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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 849/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Patrizia Covelli;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Messina;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il
P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.6.2024, , premesso che: Parte_1
- il 27.4.2002 in Crotone aveva contratto matrimonio concordatario con;
CP_1
- dalla loro unione erano nati i figli (il 25.11.2003) e (il 3.10.2009); Per_1 Per_2
1 - con decreto dell'8.7.2015 (proc. n. 799/2015 r.g.) il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, per quanto di rilievo:
l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale;
una certa regolamentazione delle visite;
l'obbligo del padre di corrispondere alla coniuge, a titolo di mantenimento della prole, la somma complessiva di €
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con decreto del 23.4.2020 (proc. n. 685/2019 v.g.) il Tribunale aveva modificato parzialmente le condizioni della separazione, omologando le seguenti condizioni, come concordate dalle parti: “a) la sig.ra dopo il rogito notarile si impegna ad accollarsi CP_1 la rata mensile di € 500,09 relativa alla corresponsione della restante parte di mutuo acceso e da pagare in favore della fino alla naturale scadenza Controparte_2
(21/12/2031); mutuo ipotecario insistente sulla ex casa coniugale cointestata ai coniugi sita in Crotone, alla via Leonida Repaci, allo stato a carico del sig;
b) la sig.r si Pt_1 CP_1 impegna a produrre o notificare copia del presente accordo alla del , CP_2 CP_2 affinché si notizi l'istituto bancario che il pagamento delle rate del mutuo verranno attinte dal proprio conto corrente, avente IBAN …; c) laddove l non dovesse accettare detta CP_2 modalità di pagamento, la IG.ra corrisponderà la somma delle rate al sig. , CP_1 Pt_1 il quale dal canto suo corrisponderà il rateo alla Banca;
d) il sig. verserà a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli minori e , sino a quando gli stessi non saranno Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 550,00, in luogo dell'assegno attuale di € 400,00; e) gli assegni familiari saranno percepiti dalla sig.ra sulla propria busta paga, in quanto la stessa ha preso in carico i figli;
f) il sig CP_1 Pt_1 cederà gratuitamente la nuda proprietà del suo 50% della ex casa coniugale ai figli minori, nonché l'usufrutto del suo 50% alla sig.ra ; quest'ultima cederà la nuda proprietà CP_1 relativa al proprio 50% a favore dei figli, con riserva dell'usufrutto in suo favore;
g) le parti sono d'accordo nel fissare la data per la redazione dell'atto pubblico nella settimana successiva alla pubblicazione del provvedimento definitorio del presente giudizio, salvo imprevisti, e concordano sin da ora che le spese notarili occorrenti, già quantificate in €
1.300,00, verranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno”; pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
2 “A) Nessuna statuizione si chiede per l'assegnazione della casa coniugale, sita in Crotone alla via L Repaci nr 8, giusto che in forza di regolare atto notarile, il sig. ha ceduto, Pt_1 gratuitamente la nuda proprietà del suo 50% della ex casa coniugale ai figli minori, nonché
l'usufrutto del suo 50% alla sig.ra ; la quale a sua volta, ha già ceduto la nuda CP_1 proprietà relativa al proprio 50% a favore dei figli, con riserva dell'usufrutto in suo favore .
B) La sig.r s'impegna ad accollarsi la rata mensile del mutuo acceso sulla ex casa CP_1 coniugale, oggi, considerata la variazione del mutuo, pari ad euro 614,00, in favore della de , fino alla naturale scadenza (21/12/2031); CP_2 CP_2
C) la sig.r si impegna a produrre o notificare copia del presente accordo all CP_1 CP_2
de , affinché si notizi l'istituto bancario che il pagamento delle rate del mutuo
[...] CP_2 verranno attinte dal proprio conto corrente, avente IBAN…
D) laddove la Banca non dovesse accettare detta modalità di pagamento, la IG.r CP_1 corrisponderà la somma delle rate al sig , il quale dal canto suo corrisponderà il rateo Pt_1 alla Banca;
E) il sig verserà a titolo di mantenimento del figlio minor , entro il 15 di ogni Pt_1 Per_2 mese, la somma mensile di € 225,00, mentre per il figlio AGe , il ricorrente Per_1 eseguirà la dazione diretta dell'assegno di mantenimento.
