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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCA' Parte_1 C.F._1
CARMEN e dell'avv. MERCATANTE LIVIO VIA DE' GRIFFONI N. 5 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCA' CARMEN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POFI Controparte_1 P.IVA_1
ELISABETTA e dell'avv. PANARO LUCA VINCENZO, VIA NIZZA, 152 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE N.10 ANAGNI presso il difensore avv. POFI ELISABETTA
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per controversia relativa a contratto di appalto per lavori di ristrutturazione edile - Domanda riconvenzionale per risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta dalla controparte e azionata
pagina 1 di 10 con decreto ingiuntivo n. 797/2022 per inesistenza del credito azionato e quindi non dovuto l'importo di Euro 27.181,50 richiesto;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la società a corrispondere al sig. l'importo di Euro 59.463,50 per le Pt_1 ragioni esposte in atti o alla diversa maggior o minor somma che verrà accertata oltre interessi e rivalutazione;
- in ogni caso compensare l'importo eventualmente dovuto dal sig. con l'importo che Pt_1 la società dovrà restituire al sig. per effetto delle lavorazioni non svolte e specificata Pt_1 sopra e/ o comunque ridurre l'importo dovuto in virtù degli accertamenti effettuati;
- Condannare infine la società convenuta all'integrale refusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di Euro 759,00 versato come contributo unificato ed Euro 27,00 di marca, oltre alle successive occorrende”.
Parte convenuta:
“L'Avv. Panaro insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di costituzione nonché alle richieste istruttorie formulate in atti e, in particolare, nella memoria ex art 183 co 6 n. 3 cpc. Insiste per la richiesta di chiarimenti e l'integrazione della consulenza tecnica di ufficio. Conclude come segue: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, accertata l'esecuzione dell'opera appaltata, rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale in essa contenuta;
C) in ogni caso accertare e dichiarare dovute le somme di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, e condannare il al pagamento delle somme come in esse riportate, ovvero la minore o Pt_1 maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
D) in via riconvenzionale, accertato e dichiarato risolto il contratto tra le parti per esclusivo fatto e colpa del Sig. ovvero Pt_1 per suo recesso, condannare lo stesso a pagare la somma di € 19.592,38= a titolo di opere extra eseguite sul cantiere: la somma di € 30.000,00= a titolo di mancato guadagno, e/o la minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, e la somma di € 7.000,00= quale danno per equivalente per il materiale trattenuto e/o la sua restituzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 797/2022, depositato presso questo Tribunale e iscritto al n.r.g. 1722/2022, la società otteneva in data 4 aprile 2022 Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per il pagamento della somma Parte_1 di Euro 27.181,50, oltre interessi e spese legali quantificate in Euro 1.487,60 oltre oneri accessori. Il decreto veniva notificato in data 14 aprile 2022.
Il sig. con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2022, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca e/o l'annullamento del decreto per inesistenza del credito azionato. Contestualmente, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per la condanna della società convenuta al pagamento di Euro
59.463,50 a titolo di risarcimento danni per lavori non eseguiti o eseguiti difformemente dal pagina 2 di 10 contratto.
La società si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. La convenuta domandava altresì l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'opponente e la condanna dello stesso al pagamento di Euro 19.592,38 per opere extra eseguite, Euro
30.000,00 a titolo di mancato guadagno ed Euro 7.000,00 per materiale trattenuto.
All'udienza del 6 aprile 2023, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice Istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando il geom. che depositava la relazione peritale in data 23 maggio 2024. Persona_1
Il tentativo di conciliazione esperito dal CTU non aveva esito positivo a causa delle inconciliabili posizioni delle parti.
All'esito del deposito della consulenza tecnica, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle conclusioni e delle repliche.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati, confermando le domande e le eccezioni già formulate.
§§§§§§§§§
1. Prima di esaminare le specifiche questioni controverse, è necessario delineare i principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio nel presente giudizio e ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
1.1. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un procedimento a cognizione piena nel quale l'opposto riveste il ruolo sostanziale di attore e l'opponente quello di convenuto, la ripartizione dell'onere della prova segue i criteri generali di cui all'art. 2697 c.c.
In particolare, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Nel contesto specifico dei contratti di appalto, spetta all'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo provare sia la stipulazione del contratto che la sua pagina 3 di 10 esecuzione, qualora il committente ne contesti l'esistenza. Tuttavia, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova: fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
1.2. Dall'esame degli atti di causa e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge la seguente ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
In data 20 marzo 2019, il sig. e la società Parte_1 [...] sottoscrivevano un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione CP_1 dell'immobile sito in Castelfranco Emilia, Via San Donnino n. 14.
