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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 490/2023
All'udienza del 19/3/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
FI in C.da Cinquanta Agareni, C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in FI , nella Via Risorgimento n. 91 Ter, presso lo studio dell'Avv. Luigi La Placa, C.F.: , dal C.F._2 quale è rappresento e difeso, giusta procura in calce al presente atto;
è comparso l'avv. Antonino Alagna, in sostituzione dell'avv. La Placa, il quale discute il presente procedimento insistendo nella declaratoria di improcedibilità con condanna alle spese di controparte, tenuto conto del comportamento processuale di controparte.
Per le convenuta opposta (P. Iva Gruppo UK IT , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'IT del 07/06/2017 con numero , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
Nessuno è comparso. È altresì presente la dottoressa ai fini del tirocinio Persona_1 formativo. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:30, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria. Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]in C.da Parte_1
Cinquanta Agareni, C.F.: , elettivamente domiciliato in FI , C.F._1 nella Via Risorgimento n. 91 Ter, presso lo studio dell'Avv. Luigi La Placa, C.F.:
, dal quale è rappresento e difeso, giusta procura in calce al C.F._2 presente atto
ATTORE - OPPONENTE
2 contro
(P. Iva Gruppo UK IT , C.f. ), società Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'IT del
07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 19/3/2025, la parte opponente concludeva come da verbale che precede, nessuno compariva per parte opposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 5/6/2023, adiva l'intestato Tribunale di Sciacca, Parte_1 al fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 39/2023, emesso dal Tribunale di Sciacca, nell'ambito del procedimento portante il n. RG. 103/2023, in data 13/2/2023 e notificato in data 3/5/2023, con il quale su istanza della società veniva Controparte_1 ingiunto all'odierno opponente di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di euro
6.793,84 a titolo di saldo debitorio derivante dal rapporto contrattuale n. 906351001 ab origine intrattenuto con e del rapporto contrattuale n. 906351002 ab Controparte_2 origine intrattenuto con oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda Controparte_2 sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno opponente deduceva:
3 - Il difetto di legittimazione attiva della società per carenza di prova Controparte_1 della titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa, per mancata notifica delle intervenute cessioni del credito alla parte opponente.
- La mancanza di prova dell'esistenza di valide cessioni del credito originario e di prova dell'avvenuta inclusione dei rapporti obbligatori sopra identificati nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB;
- La prescrizione della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo;
- L'inesistenza e comunque la infondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo, per mancanza di prova ai sensi dell'articolo 2697 c.c..
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'opponente concludeva: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare e pregiudiziale: Rigettare, ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività stante la palese fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato come evidenziato in narrativa;
Ritenere e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva della TÀ , per carenza di Controparte_1 prova della titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto
Ingiuntivo n. 39/2023 (RG n. 103/2023), emesso dal Tribunale di Sciacca in data 13/02/20103 e notificato in data 03/05/2023 con vittoria di onorari e spese di giudizio. Ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione estintiva della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo. In Via Principale e nel merito: Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti della ricorrente e/o sue aventi causa, per le ragioni dedotte Parte_1 in atto di citazione e, per l'effetto, Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto Ingiuntivo n. 39/2023 (RG n. 103/2023), emesso dal Tribunale di Sciacca in data
13/02/20103 e notificato in data 03/05/2023; In Via Subordinata: Ritenere e dichiarare l'erroneità
e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla ricorrente rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore della convenuta opposta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con riserva, ex art. ex art. 171-ter c.p.c., di chiedere prova per testi sui fatti per cui è causa e di produrre ulteriori documenti e comunque di articolare ogni e qualsiasi altro mezzo istruttorio, anche a seguito del comportamento processuale di controparte. Salvo ogni altro diritto.”
4 Con comparsa del 28/7/2023, si costituiva nel presente procedimento la Controparte_1 la quale concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 15/02/2023 RG n. 103/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla CP_1
[... il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 15/02/2023 RG n. 103/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società CP_3 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...] istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
A fondamento delle proprie domande, l'opposta deduceva:
- La legittimazione della atteso che il credito vantato nei confronti Controparte_1 dell'odierna controparte era stato oggetto di cessione di credito, tramite operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 del 1999 e art. 58 del TUB, con obblighi pubblicitari specificatamente previsti;
- La nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 n. 7 e art. 164 comma 3 c.p.c., perché l'opposizione sarebbe stata promossa con il nuovo rito ex D. Lgs. 149/2022 con termine a comparire di 120 invece che con il vecchio rito ritualmente applicabile al caso di specie;
- La concessione del termine per attivare la mediazione obbligatoria;
- L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato;
- La sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo.
5 Con decreto del 20/9/2023, il giudice assegnatario del procedimento disponeva l'applicazione del rito ante riforma Cartabia e fissava la prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., vecchia formulazione.
