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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/07/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
Andrea Adamo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Ispica, via
Mostaccio n. 23
APPELLANTE
CONTRO
- IVA , con sede in Acireale, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Nunzio
Manciagli, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Acireale, Corso Sicilia
n. 33
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1099/2023 pubblicata l'11.7.2023,
definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione avanzata da Parte_1
, avverso il D.I. n. 58/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.1.2019 in
[...]
favore di e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell'opposto.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
l'11.7.2023.
Si è costituita ed ha chiesto dichiararsi l'appello inammissibile, ex art. 342 CP_1
cpc e comunque rigettarlo, insiste nei mezzi istruttori, spese vinte.
Con ordinanza depositata il 12.2.2024 questa Corte sospendeva l'esecutività della sentenza appellata.
All'udienza del 5.5.2025, già depositate le note conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato.
La Corte ritiene infondata detta eccezione, perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti necessari e sufficienti dalla Cassazione, a mente della quale si prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello ed essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti
2 contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza che sia richiesto un progetto alternativo di decisione (tra altre, Cass., SS.UU., 13/12/2022, n.36481; I,
8/9/2023 n.26151; III, 24/4/2023 n.10891; II, 25/1/2023 n.2320).
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità
della sentenza del primo giudice per carenza di motivazione e per violazione dell'articolo 1656 c.c.
Il Giudice di prime cure ha errato ritenendo “infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente” in quanto ha erroneamente interpretato l'apposizione della sottoscrizione per “accettazione” da parte dell'odierno appellante ai contratti di subappalto stipulati tra la e la ritenendo CP_1 CP_2
sussistente l'assunzione “di un'autonoma responsabilità da parte dello stesso, e accettazione espressa da parte di quest'ultimo sia della tipologia e dei quantitativi di lavori da eseguirsi, che dei relativi costi”.
Ciò in quanto per un verso la firma è stata apposta in calce al computo metrico e non già al contratto di subappalto e per l'altro in quanto , nei contratti di Parte_1
appalto stipulati con al punto 10 aveva già autorizzato in via preventiva CP_2
la a subappaltare alcune lavorazioni specialistiche […], con CP_2
individuazione in seno al citato contratto, dell'impresa esecutrice di tali lavori nella
CP_1
L'appellante sostiene che tale interpretazione, che esclude l'applicabilità
dell'articolo 1656 c.c., non è condivisibile e non tiene conto della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale sancisce che “il subappalto è un contratto derivato (o subcontratto), in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo
3 (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto sicché allo stesso in genere si applica, quale contratto derivato, la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti, escluse quelle disposizioni che fanno eccezione alla regola e che concedono particolari benefici. Dunque, anche tale tipologia contrattuale deve ritenersi a forma libera, non ostando in senso contrario la necessità, imposta dall'art. 1656 cod. civ., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente, la quale non solo non deve essere espressa, ben potendo risultare anche da “facta concludentia”, ma produce il solo effetto di rendere legittimo il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche di instaurare un diretto rapporto tra committente e subappaltatore, restando il subappalto, nonostante tale autorizzazione, un rapporto obbligatorio intercorrente tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il subappaltatore (Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 16/11/2022, n. 33702).
, in proprio e quale legale rappresentante della ha appaltato Parte_1 CP_3
all' dei lavori di riqualificazione energetica. Il corrispettivo pattuito per i CP_2
due appalti, regolarmente portati a termine, è stato interamente pagato dal e dalla come risulta dalle quietanze prodotte in giudizio (cfr. Parte_1 CP_3
all. 3 del fascicolo di parte di I grado), comprensive delle spese di smaltimento dei materiali di risulta delle coperture, attività quest'ultima affidata dalla alla CP_2
con i contratti di subappalto del 9 ottobre 2015. CP_1
4 L'apposizione della sottoscrizione “per accettazione” da parte del aveva Parte_1
unicamente lo scopo di confermare l'autorizzazione del subappalto ai sensi dell'art. 1656 c.c.
Irrilevante è la circostanza che la firma per autorizzazione del sia stata Parte_1
apposta in calce al computo metrico, che però è stato prodotto da separatamente CP_1
al contratto di subappalto: in realtà non vi sono due distinti documenti, slegati tra loro, ma un unico contratto di subappalto di due pagine comprensivo del sinallagma e del computo metrico estimativo dei lavori affidati in subappalto, di importo identico al contratto di subappalto medesimo.
Non esiste, prosegue l'appellante, un'autonoma obbligazione assunta dall'odierno appellante nei confronti della perché dalla documentazione in atti risulta che le CP_1
fatture in acconto per i lavori eseguiti dalla sono state emesse nei confronti CP_1
della e da quest'ultima regolarmente pagate. Le stesse fatture a saldo CP_2
oggetto poi del decreto ingiuntivo opposto in primo grado sono state emesse nei confronti della e non nei confronti del . CP_2 Parte_1
I superiori elementi escludono categoricamente qualsivoglia rapporto contrattuale diretto e/o solidaristico tra la e il . CP_1 Parte_1
Il ragionamento seguito dal giudice di prime cure appare dunque contraddittorio nella parte in cui ritiene la sussistenza di un'autonoma responsabilità da parte del
, ammettendo però l'esistenza di un contratto di subappalto tra la Parte_1
e la . CP_2 CP_1
Prosegue nel senso che non risulta neppure condivisibile l'ulteriore Parte_1
motivazione addotta dal Giudice di primo grado volta ad escludere l'applicabilità
5 dell'art. 1656 c.c., ovvero la circostanza che i due contratti di appalto stipulati in data
30.06.2015 autorizzassero già la a ricorrere al subappalto non essendo CP_2
dunque necessaria un'ulteriore autorizzazione. Sul punto si rileva che per costante giurisprudenza il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore.
Nulla vieta che ricorrano entrambe le ipotesi come nel caso in specie. Invero i succitati contratti d'appalto prevedevano un prezzo complessivo per i lavori di riqualificazione energetica commissionati, comprensivo anche dei lavori specialistici da subappaltare a ditte terze. Il costo di tali lavorazioni al momento della stipula dei due contratti di appalto non era stato però reso noto al committente, come invece è
prassi. Inoltre, sempre i predetti contratti di appalto prevedevano la facoltà per la ditta appaltatrice “di sostituire/ e/o integrare le ditte esecutrici” dei predetti lavori.
Pertanto, in difetto del calcolo dei costi dei lavori da subappaltare, il relativo computo metrico estimativo è stato inserito nel contratto di subappalto cui il ha apposto la propria firma al solo ed unico scopo di autorizzare la Parte_1
lavorazione secondo il prezzo pattuito.
Che il non abbia mai inteso assumere un'obbligazione autonoma nei Parte_1
confronti della risulta da ultimo dalla lettura di entrambi i contratti d'appalto CP_1
stipulati in data 30 giugno 2015, laddove l'art. 11 prevede che “tra la committente ditta e le superiori ditte incaricate dalla per la Parte_1 CP_4
6 esecuzione delle lavorazioni specialistiche non incorrerà nessun rapporto di natura giuridico/economica e/o responsabilità sulle esecuzione dei lavori e pertanto le citate ditte incaricate potranno far valere ogni eventuale nascente controversia esclusivamente nei confronti di e pertanto i pagamenti dovuti alle CP_4
summenzionate ditte saranno ad esclusivo carico della . CP_4
Per tale motivo la sentenza impugnata va riformata.
L'appello è fondato.
Il tenore di quanto si legge sui due computi metrici allegati ai contratti di subappalto non consente di interpretare la sottoscrizione del quale assunzione di Parte_1
autonoma obbligazione a favore del subappaltante, appellato.
Invero, sul computo si legge “per autorizzazione”, in nulla modificando l'autorizzazione già concessa nel contatto di appalto (art. 10 ed 11), che esclude testualmente l'insorgenza di alcun rapporto tra stazione appaltante ( in Parte_1
proprio e nella qualità) ed il subappaltatore.
Non è possibile ricondurre detta sottoscrizione allo stravolgimento dell'autorizzazione già concessa, come invece fatto dal primo giudice.
Al riguardo, la Suprema Corte insegna che per sottrarsi al sindacato di legittimità,
l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili,
interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., III, 04/06/2025, n.14974).
7 Nel caso a mani l'interpretazione offerta dal primo giudice contrasta insanabilmente con il tenore letterale dell'autorizzazione che leggiamo nei due contratti di appalto.
Né appare trovare consistenza l'asserzione dell'appellato, che attribuisce alla sentenza del primo giudice il significato di equo contemperamento degli interessi, in quanto ancora di recente la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che in tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come conformità
dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è
diretto a verificare essenzialmente il suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41, comma 2, Cost., e non può
essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale (Cass., II, 18/03/2025, n.7205).
Osserva ancora la Corte che nell'interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass., III,
11/03/2025, n.6444, in termini II, 11/11/2021, n.33451).
8 Nel caso a mani, osserva questa Corte, l'interpretazione della seconda autorizzazione
è del tutto coerente a quella, chiaramente esplicitata, contenuta nel contratto di appalto e anche sul punto la Suprema Corte ci viene in soccorso stante che essa ha ritenuto che l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass., I,
26/04/2023, n.10967).
Quanto al contratto di subappalto, il concetto giuridico fondamentale, consolidato, è
che siffatto sinallagma crea un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo. Il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore e il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle parti di disciplinare il rapporto in modo diverso (Cass., II, 7/1/2025, n.240).
Ne consegue che la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore
(Cass., II, Ord. n. 6161 del 07/03/2024; n. 16917 del 02/08/2011; I, n. 23903 del
11/11/2009; II, n. 5237 del 29/05/1999.
Per l'insieme di queste ragioni l'appello deve trovare accoglimento.
9 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha disposto sulle spese.
Sostiene parte appellante che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, le spese del primo e del secondo grado devono essere poste a suo favore ed a carico dell'appellato.
Il superiore motivo è assorbito dal regime delle spese di lite, che segue.
*****
Le spese dei due gradi di lite, in virtù dei principi di soccombenza e globalità,
devono essere poste a carico di ed a favore di . CP_1 Parte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore relativa al “decisum”, quindi tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.387,00 di cui euro 150,00 per esborsi, euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per quella introduttiva, euro 840,00 per la fase di trattazione (nessuna istruttoria) ed euro 1.701,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, si liquidano in complessivi euro 4.333,00, di cui euro 400,00 per esborsi, euro 1.134,00
per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione (nulla per istruttoria) ed euro 956,00 per quella decisionale (tenuto conto del rito, che prevede la redazione di sole note conclusionali), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi.
P.Q.M.
10 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1087/2023 R.G.,
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa, n. 1099/2023 pubblicata l'11.7.2023 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 58/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.01.2019.
Condanna a pagare a le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1
giudizio, sopra quantificate in complessivi euro 4.387,00 per il primo grado ed in complessivi euro 4.333,00 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 12 giugno 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
Andrea Adamo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Ispica, via
Mostaccio n. 23
APPELLANTE
CONTRO
- IVA , con sede in Acireale, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Nunzio
Manciagli, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Acireale, Corso Sicilia
n. 33
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1099/2023 pubblicata l'11.7.2023,
definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione avanzata da Parte_1
, avverso il D.I. n. 58/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.1.2019 in
[...]
favore di e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell'opposto.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
l'11.7.2023.
Si è costituita ed ha chiesto dichiararsi l'appello inammissibile, ex art. 342 CP_1
cpc e comunque rigettarlo, insiste nei mezzi istruttori, spese vinte.
Con ordinanza depositata il 12.2.2024 questa Corte sospendeva l'esecutività della sentenza appellata.
All'udienza del 5.5.2025, già depositate le note conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato.
La Corte ritiene infondata detta eccezione, perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti necessari e sufficienti dalla Cassazione, a mente della quale si prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello ed essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti
2 contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza che sia richiesto un progetto alternativo di decisione (tra altre, Cass., SS.UU., 13/12/2022, n.36481; I,
8/9/2023 n.26151; III, 24/4/2023 n.10891; II, 25/1/2023 n.2320).
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità
della sentenza del primo giudice per carenza di motivazione e per violazione dell'articolo 1656 c.c.
Il Giudice di prime cure ha errato ritenendo “infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente” in quanto ha erroneamente interpretato l'apposizione della sottoscrizione per “accettazione” da parte dell'odierno appellante ai contratti di subappalto stipulati tra la e la ritenendo CP_1 CP_2
sussistente l'assunzione “di un'autonoma responsabilità da parte dello stesso, e accettazione espressa da parte di quest'ultimo sia della tipologia e dei quantitativi di lavori da eseguirsi, che dei relativi costi”.
