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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23859/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Mazzano (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Mazzano (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ( ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_3
Brescia (BS) il 06.12.1965 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29.12.1970 e ordinare al Comune di Mazzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) La casa coniugale, sita in Molinetto di Mazzano (BS), in Via Alessandro Volta n.14, di proprietà esclusiva della moglie , così come tutti gli arredi ivi contenuti, rimane nella disponibilità esclusiva della stessa Parte_2
con conseguente obbligo del marito di trasferirsi altrove asportando i propri effetti personali e di Parte_1
spostare la residenza.
4) I coniugi si danno atto che il figlio di anni 27 è autonomo economicamente e continuerà ad Persona_1
abitare con la madre finchè entrambi reciprocamente lo vorranno.
5) L'autovettura Fiat 500 targata FN304RN nonché il motociclo BMV1250 Adventure targato EM72873
rimangono in uso e in proprietà esclusiva al sig. . L'autovettura Toyota C HR targata GF284AC Parte_1
resta in uso e in proprietà esclusiva alla SI.ra . Parte_2
6) I coniugi e dichiarano di disporre di autonomo reddito e di essere pertanto Parte_1 Parte_2
economicamente indipendenti e si impegnano pertanto reciprocamente a non vantare alcuna pretesa economica per il mantenimento.
7) I coniugi e dichiarano di aver già definito direttamente tra di loro ogni altro Parte_1 Parte_2
aspetto economico relativo allo scioglimento della comunione legale e dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per ogni e qualsivoglia pretesa per reciproci crediti anche in relazione a somme dai medesimi versate l'acquisto di beni e/o per l'arredamento e/o la manutenzione della casa coniugale e/o per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario dell'immobile di proprietà esclusiva della moglie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a MAZZANO (BS) in data 17.6.1995, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di MAZZANO al n. 4, parte I, anno 1995, con il regime della comunione legale dei beni.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2 ***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23859/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Mazzano (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Mazzano (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ( ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_3
Brescia (BS) il 06.12.1965 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29.12.1970 e ordinare al Comune di Mazzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) La casa coniugale, sita in Molinetto di Mazzano (BS), in Via Alessandro Volta n.14, di proprietà esclusiva della moglie , così come tutti gli arredi ivi contenuti, rimane nella disponibilità esclusiva della stessa Parte_2
con conseguente obbligo del marito di trasferirsi altrove asportando i propri effetti personali e di Parte_1
spostare la residenza.
4) I coniugi si danno atto che il figlio di anni 27 è autonomo economicamente e continuerà ad Persona_1
abitare con la madre finchè entrambi reciprocamente lo vorranno.
5) L'autovettura Fiat 500 targata FN304RN nonché il motociclo BMV1250 Adventure targato EM72873
rimangono in uso e in proprietà esclusiva al sig. . L'autovettura Toyota C HR targata GF284AC Parte_1
resta in uso e in proprietà esclusiva alla SI.ra . Parte_2
6) I coniugi e dichiarano di disporre di autonomo reddito e di essere pertanto Parte_1 Parte_2
economicamente indipendenti e si impegnano pertanto reciprocamente a non vantare alcuna pretesa economica per il mantenimento.
7) I coniugi e dichiarano di aver già definito direttamente tra di loro ogni altro Parte_1 Parte_2
aspetto economico relativo allo scioglimento della comunione legale e dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per ogni e qualsivoglia pretesa per reciproci crediti anche in relazione a somme dai medesimi versate l'acquisto di beni e/o per l'arredamento e/o la manutenzione della casa coniugale e/o per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario dell'immobile di proprietà esclusiva della moglie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a MAZZANO (BS) in data 17.6.1995, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di MAZZANO al n. 4, parte I, anno 1995, con il regime della comunione legale dei beni.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2 ***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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