Il contratto configurava un rapporto di appalto in virtù del quale la società assumeva, con CP_1 organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro.
L'importo contrattuale iniziale ammontava a Euro 202.150,00 (imponibile), comprensivo di:
- lavori di ristrutturazione vera e propria per Euro 115.000,00;
- pratiche edilizie/catastali per Euro 7.500,00;
- realizzazione di sistema termoisolante a "cappotto" per Euro 44.650,00;
- impianto fotovoltaico da 20 KW per Euro 35.000,00.
Successivamente alla sottoscrizione del contratto principale, le parti concordavano ulteriori lavorazioni e forniture extra per complessivi Euro 58.665,00 (imponibile), così suddivise:
- intervento di integrazione strutturale per Euro 49.500,00;
- realizzazione di nuovo intonaco per Euro 5.720,00;
- fornitura e posa in opera di sanitari per Euro 3.445,00.
Pertanto, l'importo complessivo delle opere commissionate ammontava a Euro 260.815,00
(imponibile), pari a Euro 286.896,50 comprensivo di IVA al 10%, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Il contratto prevedeva, all'art. 4, che i lavori dovessero essere completati entro il 30 giugno 2019, termine successivamente prorogato al 30 settembre 2019.
All'art. 6 erano stabilite le modalità di pagamento, con un anticipo del 20% pari a Euro
40.430,00, il 25% entro il 30 aprile 2019, un ulteriore 25% entro il 31 maggio 2019 e il restante
30% pari a Euro 60.645,00 ad ultimazione dei lavori e collaudo delle opere.
pagina 4 di 10 Come emerge dalla documentazione in atti, il sig. ha corrisposto alla società Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di Euro 183.700,00 (comprensivo di IVA), pari a Euro 167.000,00 di imponibile, attraverso una serie di pagamenti effettuati tra marzo e ottobre 2019.
La ricostruzione dei rapporti contrattuali evidenzia, quindi, l'esistenza di un valido ed efficace contratto di appalto, integrato da successivi accordi per opere aggiuntive, la cui esecuzione ha dato luogo alle controversie oggetto del presente giudizio.
2. Come noto, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice, a fronte di reciproche deduzioni di inadempimento, non può limitarsi a valutare isolatamente le singole condotte di una delle parti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria del comportamento di entrambi i contraenti, attraverso un'indagine globale dell'intero loro agire.
Secondo i principi stabiliti dall'art. 1455 del Codice civile, il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
La valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve considerare sia un criterio oggettivo, basato sul pregiudizio effettivamente subito dal contraente non inadempiente, sia un criterio soggettivo, fondato sulla verifica dei comportamenti tenuti da entrambe le parti.
2.1 Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge un quadro che non consente di configurare un grave inadempimento dell'appaltatrice tale da giustificare la risoluzione contrattuale intimata dal committente.
Il consulente tecnico ha accertato che le opere commissionate, per un valore complessivo di Euro
260.815,00 (imponibile), sono state eseguite per Euro 167.380,80 (imponibile), corrispondenti al
64,2% del totale contrattualizzato.
Tale percentuale di esecuzione, lungi dal configurare un abbandono dei lavori o un inadempimento grave, dimostra che l'appaltatrice ha sostanzialmente adempiuto alle proprie obbligazioni per la parte di opere effettivamente realizzabili.
2.2. Con riguardo alle opere non realizzate riguardanti: la pompa di calore, le certificazioni degli impianti, il completamento della pratica edilizia e l'accatastamento, la realizzazione del cappotto termico, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la posa in opera di un box doccia, la fornitura e posa in opera delle persiane in PVC il Consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che "si tratta di materiali, lavorazioni e prestazioni tecnico/professionali che interessano verosimilmente il deterioramento del rapporto di fiducia tra l'impresa realizzatrice delle opere, la Direzione dei pagina 5 di 10 Lavori, e la committenza" e che "in atti non esistono elementi determinanti per stabilire quali siano state le cause che hanno comportato la mancata realizzazione delle voci sopra indicate, in quanto le versioni fornite dalle Parti in causa risultano tra loro contrastanti".
2.3. Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge che il sig. con messaggio Pt_1
WhatsApp del 3 dicembre 2019, comunicava espressamente al rappresentante della società la volontà di smontare il ponteggio ("Domani smonti il ponteggio"), impedendo di fatto la CP_1 prosecuzione dei lavori che richiedevano tale attrezzatura, in particolare la realizzazione del cappotto termico e il montaggio delle persiane.
Assume poi rilievo la circostanza che i principali vizi e difformità riscontrati dal CTU sono direttamente riconducibili alla mancata realizzazione del cappotto termico esterno, la cui esecuzione è stata impedita dal recesso unilaterale del committente.