Ciò in quanto per un verso la firma è stata apposta in calce al computo metrico e non già al contratto di subappalto e per l'altro in quanto , nei contratti di Parte_1
appalto stipulati con al punto 10 aveva già autorizzato in via preventiva CP_2
la a subappaltare alcune lavorazioni specialistiche […], con CP_2
individuazione in seno al citato contratto, dell'impresa esecutrice di tali lavori nella
CP_1
L'appellante sostiene che tale interpretazione, che esclude l'applicabilità
dell'articolo 1656 c.c., non è condivisibile e non tiene conto della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale sancisce che “il subappalto è un contratto derivato (o subcontratto), in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo
3 (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto sicché allo stesso in genere si applica, quale contratto derivato, la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti, escluse quelle disposizioni che fanno eccezione alla regola e che concedono particolari benefici. Dunque, anche tale tipologia contrattuale deve ritenersi a forma libera, non ostando in senso contrario la necessità, imposta dall'art. 1656 cod. civ., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente, la quale non solo non deve essere espressa, ben potendo risultare anche da “facta concludentia”, ma produce il solo effetto di rendere legittimo il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche di instaurare un diretto rapporto tra committente e subappaltatore, restando il subappalto, nonostante tale autorizzazione, un rapporto obbligatorio intercorrente tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il subappaltatore (Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 16/11/2022, n. 33702).
, in proprio e quale legale rappresentante della ha appaltato Parte_1 CP_3
all' dei lavori di riqualificazione energetica. Il corrispettivo pattuito per i CP_2
due appalti, regolarmente portati a termine, è stato interamente pagato dal e dalla come risulta dalle quietanze prodotte in giudizio (cfr. Parte_1 CP_3
all. 3 del fascicolo di parte di I grado), comprensive delle spese di smaltimento dei materiali di risulta delle coperture, attività quest'ultima affidata dalla alla CP_2
con i contratti di subappalto del 9 ottobre 2015. CP_1
4 L'apposizione della sottoscrizione “per accettazione” da parte del aveva Parte_1
unicamente lo scopo di confermare l'autorizzazione del subappalto ai sensi dell'art. 1656 c.c.
Irrilevante è la circostanza che la firma per autorizzazione del sia stata Parte_1
apposta in calce al computo metrico, che però è stato prodotto da separatamente CP_1
al contratto di subappalto: in realtà non vi sono due distinti documenti, slegati tra loro, ma un unico contratto di subappalto di due pagine comprensivo del sinallagma e del computo metrico estimativo dei lavori affidati in subappalto, di importo identico al contratto di subappalto medesimo.
Non esiste, prosegue l'appellante, un'autonoma obbligazione assunta dall'odierno appellante nei confronti della perché dalla documentazione in atti risulta che le CP_1
fatture in acconto per i lavori eseguiti dalla sono state emesse nei confronti CP_1
della e da quest'ultima regolarmente pagate. Le stesse fatture a saldo CP_2
oggetto poi del decreto ingiuntivo opposto in primo grado sono state emesse nei confronti della e non nei confronti del . CP_2 Parte_1
I superiori elementi escludono categoricamente qualsivoglia rapporto contrattuale diretto e/o solidaristico tra la e il . CP_1 Parte_1
Il ragionamento seguito dal giudice di prime cure appare dunque contraddittorio nella parte in cui ritiene la sussistenza di un'autonoma responsabilità da parte del
, ammettendo però l'esistenza di un contratto di subappalto tra la Parte_1
e la . CP_2 CP_1
Prosegue nel senso che non risulta neppure condivisibile l'ulteriore Parte_1
motivazione addotta dal Giudice di primo grado volta ad escludere l'applicabilità
5 dell'art. 1656 c.c., ovvero la circostanza che i due contratti di appalto stipulati in data
30.06.2015 autorizzassero già la a ricorrere al subappalto non essendo CP_2
dunque necessaria un'ulteriore autorizzazione. Sul punto si rileva che per costante giurisprudenza il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore.
Nulla vieta che ricorrano entrambe le ipotesi come nel caso in specie. Invero i succitati contratti d'appalto prevedevano un prezzo complessivo per i lavori di riqualificazione energetica commissionati, comprensivo anche dei lavori specialistici da subappaltare a ditte terze. Il costo di tali lavorazioni al momento della stipula dei due contratti di appalto non era stato però reso noto al committente, come invece è
prassi. Inoltre, sempre i predetti contratti di appalto prevedevano la facoltà per la ditta appaltatrice “di sostituire/ e/o integrare le ditte esecutrici” dei predetti lavori.
Pertanto, in difetto del calcolo dei costi dei lavori da subappaltare, il relativo computo metrico estimativo è stato inserito nel contratto di subappalto cui il ha apposto la propria firma al solo ed unico scopo di autorizzare la Parte_1
lavorazione secondo il prezzo pattuito.
Che il non abbia mai inteso assumere un'obbligazione autonoma nei Parte_1
confronti della risulta da ultimo dalla lettura di entrambi i contratti d'appalto CP_1
stipulati in data 30 giugno 2015, laddove l'art. 11 prevede che “tra la committente ditta e le superiori ditte incaricate dalla per la Parte_1 CP_4
6 esecuzione delle lavorazioni specialistiche non incorrerà nessun rapporto di natura giuridico/economica e/o responsabilità sulle esecuzione dei lavori e pertanto le citate ditte incaricate potranno far valere ogni eventuale nascente controversia esclusivamente nei confronti di e pertanto i pagamenti dovuti alle CP_4
summenzionate ditte saranno ad esclusivo carico della . CP_4
Per tale motivo la sentenza impugnata va riformata.
L'appello è fondato.
Il tenore di quanto si legge sui due computi metrici allegati ai contratti di subappalto non consente di interpretare la sottoscrizione del quale assunzione di Parte_1
autonoma obbligazione a favore del subappaltante, appellato.
Invero, sul computo si legge “per autorizzazione”, in nulla modificando l'autorizzazione già concessa nel contatto di appalto (art. 10 ed 11), che esclude testualmente l'insorgenza di alcun rapporto tra stazione appaltante ( in Parte_1
proprio e nella qualità) ed il subappaltatore.
Non è possibile ricondurre detta sottoscrizione allo stravolgimento dell'autorizzazione già concessa, come invece fatto dal primo giudice.
Al riguardo, la Suprema Corte insegna che per sottrarsi al sindacato di legittimità,
l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili,
interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., III, 04/06/2025, n.14974).
7 Nel caso a mani l'interpretazione offerta dal primo giudice contrasta insanabilmente con il tenore letterale dell'autorizzazione che leggiamo nei due contratti di appalto.
Né appare trovare consistenza l'asserzione dell'appellato, che attribuisce alla sentenza del primo giudice il significato di equo contemperamento degli interessi, in quanto ancora di recente la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che in tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come conformità
dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è
diretto a verificare essenzialmente il suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41, comma 2, Cost., e non può
essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale (Cass., II, 18/03/2025, n.7205).
Osserva ancora la Corte che nell'interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass., III,
11/03/2025, n.6444, in termini II, 11/11/2021, n.33451).
8 Nel caso a mani, osserva questa Corte, l'interpretazione della seconda autorizzazione
è del tutto coerente a quella, chiaramente esplicitata, contenuta nel contratto di appalto e anche sul punto la Suprema Corte ci viene in soccorso stante che essa ha ritenuto che l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass., I,
26/04/2023, n.10967).
Quanto al contratto di subappalto, il concetto giuridico fondamentale, consolidato, è
che siffatto sinallagma crea un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo. Il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore e il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle parti di disciplinare il rapporto in modo diverso (Cass., II, 7/1/2025, n.240).
Ne consegue che la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore
(Cass., II, Ord. n. 6161 del 07/03/2024; n. 16917 del 02/08/2011; I, n. 23903 del
11/11/2009; II, n. 5237 del 29/05/1999.
Per l'insieme di queste ragioni l'appello deve trovare accoglimento.
9 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha disposto sulle spese.
Sostiene parte appellante che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, le spese del primo e del secondo grado devono essere poste a suo favore ed a carico dell'appellato.
Il superiore motivo è assorbito dal regime delle spese di lite, che segue.
*****
Le spese dei due gradi di lite, in virtù dei principi di soccombenza e globalità,
devono essere poste a carico di ed a favore di . CP_1 Parte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore relativa al “decisum”, quindi tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.387,00 di cui euro 150,00 per esborsi, euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per quella introduttiva, euro 840,00 per la fase di trattazione (nessuna istruttoria) ed euro 1.701,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, si liquidano in complessivi euro 4.333,00, di cui euro 400,00 per esborsi, euro 1.134,00
per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione (nulla per istruttoria) ed euro 956,00 per quella decisionale (tenuto conto del rito, che prevede la redazione di sole note conclusionali), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi.
P.Q.M.
10 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1087/2023 R.G.,
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa, n. 1099/2023 pubblicata l'11.7.2023 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 58/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.01.2019.
Condanna a pagare a le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1
giudizio, sopra quantificate in complessivi euro 4.387,00 per il primo grado ed in complessivi euro 4.333,00 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 12 giugno 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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