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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav.
Rilasciata spedizione in forma F.A. _________________ esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA ______________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Per ___________________ Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 12816/2024 R.G.L.
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA
Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata in via Nicolò Turrisi 38/A
Palermo.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 22/07/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 9.9.2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il CP_1 riconoscimento del diritto al 100% di invalidità civile Pensione di inabilità ovvero in subordine confermare il giudizio di CTU circa la percentuale assegnata del 92% sufficiente per il riconoscimento dell'Assegno mensile di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta. Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Considerando le patologie relative alla Signora
ed accertate nel corso della presente consulenza tecnica, si conclude affermando che Parte_1 le stesse hanno determinato nei confronti della periziata una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale invalidante del 93% (novantatré per cento) sin dalla data (29.5.2023) di presentazione della domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.5.2023).
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.5.2023).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 24/07/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav.
Rilasciata spedizione in forma F.A. _________________ esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA ______________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Per ___________________ Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 12816/2024 R.G.L.
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA
Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata in via Nicolò Turrisi 38/A
Palermo.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 22/07/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 9.9.2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il CP_1 riconoscimento del diritto al 100% di invalidità civile Pensione di inabilità ovvero in subordine confermare il giudizio di CTU circa la percentuale assegnata del 92% sufficiente per il riconoscimento dell'Assegno mensile di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta. Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Considerando le patologie relative alla Signora
ed accertate nel corso della presente consulenza tecnica, si conclude affermando che Parte_1 le stesse hanno determinato nei confronti della periziata una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale invalidante del 93% (novantatré per cento) sin dalla data (29.5.2023) di presentazione della domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.5.2023).
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.5.2023).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 24/07/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano