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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2864/2023 R.G., avente ad oggetto
“revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c.”, riservata dal consigliere istruttore alla decisione del collegio all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 comma 1 c.p.c. del 26.3.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parte_2
Bocchino (C.F.: C.F._1
- attrice in revocazione-
e
- (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2 C.F._2
Francesco Sgambato (C.F.: ) C.F._3
-convenuto in revocazione- nonché
1 - (C.F.: ), in persona del sindaco pro-tempore, Parte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ruotolo (C.F.: C.F._4
- altro convenuto in revocazione-
- (C.F.: , in Controparte_3 C.F._5
persona del legale rappresentante pro-tempore
-altro convenuto in revocazione, contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte di Appello l ha Parte_4
convenuto in giudizio nonché, ai fini dell'integrità del contraddittorio, il Controparte_2
ed il per chiedere Parte_3 Controparte_3
la revocazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n° 2033/2021, pubblicata in data 1.6.2021, che aveva rigettato l'appello proposto dalla medesima , nonché CP_1
dal , contro la sentenza del Tribunale di Benevento n° 856/2017. Parte_3
…
Si è costituito in giudizio il , chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza della domanda di revocazione nonché chiedendo la condanna dell'attrice in revocazione al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Si è inoltre costituito il , il quale ha aderito alla richiesta di revocazione Parte_3
avanzata dall' . CP_1
E' rimasto invece contumace il Controparte_3
…
Con ordinanza pronunciata a seguito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.5.2024 il consigliere istruttore ha assegnato alle parti i termini perentori previsti dall'art. 352 comma 1 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, fissando al contempo dinanzi a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Nei termini loro assegnati le parti hanno precisato le loro conclusioni nel modo che segue.
L'attrice in revocazione:
“1) Voglia la Corte di Appello di Napoli, revocare, per i motivi di cui alla premessa dell'atto di revocazione, ex art. 395 n. 1 e 3 c.p.c. la sentenza n. 2033/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli - V Sezione Civile in data 26/05/2021, pubblicata il 01/06/2021, di
2 conferma di quella del Giudice del Tribunale di Benevento dr. Vinetti n. 856/2017: per
l'effetto riconoscere e dichiarare che il convenuto non ha subito alcun Controparte_2
danno per il mancato godimento dell'immobile acquistato dal Comune di e pertanto Pt_3
l non deve corrispondere alcunchè a titolo di risarcimento essendo, tra l'altro, CP_1
il bene de quo soggetto a vincolo pubblicistico e pertanto non suscettibile di rendita economica.
2) Per l'effetto, condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_2
tutte di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario.”
Il convenuto : CP_2
“rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese con attribuzione e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Il non ha invece presentato conclusioni nei termini perentori assegnati. Parte_3
Depositati altresì dalle parti i loro scritti conclusionali, la causa, dopo un rinvio per esigenze di ruolo, è stata dal consigliere istruttore riservata alla decisione del collegio, ai sensi dell'art. 352 comma 2 c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 26.3.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
acquistava, con contratto stipulato con il commissario straordinario di Controparte_2
liquidazione (il aveva deliberato il dissesto ai sensi degli artt. 244 e ss del Parte_3
d.lgs. n° 267/2000), un immobile in precedenza adibito a casa comunale del Comune di
. Pt_3
Al momento dell'acquisto l'immobile era però occupato dall' Parte_4
in virtù di un comodato gratuito ad essa concesso dall'ente comunale in data 17.6.2011.
A seguito di giudizio instaurato dal dinanzi al Tribunale di Benevento, l'adito giudice, CP_2
in accoglimento della domanda proposta, dichiarava l'inefficacia del contratto di comodato intercorso tra il e l e condannava l'ente comunale e l al Pt_3 CP_1 CP_1
rilascio dell'immobile a favore del nonché al risarcimento dei danni subiti da CP_2
quest'ultimo, quantificati equitativamente in euro 21.000.
Accertava infatti il Tribunale che l'ente comunale, alla data in cui aveva stipulato il comodato
(17.6.2011), non era più legittimato a disporre dell'immobile perché quest'ultimo, a seguito
3 della dichiarazione di dissesto, era entrato nella massa attiva e, pertanto, l'unico legittimato a disporne era il commissario straordinario di liquidazione: da qui l'inefficacia del contratto di comodato ed il diritto del ad ottenere l'immediata restituzione dell'immobile ed il CP_2
risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
A seguito di appello proposto sia dall'ente comunale che dall' la Corte di CP_1
Appello, con la sentenza n° 2033/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Benevento.
