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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2771 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli Avv.ti Parte_1
Rosario Santella e Cacciapuoti Giovanni, elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato come per legge
Resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.04.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di prestare servizio presso l'Istituto Comprensivo sito in Macerata Campania, con qualifica di personale ATA – istruzione primaria, deduceva che, in data 28.12.2021, le veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art 7 l.241/1990 per il recupero della somma complessiva di € 5.960,65 relativa ad emolumenti corrisposti e non dovuti, che nel dettaglio veniva così specificata: € 1.227,21 per l'anno 2008; € 1.292,92 per l'anno 2009; € 99,20 per l'anno 2010; € 1.127,42 per l'anno 2015; € 1.227,21 per l'anno 2016; € 99,03 per l'anno 2017; €
971,90 per l'anno 2021; deduceva inoltre di aver tempestivamente contestato detto indebito e di aver intimato all'amministrazione resistente di procedere all'annullamento in via di autotutela. Ciononostante, deduceva che, in data 3.03.2022, le veniva notificata un'ordinanza ingiunzione da parte del Ministero resistente per il recupero dell'intera somma di euro 5.960,65, quale credito erariale per emolumenti non dovuti. Pertanto, deducendone la nullità e/o illegittimità per intervenuta prescrizione e difetto di notifica della stessa, conveniva in giudizio il resistente, chiedendo, previa sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di annullarlo o, in via subordinata, ridurre la somma effettivamente dovuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_2
, che ammetteva la parziale prescrizione del credito dedotto
[...] nell'ordinanza impugnata e ammettendo che la somma dovuta era quella inferiore pari ad
€ 3.421,56, chiedendo la decisione con compensazione delle spese stante la soccombenza parziale.
Il ricorso è, dunque, solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve affermarsi del tutto infondata la doglianza riguardante la notifica dell'ingiunzione impugnata, essendo avvenuta mediante servizio postale senza che siano state rispettate le formalità previste dalla legge per tali modalità. Parte istante deduce, invero, che, nel caso si utilizzi tale strumento, l'ufficiale giudiziario, ovvero in questo caso direttamente l'Ente creditore, deve scrivere in calce all'atto da notificare la relativa relata con l'indicazione specifica dell'ufficio postale utilizzato e dei riferimenti cronologici.
Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata. Le doglianze dell'opponente in merito alla ritualità della comunicazione in esame sono infondate laddove si riferiscono ai presupposti relativi alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, la cui disciplina non trova applicazione nel caso in esame. Nella specie, infatti, trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Detta disposizione stabilisce una presunzione di conoscenza, valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
È pacifico che parte opponente ne abbia avuto piena conoscenza, pertanto il motivo di doglianza va totalmente rigettato.
Ciò premesso, nel merito, occorre precisare che i fatti di causa – ossia che la ricorrente, in servizio presso scuola primaria come personale ATA, abbia percepito per diversi anni le differenze stipendiali richieste con l'ordinanza in oggetto – siano pacifici e non contestati.
Occorre a questo punto affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Ebbene, con riguardo al termine prescrizionale applicabile al caso di specie, questa giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 28436 del 05/11/2019, che si richiama, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 118 disp. att. cpc: " (...) Primo motivo è dedicato dal ricorrente al tema della prescrizione, affermando egli che la Corte di merito, nel ritenere che la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito fosse decennale, avrebbe violato gli artt. 2948 n. 4 e 2943 c.c. Il XXX sostiene che l'esigenza di trattare in modo identico le due parti del rapporto imporrebbe, sia che si tratti di azione del lavoratore volta e recuperare quanto erogato in meno, sia che si tratti di azione del datore per ripetere quanto erogato in più, di riconoscere in entrambi i casi la prescrizione quinquennale desumibile, per i crediti retributivi, dall'art. 2948 n. 4 c.c.
1.1 La prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro deriva dal fatto che essi generalmente rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 2948 n. 4, ovverosia sono importi che
"devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", per lo più, rispetto alle retribuzioni,
a mese. È allora palese che il diritto alla ripetizione di indebito non può essere ricondotto a tale fattispecie in quanto esso, se anche di fatto sorga di tempo in tempo, in ragione delle erogazioni mano
a mano effettuate e risultate poi non dovute, è in sè debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate (Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche
Cass. 21 marzo 2019, n. 14426). Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui i presupposti costitutivi di un determinato credito si collochino periodicamente nel tempo da quella in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici. La fattispecie riguardata dall'art. 2948 n. 4 c.c. è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a "ciò che deve pagarsi" periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui "soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio" in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa
"attraverso la ricezione di più prestazioni" (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente,
Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore
(Cass. 21 luglio 2000, n. 9627). Diverso è dunque il caso di specie, in cui il credito restitutorio è sorto nel momento in cui vi sono state le indebite erogazioni, rispetto all'ipotesi, propria dell'art. 2948 n.
4 c.c., in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Non resta pertanto in alcun modo intercettata la fattispecie normativa di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, trattandosi di situazioni e dinamiche diverse, rientra nella discrezionalità del legislatore la loro differenziata disciplina, anche sotto il profilo della prescrizione, senza che possano aver corso sommarie assimilazioni. Poiché per l'ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé l'applicazione ad essa, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, della misura decennale (per il principio, in diversi ipotesi, v. Cass.
15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612)"(
Cass. Civ. n. 28436/2019).
Ciò richiamato, alla fattispecie in esame va quindi applicato il termine prescrizionale decennale a decorrere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nota n. 56346, ricevuta in data 28.12.2021 per stessa ammissione della ricorrente. Ne consegue che i crediti erariali vantati dalla resistente anteriormente al 28.12.2011 si sono estinti per prescrizione. Conseguentemente le somme relative a detto periodo non sono dovute e vanno espunte dall'ordinanza ingiunzione.
Contr Per ciò solo, il ricorrente è tenuto a corrispondere al il minor importo determinato per i crediti vantati da tale data, ovvero la somma di euro 3425,56.
Per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata.
Il parziale accoglimento costituisce ragione per compensare le spese per la metà, ponendosi la restante parte a carico del resistente, liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara estinti per prescrizione i crediti dell'ordinanza ingiunzione n. 1134308/03/2022 limitatamente a quelli relativi al periodo anteriore al
28.12.2011, confermando per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa le spese per la metà;
- condanna il Controparte_2
a rifondere in favore di le
[...] Parte_1
spese di lite per la restante parte, quantificate nell'importo di Euro 1.100,00, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 22.02.2025 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)