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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/05/2024, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2412/2018 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato CHISARI RICCARDO ENRICO appellante contro
N.Q. DI TITOLARE di Controparte_1 [...]
Controparte_2 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato PELLITTERI ANTONIO e dall'avvocato MICELI DONATELLA appellato
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 609\2018 del 28 aprile – 3 maggio 2018, il Tribunale civile di Agrigento rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo portante il n. 217\2016 ed
[...]
1 emesso in data 20 – 22 febbraio 2016, notificatogli da , Controparte_1
titolare della impresa individuale con condanna Controparte_2
alle spese dell'opponente.
Quest'ultimo impugna la sentenza con un unico articolato motivo: errata inversione dell'onere della prova da parte del giudice di primo grado, con conseguente difetto di prova del diritto di credito azionato, sia in relazione alla propria legittimazione passiva che alla sussistenza del credito.
L'appellante chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato, costituendosi, resiste al gravame, con il favore delle spese.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
A corredo probatorio del credito ingiunto l'opposto ha prodotto delle fatture intestate ad un terzo soggetto, precisamente alla impresa individuale , sostenendo che in Organizzazione_1
realtà il destinatario della fornitura fosse in realtà l , ma che Pt_1
l'intestazione fosse frutto di interposizione fittizia, in virtù di un accordo con l'appellante che consentisse allo stesso di usufruire dell'iva agevolata al 4% piuttosto che al 22 %.
Precisava, inoltre che il pagamento veniva effettuato dalla impresa edile tramite bonifico, previo versamento delle somme alla stessa da parte dell . Pt_1
Il primo giudice, premesso che il credito era fondato oltre che sulle fatture, anche sui registri contabili regolarmente tenuti e vidimati e sulle bolle di accompagnamento dei materiali, rilevava che l'opponente non aveva provato le contestazioni sollevate e respingeva l'opposizione.
Osserva il collegio, in primo luogo che, com'è noto, l'onere della prova del credito azionato incombe sul creditore opposto, attore sostanziale nel giudizio di opposizione, nonostante assuma la veste processuale di
2 convenuto.
Ciò premesso, la documentazione sopra citata prodotta dall'appellato
(fatture e ricevute di bonifico) non costituiscono prova idonea in relazione alla titolarità passiva dell del rapporto obbligatorio dedotto in Pt_1
giudizio.
Infatti, quanto meno, l'appellato avrebbe dovuto provare l'interposizione fittizia dedotta, piuttosto che limitarsi, come ha fatto, ad affermarla apoditticamente.
Né alcuna valenza probatoria, nemmeno indiziaria, può assumere la circostanza (che non è stata espressamente contestata dall'opponente) che la impresa edile, intestataria delle fatture, stesse svolgendo delle opere edilizie sull'immobile dell . Pt_1
Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit, l'onere economico dei materiali edili da parte dell'impresa appaltatrice può essere oggetto delle condizioni dell'appalto.
Alla luce delle superiori considerazioni, in totale riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo va revocato, con vittoria di spese dell'appellante per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 609\2018 del 28 Parte_1
aprile – 3 maggio 2018 dal Tribunale civile di Agrigento, revoca il decreto ingiuntivo n. 217\2016 ed emesso in data 20 – 22 febbraio 2016; condanna l'appellanto alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell'appellante, pari a complessivi euro
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso l'8 maggio 2024, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo.
3 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 08/05/2024.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2412/2018 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato CHISARI RICCARDO ENRICO appellante contro
N.Q. DI TITOLARE di Controparte_1 [...]
Controparte_2 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato PELLITTERI ANTONIO e dall'avvocato MICELI DONATELLA appellato
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 609\2018 del 28 aprile – 3 maggio 2018, il Tribunale civile di Agrigento rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo portante il n. 217\2016 ed
[...]
1 emesso in data 20 – 22 febbraio 2016, notificatogli da , Controparte_1
titolare della impresa individuale con condanna Controparte_2
alle spese dell'opponente.
Quest'ultimo impugna la sentenza con un unico articolato motivo: errata inversione dell'onere della prova da parte del giudice di primo grado, con conseguente difetto di prova del diritto di credito azionato, sia in relazione alla propria legittimazione passiva che alla sussistenza del credito.
L'appellante chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato, costituendosi, resiste al gravame, con il favore delle spese.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
A corredo probatorio del credito ingiunto l'opposto ha prodotto delle fatture intestate ad un terzo soggetto, precisamente alla impresa individuale , sostenendo che in Organizzazione_1
realtà il destinatario della fornitura fosse in realtà l , ma che Pt_1
l'intestazione fosse frutto di interposizione fittizia, in virtù di un accordo con l'appellante che consentisse allo stesso di usufruire dell'iva agevolata al 4% piuttosto che al 22 %.
Precisava, inoltre che il pagamento veniva effettuato dalla impresa edile tramite bonifico, previo versamento delle somme alla stessa da parte dell . Pt_1
Il primo giudice, premesso che il credito era fondato oltre che sulle fatture, anche sui registri contabili regolarmente tenuti e vidimati e sulle bolle di accompagnamento dei materiali, rilevava che l'opponente non aveva provato le contestazioni sollevate e respingeva l'opposizione.
Osserva il collegio, in primo luogo che, com'è noto, l'onere della prova del credito azionato incombe sul creditore opposto, attore sostanziale nel giudizio di opposizione, nonostante assuma la veste processuale di
2 convenuto.
Ciò premesso, la documentazione sopra citata prodotta dall'appellato
(fatture e ricevute di bonifico) non costituiscono prova idonea in relazione alla titolarità passiva dell del rapporto obbligatorio dedotto in Pt_1
giudizio.
Infatti, quanto meno, l'appellato avrebbe dovuto provare l'interposizione fittizia dedotta, piuttosto che limitarsi, come ha fatto, ad affermarla apoditticamente.
Né alcuna valenza probatoria, nemmeno indiziaria, può assumere la circostanza (che non è stata espressamente contestata dall'opponente) che la impresa edile, intestataria delle fatture, stesse svolgendo delle opere edilizie sull'immobile dell . Pt_1
Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit, l'onere economico dei materiali edili da parte dell'impresa appaltatrice può essere oggetto delle condizioni dell'appalto.
Alla luce delle superiori considerazioni, in totale riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo va revocato, con vittoria di spese dell'appellante per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 609\2018 del 28 Parte_1
aprile – 3 maggio 2018 dal Tribunale civile di Agrigento, revoca il decreto ingiuntivo n. 217\2016 ed emesso in data 20 – 22 febbraio 2016; condanna l'appellanto alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell'appellante, pari a complessivi euro
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso l'8 maggio 2024, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo.
3 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 08/05/2024.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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