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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1641/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1641/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAPPANI STEFANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRATI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa, del Controparte_1
quale custode ed Ente proprietario della strada in oggetto;
[...]
2) per l'effetto condannarlo, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura non inferiore a € 12.704,30 e/o nella misura che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze dell'odierno giudizio”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
pagina 1 di 9 “- In via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione del 10 maggio Parte_1 Controparte_1
2022;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il previa declaratoria di responsabilità concorrente Controparte_1 dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto alla entro i Pt_1
limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva il Parte_1 [...]
in qualità di custode della strada, chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 31.8.2020 ore 20,20 circa e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era in compagnia del marito nell'area di parcheggio antistante il supermercato Conad di viale delle Vigne di Porto Torres;
- che stava camminando verso la propria macchina e che, a causa delle condizioni del manto stradale, aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente a terra;
- di essere stata soccorsa dal marito e da Persona_1 CP_2
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- di aver avviato la procedura di negoziazione assistita, che aveva avuto esito negativo.
Con comparsa del 20.7.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il Controparte_1
quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva del pedone, eccepito che l'area di parcheggio era perfettamente illuminata da due torri faro, collocate sia nella parte destra che nella parte sinistra, eccepita la negligenza dell'attrice nel percorrere il piazzale e, in ogni caso, il concorso di colpa, contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico legale.
pagina 2 di 9 All'udienza del 20.11.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a
pagina 3 di 9 fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la strada ove si era verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa della pavimentazione, occorre osservare quanto segue.
L'attrice ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro e ha provato per testi che la sconnessione del manto stradale dell'area del parcheggio di viale delle Vigne aveva provocato l'inciampo e la caduta.
Quanto allo stato dei luoghi, nel punto in cui si era verificato il sinistro, il manto stradale era caratterizzato da un dissesto costituito da una fenditura allungata – profonda qualche centimetro – posta nel passaggio da una pavimentazione a un'altra. L'area di parcheggio, infatti, era costituita da varie pavimentazioni: manto in cemento, mattonelle grige e blocchi in cemento più chiaro;
l'area dissestata si trovava tra la porzione con asfalto grigio scuro e il blocco in cemento più chiaro (cfr. fotografie sub doc. da 1 a 6 di parte attrice).
Sul punto, i testimoni escussi descrivevano i luoghi della caduta, riconoscendo le predette fotografie.
Il teste , marito dell'attrice e presente al momento del sinistro, descriveva i luoghi di Persona_1
causa, riferendo che la caduta era avvenuta poco dopo aver superato il marciapiede (situato nei pressi dell'entrata del supermercato), quando l'attrice si stava dirigendo verso l'autovettura parcheggiata:
“dal Conad si esce, c'è un marciapiede che delimita il piazzale subito avanti al Conad. Lì vicino c'è anche un passaggio pedonale, che è il marciapiede che discende verso il livello strada, che viene usato sia per i carrelli che per i pedoni.
Io e mia moglie abbiamo percorso questo passaggio pedonale.
Siamo entrati nel parcheggio. Ricordo che la signora era affianco a me, vicino, l'ho vista cadere”.
Nel descrivere il dissesto, il teste riferiva che la caduta si era verificata “subito dove inizia il piazzale dei parcheggi. Io ricordo che molto vicino a dove la sig.ra era caduta, dove era stesa a terra, Pt_1
c'era una buca. Quanto grande era questa buca? Era una buca con forma rotonda/allungata, non saprei dire con esattezza la forma, di diametro di circa 10 centimetri, più o meno. Era un po' profonda, circa due o tre dita (…) Il teste conferma che la foto n. 5 rappresenta i luoghi e in
pagina 4 di 9 particolare il piazzale. Ricordo che mia moglie è caduta vicino anche al tombino che è raffigurato in queste foto”.
Anche il teste riconosceva le fotografie “che effettivamente rappresentano una parte CP_2
del parcheggio, la parte iniziale del parcheggio. Preciso che guardando la foto numero 1, si vede appunto l'area del parcheggio, la parte iniziale. Guardando in prospettiva nella zona alta della foto, nella parte che non è raffigurata dall'immagine, c'è in ordine, un marciapiede, poi un'aiuola e poi
l'entrata del Conad. Io la signora l'ho trova seduta sul marciapiede che c'è nella zona non rappresentata in foto, ma subito lì vicino”.