Come specificato nella relazione peritale, "tutti i bancali delle finestre e le soglie delle porte- finestre, in marmo, risultano di dimensioni maggiori (larghezza) rispetto alla normalità. Ciò deriva dalla mancata realizzazione dell'isolamento esterno alla costruzione (cappotto termico) previsto contrattualmente". Il consulente ha chiarito che "preliminarmente alla realizzazione del cappotto sono state posizionate le soglie ed i bancali in marmo con le misure (larghezza) maggiori al fine di consentire la realizzazione del cappotto, che, poi, non è stato eseguito".
2.4 Quanto ai tempi di esecuzione, pur essendo vero che il contratto prevedeva il completamento dei lavori entro il 30 giugno 2019, lo stesso successivamente è stato prorogato al 30 settembre
2019 e, comunque, il ritardo nell'esecuzione non può ritenersi di tale gravità da giustificare il recesso operato dal committente.
La proroga consensuale dimostra che il sig. aveva accettato il nuovo termine di Pt_1 esecuzione. Anche rispetto al nuovo termine del 30 settembre 2019, il ritardo di circa due mesi
(considerando che il recesso è avvenuto nel dicembre 2019) non può ritenersi di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Il recesso operato dal committente nel dicembre 2019, pertanto, non può trovare giustificazione nel ritardo nell'esecuzione, che non presenta i caratteri della gravità necessaria per legittimare la risoluzione del rapporto contrattuale.
La condotta del sig. culminata con il messaggio del 3 dicembre 2019 e la successiva Pt_1 comunicazione dell'avv. che dichiarava risolto il contratto, configura pertanto un CP_2 recesso unilaterale dal contratto di appalto.
pagina 6 di 10 2.5 In conclusione, dall'esame complessivo delle risultanze processuali e della consulenza tecnica d'ufficio non emerge un inadempimento grave dell'appaltatrice tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
Le opere sono state eseguite per la parte realizzabile, mentre la mancata esecuzione delle restanti lavorazioni è riconducibile al recesso operato dal committente, che ha impedito la prosecuzione e il completamento dei lavori. I vizi e le difformità riscontrati sono poi, nella loro prevalenza, conseguenza diretta della mancata realizzazione del cappotto termico, la cui esecuzione è stata preclusa dal comportamento del committente stesso.
3. Il recesso del committente dal contratto di appalto, operato dal sig. nel dicembre Pt_1
2019, determina l'applicazione dell'art. 1671 del Codice civile, secondo cui "il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno".
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il recesso unilaterale del committente, manifestato attraverso l'affidamento dell'opera ad altra impresa, comporta l'obbligo di corrispondere all'appaltatore un'indennità ex art. 1671 c.c. comprensiva sia delle spese sostenute che del mancato guadagno.
3.1 Dalle risultanze processuali emergono le seguenti spese sostenute dalla società a CP_1 seguito del recesso del committente:
a) Spese per noleggio ponteggi: Euro 3.714,00 + Euro 109,80 = Euro 3.823,80.
La documentazione in atti (fatture nn. 129/2019 e 338/2019 della soc. Parte_2 dimostra i costi sostenuti per il noleggio dei ponteggi necessari all'esecuzione dei lavori, interrotti a seguito del recesso del committente.
b) Acquisto porta blindata aggiuntiva: Euro 1.200,00 (doc. 17 di Parte convenuta opposta);
c) Pagamento scuri: Euro 4.965,62.
Come risulta dalla documentazione in atti (doc. 17 di Parte convenuta opposta), tale importo corrisponde al costo sostenuto per l'acquisto degli scuri esterni, già ordinati e pagati dalla società in funzione della realizzazione del cappotto termico. CP_1
d) Rivestimento lavanderia: Euro 3.500,00 – Tale voce non risulta adeguatamente documentata negli atti di causa, non essendo stata fornita prova specifica della spesa sostenuta.
e) Deposito scuri: Euro 4.526,00 - Le fatture relative al deposito degli scuri si riferiscono a pagina 7 di 10 periodi successivi al recesso operato dal committente e pertanto non possono essere addebitate al sig. Pt_1
f) Attrezzature asseritamente non restituite: le spese per attrezzature asseritamente non restituite non sono riconoscibili in difetto di prova circa le specifiche attrezzature asseritamente trattenute e di elementi idonei per quantificarne il valore. La società ha richiesto l'ammissione di CP_1 prova testimoniale su tale circostanza, ma la richiesta risulta formulata in termini generici, senza l'indicazione specifica delle attrezzature di cui si lamenta la mancata restituzione, del loro valore e delle circostanze concrete del presunto trattenimento.
