TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11609 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 5097/2022
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
in persona del lrpt con domicilio eletto in Parte_1
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Giuseppe Nardella che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
d CP_1 Controparte_2
in persona del lrpt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio
[...]
del procuratore avvocato Ernesto Caracciolo per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni a cose.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.12.2021 alla ed alla CP_2 Controparte_3
[...] [..
[...]
in persona del lrpt, parte attrice citava le parti convenute al fine di
[...]
ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in
Roma, in data 1.9.2017, alle ore 13.40 circa, in Roma, mentre percorreva la Via Pontina direzione Aprilia, a bordo del veicolo Dacia Lodgy, tg
FK404ZV, quando, a causa di una violenta grandinata, il mezzo subiva ingenti danni alla carrozzeria. Il veicolo veniva acquistato dal sig.
[...]
in data 19.7.2017, ed all'atto dell'acquisto egli stipulava una Pt_2
polizza collettiva n. 0574606174 con le società convenute. La polizza comprendeva anche eventi naturali includendo la “Formula Full”, tra i quali quelli cagionati dalla grandine.
L'autocarrozzeria, odierna attrice e cessionaria del credito, quantificava i danni in complessivi €10.000,00 oltre IVA. Effettuata l'istruttoria le società convenute provvedevano a liquidare il minor importo di
€5.007,28 che la accettava in conto del maggior avere. Risultato Parte_1
vano ogni tentativo di chiusura stragiudiziale della vicenda, ivi compreso il tentativo di mediazione andato negativo, la introduceva il Parte_1
presente giudizio. Si costituivano le parti convenute che contestavano ogni addebito nei termini riportati in comparsa. Deducevano che sussisteva una franchigia nei termini di cui all'art. 13.b.2 del contratto assicurativo.
La causa, istruita mediante prove documentali e CTU, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da parte attrice è fondata.
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
La ricostruzione della dinamica del sinistro non è in discussione tanto che le compagnie hanno già parzialmente liquidato il danno alla
2 3
vettura.
Le uniche contestazioni mosse riguardano il quantum richiesto.
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio spettantele.
La questione è stata valutata anche da un CTU il cui elaborato per iter logico seguito e risultati raggiunti si ritiene di condividere pienamente.
Il perito ha valutato i danni in €8.909,15 IVA compresa. Tanto basta per ritenere che, tenuto conto della franchigia di cui al punto 13.b.2 del contratto assicurativo, le parti convenute dovranno corrispondere la differenza con quanto versato stragiudizialmente -€5.007,28- a parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle relativa alla fase di mediazione, e pertanto le parti convenute in solido devono essere condannate al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €3.850,00, di cui €350,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge, oltre alle spese per la fase di mediazione.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del lrpt nei confronti delle parti convenute, Parte_1
così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice nella misura di €3.901,9 (8.909,18-5007,28), importo da cui detrarre la franchigia prevista all'art. 13.b.2 del contratto assicurativo, e per l'effetto condanna le parti convenute in solido al pagamento dell'importo suindicato oltre interessi legali dalla domanda;
2.- condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice nella misura di euro 3.850,00 di cui euro
350,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come
3 4
per legge, oltre alle spese della fase di mediazione.
Così deciso in Roma il giorno 21.7.2025
Il Giudice.
Dott.ssa Mariaelena Francone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 5097/2022
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
in persona del lrpt con domicilio eletto in Parte_1
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Giuseppe Nardella che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
d CP_1 Controparte_2
in persona del lrpt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio
[...]
del procuratore avvocato Ernesto Caracciolo per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni a cose.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.12.2021 alla ed alla CP_2 Controparte_3
[...] [..
[...]
in persona del lrpt, parte attrice citava le parti convenute al fine di
[...]
ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in
Roma, in data 1.9.2017, alle ore 13.40 circa, in Roma, mentre percorreva la Via Pontina direzione Aprilia, a bordo del veicolo Dacia Lodgy, tg
FK404ZV, quando, a causa di una violenta grandinata, il mezzo subiva ingenti danni alla carrozzeria. Il veicolo veniva acquistato dal sig.
[...]
in data 19.7.2017, ed all'atto dell'acquisto egli stipulava una Pt_2
polizza collettiva n. 0574606174 con le società convenute. La polizza comprendeva anche eventi naturali includendo la “Formula Full”, tra i quali quelli cagionati dalla grandine.
L'autocarrozzeria, odierna attrice e cessionaria del credito, quantificava i danni in complessivi €10.000,00 oltre IVA. Effettuata l'istruttoria le società convenute provvedevano a liquidare il minor importo di
€5.007,28 che la accettava in conto del maggior avere. Risultato Parte_1
vano ogni tentativo di chiusura stragiudiziale della vicenda, ivi compreso il tentativo di mediazione andato negativo, la introduceva il Parte_1
presente giudizio. Si costituivano le parti convenute che contestavano ogni addebito nei termini riportati in comparsa. Deducevano che sussisteva una franchigia nei termini di cui all'art. 13.b.2 del contratto assicurativo.
La causa, istruita mediante prove documentali e CTU, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da parte attrice è fondata.
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
La ricostruzione della dinamica del sinistro non è in discussione tanto che le compagnie hanno già parzialmente liquidato il danno alla
2 3
vettura.
Le uniche contestazioni mosse riguardano il quantum richiesto.
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio spettantele.
La questione è stata valutata anche da un CTU il cui elaborato per iter logico seguito e risultati raggiunti si ritiene di condividere pienamente.
Il perito ha valutato i danni in €8.909,15 IVA compresa. Tanto basta per ritenere che, tenuto conto della franchigia di cui al punto 13.b.2 del contratto assicurativo, le parti convenute dovranno corrispondere la differenza con quanto versato stragiudizialmente -€5.007,28- a parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle relativa alla fase di mediazione, e pertanto le parti convenute in solido devono essere condannate al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €3.850,00, di cui €350,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge, oltre alle spese per la fase di mediazione.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del lrpt nei confronti delle parti convenute, Parte_1
così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice nella misura di €3.901,9 (8.909,18-5007,28), importo da cui detrarre la franchigia prevista all'art. 13.b.2 del contratto assicurativo, e per l'effetto condanna le parti convenute in solido al pagamento dell'importo suindicato oltre interessi legali dalla domanda;
2.- condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice nella misura di euro 3.850,00 di cui euro
350,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come
3 4
per legge, oltre alle spese della fase di mediazione.
Così deciso in Roma il giorno 21.7.2025
Il Giudice.
Dott.ssa Mariaelena Francone
4