Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5317/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. RISO GERMANA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. RISO GERMANA.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “A) disporre l'affido condiviso della figlia minore di anni Persona_1
12, con residenza presso l'abitazione materna in Via Carlo Cattaneo n.19, mentre il padre continuerà ad abitare in Osimo, Via Santa Rita, n. 4.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
in particolare, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, la minore continuerà a trascorrere il pomeriggio presso l'abitazione del padre, dove potrà contare del sostegno e sulla presenza dei nonni paterni, la cui abitazione si trova al piano superiore.
Il lunedì, giorno di riposo settimanale del padre, la minore trascorrerà l'intera giornata presso la casa paterna compreso il pernottamento, fino all'indomani mattina.
Le feste verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternanza, secondo le esigenze di entrambi i genitori ed in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia.
Fermo ogni diverso accordo tra i genitori che tenga in considerazione l'interesse e i bisogni della figlia:
- durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà- ad anni alterni - il 24.25 dicembre con il padre e il 26 dicembre con la madre e viceversa;
il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre e viceversa;
- in occasione delle vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa, ad anni alterni;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo estivo (da intendersi corrispondente alla chiusura delle scuole), i genitori si accorderanno per garantire alla minore la possibilità di seguirli nelle vacanze che volessero separatamente organizzare, con possibilità di portarla con sé, salvo diverso accordo, per 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
fermo quanto sopra i genitori, tenuto conto della volontà della figlia minore, nel periodo delle vacanze estive, concorderanno i tempi di permanenza della figlia presso l'uno o l'altro in modo da garantire una frequentazione equilibrata della minore con ciascun genitore;
B) disporre che in considerazione delle modalità di collocamento della figlia e delle rispettive attuali capacità economiche/reddituali dei genitori, il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento della figlia, € 400.00 (quattrocentoeuro) al mese da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
Somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Entrambi i genitori provvederanno altresì ad istruire, educare ed assistere moralmente la figlia minore, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori dovranno condividere tra loro tutte le informazioni riguardanti la figlia minore (es. scuola, insegnanti, attività sportive, amici ecc.), non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia minore.
I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia, come definite dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
Tribunale di Ancona del 10.07.2024.
In particolare, dunque, si specifica che “le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.”
Casistica esemplificativa e non esaustiva:
“1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; - alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi”;
C) disporre che l'Assegno Unico e Universale (AUU) verrà richiesto e beneficiato dalla sig.ra nella misura del 100%; Parte_2
D) disporre che i genitori assumano reciprocamente l'impegno di comunicarsi ogni trasferimento della residenza, con congruo preavviso e comunque con termine non inferiore ai tre (3) mesi prima del cambio della residenza anagrafica;
E) Prendere atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia , Per_1
nata fuori dal matrimonio il 19/05/2012.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, che hanno apportato una modifica al contributo previsto per il mantenimento della minore.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione concordate del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi