Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 25/09/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
US AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Cardenà e Gabriele US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria finale approvata con decreto del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale nr. 159/2024 (AdSP-MAC), pubblicata il 21 maggio 2024, a conclusione del concorso per titoli ed esami bandito dalla per l’assunzione del dirigente della Direzione demanio – imprese e lavoro portuale (pagina concorso sul sito della citata Autorità);
- dei verbali della Commissione di concorso;
- dei verbali redatti dal responsabile del procedimento dell’AdSP-MAC con cui è stata valutata l’esperienza professionale dei candidati ai fini dei requisiti di accesso alla procedura e degli altri eventuali verbali redatti dal RUP in relazione al concorso, a cui non è stato concesso l’accesso al ricorrente;
- del decreto presidenziale n. 219/2023 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice;
- dell’avviso/bando di selezione della procedura concorsuale, approvato con decreto presidenziale n. 67/2023;
- del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti della procedura selettiva e sui relativi solleciti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, ove occorra e nei limiti dell’interesse, le autorizzazioni ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore delle dr.sse IL e AR per l’incarico esterno svolto per l’AdSP quali, rispettivamente, presidente e membro della commissione;
e per l’accertamento l’obbligo dell’AdSP- MAC di nominare una nuova commissione con l’esclusivo compito di:
- riverificare l’idoneità dei candidati risultati idonei ad essere ammessi alla procedura stessa;
- riattribuire i punteggi per i titoli, tenendo conto dei compiti che il dirigente assunto dovrà esercitare alla luce del PIAO vigente, facendo poi le dovute somme con i risultati ottenuti delle prove già svolte;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di AR US e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale (ADSP-MAC), finalizzato all’assunzione di un dirigente a tempo determinato (per tre anni, prorogabili a cinque) da nominare quale responsabile della Direzione demanio, imprese e lavoro portuale (o anche solo “Direzione demanio”), competente per tutti i porti del sistema portuale (Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona, Vasto). L’incarico, al momento dell’emanazione del bando, era ricoperto ad interim dalla candidata US, odierna controinteressata, funzionaria già impiegata nella medesima Direzione dell’Ente e inquadrata come “Quadro A” a norma del pertinente CCNL, la quale è risultata vincitrice della procedura selettiva in questione - a cui anch’ella ha preso parte - mentre il ricorrente si è posizionato al secondo posto della graduatoria finale.
Avverso gli atti indicati in epigrafe il ricorrente è insorto con il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
- violazione di legge e, in particolare, dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, con riferimento alla nomina delle dottoresse IL e AR quali componenti della commissione esaminatrice, in qualità, rispettivamente, di presidente e di membro della stessa, stante il conflitto di interessi rispetto all’ADSP-MAC per gli incarichi da esse ricoperti presso il Ministero. In base alla L. n. 84/1994, infatti, il MIT (e, in particolare, la Direzione Generale guidata dalla dr.ssa IL e in cui è impiegata la dr.ssa AR) esercita poteri di controllo sulle ADSP e rilascia “atti di assenso” a favore (o contro) di esse; inoltre, le anzidette dottoresse avrebbero svolto l’incarico di membro della commissione a titolo oneroso;
- violazione di legge e, in particolare, dell’art. 12, comma 2, e dell’art. 9, commi 1 e 12, del DPR n. 487/1994, data l’introduzione illegittima di un terzo (cioè il responsabile del procedimento dell’ADSP-MAC) nelle operazioni valutative della commissione, nonché violazione dell’art. 51, 1° capoverso, pt. 4), c.p.c. e dell’art. 11, comma 1, del DPR n. 487/1994, data l’incompatibilità di tale terzo; eccesso di potere per illogicità, carenza della motivazione e disparità di trattamento. Il ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che il RUP, nonostante sia terzo rispetto alla commissione, abbia svolto il delicato compito di valutare i requisiti di ammissione e l’esperienza professionale pregressa dei candidati, senza peraltro disporre di alcun criterio predefinito dalla commissione medesima (se non quello della non pertinenza del ruolo di Comandante in seconda presso le Capitanerie di porto) e dovendosi basare solo sui criteri generici indicati dal bando. In secondo luogo, lamenta l’irragionevolezza e l’erroneità delle valutazioni, dal momento che la vincitrice vanterebbe poco meno di tre anni di impiego “ nell’ambito della gestione e della amministrazione del demanio marittimo e/o portuale ” (requisito specifico di cui al paragrafo 1.2 del bando), segnatamente, da giugno 2020, data di assunzione presso l’ADSP, fino a maggio 2023, data di presentazione della domanda di partecipazione, sicché verosimilmente l’Amministrazione ha valutato positivamente l’esperienza pregressa della candidata presso la Regione Marche, che, a dire del ricorrente, non sarebbe afferente al profilo messo a concorso. Nello specifico, la vincitrice, nel periodo dal 2013 al 2017, era dipendente della Regione con la qualifica di funzionario amministrativo – contabile nell’ambito degli interventi comunitari per la pesca marittima, in relazione al quale avrebbe svolto anche funzioni di “ definizione e supporto giuridico con riferimento alla gestione e attuazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali marittime per acquacoltura e pesca ” (cfr., relativo CV, a dire del ricorrente del tutto marginali); il ricorrente lamenta, altresì, l’irragionevolezza della valutazione, anche per non essergli stato riconosciuto alcun punteggio per gli incarichi di responsabile del procedimento svolti in diverse articolazioni della Capitaneria di Porto, la cui pertinenza alla posizione messa a concorso non sarebbe stata negata neppure dal RUP. Inoltre, sarebbe del tutto contraddittorio ritenere la medesima esperienza professionale perfettamente valida per l’ammissione (da parte del RUP) e totalmente inconferente ai fini dei titoli (da parte della commissione), nonostante il bando prevedesse che l’esperienza professionale superiore al quinquennio (periodo utile ai fini dell’ammissione) sarebbe stata valutata come punteggio per titoli, con l’attribuzione di un punto ogni sei mesi (paragrafo 3 del bando);
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità del bando, nonché contraddittorietà dello stesso rispetto al Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) dell’Ente, nella parte in cui ha definito i titoli di servizio valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio senza considerare le funzioni di safety e security portuale (nonostante il previsto spostamento della dipendenza della divisione safety e security sotto la direzione demanio), nonché del conseguente operato della commissione valutatrice, che senza stabilire criteri, ha rigettato integralmente (neppure menzionandola) la relazione allegata dal ricorrente all’istanza di partecipazione, nella quale – oltre che nel CV – erano stati descritti i compiti svolti dal ricorrente medesimo in materia di sicurezza, in ossequio al PIAO, che avrebbero dovuto essere specificatamente previsti già dal bando come meritevoli di punteggio. Sotto altro profilo, violazione di legge e, in particolare, dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 6, commi 3 e 4, lett. c), del Regolamento per il reclutamento del personale dell’ADSP-MAC, per la mancata pubblicazione dei punteggi attribuiti per i titoli, se non oltre tre mesi dopo la decisione assunta a tal proposito, e, comunque, solo dopo l’espletamento di tutte le prove concorsuali;
- violazione di legge e, in particolare, delle Linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, approvate con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, con riferimento alle modalità con cui sono state valutate le “ competenze relazionali, gestionali e manageriali in relazione alle esperienze professionali maturate dai candidati, dell’attitudine alla gestione di uffici e problem solving ”, non essendo state stabilite, a monte, le competenze trasversali ricercate, fatta eccezione per il “ problem solving ”, che comunque le linee guida impongono di declinare in modo più specifico. Nessuno dei membri della commissione, come facilmente verificabile dai relativi CCVV pubblicati sulla pagina del concorso, avrebbe posseduto titoli pertinenti a questo tipo di valutazioni. Sotto altro profilo, eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione all’uguale punteggio attribuito al ricorrente e alla candidata vincitrice per le competenze trasversali e violazione dell’art. 9, comma 11, del DPR n. 487/1994, dal momento che i membri della commissione non avrebbero posseduto l’esperienza e i titoli idonei per le anzidette valutazioni e neppure per la valutazione dell’idoneità di informatica e di inglese;
- violazione di legge e, in particolare, dell’art. 12, comma 3, del DPR n. 487/1994 e dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 con riferimento al silenzio rigetto (o all’inerzia) formatosi sull’istanza di accesso agli atti della procedura senza oscuramenti ( cfr . all. 14 e 16), come descritto in ricorso al punto 7 della narrazione in fatto; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per l’omessa motivazione degli oscuramenti e dell’art. 2, comma 9-ter, per l’inerzia del potere sostitutivo dell’ADSP-MAC, attivato con istanza in allegato 17; più in generale, rispetto all’ostensione degli atti, violazione dell’art. 1, comma 2- bis , della L. n. 241/1990.