Con successiva ordinanza del 27/3/2024, all'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice istruttore rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alla parte opposta termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, con onere di rendere noto l'andamento del procedimento di mediazione e con l'avvertimento che il mancato esperimento della procedura fosse sanzionato a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Alla successiva udienza del 22/1/2025, parte opponente faceva rilevare che non si era dato avvio al procedimento di mediazione e pertanto insisteva nella declaratoria di improcedibilità dell'azione.
Alla udienza odierna, fissata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., compariva solo parte opponente la quale discuteva la causa chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. All'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice dava lettura della seguente motivazione e dispositivo.
Nel merito, non è contestato che la causa in oggetto riguardi rapporti derivanti da contratti bancari e pertanto soggetta all' applicazione del d. Lgs. 28/2010 art. 5, e quindi al tentativo di mediazione obbligatorio, previsto quale condizione di procedibilità.
Altrettanto pacifico è il mancato esperimento, a seguito dell'ordinanza del 27/3/2024 dello stesso da parte della società opposta né entro il termine assegnato né successivamente.
Dunque, l'opposizione va dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
È opinione di questo Tribunale, in perfetta aderenza alla giurisprudenza di legittimità granitica sul punto, che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la antecedente fase monitoria di natura sommaria vadano considerati come un unico procedimento: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica
6 del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva).
Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, infatti, “l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
È altresì affermato in maniera granitica dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite che onere dell'esperimento del procedimento di mediazione debba ricadere sul convenuto in senso formale che a sua volta è attore in senso sostanziale, ovvero il ricorrente – opposto – in sede monitoria.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D, Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596; conformi: Cassazione civile sez. III, 08/01/2021, n.159).
Lo stesso D. Lgs. 28/2010 prevede infatti espressamente che l'onere di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria scatta a seguito della pronuncia dei provvedimenti in relazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
7 Logica conseguenza è che laddove la mediazione non venga introdotta, a diventare improcedibile debba essere la domanda del creditore azionata con il ricorso monitorio, con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo opposto.
Ne discende dunque l'improcedibilità del presente giudizio con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara improcedibile il presente giudizio per le ragioni indicate in parte motiva e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 39/2023, emesso dal Tribunale di
Sciacca, nell'ambito del procedimento portante il n. RG. 103/2023, in data 13/2/2023 e notificato in data 3/5/2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre Iva e CPa e spese generali come per legge.
Così deciso in Sciacca il 19/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
8
All'udienza del 19/3/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
FI in C.da Cinquanta Agareni, C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in FI , nella Via Risorgimento n. 91 Ter, presso lo studio dell'Avv. Luigi La Placa, C.F.: , dal C.F._2 quale è rappresento e difeso, giusta procura in calce al presente atto;
è comparso l'avv. Antonino Alagna, in sostituzione dell'avv. La Placa, il quale discute il presente procedimento insistendo nella declaratoria di improcedibilità con condanna alle spese di controparte, tenuto conto del comportamento processuale di controparte.
Per le convenuta opposta (P. Iva Gruppo UK IT , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'IT del 07/06/2017 con numero , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
Nessuno è comparso. È altresì presente la dottoressa ai fini del tirocinio Persona_1 formativo. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:30, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria. Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]in C.da Parte_1
Cinquanta Agareni, C.F.: , elettivamente domiciliato in FI , C.F._1 nella Via Risorgimento n. 91 Ter, presso lo studio dell'Avv. Luigi La Placa, C.F.:
, dal quale è rappresento e difeso, giusta procura in calce al C.F._2 presente atto
ATTORE - OPPONENTE
2 contro
(P. Iva Gruppo UK IT , C.f. ), società Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'IT del
07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 19/3/2025, la parte opponente concludeva come da verbale che precede, nessuno compariva per parte opposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 5/6/2023, adiva l'intestato Tribunale di Sciacca, Parte_1 al fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 39/2023, emesso dal Tribunale di Sciacca, nell'ambito del procedimento portante il n. RG. 103/2023, in data 13/2/2023 e notificato in data 3/5/2023, con il quale su istanza della società veniva Controparte_1 ingiunto all'odierno opponente di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di euro
6.793,84 a titolo di saldo debitorio derivante dal rapporto contrattuale n. 906351001 ab origine intrattenuto con e del rapporto contrattuale n. 906351002 ab Controparte_2 origine intrattenuto con oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda Controparte_2 sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno opponente deduceva:
3 - Il difetto di legittimazione attiva della società per carenza di prova Controparte_1 della titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa, per mancata notifica delle intervenute cessioni del credito alla parte opponente.
- La mancanza di prova dell'esistenza di valide cessioni del credito originario e di prova dell'avvenuta inclusione dei rapporti obbligatori sopra identificati nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB;
- La prescrizione della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo;
- L'inesistenza e comunque la infondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo, per mancanza di prova ai sensi dell'articolo 2697 c.c..