La parte attrice dimostrava altresì il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Anzitutto, si osserva che, nel caso di specie, il quadro probatorio indiziario è sufficiente a fondare la prova della caduta e della sua causalità con il vizio del manto stradale.
Infatti, la caduta di a causa della fenditura del manto stradale posta nell'area Parte_1
parcheggio è provata dai seguenti elementi:
a) il teste aveva personalmente assistito alla caduta e dichiarava “siamo entrati nel parcheggio. ER
Ricordo che la signora era a fianco a me, vicino, e l'ho vista cadere. (…) io ho visto che mia moglie è caduta in avanti e ha picchiato il gomito. Io ho visto la caduta, è stato un attimo, ho visto che lei è caduta in avanti mettendo le mani avanti”;
b) era stata trovata da dipendente Conad che aveva portato del Parte_1 CP_2
ghiaccio a seguito della caduta, seduta sul marciapiede e, più precisamente, l'attrice “era seduta all'inizio del piazzale, sul marciapiede”, ossia in una posizione coerente con il punto della caduta
(caduta avvenuta nell'area iniziale del parcheggio);
c) vi è corrispondenza tra il punto della caduta (così come riferito dal teste , il punto della ER
fenditura (così come riferito dai testi e nonché come riconosciuto nelle fotografie) e ER CP_2
l'area del parcheggio ove si trova la fenditura e ove si è verificata la caduta (l'area iniziale del parcheggio, quella più prossima all'entrata del supermercato, così come riferito dai testimoni e ER
. Infatti, i testimoni concordemente riferivano che la caduta si era verificata nell'area iniziale CP_2
del parcheggio e concordemente riferivano che in tale area era presente il dissesto allegato da parte attrice: ebbene, le dichiarazioni testimoniali costituiscono un elemento indiziario concordante con le rappresentazioni fotografiche del dissesto (la fenditura era presente nell'area iniziale del parcheggio);
d) il referto di Pronto Soccorso sub doc. 9 e 11 di parte attrice, datato 1.9.2020 (dunque, accesso al PS nella mattinata successiva alla data del sinistro) e relativo a “trauma gomito destro”, è concorde con quanto dichiarato dai due testimoni in ordine alle lesioni subite dal pedone: teste “ricordo CP_2
pagina 5 di 9 però che la signora era dolorante, e si lamentava di avere un dolore al braccio. Era dolorante al braccio”; teste “ho visto che mia moglie è caduta in avanti e ha picchiato il gomito. Io ho visto ER
la caduta, è stato un attimo, ho visto che lei è caduta in avanti mettendo le mani avanti (…) Erano al gomito, non riusciva a muovere il braccio. Non ricordo se destra o sinistra. Questa era il dolore principale”;
d) peraltro, considerato che il sinistro si era verificato nel periodo Covid, il fatto che la danneggiata non aveva chiamato alcun soccorso è compatibile con il (noto) periodo storico, così come peraltro dichiarato dal testimone secondo cui, nell'immediatezza del sinistro, “mia moglie non voleva ER chiamare l'ambulanza, aveva paura del covid, e quindi abbiamo ripreso la macchina che era nel parcheggio e siamo andati a casa”.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie così come complessivamente riportate e valutate, le cui dichiarazioni testimoniali sono rese da testi rispetto ai quali non sono emersi motivi di inattendibilità, che hanno reso dichiarazioni chiare e non contradditorie e che ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, si reputa raggiunta la prova della caduta di nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo prospettate dall'attrice, a causa della presenza di una fenditura/buca presente nell'area di parcheggio, che ha creato un dissesto rispetto dell'asfalto.
Il caso fortuito e il concorso di colpa
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente l'inciampo e la caduta di non essendo pertanto determinate la condotta del pedone sotto il profilo Parte_1 dell'interruzione del nesso causale ai fini del caso fortuito.
Sul punto la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) il manto stradale era disconnesso e presentava la fenditura tra il manto stradale e il blocco di cemento;
b) la sconnessione si trovava in un punto di passaggio subito il passaggio pedonale verso l'area dei posteggi;
c) non era presente la segnaletica di pericolo o di delimitazione dell'area.
La condotta del danneggiato, seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, è emerso il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1,
c.c.
pagina 6 di 9 Occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, il pedone è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, l'utente non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, stava camminando sulla via pubblica in condizioni di Parte_1
sufficiente visibilità poiché, come emerso e peraltro non contestato da parte attrice, il sinistro è avvenuto in un orario (circa le 20,30 in agosto) in cui la luce naturale era ancora presente nonché in un luogo dotato di luce artificiale (due lampioni-torre posizionati nel parcheggio funzionali all'illuminazione di tutta l'area). L'illuminazione artificiale trova altresì conferma nelle raffigurazioni fotografiche sub docc. 2 e 3 di parte convenuta;
il teste confermava altresì che “quando è ER successo l'accaduto c'era ancora luce”.
È pertanto provata la piena visibilità al momento della caduta.
Il vaglio sul concorso di colpa deve altresì considerare la diversità cromatica del manto stradale: infatti, nel punto della fenditura, la pavimentazione cambia colorazione, passando dal colore grigio-scuro dell'area asfaltata al colore grigio-chiaro del blocco di cemento (cfr. fotografie), sicché da tale difformità cromatica si desume secondo l'id quoad plerumque accidit una maggiore visibilità del vizio della res.
Dunque, tenuto conto della conformazione del dissesto nonché dell'illuminazione dei luoghi, il vizio stradale era pienamente visibile da parte di un comune osservatore.
Tali circostanze, da valutarsi nel complesso dello stato dei luoghi e della dinamica della caduta, contribuiscono a provare il contributo colposo di nella causazione della sua Parte_1
stessa caduta poiché il pedone avrebbe dovuto utilizzare la res con una maggiore prudenza e attenzione.
Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione di parte attrice secondo cui il pedone era impossibilitato a porre in essere comportamenti di cautela, dovendosi ex adverso affermare che
[...] avrebbe potuto (e dovuto ai sensi dell'art 2 Cost.) utilizzare la cosa con maggiore Parte_1
attenzione.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di nella produzione dell'evento lesivo: infatti, seppur il vizio della pavimentazione Parte_1
abbia provocato la caduta in quanto la res non era strutturalmente conforme alle condizioni normali di un marciapiede, si ritiene che l'attrice abbia gravemente (ma non “eccezionalmente” da interrompere il pagina 7 di 9 nesso causale) contribuito alla caduta non ponendo in essere le condotte che gli avrebbero permesso di notare il dissesto della strada e di contribuire a evitare il sinistro (sul punto, non Parte_1
aveva prestato sufficiente attenzione nell'osservare i luoghi ove stava camminando, pur luoghi pienamente visibili da parte di un pedone attento).
Si ritiene, pertanto, che l'attrice avrebbe potuto adottare maggiori cautele nel passaggio sulla strada pubblica e che, per l'effetto, egli abbia concorso colposamente nella caduta.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità prevalente nella produzione del danno espressa nella quota del 80% in capo al danneggiato e nella restante quota del 20% in capo al Controparte_1
La liquidazione dei danni.
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e al danno patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con le finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati Parte_1
postumi permanenti quantificati dal CTU nella misura del 5% e un'invalidità temporanea pari al 75% per 30 giorni e al 50% per 40 giorni.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi, considerata l'età della parte attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (39 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 11.793,5, comprendente la somma di € 7.586,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 4.207,5 per il danno da invalidità temporanea.
Con riguardo al danno patrimoniale, la parte attrice allegava di aver sostenuto spese mediche per la somma di € 121,30, il cui esborso era valutato come congruo e pertinente in sede peritale.
pagina 8 di 9 Tale esborso deve pertanto essere risarcito dal custode a titolo di danno emergente, previa rivalutazione all'attualità per la somma finale di € 144,20.
Stante il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1 c.c., ridotto l'importo risarcibile dell'80%, è tenuto al pagamento di € 2.387,54 a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio occorso.
[...]
Oltre a tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (31.8.2020) e rivalutata di anno in anno (C.
Cass., SS.UU., n. 1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 5.200,00, si liquidano a favore di parte attrice in € 237,00 per rimborso C.U., in €
2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente Controparte_1
Le spese di CTU si pongono definitivamente e integralmente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per la causazione del Controparte_1
sinistro in esame;
2) condanna al pagamento della somma di € 2.387,54, oltre interessi come in Controparte_1
parte motiva, a favore di a titolo di risarcimento dei danni subiti;
Parte_1
3) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
per la somma di € 237,00 per rimborso C.U., di € 2.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
4) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 3.6.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1641/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAPPANI STEFANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRATI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa, del Controparte_1
quale custode ed Ente proprietario della strada in oggetto;
[...]
2) per l'effetto condannarlo, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura non inferiore a € 12.704,30 e/o nella misura che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze dell'odierno giudizio”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
pagina 1 di 9 “- In via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione del 10 maggio Parte_1 Controparte_1
2022;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il previa declaratoria di responsabilità concorrente Controparte_1 dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto alla entro i Pt_1
limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva il Parte_1 [...]
in qualità di custode della strada, chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 31.8.2020 ore 20,20 circa e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era in compagnia del marito nell'area di parcheggio antistante il supermercato Conad di viale delle Vigne di Porto Torres;
- che stava camminando verso la propria macchina e che, a causa delle condizioni del manto stradale, aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente a terra;
- di essere stata soccorsa dal marito e da Persona_1 CP_2
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- di aver avviato la procedura di negoziazione assistita, che aveva avuto esito negativo.
Con comparsa del 20.7.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il Controparte_1
quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva del pedone, eccepito che l'area di parcheggio era perfettamente illuminata da due torri faro, collocate sia nella parte destra che nella parte sinistra, eccepita la negligenza dell'attrice nel percorrere il piazzale e, in ogni caso, il concorso di colpa, contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico legale.
pagina 2 di 9 All'udienza del 20.11.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a
pagina 3 di 9 fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la strada ove si era verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa della pavimentazione, occorre osservare quanto segue.
L'attrice ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro e ha provato per testi che la sconnessione del manto stradale dell'area del parcheggio di viale delle Vigne aveva provocato l'inciampo e la caduta.
Quanto allo stato dei luoghi, nel punto in cui si era verificato il sinistro, il manto stradale era caratterizzato da un dissesto costituito da una fenditura allungata – profonda qualche centimetro – posta nel passaggio da una pavimentazione a un'altra. L'area di parcheggio, infatti, era costituita da varie pavimentazioni: manto in cemento, mattonelle grige e blocchi in cemento più chiaro;
l'area dissestata si trovava tra la porzione con asfalto grigio scuro e il blocco in cemento più chiaro (cfr. fotografie sub doc. da 1 a 6 di parte attrice).
Sul punto, i testimoni escussi descrivevano i luoghi della caduta, riconoscendo le predette fotografie.
Il teste , marito dell'attrice e presente al momento del sinistro, descriveva i luoghi di Persona_1
causa, riferendo che la caduta era avvenuta poco dopo aver superato il marciapiede (situato nei pressi dell'entrata del supermercato), quando l'attrice si stava dirigendo verso l'autovettura parcheggiata:
“dal Conad si esce, c'è un marciapiede che delimita il piazzale subito avanti al Conad. Lì vicino c'è anche un passaggio pedonale, che è il marciapiede che discende verso il livello strada, che viene usato sia per i carrelli che per i pedoni.
Io e mia moglie abbiamo percorso questo passaggio pedonale.
Siamo entrati nel parcheggio. Ricordo che la signora era affianco a me, vicino, l'ho vista cadere”.
Nel descrivere il dissesto, il teste riferiva che la caduta si era verificata “subito dove inizia il piazzale dei parcheggi. Io ricordo che molto vicino a dove la sig.ra era caduta, dove era stesa a terra, Pt_1
c'era una buca. Quanto grande era questa buca? Era una buca con forma rotonda/allungata, non saprei dire con esattezza la forma, di diametro di circa 10 centimetri, più o meno. Era un po' profonda, circa due o tre dita (…) Il teste conferma che la foto n. 5 rappresenta i luoghi e in
pagina 4 di 9 particolare il piazzale. Ricordo che mia moglie è caduta vicino anche al tombino che è raffigurato in queste foto”.
Anche il teste riconosceva le fotografie “che effettivamente rappresentano una parte CP_2
del parcheggio, la parte iniziale del parcheggio. Preciso che guardando la foto numero 1, si vede appunto l'area del parcheggio, la parte iniziale. Guardando in prospettiva nella zona alta della foto, nella parte che non è raffigurata dall'immagine, c'è in ordine, un marciapiede, poi un'aiuola e poi
l'entrata del Conad. Io la signora l'ho trova seduta sul marciapiede che c'è nella zona non rappresentata in foto, ma subito lì vicino”.
