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Articolo 2 della Legge 9 maggio 1986, n. 149
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Legge 9 maggio 1986, n. 149
Articolo 2 della Legge 9 maggio 1986, n. 149
Versione
11 maggio 1986
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 della convenzione.
Entrata in vigore il 11 maggio 1986
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