Con la domanda di revocazione in questa sede in esame l sostiene di avere CP_1
scoperto, solo dopo la sentenza della Corte di Appello, e cioè in data 11.5.2023, due documenti, sulla base dei quali avanza la sua domanda invocando l'art. 395 comma 1 nn. 1
e 3 c.p.c.
Il primo documento asseritamente rinvenuto dopo la sentenza di appello è l'autorizzazione in sanatoria n° 1647 del 7.3.2013, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali autorizzava in sanatoria l'alienazione dell'immobile al (si trattava, infatti, di bene CP_2
dichiarato di interesse storico-architettonico ai sensi del d.lgs. n° 42/2004, ragione per la quale era necessaria, per la sua alienazione, l'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 55 del detto decreto legislativo;
l'alienazione dell'immobile al era stata invece CP_2
effettuata dal commissario straordinario di liquidazione senza l'autorizzazione ministeriale, che era intervenuta solo successivamente in sanatoria).
Sostiene l'attrice in revocazione che nel documento in questione si leggerebbe che il
Ministero, nel concedere l'autorizzazione in sanatoria, poneva come condizione dell'alienazione che il bene non venisse locato: dall'asserita esistenza di tale condizione l'attrice in revocazione fa discendere la conseguenza che “nessun danno poteva essere liquidato in favore del sulla base del canone di locazione pattuito dallo stesso nel CP_2
contratto, atteso che nessun contratto di tipo civilistico poteva essere stipulato in virtù di quanto stabilito dai documenti del Ministero rinvenuti recentemente”; e chiede, pertanto, che venga riconosciuto e dichiarato “che non ha subito alcun danno per il mancato CP_2
godimento dell'immobile acquistato e pertanto l'Associazione non deve corrispondere alcunché a titolo di risarcimento allo stesso essendo il bene vincolato dal punto di CP_2
vista storico e non sdemanializzato impossibile ad essere oggetto di qualsiasi negozio giuridico”.
4 Osserva questa Corte che, a prescindere da ogni questione circa l'effettiva scoperta del documento solo dopo il giudizio di merito, la domanda è del tutto inammissibile, e comunque manifestamente infondata, per assoluta mancanza dei presupposti di cui all'invocato art. 395 comma 1 nn. 1 e 3 c.p.c.
Va innanzitutto evidenziato che già nell'atto di appello l'Associazione aveva sostenuto che il risarcimento del danno non fosse dovuto perché il non poteva destinare l'immobile CP_2
a locazione commerciale, stante il vincolo a cui esso era assoggettato (cfr. pagina 6 della sentenza di appello).
E tale motivo era stato rigettato dalla Corte, che aveva osservato (cfr. pagine 10 e 11):
“In ordine all'ulteriore motivo ai appello riguardante il risarcimento del danno, va rilevato che, ad avviso della , questo non spetterebbe al in quanto l'immobile Parte_1 CP_2
non poteva essere adibito ad uso commerciale, essendo vincolato. In realtà, il Tribunale ha preso in considerazione il contratto di locazione esibito dal al fine di pervenire ad CP_2
una liquidazione del danno in via equitativa, come specificato espressamente in motivazione. Del resto in contratto, il canone locativo annuo viene indicato in Euro 25.200 e
l'immobile è pervenuto nell'integrale disponibilità del solo nel 2016, cioè circa quattro CP_2
anni dopo la sottoscrizione del contratto.
Deve peraltro osservarsi che il vincolo posto sul bene non è assoluto e prevede solo che la destinazione dell'immobile deve essere “concordata con la Soprintendenza competente per territorio”. In ogni caso, nessun vincolo può privare il proprietario di qualsiasi possibilità di godimento dell'immobile, sicché il danno per il mancato godimento, come correttamente chiarito dal Tribunale, deve essere riconosciuto. Né l'appellante ha indicato criteri alternativi per pervenire ad una più corretta quantificazione del danno;
sicché in mancanza di ogni ulteriore riferimento anche il motivo di appello in esame deve essere rigettato”.
Orbene, l'autorizzazione in sanatoria n° 1647 del 7.3.2013, asseritamente rinvenuta solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, lungi dall'avere il requisito della decisività richiesto dall'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. per sovvertire la pronuncia della Corte di Appello,
è invece del tutto irrilevante (cfr. Cass., sez. lavoro, n° 28389 del 11/10/2023: “La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395,
n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a
5 provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza”).
Tale autorizzazione in sanatoria infatti, lungi dal porre come condizione dell'alienazione che il bene non venisse locato, si limita a prescrivere che: “Per l'effetto dell'alienazione non dovrà essere menomato il pubblico godimento del bene culturale, ovvero dovrà essere preservata l'accessibilità da parte della collettività al bene culturale onde consentire la visione e la percezione dei valori storico artistici da esso espressi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”.
Come si vede, quindi, tale clausola, lungi dal porre un divieto assoluto di locazione, si limita invece a prevedere che dovrà essere garantita al pubblico l'accessibilità e la fruibilità del bene culturale: tale obbligo di garantire al pubblico l'accesso all'immobile e la fruibilità dello stesso non è incompatibile con una locazione dell'immobile a terzi, fermo restando ovviamente che il conduttore deve accettare di permettere la fruibilità al pubblico dell'immobile da lui locato.
Peraltro la questione appare anche irrilevante, atteso che il primo giudice ha utilizzato il canone di locazione unicamente come parametro per una quantificazione equitativa del danno subito dal per non aver potuto godere dell'immobile in virtù dell'occupazione CP_2
sine titulo da parte dell , e non perché ha inteso affermare che il avesse CP_1 CP_2
perso concrete possibilità di locare l'immobile stesso;
ed il canone di locazione è stato utilizzato solo come parametro per una quantificazione equitativa del detto danno.
Si legge, infatti, alla pagina 7 della sentenza di primo grado: “L'istante ha quantificato il danno in questione in complessivi €.21.000,00 (tenendo conto del canone di locazione convenuto con un potenziale conduttore: va evidenziato che il contratto di locazione in argomento non rileva in quanto tale, ma solo ai fini della quantificazione del danno per mancato godimento del bene immobile, aspetto in relazione al quale né il né la Pt_3 Pt_1
hanno svolto contestazioni – avendo il contestato il contratto in discussione
[...] Pt_3
per profili differenti, irrilevanti nella fattispecie)”.
Dall'assoluta irrilevanza del documento deriva (oltre che l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., di cui si è appena detto) anche l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 1 c.p.c.
(dolo processuale di una parte in danno dell'altra).
6 Ed infatti, ammesso e non concesso che, come sostiene l'attrice in revocazione, tale dolo sia configurabile anche se si omettano di depositare documenti decisivi ai fini della controversia (ma in senso assolutamente contrario cfr. Cass., sezione lavoro, n°
12875 del 09/06/2014: “Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità”; conformi Cass., sez. 1,
n° 31211 del 21/10/2022; Cass., sez. 3, n° 41792 del 28/12/2021), nel momento in cui si è esclusa ogni rilevanza del documento in questione deve altresì escludersi che il suo mancato deposito possa configurare dolo processuale.
…
Il secondo documento asseritamente rinvenuto dopo la sentenza di appello consiste nella nota della Soprintendenza del 24.9.2012, inviata al commissario straordinario di liquidazione, dove, richiamandosi gli artt. 54 e 56 del d.lgs. n° 42/2004, si evidenziava che l'ex casa comunale, in quanto bene culturale, era inalienabile senza l'autorizzazione ministeriale e che il , avendolo invece alienato senza autorizzazione, era Parte_3
incorso nelle sanzioni previste dall'art. 173.
Come infatti già evidenziato, l'immobile ceduto al era un bene dichiarato di interesse CP_2
storico-architettonico ai sensi del d.lgs. n° 42/2004, ragione per la quale era necessaria, per la sua alienazione, l'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 55 del detto decreto legislativo.
L'alienazione dell'immobile al era stata invece effettuata dal commissario CP_2
straordinario di liquidazione senza l'autorizzazione ministeriale: da qui la nota della
7 Soprintendenza, a seguito della quale interveniva successivamente in sanatoria l'autorizzazione di cui si è più sopra discusso.
Orbene, anche la nota in questione, asseritamente rinvenuta solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, lungi dall'avere il requisito della decisività richiesto dall'art. 395 comma
1 n° 3 c.p.c. per sovvertire la pronuncia della Corte di Appello, è invece del tutto irrilevante, con conseguente inammissibilità della domanda di revocazione, o comunque manifesta infondatezza della stessa, anche sotto tale profilo.
Va infatti innanzitutto evidenziato che l'inalienabilità (senza autorizzazione ministeriale) del bene ceduto al derivava dalla legge e non dalla nota in questione, che infatti si limita CP_2
a richiamare il dato normativo.
Per cui già questa circostanza sarebbe di per sé sufficiente ad evidenziare l'assoluta irrilevanza probatoria di tale nota.
Si aggiunga, poi, che la questione dell'inalienabilità del bene è stata completamente superata dall'intervenuta autorizzazione in sanatoria, come d'altronde già abbondantemente evidenziato dalla sentenza di appello (cfr. pagina 5: “Diversamente da quanto opinato dal convenuto, il contratto di compravendita con cui il ha acquistato l'immobile Pt_3 CP_2
costituente la ex casa comunale è immune dal vizio di nullità per difetto di preventiva autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero per i Beni Culturali (autorizzazione, del resto, concessa in sanatoria secondo quanto lo stesso ha dedotto) per essere stato Pt_3
intrapreso il procedimento volto alla determinazione del vincolo solo dopo l'alienazione, come è dato dedurre dalla documentazione in atti. Ad ogni buon conto, l'eventuale nullità sarebbe rilevabile solo dallo Stato, tramite il Ministero competente”).
Anche in questo caso, quindi, dall'assoluta irrilevanza del documento deriva (oltre che l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., di cui si è appena detto) anche l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 1 c.p.c.
…
In conclusione, la domanda di revocazione va respinta perché inammissibile e, comunque, perché manifestamente infondata.
L' va pertanto condannata al pagamento, a favore del Controparte_4
convenuto e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi Controparte_2
8 antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati nella somma di euro 3.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro
1.200,00; fase decisionale: euro 1.300,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000
(valore così individuato tenendo conto dell'ammontare complessivo della condanna al risarcimento del danno – euro 21.000,00 – di cui si è chiesta la revocazione), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei confronti dell'altro convenuto costituito, il , si può invece addivenire Parte_3
ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali, tenuto conto non solo che parte attrice l'ha convenuto solo per ragioni di integrità del contraddittorio, laddove l'unico soggetto nei confronti del quale sono state avanzate le doglianze è stato il , ma anche CP_2
che l'ente comunale ha aderito alle tesi ed alle richieste di parte attrice.
…
Non può essere accolta la richiesta avanzata dal di condannare la parte attrice al CP_2
risarcimento del danno per lite temeraria: infatti l'istante, avendo fatto riferimento al
“risarcimento dei danni da liquidarsi ex art. 96 c.p.c.” (così si legge nella comparsa di costituzione), ha mostrato di riferirsi all'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (e non a quella prevista dal comma 3), la quale però richiede la prova che un danno per l'istante vi sia stato, laddove nel caso di specie non è stato nemmeno allegato in che cosa sarebbe consistito tale danno (si fa riferimento ad “affermazioni gratuite ed offensive nei confronti del difensore”, ma il danno deve riguardare la parte, non il suo difensore), essendo rimessa alla valutazione equitativa del giudice solo la commisurazione del quantum (cfr. Cass., sez. 3,
n° 21798 del 27/10/2015: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; cfr. Cass., sez. 1, n° 21393 del 04/11/2005: “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di
9 comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
…
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'attrice in revocazione di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione
(sulla possibilità di condannare l'attore in revocazione, in caso di soccombenza, al pagamento del doppio del contributo unificato cfr.. Cass., sez. 6, n° 23914 del 02/10/2018:
“Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso pertanto
è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”; in conformità, del resto, al principio che i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento del doppio del contributo unificato sussiste in tutti i casi in cui si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. Cass., sez. 2, n°
5426 del 26/02/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibile, e comunque manifestamente infondata, la domanda di revocazione proposta dall nei confronti della sentenza n° 2033/2021, Parte_4
pubblicata in data 1.6.2021 dalla Corte di Appello di Napoli;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto Parte_4
e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed Controparte_2
onorari di giudizio, liquidati in euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra l'attrice Parte_4
ed il convenuto;
[...] Parte_3
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto CP_2
;
[...]
10 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
11
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2864/2023 R.G., avente ad oggetto
“revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c.”, riservata dal consigliere istruttore alla decisione del collegio all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 comma 1 c.p.c. del 26.3.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parte_2
Bocchino (C.F.: C.F._1
- attrice in revocazione-
e
- (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2 C.F._2
Francesco Sgambato (C.F.: ) C.F._3
-convenuto in revocazione- nonché
1 - (C.F.: ), in persona del sindaco pro-tempore, Parte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ruotolo (C.F.: C.F._4
- altro convenuto in revocazione-
- (C.F.: , in Controparte_3 C.F._5
persona del legale rappresentante pro-tempore
-altro convenuto in revocazione, contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte di Appello l ha Parte_4
convenuto in giudizio nonché, ai fini dell'integrità del contraddittorio, il Controparte_2
ed il per chiedere Parte_3 Controparte_3
la revocazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n° 2033/2021, pubblicata in data 1.6.2021, che aveva rigettato l'appello proposto dalla medesima , nonché CP_1
dal , contro la sentenza del Tribunale di Benevento n° 856/2017. Parte_3
…
Si è costituito in giudizio il , chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza della domanda di revocazione nonché chiedendo la condanna dell'attrice in revocazione al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Si è inoltre costituito il , il quale ha aderito alla richiesta di revocazione Parte_3
avanzata dall' . CP_1
E' rimasto invece contumace il Controparte_3
…
Con ordinanza pronunciata a seguito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.5.2024 il consigliere istruttore ha assegnato alle parti i termini perentori previsti dall'art. 352 comma 1 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, fissando al contempo dinanzi a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Nei termini loro assegnati le parti hanno precisato le loro conclusioni nel modo che segue.
L'attrice in revocazione:
“1) Voglia la Corte di Appello di Napoli, revocare, per i motivi di cui alla premessa dell'atto di revocazione, ex art. 395 n. 1 e 3 c.p.c. la sentenza n. 2033/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli - V Sezione Civile in data 26/05/2021, pubblicata il 01/06/2021, di
2 conferma di quella del Giudice del Tribunale di Benevento dr. Vinetti n. 856/2017: per
l'effetto riconoscere e dichiarare che il convenuto non ha subito alcun Controparte_2
danno per il mancato godimento dell'immobile acquistato dal Comune di e pertanto Pt_3
l non deve corrispondere alcunchè a titolo di risarcimento essendo, tra l'altro, CP_1
il bene de quo soggetto a vincolo pubblicistico e pertanto non suscettibile di rendita economica.
2) Per l'effetto, condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_2
tutte di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario.”
Il convenuto : CP_2
“rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese con attribuzione e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Il non ha invece presentato conclusioni nei termini perentori assegnati. Parte_3
Depositati altresì dalle parti i loro scritti conclusionali, la causa, dopo un rinvio per esigenze di ruolo, è stata dal consigliere istruttore riservata alla decisione del collegio, ai sensi dell'art. 352 comma 2 c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 26.3.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
acquistava, con contratto stipulato con il commissario straordinario di Controparte_2
liquidazione (il aveva deliberato il dissesto ai sensi degli artt. 244 e ss del Parte_3
d.lgs. n° 267/2000), un immobile in precedenza adibito a casa comunale del Comune di
. Pt_3
Al momento dell'acquisto l'immobile era però occupato dall' Parte_4
in virtù di un comodato gratuito ad essa concesso dall'ente comunale in data 17.6.2011.
A seguito di giudizio instaurato dal dinanzi al Tribunale di Benevento, l'adito giudice, CP_2
in accoglimento della domanda proposta, dichiarava l'inefficacia del contratto di comodato intercorso tra il e l e condannava l'ente comunale e l al Pt_3 CP_1 CP_1
rilascio dell'immobile a favore del nonché al risarcimento dei danni subiti da CP_2
quest'ultimo, quantificati equitativamente in euro 21.000.
Accertava infatti il Tribunale che l'ente comunale, alla data in cui aveva stipulato il comodato
(17.6.2011), non era più legittimato a disporre dell'immobile perché quest'ultimo, a seguito
3 della dichiarazione di dissesto, era entrato nella massa attiva e, pertanto, l'unico legittimato a disporne era il commissario straordinario di liquidazione: da qui l'inefficacia del contratto di comodato ed il diritto del ad ottenere l'immediata restituzione dell'immobile ed il CP_2
risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
A seguito di appello proposto sia dall'ente comunale che dall' la Corte di CP_1
Appello, con la sentenza n° 2033/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Benevento.