F) L'assegno unico previsto per i figli verrà suddiviso in misura del 50% tra i genitori, come per legge. Le spese straordinarie occorrenti per i figli, come da protocollo vigente, saranno previamente concordato trai i genitori, eccetto i casi di urgenza, in misura del 50% tra le parti.
Il sig. , giusto l'affidamento condiviso per il figlio minore, , propone di Pt_1 Persona_3 esercitare il diritto di visita come da piano genitoriale allegato, la cui modalità è da anni esercitata”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale chiedeva che la CP_1 declaratoria ex adverso invocata fosse pronunciata alle seguenti condizioni:
“A) Nessuna statuizione si rende necessaria sull'abitazione di proprietà dei giovani _4
, sulla quale la deducent ha il diritto reale di usufrutto.
[...] Persona_3 Parte_2
B) Il mutuo contratto dal signo continuerà ad essere rimborsato (fino alla Parte_1 totale restituzione della somma mutuata e dunque fino all'estinzione del mutuo stesso) dal mutuatario (OVo il IG ), che all'adempimento di detta obbligazione Parte_1
(OVo quella del pagamento delle rate mensili di rimborso del mutuo) provvederà con la
3 massima puntualità, tenuto conto che a garanzia del mutuo de quo grava un'ipoteca sulla casa dei propri figli.
C) Il figlio minore dei IG , OV , nato a CP_1 Parte_1 Persona_3
Crotone il 3 Gennaio 2009, sarà (come è) affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e resterà collocato presso la madre, con la quale abiterà, insieme al proprio fratello AG (nato a [...] il [...]), presso l'unità immobiliare Persona_4 in usufrutto alla IG , sita in Crotone alla Via Leonida Repaci n. 8, quinto CP_1 piano (di proprietà dei fratell ). Per_1 Persona_3
D) il IG vedrà il figlio minore con i tempi e le modalità Parte_1 Persona_3 prospettate nel piano genitoriale allegato sotto il numero 10), che si riportano qui di seguito:
- il figlio vedrà il padre tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 18:00 alle 20:00 (fasce orarie a partire dalle quali il padre preleverà il figlio a casa e lo accompagnerà presso il centro sportivo Academy, durante le quali lo osserva allenarsi e giocare nell'impianto sportivo, e terminate le quali lo riaccompagnerà a casa). Sabato mattina vedrà il padre dalle 10:00 alle 12:00, fascia oraria nella quale il Persona_3 ragazzo frequenta l'Academy. Domenica mattina (giorno in cui il ragazzo è impegnato nella settimanale partita di campionato) e suo padre rimarranno insieme dalle Persona_3
7:30/8:00 fino alle 13:00/14:00 (e comunque fino alla fine della partita e del tempo necessario a rientrare a casa dal luogo in cui avrà giocato);
- per il periodo estivo (OVo per i mesi di Luglio e Agosto), passerà le Persona_3 domeniche in compagnia del padre presso la casa di abitazione della nonna paterna, dove si tratterrà nelle ore che vanno dalle 13:00 alle 16:00. Per il resto dei giorni di luglio e agosto, rimarrà presso la casa materna con la madre e il fratello e si dedicherà alle attività ludiche tipiche del periodo estivo (frequentazione stabilimenti balneari);
- per le festività natalizie e pasquali passerà i giorni di Natale e di Capodanno Persona_3
e quelli di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
D) Il IG verserà in favore della IG (che può contare Parte_1 CP_1 su un reddito complessivo annuale di circa € 12.000,00) la somma di € 600,00 (OVo quella maggiore somma ritenute di giustizia) quale contributo per il mantenimento dei figli _4
(Crotone, 25 Novembre 2003) e (Crotone, 3 Gennaio 2009). Detta
[...] Persona_3 somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà aggiornata
4 annualmente in ragione delle variazioni dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT.