Totale spese riconosciute: Euro 9.988,42
3.2. Per quanto riguarda il mancato guadagno, la giurisprudenza ha chiarito che l'onere della prova del mancato guadagno grava sull'appaltatore che richiede l'indennizzo, il quale deve dimostrare specificamente quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile attraverso l'esecuzione delle opere appaltate.
Nel caso di specie, in assenza di specifica prova del margine di utile dell'appaltatrice, occorre procedere alla liquidazione equitativa del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Nel caso specifico descritto, considerando che si tratta di opere specialistiche (cappotto termico e impianto fotovoltaico) che richiedono competenze tecniche specifiche e materiali specializzati, una quantificazione equitativa ragionevole si collocherebbe nell'intervallo 6.000-8.000 euro, corrispondente al 7,5-10% del valore dell'opera. Appare pertanto equo riconoscere una percentuale dell'8,5% sui lavori non eseguiti relativi al cappotto termico (Euro 44.650,00) e all'impianto fotovoltaico (Euro 35.000,00), per un totale di Euro 6.770,25 (8,5% di Euro
79.650,00).
3.4. Dall'importo complessivo spettante alla società deve essere detratto l'importo CP_1 necessario per la riparazione dei vizi e difetti effettivamente imputabili all'appaltatrice.
a) i vizi relativi alle soglie e ai bancali di dimensioni eccessive (Euro 7.700,00) non possono ritenersi imputabili all'impresa, in quanto tali difformità costituiscono diretta conseguenza del recesso del committente, che ha impedito la realizzazione del cappotto termico per il quale erano state predisposte le soglie e i bancali con le dimensioni maggiorate.
Non sussiste pertanto responsabilità dell'appaltatrice per tali vizi.
b) I vizi effettivamente imputabili all'appaltatrice comportano invece un costo di ripristino pari a
Euro 4.860,00 così determinato: Sistemazione intonaco interno: Euro 650,00, Riparazione crepe pagina 8 di 10 arco in cartongesso: Euro 80,00, Smaltimento materiale di risulta: Euro 600,00, Completamento battiscopa: Euro 450,00, Errato posizionamento infissi: Euro 3.080,00.
Questi vizi derivano da difetti nell'esecuzione delle opere da parte delle maestranze della società
e sono quindi ad essa imputabili, come correttamente accertato dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio.
3.5. Ne deriva che il rapporto debito/credito fra le parti, secondo quanto sopra argomentati, è il seguente (sulla base dei valori imponibili).
€ 260.815,00 - Importo contrattualizzato
€ 93.434,20 - Minori opere eseguite rispetto a quanto contrattualizzato
€ 4.860,00 - Importo necessario per emendare vizi e difetti imputabili all'appaltatrice
€ 162.520,80 - Valore imponibile del debito sig. per i lavori eseguiti (€ 260.815,00 - € Pt_1 93.434,20 - € 4.860,00)
€ 167.000,00 = Importo imponibile corrisposto alla dal sig. CP_1 Pt_1
€ 4.479,20- Maggior importo imponibile versato dal sig. alla per i lavori Pt_1 CP_1 eseguiti
Indennizzo ex art. 1671 c.c. spettante alla CP_1
€ 9.988,42 - Spese sostenute,
€ 6.770,25 - Mancato guadagno,
€ 16.758,67 - Totale indennizzo Saldo finale:
€ 16.758,67 - Indennizzo spettante alla CP_1
€ 4.479,20 - Credito del sig. per maggiori pagamenti Pt_1
€ 12.279,47- Saldo a favore della CP_1
Pertanto, secondo quanto sopra esposto, in considerazione del recesso unilaterale operato dal sig.
e dell'applicazione dell'art. 1671 c.c., la società ha diritto a ricevere dal sig. Pt_1 CP_1 la somma imponibile di € 12.279,47 (che, aggiungendo l'IVA nella misura Parte_1 del 10%, comporta l'importo complessivo di € 13.507,42).
4. Le spese legali del presente giudizio vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria, tenuto conto del valore della lite (determinato in relazione all'importo liquidato) e dell'attività effettivamente prestata.
pagina 9 di 10 Considerato l'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese processuali (comprese quelle relative alla fase monitoria) sono compensate nella misura del 50%
e poste a carico dell'opponente per il restante 50%, oltre accessori di legge. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vengono poste a carico di entrambe le parti in misura paritetica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 797/2022 emesso da questo Tribunale in data 4 aprile 2022;
- condanna il sig. al pagamento in favore della società Parte_1 [...]
