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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/09/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2370/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAGLIANO SAMANDA Parte_1 ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESI GAETANO Controparte_1
Resistente
Nonché nei confronti di
Controparte_2
[...]
Litisconsorti necessari contumaci
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Nessuna questione sul divorzio, sui figli, uno in comunità e l'altro dichiarato autosufficiente, contributo da parte di entrambi i genitori per di 200 euro mensili CP_2 ciascuno per un periodo di 3 mesi per consentirgli di poter trovare nuova occupazione, nelle more impegno del sig. ad aiutare a presentare la domanda di Pt_1 CP_2 disoccupazione;
per nelle more della permanenza del ragazzo in comunità CP_2 pagina 1 di 3 versamento di 75,00 mensili da parte di ciascun coniuge su una postepay intestata a CP_2 per il concorso nelle spese della comunità; il sig. si impegna a comunicare la Pt_1 disdetta del contratto di locazione intestato a e con scadenza 30.9.2025, nonché al CP_2 dissequestro dell'auto di condividendo tra le parti le spese”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 ha domandato la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 1.7.2006 a AG (LO) con con revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni Controparte_1
e n ragione dell'intervenuta autosufficienza economica degli stessi. CP_2 CP_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.3.2025 si è costituita Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non alle ulteriori domande, chiedendo la conferma del contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a
500,00 euro complessivi.
All'esito della prima udienza di comparizione parti del 15.4.2025, il Presidente relatore, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: le parti contribuiranno in pari misura nelle spese locative dei figli (250 euro per ciascun genitore); revoca del contributo paterno per il mantenimento di CP_2 versamento da parte del sig. in favore della sig.ra di un contributo paterno Pt_1 CP_1 per il mantenimento di (che la madre impiegherà per il mantenimento del figlio) di CP_2 euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
maggiore impegno del padre a essere presente sul territorio lodigiano con i figli.
In occasione della successiva udienza del 15.7.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la rimessione della causa in decisione in conformità delle condizioni congiunte.
Con ordinanza del 21.7.2025 il Presidente relatore ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti dei figli maggiorenni non conviventi e in quanto CP_2 CP_2 litisconsorti necessari. Questi ultimi, cui è stato ritualmente notificato il ricorso e gli atti successivi, non si sono costituiti né sono personalmente comparsi alla successiva udienza pagina 2 di 3 del 16.9.2025, in occasione della quale le parti hanno confermato l'accordo di cui al
15.7.2025, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e il giorno 1.7.2006 a AG (LO), trascritto nei registri dello Pt_1 Controparte_1 stato civile del Comune di AG (LO) al n.5, p. 2, serie A, anno 2006;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le ulteriori condizioni concordate tra le parti;
4) dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il presidente rel. est.
dott. Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2370/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAGLIANO SAMANDA Parte_1 ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESI GAETANO Controparte_1
Resistente
Nonché nei confronti di
Controparte_2
[...]
Litisconsorti necessari contumaci
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Nessuna questione sul divorzio, sui figli, uno in comunità e l'altro dichiarato autosufficiente, contributo da parte di entrambi i genitori per di 200 euro mensili CP_2 ciascuno per un periodo di 3 mesi per consentirgli di poter trovare nuova occupazione, nelle more impegno del sig. ad aiutare a presentare la domanda di Pt_1 CP_2 disoccupazione;
per nelle more della permanenza del ragazzo in comunità CP_2 pagina 1 di 3 versamento di 75,00 mensili da parte di ciascun coniuge su una postepay intestata a CP_2 per il concorso nelle spese della comunità; il sig. si impegna a comunicare la Pt_1 disdetta del contratto di locazione intestato a e con scadenza 30.9.2025, nonché al CP_2 dissequestro dell'auto di condividendo tra le parti le spese”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 ha domandato la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 1.7.2006 a AG (LO) con con revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni Controparte_1
e n ragione dell'intervenuta autosufficienza economica degli stessi. CP_2 CP_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.3.2025 si è costituita Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non alle ulteriori domande, chiedendo la conferma del contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a
500,00 euro complessivi.
All'esito della prima udienza di comparizione parti del 15.4.2025, il Presidente relatore, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: le parti contribuiranno in pari misura nelle spese locative dei figli (250 euro per ciascun genitore); revoca del contributo paterno per il mantenimento di CP_2 versamento da parte del sig. in favore della sig.ra di un contributo paterno Pt_1 CP_1 per il mantenimento di (che la madre impiegherà per il mantenimento del figlio) di CP_2 euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
maggiore impegno del padre a essere presente sul territorio lodigiano con i figli.
In occasione della successiva udienza del 15.7.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la rimessione della causa in decisione in conformità delle condizioni congiunte.
Con ordinanza del 21.7.2025 il Presidente relatore ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti dei figli maggiorenni non conviventi e in quanto CP_2 CP_2 litisconsorti necessari. Questi ultimi, cui è stato ritualmente notificato il ricorso e gli atti successivi, non si sono costituiti né sono personalmente comparsi alla successiva udienza pagina 2 di 3 del 16.9.2025, in occasione della quale le parti hanno confermato l'accordo di cui al
15.7.2025, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e il giorno 1.7.2006 a AG (LO), trascritto nei registri dello Pt_1 Controparte_1 stato civile del Comune di AG (LO) al n.5, p. 2, serie A, anno 2006;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le ulteriori condizioni concordate tra le parti;
4) dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il presidente rel. est.
dott. Ada Cappello
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