Con la domanda di revocazione in questa sede in esame l sostiene di avere CP_1
scoperto, solo dopo la sentenza della Corte di Appello, e cioè in data 11.5.2023, due documenti, sulla base dei quali avanza la sua domanda invocando l'art. 395 comma 1 nn. 1
e 3 c.p.c.
Il primo documento asseritamente rinvenuto dopo la sentenza di appello è l'autorizzazione in sanatoria n° 1647 del 7.3.2013, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali autorizzava in sanatoria l'alienazione dell'immobile al (si trattava, infatti, di bene CP_2
dichiarato di interesse storico-architettonico ai sensi del d.lgs. n° 42/2004, ragione per la quale era necessaria, per la sua alienazione, l'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 55 del detto decreto legislativo;
l'alienazione dell'immobile al era stata invece CP_2
effettuata dal commissario straordinario di liquidazione senza l'autorizzazione ministeriale, che era intervenuta solo successivamente in sanatoria).
Sostiene l'attrice in revocazione che nel documento in questione si leggerebbe che il
Ministero, nel concedere l'autorizzazione in sanatoria, poneva come condizione dell'alienazione che il bene non venisse locato: dall'asserita esistenza di tale condizione l'attrice in revocazione fa discendere la conseguenza che “nessun danno poteva essere liquidato in favore del sulla base del canone di locazione pattuito dallo stesso nel CP_2
contratto, atteso che nessun contratto di tipo civilistico poteva essere stipulato in virtù di quanto stabilito dai documenti del Ministero rinvenuti recentemente”; e chiede, pertanto, che venga riconosciuto e dichiarato “che non ha subito alcun danno per il mancato CP_2
godimento dell'immobile acquistato e pertanto l'Associazione non deve corrispondere alcunché a titolo di risarcimento allo stesso essendo il bene vincolato dal punto di CP_2
vista storico e non sdemanializzato impossibile ad essere oggetto di qualsiasi negozio giuridico”.
4 Osserva questa Corte che, a prescindere da ogni questione circa l'effettiva scoperta del documento solo dopo il giudizio di merito, la domanda è del tutto inammissibile, e comunque manifestamente infondata, per assoluta mancanza dei presupposti di cui all'invocato art. 395 comma 1 nn. 1 e 3 c.p.c.
Va innanzitutto evidenziato che già nell'atto di appello l'Associazione aveva sostenuto che il risarcimento del danno non fosse dovuto perché il non poteva destinare l'immobile CP_2
a locazione commerciale, stante il vincolo a cui esso era assoggettato (cfr. pagina 6 della sentenza di appello).
E tale motivo era stato rigettato dalla Corte, che aveva osservato (cfr. pagine 10 e 11):
“In ordine all'ulteriore motivo ai appello riguardante il risarcimento del danno, va rilevato che, ad avviso della , questo non spetterebbe al in quanto l'immobile Parte_1 CP_2
non poteva essere adibito ad uso commerciale, essendo vincolato. In realtà, il Tribunale ha preso in considerazione il contratto di locazione esibito dal al fine di pervenire ad CP_2
una liquidazione del danno in via equitativa, come specificato espressamente in motivazione. Del resto in contratto, il canone locativo annuo viene indicato in Euro 25.200 e
l'immobile è pervenuto nell'integrale disponibilità del solo nel 2016, cioè circa quattro CP_2
anni dopo la sottoscrizione del contratto.
Deve peraltro osservarsi che il vincolo posto sul bene non è assoluto e prevede solo che la destinazione dell'immobile deve essere “concordata con la Soprintendenza competente per territorio”. In ogni caso, nessun vincolo può privare il proprietario di qualsiasi possibilità di godimento dell'immobile, sicché il danno per il mancato godimento, come correttamente chiarito dal Tribunale, deve essere riconosciuto. Né l'appellante ha indicato criteri alternativi per pervenire ad una più corretta quantificazione del danno;
sicché in mancanza di ogni ulteriore riferimento anche il motivo di appello in esame deve essere rigettato”.