La parte attrice dimostrava altresì il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Anzitutto, si osserva che, nel caso di specie, il quadro probatorio indiziario è sufficiente a fondare la prova della caduta e della sua causalità con il vizio del manto stradale.
Infatti, la caduta di a causa della fenditura del manto stradale posta nell'area Parte_1
parcheggio è provata dai seguenti elementi:
a) il teste aveva personalmente assistito alla caduta e dichiarava “siamo entrati nel parcheggio. ER
Ricordo che la signora era a fianco a me, vicino, e l'ho vista cadere. (…) io ho visto che mia moglie è caduta in avanti e ha picchiato il gomito. Io ho visto la caduta, è stato un attimo, ho visto che lei è caduta in avanti mettendo le mani avanti”;
b) era stata trovata da dipendente Conad che aveva portato del Parte_1 CP_2
ghiaccio a seguito della caduta, seduta sul marciapiede e, più precisamente, l'attrice “era seduta all'inizio del piazzale, sul marciapiede”, ossia in una posizione coerente con il punto della caduta
(caduta avvenuta nell'area iniziale del parcheggio);
c) vi è corrispondenza tra il punto della caduta (così come riferito dal teste , il punto della ER
fenditura (così come riferito dai testi e nonché come riconosciuto nelle fotografie) e ER CP_2
l'area del parcheggio ove si trova la fenditura e ove si è verificata la caduta (l'area iniziale del parcheggio, quella più prossima all'entrata del supermercato, così come riferito dai testimoni e ER
. Infatti, i testimoni concordemente riferivano che la caduta si era verificata nell'area iniziale CP_2
del parcheggio e concordemente riferivano che in tale area era presente il dissesto allegato da parte attrice: ebbene, le dichiarazioni testimoniali costituiscono un elemento indiziario concordante con le rappresentazioni fotografiche del dissesto (la fenditura era presente nell'area iniziale del parcheggio);
d) il referto di Pronto Soccorso sub doc. 9 e 11 di parte attrice, datato 1.9.2020 (dunque, accesso al PS nella mattinata successiva alla data del sinistro) e relativo a “trauma gomito destro”, è concorde con quanto dichiarato dai due testimoni in ordine alle lesioni subite dal pedone: teste “ricordo CP_2
pagina 5 di 9 però che la signora era dolorante, e si lamentava di avere un dolore al braccio. Era dolorante al braccio”; teste “ho visto che mia moglie è caduta in avanti e ha picchiato il gomito. Io ho visto ER
la caduta, è stato un attimo, ho visto che lei è caduta in avanti mettendo le mani avanti (…) Erano al gomito, non riusciva a muovere il braccio. Non ricordo se destra o sinistra. Questa era il dolore principale”;
d) peraltro, considerato che il sinistro si era verificato nel periodo Covid, il fatto che la danneggiata non aveva chiamato alcun soccorso è compatibile con il (noto) periodo storico, così come peraltro dichiarato dal testimone secondo cui, nell'immediatezza del sinistro, “mia moglie non voleva ER chiamare l'ambulanza, aveva paura del covid, e quindi abbiamo ripreso la macchina che era nel parcheggio e siamo andati a casa”.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie così come complessivamente riportate e valutate, le cui dichiarazioni testimoniali sono rese da testi rispetto ai quali non sono emersi motivi di inattendibilità, che hanno reso dichiarazioni chiare e non contradditorie e che ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, si reputa raggiunta la prova della caduta di nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo prospettate dall'attrice, a causa della presenza di una fenditura/buca presente nell'area di parcheggio, che ha creato un dissesto rispetto dell'asfalto.
Il caso fortuito e il concorso di colpa
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente l'inciampo e la caduta di non essendo pertanto determinate la condotta del pedone sotto il profilo Parte_1 dell'interruzione del nesso causale ai fini del caso fortuito.
Sul punto la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) il manto stradale era disconnesso e presentava la fenditura tra il manto stradale e il blocco di cemento;
b) la sconnessione si trovava in un punto di passaggio subito il passaggio pedonale verso l'area dei posteggi;
c) non era presente la segnaletica di pericolo o di delimitazione dell'area.