della somma di Euro 13.507,42, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda sino al saldo;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 società che, previa compensazione nella misura del 50%, liquida Controparte_1 in 143,00 per anticipazioni, € 2.713,50 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritetica le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandro Bagnoli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCA' Parte_1 C.F._1
CARMEN e dell'avv. MERCATANTE LIVIO VIA DE' GRIFFONI N. 5 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCA' CARMEN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POFI Controparte_1 P.IVA_1
ELISABETTA e dell'avv. PANARO LUCA VINCENZO, VIA NIZZA, 152 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE N.10 ANAGNI presso il difensore avv. POFI ELISABETTA
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per controversia relativa a contratto di appalto per lavori di ristrutturazione edile - Domanda riconvenzionale per risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta dalla controparte e azionata
pagina 1 di 10 con decreto ingiuntivo n. 797/2022 per inesistenza del credito azionato e quindi non dovuto l'importo di Euro 27.181,50 richiesto;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la società a corrispondere al sig. l'importo di Euro 59.463,50 per le Pt_1 ragioni esposte in atti o alla diversa maggior o minor somma che verrà accertata oltre interessi e rivalutazione;
- in ogni caso compensare l'importo eventualmente dovuto dal sig. con l'importo che Pt_1 la società dovrà restituire al sig. per effetto delle lavorazioni non svolte e specificata Pt_1 sopra e/ o comunque ridurre l'importo dovuto in virtù degli accertamenti effettuati;
- Condannare infine la società convenuta all'integrale refusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di Euro 759,00 versato come contributo unificato ed Euro 27,00 di marca, oltre alle successive occorrende”.
Parte convenuta:
“L'Avv. Panaro insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di costituzione nonché alle richieste istruttorie formulate in atti e, in particolare, nella memoria ex art 183 co 6 n. 3 cpc. Insiste per la richiesta di chiarimenti e l'integrazione della consulenza tecnica di ufficio. Conclude come segue: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, accertata l'esecuzione dell'opera appaltata, rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale in essa contenuta;
C) in ogni caso accertare e dichiarare dovute le somme di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, e condannare il al pagamento delle somme come in esse riportate, ovvero la minore o Pt_1 maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
D) in via riconvenzionale, accertato e dichiarato risolto il contratto tra le parti per esclusivo fatto e colpa del Sig. ovvero Pt_1 per suo recesso, condannare lo stesso a pagare la somma di € 19.592,38= a titolo di opere extra eseguite sul cantiere: la somma di € 30.000,00= a titolo di mancato guadagno, e/o la minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, e la somma di € 7.000,00= quale danno per equivalente per il materiale trattenuto e/o la sua restituzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 797/2022, depositato presso questo Tribunale e iscritto al n.r.g. 1722/2022, la società otteneva in data 4 aprile 2022 Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per il pagamento della somma Parte_1 di Euro 27.181,50, oltre interessi e spese legali quantificate in Euro 1.487,60 oltre oneri accessori. Il decreto veniva notificato in data 14 aprile 2022.
Il sig. con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2022, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca e/o l'annullamento del decreto per inesistenza del credito azionato. Contestualmente, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per la condanna della società convenuta al pagamento di Euro
59.463,50 a titolo di risarcimento danni per lavori non eseguiti o eseguiti difformemente dal pagina 2 di 10 contratto.
La società si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. La convenuta domandava altresì l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'opponente e la condanna dello stesso al pagamento di Euro 19.592,38 per opere extra eseguite, Euro
30.000,00 a titolo di mancato guadagno ed Euro 7.000,00 per materiale trattenuto.
All'udienza del 6 aprile 2023, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice Istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando il geom. che depositava la relazione peritale in data 23 maggio 2024. Persona_1
Il tentativo di conciliazione esperito dal CTU non aveva esito positivo a causa delle inconciliabili posizioni delle parti.
All'esito del deposito della consulenza tecnica, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle conclusioni e delle repliche.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati, confermando le domande e le eccezioni già formulate.
§§§§§§§§§
1. Prima di esaminare le specifiche questioni controverse, è necessario delineare i principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio nel presente giudizio e ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
1.1. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un procedimento a cognizione piena nel quale l'opposto riveste il ruolo sostanziale di attore e l'opponente quello di convenuto, la ripartizione dell'onere della prova segue i criteri generali di cui all'art. 2697 c.c.
In particolare, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Nel contesto specifico dei contratti di appalto, spetta all'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo provare sia la stipulazione del contratto che la sua pagina 3 di 10 esecuzione, qualora il committente ne contesti l'esistenza. Tuttavia, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova: fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
1.2. Dall'esame degli atti di causa e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge la seguente ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
In data 20 marzo 2019, il sig. e la società Parte_1 [...] sottoscrivevano un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione CP_1 dell'immobile sito in Castelfranco Emilia, Via San Donnino n. 14.