D.1) in subordine, il IG verserà in favore della IG , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo a suo carico per il mantenimento del figlio minore , la Persona_3 somma mensile di € 300,00 (OVo quella maggiore somma ritenuta di giustizia), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornata annualmente in ragione delle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
in questo caso, il IG verserà in favore del figlio Parte_1 AG , a titolo di contributo di propria spettanza al suo mantenimento, Persona_4 la somma mensile di € 300,00 (OVo quella maggiore somma ritenuta di giustizia), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornata annualmente in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT;
E) l'assegno unico a carico dell'NP sarà versato esclusivamente ed integralmente in favore della IG , con la quale vivono i figli”. CP_1
All'udienza del 3.10.2024, il Giudice delegato, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, rinviava la causa per un tentativo di bonario componimento.
All'udienza cartolare del 20.11.2024, rilevato il fallimento delle trattative, il Giudice confermava, in via temporanea ed urgente, le condizioni della separazione (ord.
25.11.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 473-bis.22. u.c.
c.p.c. (ord. 15.3.2025). Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
5 Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3. Affidamento, collocamento e visite.
Devono, innanzitutto, essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione degli incontri del figlio (classe 2003), ormai Per_1 AGe.
Quanto al figlio minore (classe 2009), va ricordato che, in base a quanto disposto Per_2 dalla legge n. 54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori va considerata la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto del figlio, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa del minore presso la resistente, con cui egli già vive insieme al fratello.
Stante il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori e tenuto conto delle condizioni concordate dalle parti, va disposto che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici del medesimo e salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 18:00 alle 20:00, il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00 e la domenica mattina dalle 8:00 alle 14:00; le ricorrenze ed i giorni di Natale, Pasqua e relative vigilie in base al criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo, nei mesi di luglio ed agosto, tutte le domeniche dalle 13:00 alle 16:00 presso l'abitazione della nonna paterna.
4. Assegnazione casa coniugale.
6 Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, è doveroso segnalare che:
- a norma dell'art. 155-quater c.c. "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell' assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà";
- in materia di separazione e divorzio, il disposto di detta norma, come introdotta dalla legge
8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'"interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere (Cass. n. 16398/07) e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. n.
1545/2006).
Nella specie, essendo pacifico che nella casa familiare la resistente conviva tuttora con i due figli (di 15 e 21 anni), i quali hanno, quindi, sinora identificato il centro dei loro affetti in detto luogo, è nel loro interesse che va disposta l'assegnazione della casa alla , a CP_1 prescindere dalle vicende sul titolo che hanno interessato il bene.
5. Mantenimento della prole.
In materia di contributo al mantenimento della prole, occorre in via di premessa chiarire che ne devono beneficiare entrambi i figli della coppia genitoriale, essendo pacifico che il primogenito, pur AGe, non è ancora economicamente indipendente.
Con riferimento al quantum soccorrono i criteri di cui all'art. 337-ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata
7 mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass.
Civ., sez. I, sent. n. 18869, 8.9.2014).
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n.
10135 del 14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nella fattispecie, valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite e tenuto conto delle presumibili esigenze della prole, in considerazione dell'età e delle condizioni di vita, il Collegio ritiene equo e congruo confermare la misura del contributo paterno attualmente in essere, pari a complessivi €
550,00 al mese (€ 300,00 siano corrisposti in favore del figlio minore e € 250,00 in favore del figlio AGe), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
In mancanza di espressa domanda da parte del figlio stesso, non può essere accolta la domanda, avanzata dal ricorrente, di versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio AGe non autosufficiente, permanendo - in caso di convivenza con l'altro genitore - la legittimazione in capo a tale genitore (“in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio AGe non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”, così Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34100 del 12.11.2021 e molte altre dello stesso tenore).