Il ricorrente ha precisato che i suindicati motivi di ricorso siano da intendersi graduati nell’ordine che segue, in base al quale ne ha chiesto lo scrutinio e l’accoglimento:
“ - in via principale, l’annullamento del bando, approvato con Decreto del Presidente dell’AdSP-MAC nr. 67/2023 e di tutti gli atti discendenti, ivi compreso il Decreto nr. 159/2024 di approvazione della graduatoria finale, motivo n. 3;
- in via subordinata, l’annullamento del decreto presidenziale nr. 219/2023 di nomina della commissione esaminatrice, delle autorizzazioni ex art. 53 del D.Lgs. nr. 165/2001 rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore delle dr.sse IL e AR a prendervi pare, dei relativi verbali, ivi compreso quelli del RUP inerenti all’ammissione dei candidati,
e di tutti gli atti connessi e discendenti, ivi compreso il Decreto nr. 159/2024 di approvazione della graduatoria finale, motivi n. 1, 2 e 4;
- in via ulteriormente subordinata, l’annullamento dei verbali della commissione, a cominciare dal primo (all. 2), in cui è stato delegato un terzo per valutare l’ammissione dei candidati e di tutti gli atti discendenti, ivi compreso il Decreto nr. 159/2024 di approvazione della graduatoria finale, motivi n. 2 e 4;
- in ogni caso, l’annullamento del rigetto dell’AdSP-MAC rispetto all’ostensione degli atti della procedura, motivo nr. 5 ” (cfr., pagine 24 e 25 del ricorso introduttivo).
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ADSP-MAC e la controinteressata US AR.
Quest’ultima, in particolare, eccepisce l’esistenza di profili di inammissibilità del gravame in relazione al primo motivo, non avendo il ricorrente provato che la contestata composizione della commissione abbia avuto un’incidenza effettivamente negativa sulla valutazione delle prove e neppure l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 51 c.p.c.; inoltre, egli sarebbe privo di legittimazione rispetto al motivo, avendo lui stesso precisato che il conflitto di interessi sarebbe nei confronti dell’ADSP. Sotto altro profilo, difetterebbe l’interesse ad agire in capo al ricorrente poiché, anche nell’ipotesi in cui a quest’ultimo fosse assegnato il punteggio massimo previsto dal bando (punti 10) per l’esperienza professionale, detta assegnazione non sarebbe utile a farlo collocare al primo posto in graduatoria, attesa la differenza di 17,5 punti in favore della candidata vincitrice. Quanto all’impugnazione del bando, il gravame sarebbe inammissibile in parte qua sia perché tardivo, sussistendo un onere di immediata impugnazione delle clausole escludenti o immediatamente lesive, sia per carenza di interesse. Nel merito, le parti resistenti deducono l’infondatezza del gravame e ne chiedono il rigetto.
2. A seguito dell’integrale ostensione degli atti richiesti con l’istanza di accesso da parte di ADSP, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, innanzitutto per meglio precisare e circoscrivere i motivi di ricorso introduttivo e poi per sollevare ulteriori vizi che sarebbero emersi solo all’esito della consultazione di tali documenti. In particolare, il ricorrente lamenta eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, con riferimento all’esperienza lavorativa descritta dal bando ai fini dell’ammissione e dell’attribuzione di punteggio, perché in contrasto con il disposto dell’art. 3, comma 1, del Regolamento per il reclutamento del personale dell’ADSP-MAC, nella parte in cui prevede che le procedure selettive debbano garantire l’accesso dall’esterno; egli sostiene che, al contrario, la descrizione contenuta nella lex specialis di una delle due tipologie di esperienze pregresse, utili come titoli di servizio (ossia quella relativa al lavoro portuale), sarebbe stata tale da escludere ogni possibile valorizzazione delle professionalità provenienti dall’esterno, tanto che i relativi punti sono stati attribuiti soltanto alla candidata interna dell’ADSP (cioè la vincitrice US), già impiegata nella Direzione demanio e lavoro portuale dell’Ente.
3. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Reputa il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate sotto più profili dalla parte controinteressata, in ragione dell’infondatezza del gravame nel merito, per quanto si va ad esporre. Si precisa, altresì, che il presente scrutinio non prenderà in considerazione quelle censure che siano state introdotte (irritualmente) solo con le memorie difensive non notificate.
4.1. Seguendo l’ordine dei motivi richiesto dal ricorrente, occorre scrutinare per prime le doglianze sollevate avverso il bando, principalmente contenute nel motivo n. 3 del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti. Esse sono infondate.
E’ principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di gare e concorsi pubblici, l’Amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità nella formulazione delle clausole del bando, in quanto le scelte relative sono finalizzate alla concreta cura e all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico, riguardano il merito dell’azione amministrativa e sfuggono, pertanto, al sindacato di legittimità del G.A., potendo essere sindacate solo in presenza di palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2025, n. 2882; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 18 maggio 2024, n. 9957; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 giugno 2023, n. 3537; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 9 settembre 2022, n. 11733).
Ciò posto, nel caso di specie la scelta dell’Amministrazione relativa ai requisiti di ammissione alla procedura e alla valutazione dei titoli appare scevra da profili di arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza e irrazionalità manifeste in relazione alla figura professionale messa a concorso: il dirigente da selezionare avrebbe dovuto svolgere attività dirigenziale nell’ambito della gestione del demanio marittimo e portuale e delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività d’impresa nella circoscrizione di competenza dell’ADSP; al candidato era quindi richiesto di saper operare professionalmente e in autonomia, nonché di gestire il personale assegnato e di collaborare con gli Organi e gli Organismi dell’Ente.
Ciò posto, il bando di concorso prevede al punto 1.2, quali requisiti specifici per l'ammissione:
“ a) Laurea (Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale) in Giurisprudenza con votazione non inferiore a 100 punti su 110;
b) consolidata e comprovata esperienza, di almeno cinque anni, anche non continuativi, nell’ambito della gestione e della amministrazione del demanio marittimo e/o portuale, di cui almeno due anni in posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza con ruoli di coordinamento di più unità di personale;
in alternativa al requisito sub b) :
c) esperienza almeno triennale di funzioni dirigenziali nell’ambito delle materie di cui alla lettera b) ”.
Ai fini della valutazione dei titoli ulteriori rispetto a quelli di studio e professionali minimi richiesti per la partecipazione, il bando prevede, al punto 3, punteggi relativi al voto di laurea, all’attività di gestione di pratiche nell’ambito del lavoro portuale, all’esperienza specifica maturata cumulativamente con funzioni dirigenziali e con funzioni che consentono l’accesso alla dirigenza nel settore della gestione del demanio marittimo e portuale, nonché all’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
E’ del tutto evidente, quindi, che i requisiti richiesti non sono spropositati né illogici né arbitrari per la copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato nell’ambito della gestione del demanio marittimo e portuale e delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività d’impresa nella circoscrizione di competenza dell’ADSP.
Né si ravvisa alcuna illegittimità del bando per non essere state considerate le funzioni di safety e security portuale ai fini della definizione dei titoli di servizio valutabili per l’attribuzione del punteggio. In primo luogo, giova ribadire che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sia nel prevedere i criteri per la valorizzazione e la selezione delle professionalità richieste, sia per quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali interni; inoltre, come pure allegato e documentato dalle parti resistenti, il bando è stato adottato con decreto presidenziale n. 67 del 30 marzo 2023, che fa riferimento al PIAO di prima applicazione anno 2022-2024 e alla pianta organica approvata con la delibera del Comitato di gestione n. 54 del 17 dicembre 2019, come evidente dal loro richiamo nelle premesse dell’approvazione del bando in discorso. Il PIAO 2023/2025 e l’attuale PIAO 2024/2026, che ridefiniscono la pianta organica con la previsione secondo cui il dirigente del demanio assumerà anche il settore di safety e security portuale, sono sopravvenuti al bando. Peraltro, il PIAO 2024/2026 definisce un indirizzo programmatico, dato che prevede che il processo di riorganizzazione complessiva dell’Autorità e il relativo organigramma saranno realizzati progressivamente in funzione dell’inserimento di nuove professionalità necessarie all’attivazione dei settori previsti. Pertanto, tenuto conto del fatto che il PIAO è una pianificazione triennale suscettibile di variazione annuale e che la posizione oggetto della selezione è a tempo determinato, il ricorrente non può dolersi della mancata previsione nel bando di una disposizione che valorizzi lo svolgimento di funzioni di safety e security portuale in vista del futuro ed eventuale spostamento della Divisione safety e security alle dipendenze della Direzione demanio, avendo invece correttamente il bando fatto riferimento all’organigramma e alla programmazione esistente al momento della sua emanazione. Conseguentemente, il ricorrente non può neppure dolersi del fatto che non sarebbe stata presa in considerazione la propria relazione (documento n. 4 allegato al ricorso introduttivo) in cui ipotizza una diversa assegnazione del punteggio in suo favore, soprattutto qualora le funzioni di safety e securety portuale fossero state valutate.