Il contratto configurava un rapporto di appalto in virtù del quale la società assumeva, con CP_1 organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro.
L'importo contrattuale iniziale ammontava a Euro 202.150,00 (imponibile), comprensivo di:
- lavori di ristrutturazione vera e propria per Euro 115.000,00;
- pratiche edilizie/catastali per Euro 7.500,00;
- realizzazione di sistema termoisolante a "cappotto" per Euro 44.650,00;
- impianto fotovoltaico da 20 KW per Euro 35.000,00.
Successivamente alla sottoscrizione del contratto principale, le parti concordavano ulteriori lavorazioni e forniture extra per complessivi Euro 58.665,00 (imponibile), così suddivise:
- intervento di integrazione strutturale per Euro 49.500,00;
- realizzazione di nuovo intonaco per Euro 5.720,00;
- fornitura e posa in opera di sanitari per Euro 3.445,00.
Pertanto, l'importo complessivo delle opere commissionate ammontava a Euro 260.815,00
(imponibile), pari a Euro 286.896,50 comprensivo di IVA al 10%, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Il contratto prevedeva, all'art. 4, che i lavori dovessero essere completati entro il 30 giugno 2019, termine successivamente prorogato al 30 settembre 2019.
All'art. 6 erano stabilite le modalità di pagamento, con un anticipo del 20% pari a Euro
40.430,00, il 25% entro il 30 aprile 2019, un ulteriore 25% entro il 31 maggio 2019 e il restante
30% pari a Euro 60.645,00 ad ultimazione dei lavori e collaudo delle opere.
pagina 4 di 10 Come emerge dalla documentazione in atti, il sig. ha corrisposto alla società Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di Euro 183.700,00 (comprensivo di IVA), pari a Euro 167.000,00 di imponibile, attraverso una serie di pagamenti effettuati tra marzo e ottobre 2019.
La ricostruzione dei rapporti contrattuali evidenzia, quindi, l'esistenza di un valido ed efficace contratto di appalto, integrato da successivi accordi per opere aggiuntive, la cui esecuzione ha dato luogo alle controversie oggetto del presente giudizio.
2. Come noto, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice, a fronte di reciproche deduzioni di inadempimento, non può limitarsi a valutare isolatamente le singole condotte di una delle parti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria del comportamento di entrambi i contraenti, attraverso un'indagine globale dell'intero loro agire.
Secondo i principi stabiliti dall'art. 1455 del Codice civile, il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
La valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve considerare sia un criterio oggettivo, basato sul pregiudizio effettivamente subito dal contraente non inadempiente, sia un criterio soggettivo, fondato sulla verifica dei comportamenti tenuti da entrambe le parti.
2.1 Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge un quadro che non consente di configurare un grave inadempimento dell'appaltatrice tale da giustificare la risoluzione contrattuale intimata dal committente.
Il consulente tecnico ha accertato che le opere commissionate, per un valore complessivo di Euro
260.815,00 (imponibile), sono state eseguite per Euro 167.380,80 (imponibile), corrispondenti al
64,2% del totale contrattualizzato.
Tale percentuale di esecuzione, lungi dal configurare un abbandono dei lavori o un inadempimento grave, dimostra che l'appaltatrice ha sostanzialmente adempiuto alle proprie obbligazioni per la parte di opere effettivamente realizzabili.
2.2. Con riguardo alle opere non realizzate riguardanti: la pompa di calore, le certificazioni degli impianti, il completamento della pratica edilizia e l'accatastamento, la realizzazione del cappotto termico, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la posa in opera di un box doccia, la fornitura e posa in opera delle persiane in PVC il Consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che "si tratta di materiali, lavorazioni e prestazioni tecnico/professionali che interessano verosimilmente il deterioramento del rapporto di fiducia tra l'impresa realizzatrice delle opere, la Direzione dei pagina 5 di 10 Lavori, e la committenza" e che "in atti non esistono elementi determinanti per stabilire quali siano state le cause che hanno comportato la mancata realizzazione delle voci sopra indicate, in quanto le versioni fornite dalle Parti in causa risultano tra loro contrastanti".
2.3. Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge che il sig. con messaggio Pt_1
WhatsApp del 3 dicembre 2019, comunicava espressamente al rappresentante della società la volontà di smontare il ponteggio ("Domani smonti il ponteggio"), impedendo di fatto la CP_1 prosecuzione dei lavori che richiedevano tale attrezzatura, in particolare la realizzazione del cappotto termico e il montaggio delle persiane.
Assume poi rilievo la circostanza che i principali vizi e difformità riscontrati dal CTU sono direttamente riconducibili alla mancata realizzazione del cappotto termico esterno, la cui esecuzione è stata impedita dal recesso unilaterale del committente.