La condotta del danneggiato, seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, è emerso il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1,
c.c.
pagina 6 di 9 Occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, il pedone è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, l'utente non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, stava camminando sulla via pubblica in condizioni di Parte_1
sufficiente visibilità poiché, come emerso e peraltro non contestato da parte attrice, il sinistro è avvenuto in un orario (circa le 20,30 in agosto) in cui la luce naturale era ancora presente nonché in un luogo dotato di luce artificiale (due lampioni-torre posizionati nel parcheggio funzionali all'illuminazione di tutta l'area). L'illuminazione artificiale trova altresì conferma nelle raffigurazioni fotografiche sub docc. 2 e 3 di parte convenuta;
il teste confermava altresì che “quando è ER successo l'accaduto c'era ancora luce”.
È pertanto provata la piena visibilità al momento della caduta.
Il vaglio sul concorso di colpa deve altresì considerare la diversità cromatica del manto stradale: infatti, nel punto della fenditura, la pavimentazione cambia colorazione, passando dal colore grigio-scuro dell'area asfaltata al colore grigio-chiaro del blocco di cemento (cfr. fotografie), sicché da tale difformità cromatica si desume secondo l'id quoad plerumque accidit una maggiore visibilità del vizio della res.
Dunque, tenuto conto della conformazione del dissesto nonché dell'illuminazione dei luoghi, il vizio stradale era pienamente visibile da parte di un comune osservatore.
Tali circostanze, da valutarsi nel complesso dello stato dei luoghi e della dinamica della caduta, contribuiscono a provare il contributo colposo di nella causazione della sua Parte_1
stessa caduta poiché il pedone avrebbe dovuto utilizzare la res con una maggiore prudenza e attenzione.
Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione di parte attrice secondo cui il pedone era impossibilitato a porre in essere comportamenti di cautela, dovendosi ex adverso affermare che
[...] avrebbe potuto (e dovuto ai sensi dell'art 2 Cost.) utilizzare la cosa con maggiore Parte_1
attenzione.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di nella produzione dell'evento lesivo: infatti, seppur il vizio della pavimentazione Parte_1
abbia provocato la caduta in quanto la res non era strutturalmente conforme alle condizioni normali di un marciapiede, si ritiene che l'attrice abbia gravemente (ma non “eccezionalmente” da interrompere il pagina 7 di 9 nesso causale) contribuito alla caduta non ponendo in essere le condotte che gli avrebbero permesso di notare il dissesto della strada e di contribuire a evitare il sinistro (sul punto, non Parte_1
aveva prestato sufficiente attenzione nell'osservare i luoghi ove stava camminando, pur luoghi pienamente visibili da parte di un pedone attento).
Si ritiene, pertanto, che l'attrice avrebbe potuto adottare maggiori cautele nel passaggio sulla strada pubblica e che, per l'effetto, egli abbia concorso colposamente nella caduta.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità prevalente nella produzione del danno espressa nella quota del 80% in capo al danneggiato e nella restante quota del 20% in capo al Controparte_1
La liquidazione dei danni.
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e al danno patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con le finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati Parte_1
postumi permanenti quantificati dal CTU nella misura del 5% e un'invalidità temporanea pari al 75% per 30 giorni e al 50% per 40 giorni.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi, considerata l'età della parte attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (39 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 11.793,5, comprendente la somma di € 7.586,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 4.207,5 per il danno da invalidità temporanea.
Con riguardo al danno patrimoniale, la parte attrice allegava di aver sostenuto spese mediche per la somma di € 121,30, il cui esborso era valutato come congruo e pertinente in sede peritale.
pagina 8 di 9 Tale esborso deve pertanto essere risarcito dal custode a titolo di danno emergente, previa rivalutazione all'attualità per la somma finale di € 144,20.
Stante il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1 c.c., ridotto l'importo risarcibile dell'80%, è tenuto al pagamento di € 2.387,54 a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio occorso.
[...]
Oltre a tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (31.8.2020) e rivalutata di anno in anno (C.
Cass., SS.UU., n. 1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 5.200,00, si liquidano a favore di parte attrice in € 237,00 per rimborso C.U., in €
2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente Controparte_1
Le spese di CTU si pongono definitivamente e integralmente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per la causazione del Controparte_1
sinistro in esame;
2) condanna al pagamento della somma di € 2.387,54, oltre interessi come in Controparte_1
parte motiva, a favore di a titolo di risarcimento dei danni subiti;
Parte_1
3) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
per la somma di € 237,00 per rimborso C.U., di € 2.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
4) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 3.6.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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