Quanto poi alla circostanza che la pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli sarebbe avvenuta solo successivamente alla prova orale, trattasi di un vizio della procedura che, quand’anche sussistente, non è tale da inficiare la valutazione e la procedura medesima, incidendo, tuttalpiù, sul momento della conoscenza legale e sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.
4.2. Passando allo scrutinio del secondo gruppo di censure nell’ordine proposto dal ricorrente (quelle di cui ai motivi nn. 1, 2 e 4 del ricorso introduttivo, come integrati dai motivi aggiunti), se ne rileva del pari l’infondatezza.
4.2.1. Non meritano condivisione le doglianze contenute nel motivo n. 1, dal momento che non si ravvede alcun conflitto di interessi dei membri della commissione dottoresse IL e AR rispetto alla posizione dell’ADSP-MAC. Il conflitto di interessi è stato, infatti, predicato dal ricorrente in maniera astratta, non essendo emerse situazioni concrete e rilevanti tali per cui le dipendenti del Ministero anzidette non avrebbero potuto ricoprire l’incarico di membri della commissione del concorso de quo . Perché possa dirsi sussistente un conflitto di interessi, infatti, occorre valutare il pregiudizio all’interesse pubblico che detta situazione andrebbe ad arrecare; nel caso di specie, non solo il conflitto non è stato dimostrato in concreto, ma esso va anche potenzialmente escluso, atteso che le dottoresse IL e AR hanno agito perseguendo il medesimo interesse dell’ADSP, vale a dire quello di selezionare il migliore profilo da assegnare all’incarico messo a concorso, obiettivo sul quale l’Ufficio rispettivamente ricoperto e le funzioni svolte presso il MIT non vanno ad interferire, come pure correttamente evidenziato negli atti di autorizzazione del MIT ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 alle stesse rilasciati.
4.2.2. Quanto alla lamentata incompetenza dei membri della commissione rispetto alle materie messe a concorso, ivi comprese quelle di lingua straniera e di informatica, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel contesto delle commissioni di concorso, il requisito della competenza dei membri della commissione di esame deve essere valutato con riferimento alla commissione nel suo complesso e non a ciascuna specifica materia oggetto del concorso. Questo approccio è giustificato dalla necessità di garantire la speditezza e la semplificazione dell'azione amministrativa, evitando un eccessivo rigore nella valutazione delle qualifiche di esperto di ciascun commissario in ogni materia d'esame ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 aprile 2024, n. 6438; TAR Trento, Sez. I, 4 marzo 2024, n. 36; TAR Piemonte, Torino, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 8). Nel caso di specie, emerge dalla lettura dei rispettivi curricula la competenza e la qualificazione dei commissari con riguardo alle materie di esame previste dal bando, tenuto conto del fatto che detta esperienza va valutata nel complesso e non come titolarità di competenze e funzioni nella specifica materia oggetto di selezione. Con riferimento poi alle materie di inglese e di informatica, in disparte la considerazione che il ricorrente è risultato idoneo ad entrambe (per cui non ha di che dolersi), l’appartenenza dei commissari ad una pubblica amministrazione e l’aver superato dei pubblici concorsi per accedervi, nei quali è previsto di sostenere analoghe prove, costituiscono sufficiente garanzia di competenza a valutare il profilo dell’idoneità dei candidati.