Come specificato nella relazione peritale, "tutti i bancali delle finestre e le soglie delle porte- finestre, in marmo, risultano di dimensioni maggiori (larghezza) rispetto alla normalità. Ciò deriva dalla mancata realizzazione dell'isolamento esterno alla costruzione (cappotto termico) previsto contrattualmente". Il consulente ha chiarito che "preliminarmente alla realizzazione del cappotto sono state posizionate le soglie ed i bancali in marmo con le misure (larghezza) maggiori al fine di consentire la realizzazione del cappotto, che, poi, non è stato eseguito".
2.4 Quanto ai tempi di esecuzione, pur essendo vero che il contratto prevedeva il completamento dei lavori entro il 30 giugno 2019, lo stesso successivamente è stato prorogato al 30 settembre
2019 e, comunque, il ritardo nell'esecuzione non può ritenersi di tale gravità da giustificare il recesso operato dal committente.
La proroga consensuale dimostra che il sig. aveva accettato il nuovo termine di Pt_1 esecuzione. Anche rispetto al nuovo termine del 30 settembre 2019, il ritardo di circa due mesi
(considerando che il recesso è avvenuto nel dicembre 2019) non può ritenersi di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Il recesso operato dal committente nel dicembre 2019, pertanto, non può trovare giustificazione nel ritardo nell'esecuzione, che non presenta i caratteri della gravità necessaria per legittimare la risoluzione del rapporto contrattuale.
La condotta del sig. culminata con il messaggio del 3 dicembre 2019 e la successiva Pt_1 comunicazione dell'avv. che dichiarava risolto il contratto, configura pertanto un CP_2 recesso unilaterale dal contratto di appalto.
pagina 6 di 10 2.5 In conclusione, dall'esame complessivo delle risultanze processuali e della consulenza tecnica d'ufficio non emerge un inadempimento grave dell'appaltatrice tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
Le opere sono state eseguite per la parte realizzabile, mentre la mancata esecuzione delle restanti lavorazioni è riconducibile al recesso operato dal committente, che ha impedito la prosecuzione e il completamento dei lavori. I vizi e le difformità riscontrati sono poi, nella loro prevalenza, conseguenza diretta della mancata realizzazione del cappotto termico, la cui esecuzione è stata preclusa dal comportamento del committente stesso.
3. Il recesso del committente dal contratto di appalto, operato dal sig. nel dicembre Pt_1
2019, determina l'applicazione dell'art. 1671 del Codice civile, secondo cui "il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno".
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il recesso unilaterale del committente, manifestato attraverso l'affidamento dell'opera ad altra impresa, comporta l'obbligo di corrispondere all'appaltatore un'indennità ex art. 1671 c.c. comprensiva sia delle spese sostenute che del mancato guadagno.
3.1 Dalle risultanze processuali emergono le seguenti spese sostenute dalla società a CP_1 seguito del recesso del committente:
a) Spese per noleggio ponteggi: Euro 3.714,00 + Euro 109,80 = Euro 3.823,80.
La documentazione in atti (fatture nn. 129/2019 e 338/2019 della soc. Parte_2 dimostra i costi sostenuti per il noleggio dei ponteggi necessari all'esecuzione dei lavori, interrotti a seguito del recesso del committente.
b) Acquisto porta blindata aggiuntiva: Euro 1.200,00 (doc. 17 di Parte convenuta opposta);
c) Pagamento scuri: Euro 4.965,62.
Come risulta dalla documentazione in atti (doc. 17 di Parte convenuta opposta), tale importo corrisponde al costo sostenuto per l'acquisto degli scuri esterni, già ordinati e pagati dalla società in funzione della realizzazione del cappotto termico. CP_1
d) Rivestimento lavanderia: Euro 3.500,00 – Tale voce non risulta adeguatamente documentata negli atti di causa, non essendo stata fornita prova specifica della spesa sostenuta.
e) Deposito scuri: Euro 4.526,00 - Le fatture relative al deposito degli scuri si riferiscono a pagina 7 di 10 periodi successivi al recesso operato dal committente e pertanto non possono essere addebitate al sig. Pt_1
f) Attrezzature asseritamente non restituite: le spese per attrezzature asseritamente non restituite non sono riconoscibili in difetto di prova circa le specifiche attrezzature asseritamente trattenute e di elementi idonei per quantificarne il valore. La società ha richiesto l'ammissione di CP_1 prova testimoniale su tale circostanza, ma la richiesta risulta formulata in termini generici, senza l'indicazione specifica delle attrezzature di cui si lamenta la mancata restituzione, del loro valore e delle circostanze concrete del presunto trattenimento.
