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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EC, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4885/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
e rappresentati e difesi dall' avv. Annalisa Nuzzaci, come da Parte_1 Parte_2 mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 11.9.2002;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 2.5.2005 e in data 15.4.2008;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e precisando la previsione del contributo di mantenimento per ciascuno dei figli, in capo al padre.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che sino alla maggiore, imminente, età la minore concorderà direttamente con il padre le modalità di interazione:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, il garage ed il terreno siti in Ortelle (LE) alla Via Provinciale Poggiardo - Spongano n.6 (ex via Armando Diaz s.n.), identificati al NCEU del Comune di Ortelle al foglio 1, ptc 758, sub 1, ctg A/3 (l'abitazione) e sub 2, ctg. C/2 (il garage) nonché al NCT del Comune di Ortelle al foglio 1, ptc 759 (il terreno), attualmente in comproprietà dei coniugi verranno tutti assegnati alla moglie, ivi convivente con i figli, con il trasferimento della quota di ½ del marito in favore della moglie, inclusi beni ed arredi presenti all'interno dell'abitazione, senza che il marito riceva dalla moglie un conguaglio in denaro;
3. Il terreno sito in Poggiardo (LE) identificato al NCT del Comune di Poggiardo al foglio 19, ptc 115, attualmente di proprietà del marito verrà trasferito per intero alla moglie;
4. Il marito si allontanerà dalla casa coniugale per trasferirsi, entro il mese di Parte_1 gennaio 2026, nell'abitazione di proprietà della sorella sita nel comune di Vignacastrisi (LE) Piazza Umberto I, che gli sarà concessa in comodato d'uso gratuito, dove sposterà la sua residenza;
5. Il figlio maggiorenne, attualmente studente non autosufficiente continuerà a vivere Per_1 con la madre che provvederà al suo mantenimento, mentre la figlia di anni 17 resta affidata Per_2 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione e salute tenendo conto dei suoi Per_2 bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, facendo proprio quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di EC in materia di diritto di visita del genitore non collocatario. Si precisa che non viene riportato il calendario di visite atteso che la figlia Per_2 nel mese di aprile 2026 raggiungerà la maggiore età;
6. Il padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 per la figlia minore e la somma di € 100,00 Per_2 per il figlio da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà, altresì, Per_1 nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., ludiche-sportive adeguatamente documentate per ciascuno dei figli;
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. I veicoli sopra descritti moto Suzuki tg BY61199 ed autovettura Jeep Compass tg. FN290PZ, già di proprietà della moglie , rimarranno di proprietà esclusiva della Parte_2 stessa;
9. L'autovettura Golf Volkswagen tg FN940ND, già di proprietà del marito e del figlio maggiorenne rimarrà in uso ad entrambi;
Per_1
10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore . Per_2
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di EC, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 11.9.2002 in
NE di EC (Le) e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Ortelle al n. 4 parte II Serie
B Ufficio 2 anno 2002, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
EC, 19.12.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EC, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4885/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
e rappresentati e difesi dall' avv. Annalisa Nuzzaci, come da Parte_1 Parte_2 mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 11.9.2002;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 2.5.2005 e in data 15.4.2008;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e precisando la previsione del contributo di mantenimento per ciascuno dei figli, in capo al padre.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che sino alla maggiore, imminente, età la minore concorderà direttamente con il padre le modalità di interazione:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, il garage ed il terreno siti in Ortelle (LE) alla Via Provinciale Poggiardo - Spongano n.6 (ex via Armando Diaz s.n.), identificati al NCEU del Comune di Ortelle al foglio 1, ptc 758, sub 1, ctg A/3 (l'abitazione) e sub 2, ctg. C/2 (il garage) nonché al NCT del Comune di Ortelle al foglio 1, ptc 759 (il terreno), attualmente in comproprietà dei coniugi verranno tutti assegnati alla moglie, ivi convivente con i figli, con il trasferimento della quota di ½ del marito in favore della moglie, inclusi beni ed arredi presenti all'interno dell'abitazione, senza che il marito riceva dalla moglie un conguaglio in denaro;
3. Il terreno sito in Poggiardo (LE) identificato al NCT del Comune di Poggiardo al foglio 19, ptc 115, attualmente di proprietà del marito verrà trasferito per intero alla moglie;
4. Il marito si allontanerà dalla casa coniugale per trasferirsi, entro il mese di Parte_1 gennaio 2026, nell'abitazione di proprietà della sorella sita nel comune di Vignacastrisi (LE) Piazza Umberto I, che gli sarà concessa in comodato d'uso gratuito, dove sposterà la sua residenza;
5. Il figlio maggiorenne, attualmente studente non autosufficiente continuerà a vivere Per_1 con la madre che provvederà al suo mantenimento, mentre la figlia di anni 17 resta affidata Per_2 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione e salute tenendo conto dei suoi Per_2 bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, facendo proprio quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di EC in materia di diritto di visita del genitore non collocatario. Si precisa che non viene riportato il calendario di visite atteso che la figlia Per_2 nel mese di aprile 2026 raggiungerà la maggiore età;
6. Il padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 per la figlia minore e la somma di € 100,00 Per_2 per il figlio da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà, altresì, Per_1 nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., ludiche-sportive adeguatamente documentate per ciascuno dei figli;
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. I veicoli sopra descritti moto Suzuki tg BY61199 ed autovettura Jeep Compass tg. FN290PZ, già di proprietà della moglie , rimarranno di proprietà esclusiva della Parte_2 stessa;
9. L'autovettura Golf Volkswagen tg FN940ND, già di proprietà del marito e del figlio maggiorenne rimarrà in uso ad entrambi;
Per_1
10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore . Per_2
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di EC, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 11.9.2002 in
NE di EC (Le) e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Ortelle al n. 4 parte II Serie
B Ufficio 2 anno 2002, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
EC, 19.12.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo