liquidazione da parte dello stesso, peraltro nei termini di cui all'art. 71, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € 4.208,87, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore dell' della somma pari ad € 1.098,77; CP_1 CP_2
pagina 4 di 5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di TU, liquidate in separato decreto, a carico di . CP_1
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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