Totale spese riconosciute: Euro 9.988,42
3.2. Per quanto riguarda il mancato guadagno, la giurisprudenza ha chiarito che l'onere della prova del mancato guadagno grava sull'appaltatore che richiede l'indennizzo, il quale deve dimostrare specificamente quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile attraverso l'esecuzione delle opere appaltate.
Nel caso di specie, in assenza di specifica prova del margine di utile dell'appaltatrice, occorre procedere alla liquidazione equitativa del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Nel caso specifico descritto, considerando che si tratta di opere specialistiche (cappotto termico e impianto fotovoltaico) che richiedono competenze tecniche specifiche e materiali specializzati, una quantificazione equitativa ragionevole si collocherebbe nell'intervallo 6.000-8.000 euro, corrispondente al 7,5-10% del valore dell'opera. Appare pertanto equo riconoscere una percentuale dell'8,5% sui lavori non eseguiti relativi al cappotto termico (Euro 44.650,00) e all'impianto fotovoltaico (Euro 35.000,00), per un totale di Euro 6.770,25 (8,5% di Euro
79.650,00).
3.4. Dall'importo complessivo spettante alla società deve essere detratto l'importo CP_1 necessario per la riparazione dei vizi e difetti effettivamente imputabili all'appaltatrice.
a) i vizi relativi alle soglie e ai bancali di dimensioni eccessive (Euro 7.700,00) non possono ritenersi imputabili all'impresa, in quanto tali difformità costituiscono diretta conseguenza del recesso del committente, che ha impedito la realizzazione del cappotto termico per il quale erano state predisposte le soglie e i bancali con le dimensioni maggiorate.
Non sussiste pertanto responsabilità dell'appaltatrice per tali vizi.
b) I vizi effettivamente imputabili all'appaltatrice comportano invece un costo di ripristino pari a
Euro 4.860,00 così determinato: Sistemazione intonaco interno: Euro 650,00, Riparazione crepe pagina 8 di 10 arco in cartongesso: Euro 80,00, Smaltimento materiale di risulta: Euro 600,00, Completamento battiscopa: Euro 450,00, Errato posizionamento infissi: Euro 3.080,00.
Questi vizi derivano da difetti nell'esecuzione delle opere da parte delle maestranze della società
e sono quindi ad essa imputabili, come correttamente accertato dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio.
3.5. Ne deriva che il rapporto debito/credito fra le parti, secondo quanto sopra argomentati, è il seguente (sulla base dei valori imponibili).
€ 260.815,00 - Importo contrattualizzato
€ 93.434,20 - Minori opere eseguite rispetto a quanto contrattualizzato
€ 4.860,00 - Importo necessario per emendare vizi e difetti imputabili all'appaltatrice
€ 162.520,80 - Valore imponibile del debito sig. per i lavori eseguiti (€ 260.815,00 - € Pt_1 93.434,20 - € 4.860,00)
€ 167.000,00 = Importo imponibile corrisposto alla dal sig. CP_1 Pt_1
€ 4.479,20- Maggior importo imponibile versato dal sig. alla per i lavori Pt_1 CP_1 eseguiti
Indennizzo ex art. 1671 c.c. spettante alla CP_1
€ 9.988,42 - Spese sostenute,
€ 6.770,25 - Mancato guadagno,
€ 16.758,67 - Totale indennizzo Saldo finale:
€ 16.758,67 - Indennizzo spettante alla CP_1
€ 4.479,20 - Credito del sig. per maggiori pagamenti Pt_1
€ 12.279,47- Saldo a favore della CP_1
Pertanto, secondo quanto sopra esposto, in considerazione del recesso unilaterale operato dal sig.
e dell'applicazione dell'art. 1671 c.c., la società ha diritto a ricevere dal sig. Pt_1 CP_1 la somma imponibile di € 12.279,47 (che, aggiungendo l'IVA nella misura Parte_1 del 10%, comporta l'importo complessivo di € 13.507,42).
4. Le spese legali del presente giudizio vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria, tenuto conto del valore della lite (determinato in relazione all'importo liquidato) e dell'attività effettivamente prestata.
pagina 9 di 10 Considerato l'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese processuali (comprese quelle relative alla fase monitoria) sono compensate nella misura del 50%
e poste a carico dell'opponente per il restante 50%, oltre accessori di legge. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vengono poste a carico di entrambe le parti in misura paritetica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 797/2022 emesso da questo Tribunale in data 4 aprile 2022;
- condanna il sig. al pagamento in favore della società Parte_1 [...]
della somma di Euro 13.507,42, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda sino al saldo;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 società che, previa compensazione nella misura del 50%, liquida Controparte_1 in 143,00 per anticipazioni, € 2.713,50 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritetica le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandro Bagnoli
pagina 10 di 10