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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7397/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Spinnato, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Benedetto Cassarà, C.F._2
rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20/3/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte.
Con ricorso depositato in data 10/6/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 3/6/1982 a Palermo e che da Controparte_1
tale unione erano nati i figli e , ormai entrambi economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
1 Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del
13-24/10/2017, non si erano più riconciliati.
La ricorrente ha aggiunto, inoltre, che in data 2/11/2022 i coniugi si erano recati all'Ufficio Stato Civile del Comune di Palermo al fine di modificare congiuntamente le condizioni di separazione relative all'assegno di mantenimento, al quale la stessa ricorrente aveva rinunciato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 20/3/2025, sentite le parti e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, essendo trascorso più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 13-24/10/2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume da quanto dichiarato dalle parti in udienza.
In assenza di domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
3/6/1982 da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 1982, al n. 60, parte II, serie A;
b) compensa integralmente le spese processuali.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7397/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Spinnato, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Benedetto Cassarà, C.F._2
rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20/3/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte.
Con ricorso depositato in data 10/6/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 3/6/1982 a Palermo e che da Controparte_1
tale unione erano nati i figli e , ormai entrambi economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
1 Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del
13-24/10/2017, non si erano più riconciliati.
La ricorrente ha aggiunto, inoltre, che in data 2/11/2022 i coniugi si erano recati all'Ufficio Stato Civile del Comune di Palermo al fine di modificare congiuntamente le condizioni di separazione relative all'assegno di mantenimento, al quale la stessa ricorrente aveva rinunciato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 20/3/2025, sentite le parti e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, essendo trascorso più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 13-24/10/2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume da quanto dichiarato dalle parti in udienza.
In assenza di domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
3/6/1982 da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 1982, al n. 60, parte II, serie A;
b) compensa integralmente le spese processuali.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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