Orbene, l'autorizzazione in sanatoria n° 1647 del 7.3.2013, asseritamente rinvenuta solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, lungi dall'avere il requisito della decisività richiesto dall'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. per sovvertire la pronuncia della Corte di Appello,
è invece del tutto irrilevante (cfr. Cass., sez. lavoro, n° 28389 del 11/10/2023: “La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395,
n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a
5 provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza”).
Tale autorizzazione in sanatoria infatti, lungi dal porre come condizione dell'alienazione che il bene non venisse locato, si limita a prescrivere che: “Per l'effetto dell'alienazione non dovrà essere menomato il pubblico godimento del bene culturale, ovvero dovrà essere preservata l'accessibilità da parte della collettività al bene culturale onde consentire la visione e la percezione dei valori storico artistici da esso espressi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”.
Come si vede, quindi, tale clausola, lungi dal porre un divieto assoluto di locazione, si limita invece a prevedere che dovrà essere garantita al pubblico l'accessibilità e la fruibilità del bene culturale: tale obbligo di garantire al pubblico l'accesso all'immobile e la fruibilità dello stesso non è incompatibile con una locazione dell'immobile a terzi, fermo restando ovviamente che il conduttore deve accettare di permettere la fruibilità al pubblico dell'immobile da lui locato.
Peraltro la questione appare anche irrilevante, atteso che il primo giudice ha utilizzato il canone di locazione unicamente come parametro per una quantificazione equitativa del danno subito dal per non aver potuto godere dell'immobile in virtù dell'occupazione CP_2
sine titulo da parte dell , e non perché ha inteso affermare che il avesse CP_1 CP_2
perso concrete possibilità di locare l'immobile stesso;
ed il canone di locazione è stato utilizzato solo come parametro per una quantificazione equitativa del detto danno.
Si legge, infatti, alla pagina 7 della sentenza di primo grado: “L'istante ha quantificato il danno in questione in complessivi €.21.000,00 (tenendo conto del canone di locazione convenuto con un potenziale conduttore: va evidenziato che il contratto di locazione in argomento non rileva in quanto tale, ma solo ai fini della quantificazione del danno per mancato godimento del bene immobile, aspetto in relazione al quale né il né la Pt_3 Pt_1
hanno svolto contestazioni – avendo il contestato il contratto in discussione
[...] Pt_3
per profili differenti, irrilevanti nella fattispecie)”.
Dall'assoluta irrilevanza del documento deriva (oltre che l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., di cui si è appena detto) anche l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 1 c.p.c.
(dolo processuale di una parte in danno dell'altra).
6 Ed infatti, ammesso e non concesso che, come sostiene l'attrice in revocazione, tale dolo sia configurabile anche se si omettano di depositare documenti decisivi ai fini della controversia (ma in senso assolutamente contrario cfr. Cass., sezione lavoro, n°
12875 del 09/06/2014: “Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità”; conformi Cass., sez. 1,
n° 31211 del 21/10/2022; Cass., sez. 3, n° 41792 del 28/12/2021), nel momento in cui si è esclusa ogni rilevanza del documento in questione deve altresì escludersi che il suo mancato deposito possa configurare dolo processuale.
…
Il secondo documento asseritamente rinvenuto dopo la sentenza di appello consiste nella nota della Soprintendenza del 24.9.2012, inviata al commissario straordinario di liquidazione, dove, richiamandosi gli artt. 54 e 56 del d.lgs. n° 42/2004, si evidenziava che l'ex casa comunale, in quanto bene culturale, era inalienabile senza l'autorizzazione ministeriale e che il , avendolo invece alienato senza autorizzazione, era Parte_3
incorso nelle sanzioni previste dall'art. 173.
Come infatti già evidenziato, l'immobile ceduto al era un bene dichiarato di interesse CP_2
storico-architettonico ai sensi del d.lgs. n° 42/2004, ragione per la quale era necessaria, per la sua alienazione, l'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 55 del detto decreto legislativo.
L'alienazione dell'immobile al era stata invece effettuata dal commissario CP_2
straordinario di liquidazione senza l'autorizzazione ministeriale: da qui la nota della
7 Soprintendenza, a seguito della quale interveniva successivamente in sanatoria l'autorizzazione di cui si è più sopra discusso.
Orbene, anche la nota in questione, asseritamente rinvenuta solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, lungi dall'avere il requisito della decisività richiesto dall'art. 395 comma
1 n° 3 c.p.c. per sovvertire la pronuncia della Corte di Appello, è invece del tutto irrilevante, con conseguente inammissibilità della domanda di revocazione, o comunque manifesta infondatezza della stessa, anche sotto tale profilo.
Va infatti innanzitutto evidenziato che l'inalienabilità (senza autorizzazione ministeriale) del bene ceduto al derivava dalla legge e non dalla nota in questione, che infatti si limita CP_2
a richiamare il dato normativo.
Per cui già questa circostanza sarebbe di per sé sufficiente ad evidenziare l'assoluta irrilevanza probatoria di tale nota.
Si aggiunga, poi, che la questione dell'inalienabilità del bene è stata completamente superata dall'intervenuta autorizzazione in sanatoria, come d'altronde già abbondantemente evidenziato dalla sentenza di appello (cfr. pagina 5: “Diversamente da quanto opinato dal convenuto, il contratto di compravendita con cui il ha acquistato l'immobile Pt_3 CP_2
costituente la ex casa comunale è immune dal vizio di nullità per difetto di preventiva autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero per i Beni Culturali (autorizzazione, del resto, concessa in sanatoria secondo quanto lo stesso ha dedotto) per essere stato Pt_3
intrapreso il procedimento volto alla determinazione del vincolo solo dopo l'alienazione, come è dato dedurre dalla documentazione in atti. Ad ogni buon conto, l'eventuale nullità sarebbe rilevabile solo dallo Stato, tramite il Ministero competente”).
Anche in questo caso, quindi, dall'assoluta irrilevanza del documento deriva (oltre che l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., di cui si è appena detto) anche l'assoluta inconfigurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 comma 1 n° 1 c.p.c.
…
In conclusione, la domanda di revocazione va respinta perché inammissibile e, comunque, perché manifestamente infondata.
L' va pertanto condannata al pagamento, a favore del Controparte_4
convenuto e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi Controparte_2
8 antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati nella somma di euro 3.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro
1.200,00; fase decisionale: euro 1.300,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000
(valore così individuato tenendo conto dell'ammontare complessivo della condanna al risarcimento del danno – euro 21.000,00 – di cui si è chiesta la revocazione), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei confronti dell'altro convenuto costituito, il , si può invece addivenire Parte_3
ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali, tenuto conto non solo che parte attrice l'ha convenuto solo per ragioni di integrità del contraddittorio, laddove l'unico soggetto nei confronti del quale sono state avanzate le doglianze è stato il , ma anche CP_2
che l'ente comunale ha aderito alle tesi ed alle richieste di parte attrice.
…
Non può essere accolta la richiesta avanzata dal di condannare la parte attrice al CP_2
risarcimento del danno per lite temeraria: infatti l'istante, avendo fatto riferimento al
“risarcimento dei danni da liquidarsi ex art. 96 c.p.c.” (così si legge nella comparsa di costituzione), ha mostrato di riferirsi all'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (e non a quella prevista dal comma 3), la quale però richiede la prova che un danno per l'istante vi sia stato, laddove nel caso di specie non è stato nemmeno allegato in che cosa sarebbe consistito tale danno (si fa riferimento ad “affermazioni gratuite ed offensive nei confronti del difensore”, ma il danno deve riguardare la parte, non il suo difensore), essendo rimessa alla valutazione equitativa del giudice solo la commisurazione del quantum (cfr. Cass., sez. 3,
n° 21798 del 27/10/2015: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; cfr. Cass., sez. 1, n° 21393 del 04/11/2005: “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di
9 comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
…
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'attrice in revocazione di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione
(sulla possibilità di condannare l'attore in revocazione, in caso di soccombenza, al pagamento del doppio del contributo unificato cfr.. Cass., sez. 6, n° 23914 del 02/10/2018:
“Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso pertanto
è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”; in conformità, del resto, al principio che i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento del doppio del contributo unificato sussiste in tutti i casi in cui si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. Cass., sez. 2, n°
5426 del 26/02/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibile, e comunque manifestamente infondata, la domanda di revocazione proposta dall nei confronti della sentenza n° 2033/2021, Parte_4
pubblicata in data 1.6.2021 dalla Corte di Appello di Napoli;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto Parte_4
e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed Controparte_2
onorari di giudizio, liquidati in euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra l'attrice Parte_4
ed il convenuto;
[...] Parte_3
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto CP_2
;
[...]
10 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
11