4.2.3. Infondate sono altresì le censure sollevate con il motivo n. 2.
Innanzitutto, come si può riscontrare dai relativi verbali (nn. 1, 2 e 3 del 2023 del RUP), non è corretto sostenere, come fatto dal ricorrente, che il RUP abbia svolto un’attività di valutazione dei titoli di competenza della commissione. Al contrario, emerge per tabulas che questi ha svolto un’attività di mero riscontro del possesso dei titoli dichiarati dai candidati, ovvero dei requisiti specifici indicati ai punti b) e c) paragrafo 1.2 del bando e dei periodi precisi di servizio utile espletato, come richiesto dalla commissione con proprio verbale n. 2/2023. Quest’ultima ha, infatti, demandato al RUP tali adempimenti istruttori e strumentali alle successive fasi della procedura, peraltro a carattere vincolato perché ancorati a criteri predefiniti dal bando, in cui non viene in rilievo alcuna attività di tipo valutativo. E’ altrettanto evidente, in quanto anche tale circostanza emerge dagli atti (cfr., verbali della commissione nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del 2024), che tutte le operazioni valutative, sia riguardanti i titoli sia riguardanti le prove di concorso, sono state effettuate invece dalla commissione. Tale modus operandi non può dirsi viziato, dal momento che, sebbene la regola generale in materia sia nel senso che l’Amministrazione che bandisce il concorso deve valutare il possesso dei requisiti dei candidati ai fini dell’ammissione, tuttavia non è vietato né dal DPR n. 487 del 1994 né in questo specifico caso dal bando, che l’attività di verifica dei requisiti, meramente istruttoria e prodromica ai lavori della commissione, venga svolta dall’Amministrazione (nella specie dal RUP). Il fatto, poi, che il RUP abbia dapprima escluso una candidata (la dottoressa Lugnani Nicoletta) e poi l’abbia riammessa a seguito dei chiarimenti pervenuti dalla stessa candidata, non prova assolutamente alcuna attività valutativa da parte del Responsabile del procedimento, trattandosi, anche in tal caso, del mero accertamento della sussistenza o meno, in capo alla candidata, di un requisito richiesto dal bando (laurea), nell’ambito dell’attività istruttoria e vincolata posta in essere dal RUP. Ad ogni modo, data anche la sua posizione in graduatoria, il ricorrente non ha interesse a censurare l’operato del RUP e della commissione rispetto agli altri candidati diversi dalla vincitrice.
Sotto altro profilo, va detto che il RUP non aveva alcun obbligo di astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c. E’ principio pacifico, in giurisprudenza, quello secondo cui “ l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Id., sez. V, 17 novembre 2014, n. 5618; Id., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 4858). Inoltre, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789) ” (cfr., TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 24 luglio 2023, n. 475; conformi, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 1887; TAR Sardegna, Sez. I, 3 maggio 2017, n. 281; Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628 e 20 gennaio 2016, n. 192). Inoltre, non può ritenersi vizio della procedura concorsuale neppure l’omessa dichiarazione circa le cause di incompatibilità qualora non sia provata l'effettiva sussistenza di una situazione di incompatibilità (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 22 luglio 2019, n. 638). Detti principii non possono che valere, a fortiori , anche per il RUP, tanto più in considerazione del tipo di attività svolta dallo stesso, come detto vincolata e priva di carattere valutativo.
4.3. Vanno a questo punto esaminate le censure relative all’assegnazione del punteggio ai candidati (motivi 2 e 4 del ricorso introduttivo, come integrati dai motivi aggiunti). Anch’esse sono infondate.
Per giurisprudenza pacifica, le clausole del bando, qualora siano chiare e univoche, vanno interpretate secondo il loro tenore letterale, per garantire la par condicio tra i concorrenti; qualora, invece, esse si presentino dubbie o diano spazio a possibili interpretazioni e qualora si tratti di clausole escludenti, vanno lette conformemente al principio del favor partecipationis ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3253; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 marzo 2023, n. 635; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 dicembre 2020, n. 12968; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 ottobre 2020, n. 4315).