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'opponente concludeva: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare e pregiudiziale: Rigettare, ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività stante la palese fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato come evidenziato in narrativa;
Ritenere e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva della TÀ , per carenza di Controparte_1 prova della titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto
Ingiuntivo n. 39/2023 (RG n. 103/2023), emesso dal Tribunale di Sciacca in data 13/02/20103 e notificato in data 03/05/2023 con vittoria di onorari e spese di giudizio. Ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione estintiva della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo. In Via Principale e nel merito: Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti della ricorrente e/o sue aventi causa, per le ragioni dedotte Parte_1 in atto di citazione e, per l'effetto, Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto Ingiuntivo n. 39/2023 (RG n. 103/2023), emesso dal Tribunale di Sciacca in data
13/02/20103 e notificato in data 03/05/2023; In Via Subordinata: Ritenere e dichiarare l'erroneità
e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla ricorrente rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore della convenuta opposta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con riserva, ex art. ex art. 171-ter c.p.c., di chiedere prova per testi sui fatti per cui è causa e di produrre ulteriori documenti e comunque di articolare ogni e qualsiasi altro mezzo istruttorio, anche a seguito del comportamento processuale di controparte. Salvo ogni altro diritto.”
4 Con comparsa del 28/7/2023, si costituiva nel presente procedimento la Controparte_1 la quale concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 15/02/2023 RG n. 103/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla CP_1
[... il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 15/02/2023 RG n. 103/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società CP_3 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...] istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
A fondamento delle proprie domande, l'opposta deduceva:
- La legittimazione della atteso che il credito vantato nei confronti Controparte_1 dell'odierna controparte era stato oggetto di cessione di credito, tramite operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 del 1999 e art. 58 del TUB, con obblighi pubblicitari specificatamente previsti;
- La nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 n. 7 e art. 164 comma 3 c.p.c., perché l'opposizione sarebbe stata promossa con il nuovo rito ex D. Lgs. 149/2022 con termine a comparire di 120 invece che con il vecchio rito ritualmente applicabile al caso di specie;
- La concessione del termine per attivare la mediazione obbligatoria;
- L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato;
- La sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo.
5 Con decreto del 20/9/2023, il giudice assegnatario del procedimento disponeva l'applicazione del rito ante riforma Cartabia e fissava la prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., vecchia formulazione.
Con successiva ordinanza del 27/3/2024, all'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice istruttore rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alla parte opposta termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, con onere di rendere noto l'andamento del procedimento di mediazione e con l'avvertimento che il mancato esperimento della procedura fosse sanzionato a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Alla successiva udienza del 22/1/2025, parte opponente faceva rilevare che non si era dato avvio al procedimento di mediazione e pertanto insisteva nella declaratoria di improcedibilità dell'azione.
Alla udienza odierna, fissata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., compariva solo parte opponente la quale discuteva la causa chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. All'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice dava lettura della seguente motivazione e dispositivo.
Nel merito, non è contestato che la causa in oggetto riguardi rapporti derivanti da contratti bancari e pertanto soggetta all' applicazione del d. Lgs. 28/2010 art. 5, e quindi al tentativo di mediazione obbligatorio, previsto quale condizione di procedibilità.
Altrettanto pacifico è il mancato esperimento, a seguito dell'ordinanza del 27/3/2024 dello stesso da parte della società opposta né entro il termine assegnato né successivamente.
Dunque, l'opposizione va dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
È opinione di questo Tribunale, in perfetta aderenza alla giurisprudenza di legittimità granitica sul punto, che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la antecedente fase monitoria di natura sommaria vadano considerati come un unico procedimento: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica
6 del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva).
Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, infatti, “l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
È altresì affermato in maniera granitica dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite che onere dell'esperimento del procedimento di mediazione debba ricadere sul convenuto in senso formale che a sua volta è attore in senso sostanziale, ovvero il ricorrente – opposto – in sede monitoria.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D, Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596; conformi: Cassazione civile sez. III, 08/01/2021, n.159).
Lo stesso D. Lgs. 28/2010 prevede infatti espressamente che l'onere di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria scatta a seguito della pronuncia dei provvedimenti in relazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
7 Logica conseguenza è che laddove la mediazione non venga introdotta, a diventare improcedibile debba essere la domanda del creditore azionata con il ricorso monitorio, con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo opposto.
Ne discende dunque l'improcedibilità del presente giudizio con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara improcedibile il presente giudizio per le ragioni indicate in parte motiva e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 39/2023, emesso dal Tribunale di
Sciacca, nell'ambito del procedimento portante il n. RG. 103/2023, in data 13/2/2023 e notificato in data 3/5/2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre Iva e CPa e spese generali come per legge.
Così deciso in Sciacca il 19/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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