6. Assegno unico.
8 Non luogo a provvedere sulla domanda della resistente tesa ad ottenere il versamento diretto a sé dell'assegno unico, al riguardo essendo, invero, pacifico come nell'ipotesi di affidamento condiviso, entrambi i genitori abbiano titolo a richiedere la prestazione, di cui sopra e che l'individuazione di chi tra i genitori può e deve effettuare la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno è rimessa all'accordo delle parti, in mancanza del quale l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare deve essere accordata al genitore con il quale il figlio minore risulta convivente, ai sensi dell'art. 9 L. Part 903/77, come a più riprese chiarito anche dall'NP (in tal senso si vedano, tra gli altri,
02.05.2006, n. 12791; Circolare 7 dicembre 1999, n. 21), seguendone che parte ricorrente dovrà, se del caso, rivolgere idonea istanza in tal senso all'ente pensionistico.
7. Ulteriori domande.
Quanto alle ulteriori domande proposte dalle parti e sulle quali il Collegio non si è sinora pronunciato, esse vanno dichiarate inammissibili, difettando un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus (cfr., per il merito, Tribunale Benevento sez. I,
18/05/2022, n. 1200; per la giurisprudenza di legittimità, tra tante, Cass. n. 18870/14; Cass.
n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Non è dato, quindi, provvedere nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, per i quali dovrà essere trovata sistemazione in altra sede.
8. Spese.
Stanti la natura e l'esito del giudizio, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il 27.4.2002 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
9 4) revoca d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle visite del figlio;
Per_1
5) conferma le condizioni della separazione in ordine all'affidamento ed al collocamento del figlio;
Per_2
6) dispone per le visite come in parte motiva;
7) assegna la casa coniugale alla resistente;
8) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 550,00 mensili, suddivisa in €
300,00 per il figlio minore e € 250,00 per il figlio AGe, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
9) dichiara non luogo a provvedere in ordine all'assegno unico;
10) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
11) compensa integralmente le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 849/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Patrizia Covelli;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Messina;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il
P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.6.2024, , premesso che: Parte_1
- il 27.4.2002 in Crotone aveva contratto matrimonio concordatario con;
CP_1
- dalla loro unione erano nati i figli (il 25.11.2003) e (il 3.10.2009); Per_1 Per_2
1 - con decreto dell'8.7.2015 (proc. n. 799/2015 r.g.) il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, per quanto di rilievo:
l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale;
una certa regolamentazione delle visite;
l'obbligo del padre di corrispondere alla coniuge, a titolo di mantenimento della prole, la somma complessiva di €
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con decreto del 23.4.2020 (proc. n. 685/2019 v.g.) il Tribunale aveva modificato parzialmente le condizioni della separazione, omologando le seguenti condizioni, come concordate dalle parti: “a) la sig.ra dopo il rogito notarile si impegna ad accollarsi CP_1 la rata mensile di € 500,09 relativa alla corresponsione della restante parte di mutuo acceso e da pagare in favore della fino alla naturale scadenza Controparte_2
(21/12/2031); mutuo ipotecario insistente sulla ex casa coniugale cointestata ai coniugi sita in Crotone, alla via Leonida Repaci, allo stato a carico del sig;
b) la sig.r si Pt_1 CP_1 impegna a produrre o notificare copia del presente accordo alla del , CP_2 CP_2 affinché si notizi l'istituto bancario che il pagamento delle rate del mutuo verranno attinte dal proprio conto corrente, avente IBAN …; c) laddove l non dovesse accettare detta CP_2 modalità di pagamento, la IG.ra corrisponderà la somma delle rate al sig. , CP_1 Pt_1 il quale dal canto suo corrisponderà il rateo alla Banca;
d) il sig. verserà a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli minori e , sino a quando gli stessi non saranno Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 550,00, in luogo dell'assegno attuale di € 400,00; e) gli assegni familiari saranno percepiti dalla sig.ra sulla propria busta paga, in quanto la stessa ha preso in carico i figli;
f) il sig CP_1 Pt_1 cederà gratuitamente la nuda proprietà del suo 50% della ex casa coniugale ai figli minori, nonché l'usufrutto del suo 50% alla sig.ra ; quest'ultima cederà la nuda proprietà CP_1 relativa al proprio 50% a favore dei figli, con riserva dell'usufrutto in suo favore;
g) le parti sono d'accordo nel fissare la data per la redazione dell'atto pubblico nella settimana successiva alla pubblicazione del provvedimento definitorio del presente giudizio, salvo imprevisti, e concordano sin da ora che le spese notarili occorrenti, già quantificate in €
1.300,00, verranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno”; pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
2 “A) Nessuna statuizione si chiede per l'assegnazione della casa coniugale, sita in Crotone alla via L Repaci nr 8, giusto che in forza di regolare atto notarile, il sig. ha ceduto, Pt_1 gratuitamente la nuda proprietà del suo 50% della ex casa coniugale ai figli minori, nonché
l'usufrutto del suo 50% alla sig.ra ; la quale a sua volta, ha già ceduto la nuda CP_1 proprietà relativa al proprio 50% a favore dei figli, con riserva dell'usufrutto in suo favore .
B) La sig.r s'impegna ad accollarsi la rata mensile del mutuo acceso sulla ex casa CP_1 coniugale, oggi, considerata la variazione del mutuo, pari ad euro 614,00, in favore della de , fino alla naturale scadenza (21/12/2031); CP_2 CP_2
C) la sig.r si impegna a produrre o notificare copia del presente accordo all CP_1 CP_2
de , affinché si notizi l'istituto bancario che il pagamento delle rate del mutuo
[...] CP_2 verranno attinte dal proprio conto corrente, avente IBAN…
D) laddove la Banca non dovesse accettare detta modalità di pagamento, la IG.r CP_1 corrisponderà la somma delle rate al sig , il quale dal canto suo corrisponderà il rateo Pt_1 alla Banca;
E) il sig verserà a titolo di mantenimento del figlio minor , entro il 15 di ogni Pt_1 Per_2 mese, la somma mensile di € 225,00, mentre per il figlio AGe , il ricorrente Per_1 eseguirà la dazione diretta dell'assegno di mantenimento.
F) L'assegno unico previsto per i figli verrà suddiviso in misura del 50% tra i genitori, come per legge. Le spese straordinarie occorrenti per i figli, come da protocollo vigente, saranno previamente concordato trai i genitori, eccetto i casi di urgenza, in misura del 50% tra le parti.
Il sig. , giusto l'affidamento condiviso per il figlio minore, , propone di Pt_1 Persona_3 esercitare il diritto di visita come da piano genitoriale allegato, la cui modalità è da anni esercitata”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale chiedeva che la CP_1 declaratoria ex adverso invocata fosse pronunciata alle seguenti condizioni:
“A) Nessuna statuizione si rende necessaria sull'abitazione di proprietà dei giovani _4
, sulla quale la deducent ha il diritto reale di usufrutto.
[...] Persona_3 Parte_2
B) Il mutuo contratto dal signo continuerà ad essere rimborsato (fino alla Parte_1 totale restituzione della somma mutuata e dunque fino all'estinzione del mutuo stesso) dal mutuatario (OVo il IG ), che all'adempimento di detta obbligazione Parte_1
(OVo quella del pagamento delle rate mensili di rimborso del mutuo) provvederà con la
3 massima puntualità, tenuto conto che a garanzia del mutuo de quo grava un'ipoteca sulla casa dei propri figli.
C) Il figlio minore dei IG , OV , nato a CP_1 Parte_1 Persona_3
Crotone il 3 Gennaio 2009, sarà (come è) affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e resterà collocato presso la madre, con la quale abiterà, insieme al proprio fratello AG (nato a [...] il [...]), presso l'unità immobiliare Persona_4 in usufrutto alla IG , sita in Crotone alla Via Leonida Repaci n. 8, quinto CP_1 piano (di proprietà dei fratell ). Per_1 Persona_3
D) il IG vedrà il figlio minore con i tempi e le modalità Parte_1 Persona_3 prospettate nel piano genitoriale allegato sotto il numero 10), che si riportano qui di seguito:
- il figlio vedrà il padre tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 18:00 alle 20:00 (fasce orarie a partire dalle quali il padre preleverà il figlio a casa e lo accompagnerà presso il centro sportivo Academy, durante le quali lo osserva allenarsi e giocare nell'impianto sportivo, e terminate le quali lo riaccompagnerà a casa). Sabato mattina vedrà il padre dalle 10:00 alle 12:00, fascia oraria nella quale il Persona_3 ragazzo frequenta l'Academy. Domenica mattina (giorno in cui il ragazzo è impegnato nella settimanale partita di campionato) e suo padre rimarranno insieme dalle Persona_3
7:30/8:00 fino alle 13:00/14:00 (e comunque fino alla fine della partita e del tempo necessario a rientrare a casa dal luogo in cui avrà giocato);
- per il periodo estivo (OVo per i mesi di Luglio e Agosto), passerà le Persona_3 domeniche in compagnia del padre presso la casa di abitazione della nonna paterna, dove si tratterrà nelle ore che vanno dalle 13:00 alle 16:00. Per il resto dei giorni di luglio e agosto, rimarrà presso la casa materna con la madre e il fratello e si dedicherà alle attività ludiche tipiche del periodo estivo (frequentazione stabilimenti balneari);
- per le festività natalizie e pasquali passerà i giorni di Natale e di Capodanno Persona_3
e quelli di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
D) Il IG verserà in favore della IG (che può contare Parte_1 CP_1 su un reddito complessivo annuale di circa € 12.000,00) la somma di € 600,00 (OVo quella maggiore somma ritenute di giustizia) quale contributo per il mantenimento dei figli _4
(Crotone, 25 Novembre 2003) e (Crotone, 3 Gennaio 2009). Detta
[...] Persona_3 somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà aggiornata
4 annualmente in ragione delle variazioni dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT.
D.1) in subordine, il IG verserà in favore della IG , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo a suo carico per il mantenimento del figlio minore , la Persona_3 somma mensile di € 300,00 (OVo quella maggiore somma ritenuta di giustizia), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornata annualmente in ragione delle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
in questo caso, il IG verserà in favore del figlio Parte_1 AG , a titolo di contributo di propria spettanza al suo mantenimento, Persona_4 la somma mensile di € 300,00 (OVo quella maggiore somma ritenuta di giustizia), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornata annualmente in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT;
E) l'assegno unico a carico dell'NP sarà versato esclusivamente ed integralmente in favore della IG , con la quale vivono i figli”. CP_1
All'udienza del 3.10.2024, il Giudice delegato, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, rinviava la causa per un tentativo di bonario componimento.
All'udienza cartolare del 20.11.2024, rilevato il fallimento delle trattative, il Giudice confermava, in via temporanea ed urgente, le condizioni della separazione (ord.
25.11.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 473-bis.22. u.c.
c.p.c. (ord. 15.3.2025). Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
5 Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3. Affidamento, collocamento e visite.
Devono, innanzitutto, essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione degli incontri del figlio (classe 2003), ormai Per_1 AGe.
Quanto al figlio minore (classe 2009), va ricordato che, in base a quanto disposto Per_2 dalla legge n. 54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori va considerata la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto del figlio, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa del minore presso la resistente, con cui egli già vive insieme al fratello.
Stante il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori e tenuto conto delle condizioni concordate dalle parti, va disposto che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici del medesimo e salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 18:00 alle 20:00, il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00 e la domenica mattina dalle 8:00 alle 14:00; le ricorrenze ed i giorni di Natale, Pasqua e relative vigilie in base al criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo, nei mesi di luglio ed agosto, tutte le domeniche dalle 13:00 alle 16:00 presso l'abitazione della nonna paterna.
4. Assegnazione casa coniugale.
6 Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, è doveroso segnalare che:
- a norma dell'art. 155-quater c.c. "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell' assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà";
- in materia di separazione e divorzio, il disposto di detta norma, come introdotta dalla legge
8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'"interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere (Cass. n. 16398/07) e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. n.
1545/2006).
Nella specie, essendo pacifico che nella casa familiare la resistente conviva tuttora con i due figli (di 15 e 21 anni), i quali hanno, quindi, sinora identificato il centro dei loro affetti in detto luogo, è nel loro interesse che va disposta l'assegnazione della casa alla , a CP_1 prescindere dalle vicende sul titolo che hanno interessato il bene.
5. Mantenimento della prole.
In materia di contributo al mantenimento della prole, occorre in via di premessa chiarire che ne devono beneficiare entrambi i figli della coppia genitoriale, essendo pacifico che il primogenito, pur AGe, non è ancora economicamente indipendente.
Con riferimento al quantum soccorrono i criteri di cui all'art. 337-ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata
7 mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass.
Civ., sez. I, sent. n. 18869, 8.9.2014).
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n.
10135 del 14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nella fattispecie, valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite e tenuto conto delle presumibili esigenze della prole, in considerazione dell'età e delle condizioni di vita, il Collegio ritiene equo e congruo confermare la misura del contributo paterno attualmente in essere, pari a complessivi €
550,00 al mese (€ 300,00 siano corrisposti in favore del figlio minore e € 250,00 in favore del figlio AGe), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
In mancanza di espressa domanda da parte del figlio stesso, non può essere accolta la domanda, avanzata dal ricorrente, di versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio AGe non autosufficiente, permanendo - in caso di convivenza con l'altro genitore - la legittimazione in capo a tale genitore (“in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio AGe non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”, così Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34100 del 12.11.2021 e molte altre dello stesso tenore).
6. Assegno unico.
8 Non luogo a provvedere sulla domanda della resistente tesa ad ottenere il versamento diretto a sé dell'assegno unico, al riguardo essendo, invero, pacifico come nell'ipotesi di affidamento condiviso, entrambi i genitori abbiano titolo a richiedere la prestazione, di cui sopra e che l'individuazione di chi tra i genitori può e deve effettuare la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno è rimessa all'accordo delle parti, in mancanza del quale l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare deve essere accordata al genitore con il quale il figlio minore risulta convivente, ai sensi dell'art. 9 L. Part 903/77, come a più riprese chiarito anche dall'NP (in tal senso si vedano, tra gli altri,
02.05.2006, n. 12791; Circolare 7 dicembre 1999, n. 21), seguendone che parte ricorrente dovrà, se del caso, rivolgere idonea istanza in tal senso all'ente pensionistico.
7. Ulteriori domande.
Quanto alle ulteriori domande proposte dalle parti e sulle quali il Collegio non si è sinora pronunciato, esse vanno dichiarate inammissibili, difettando un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus (cfr., per il merito, Tribunale Benevento sez. I,
18/05/2022, n. 1200; per la giurisprudenza di legittimità, tra tante, Cass. n. 18870/14; Cass.
n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Non è dato, quindi, provvedere nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, per i quali dovrà essere trovata sistemazione in altra sede.
8. Spese.
Stanti la natura e l'esito del giudizio, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il 27.4.2002 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
9 4) revoca d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle visite del figlio;
Per_1
5) conferma le condizioni della separazione in ordine all'affidamento ed al collocamento del figlio;
Per_2
6) dispone per le visite come in parte motiva;
7) assegna la casa coniugale alla resistente;
8) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma complessiva di € 550,00 mensili, suddivisa in €
300,00 per il figlio minore e € 250,00 per il figlio AGe, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
9) dichiara non luogo a provvedere in ordine all'assegno unico;
10) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
11) compensa integralmente le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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