Nel caso di specie, l’art. 1.2 del bando prevede, quali requisiti di ammissione alla selezione, oltre alla laurea, alternativamente una “ b) consolidata e comprovata esperienza, di almeno cinque anni, anche non continuativi, nell’ambito della gestione e della amministrazione del demanio marittimo e/o portuale, di cui almeno due anni in posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza con ruoli di coordinamento di più unità di personale ” oppure una “ c) esperienza almeno triennale di funzioni dirigenziali nell’ambito delle materie di cui alla lettera b) ”. Nel richiedere la “ consolidata e comprovata esperienza ”, il bando non specifica in cosa esattamente detta esperienza debba consistere, essendosi limitato a prevedere il periodo minimo e l’ambito (“ gestione e della amministrazione del demanio marittimo e/o portuale ”). Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, a fronte delle dichiarazioni dei Dirigenti regionali prodotte dalla controinteressata, volte a precisare le funzioni e le attività concretamente svolte dalla dottoressa US nel periodo dal 2013 al 2017, quando era alle dipendenze della Regione Marche (cfr., documenti sub allegati n. 9 e n. 10 esibiti dalla controinteressata in uno con la memoria depositata in data 2 settembre 2024), ha ritenuto di dovere utilmente valutare l’esperienza della candidata ai fini della sua ammissione alla selezione e ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli, avendo optato per la scelta di garantire la massima partecipazione senza restrizioni.
Sempre con riguardo all’attività della commissione, essa non è censurabile per l’asserita inosservanza delle Linee Guida per la valutazione delle competenze relazionali, trattandosi di strumenti il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione e non ravvisandosi al riguardo profili di macroscopica irragionevolezza. Anche il fatto di aver assegnato lo stesso punteggio (tra l’altro il massimo) a entrambi i candidati non è sintomatico di una disparità di trattamento (non provata), bensì dimostra piuttosto che la commissione ha attribuito il medesimo valore alle capacità dei candidati, pur diversamente esternate e sviluppate.
Il fatto poi che i diversi punteggi siano stati assegnati attraverso indicazione numerica non comporta alcun vizio motivazionale, atteso che la lex specialis ha individuato criteri e parametri sufficienti a garantire la graduazione e la trasparenza delle valutazioni effettuate dalla commissione.
Quanto alla posizione del candidato odierno ricorrente, si osserva che, quand’anche l’ADSP gli abbia erroneamente attribuito zero punti per la sua pregressa esperienza lavorativa presso le Capitanerie di Porto e quand’anche detta attività avesse meritato il punteggio massimo possibile (10 punti), ciò non avrebbe comunque consentito al ricorrente di posizionarsi al primo posto della graduatoria. Allo stesso modo, il ricorrente non avrebbe superato in graduatoria la controinteressata vincitrice neppure se a quest’ultima fossero stati assegnati zero punti per la voce “lavoro portuale” e allo stesso, per la medesima voce, i dieci punti reclamati.
Non essendo dunque superata la prova di resistenza, il Collegio reputa superfluo l’esame delle censure volte a contestare l’inesatta applicazione del punteggio in favore del ricorrente.
4.4. Va infine dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al motivo n. 5 del ricorso introduttivo, dal momento che l’Autorità Portuale ha osteso i documenti richiesti nel corso del giudizio, tanto che il ricorrente ha proposto, a seguito dell’accesso, motivi aggiunti; lo stesso ricorrente dimostra, dalle memorie depositate e dalle conclusioni spiegate, di aver abbandonato tale motivo.
4.5. Resta da scrutinare l’ultimo motivo, ossia l’unico introdotto con i motivi aggiunti (essendo questi ultimi principalmente volti a precisare le censure già proposte con il ricorso introduttivo).
Anche rispetto a tale motivo possono richiamarsi le considerazioni già espresse al precedente punto 4.3 della presente motivazione: l’eventuale assegnazione del massimo punteggio al ricorrente per la voce “lavoro portuale” non avrebbe comportato alcun cambiamento nella graduatoria. In ogni caso, non si ritiene che le previsioni della lex specialis siano particolarmente restrittive per l’accesso dall’esterno, anche tenuto conto della formulazione ampia della relativa clausola del bando, come innanzi precisato.
4.6. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti perché infondati.
5. Quanto alla domanda risarcitoria, in disparte i profili di inammissibilità evidenziati dalle resistenti, essa non merita accoglimento, sia perché non provata, sia in ragione dell’infondatezza del gravame.
6. Le spese del giudizio possono essere compensate, data la complessità della controversia e dati i profili peculiari della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO