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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1553/2021 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n.5 (c/o studio Avv. Rita Cantavenera), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Balsamo, per mandato in atti
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), E_ CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Licata (AG), via Padre Italia n.9 presso lo studio dell'Avv. Graziano Magliarisi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellato
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Licata (AG), via Padre Italia n.9 presso lo studio dell'Avv. Rosario Magliarisi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellato e Appellante incidentale in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
(P.IVA elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio 5 (c/o studio P.IVA_1
Avv. Giuseppina Spagnolo), rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Valeria Patermo, per mandato in atti
Appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 910/2021 pubblicata in data 21/07/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 2018/2017- ha dichiarato l'illegittimità delle domande, anche di natura risarcitoria, avanzate dalla ricorrente nei confronti di e di;
ha E_ CP_2 condannato la clinica Beauty Dental s.r.l.s. al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 3.301,20, di cui € 2.315,78 a titolo di risarcimento del danno biologico, e il restante importo come forma di ristoro in relazione ai periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale riconosciuti dal C.T.U., oltre interessi nella misura legale dal 19/06/2017 (data di deposito del ricorso) sino a quella della decisione;
ha rigettato le domande di risarcimento del danno morale nonché di personalizzazione del danno biologico;
ha condannato la
[...]
a restituire alla ricorrente la somma di € 4.500,00 per le prestazioni ON sanitarie somministrate, oltre interessi legali decorrenti dall'08/03/2017 (costituzione in mora) sino all'effettivo soddisfo;
ha condannato, altresì, la struttura sanitaria a corrispondere a l'importo di € 8.000,00 a titolo di rimborso delle spese mediche future da sostenere Parte_1 per la ricostruzione del suo apparato dentario nonché a pagare le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.550,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre spese generali, iva e cassa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ha infine compensato integralmente le spese del procedimento fra la ricorrente, CP_1
in proprio, e la e posto definitivamente
[...] CP_2 Controparte_3
a carico della le spese della consulenza tecnica di ufficio. ON
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Si sono costituiti in giudizio , in proprio e nella qualità di legale rappresentante CP_2 pro-tempore della unipersonale, spiegando appello incidentale. ON
Si è costituito, altresì, contestando la citata pronuncia, nonché infine la E_ in persona del legale rappresentante p.t. la quale ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello e in subordine la limitazione della condanna alla quota di responsabilità di
[...]
accertata nel corso del giudizio. CP_2
Con provvedimento del 27/12/2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 43 R.D. 267/1942 stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della ON
. Il processo è stato ritualmente riassunto da nei confronti di
[...] Parte_1
, e mentre nei confronti dei CP_2 E_ Controparte_3 soci della (nel frattempo cancellata dal registro delle imprese a ON seguito della chiusura del fallimento per mancanza di attivo) l'appello non è stato riassunto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del 07/02/2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittime le domande avanzate nei confronti di e per errata CP_2 E_ qualificazione giuridica della loro responsabilità professionale.
2.Con il secondo motivo di appello, contesta la decisione nella parte in cui non si è Parte_1 pronunciata sulla responsabilità professionale di , odontotecnico, il quale E_ avrebbe operato senza averne titolo in assenza della necessaria qualifica di medico odontoiatra.
3.Con il terzo motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento del danno Parte_1 morale, di cui ha chiesto il risarcimento stante la paura, la vergogna e la disperazione provata dall'attrice per la situazione legata ai propri denti, e che ha quantificato in € 1.100,40, ovvero 1/3 dell'importo liquidato dal decidente per il danno biologico complessivo (permanente e temporaneo), e di cui chiede la condanna dei convenuti al pagamento in solido.
L'appellante contesta, altresì, la liquidazione del danno patrimoniale (€ 4.500,00) corrispondente alle prestazioni sanitarie ricevute ed afferma, in base alle ricevute e fatture prodotte in giudizio, di aver corrisposto la superiore somma di € 6.150,00, della quale chiede l'integrale rimborso da parte dei convenuti in solido tra loro.
4.Con il quarto motivo di appello, ontesta la liquidazione delle spese di lite del primo Parte_1 grado pari ad € 1.550,00 comprensiva delle spese sostenute, in quanto detratti gli importi versati a titolo di C.U. (€ 518,00), anticipazione forfettaria (€ 27,00) e notifica dell'atto introduttivo (€ 47,40) residuerebbe a favore del legale a titolo di compenso il minore importo di € 957,60 che non appare conforme alle tariffe professionale ex D.M. 55/2014 per come integrato dal D.M. 37/2018 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00-€ 26.000,00 e dunque chiede che il compenso sia rideterminato nel superiore importo di € 9.186,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale, costituitosi anche CP_2 nella qualità di rappresentante legale della ha chiesto riformarsi la sentenza ON di primo grado nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità professionale. Contesta, in particolare, le risultanze della CTU in atti, dalla quale non sarebbe emerso il nesso di causalità tra il suo operato e i danni asseritamente patiti dalla Contesta, ancora, la prospettazione Parte_1 di parte appellante e relativa al coinvolgimento di nel trattamento dell'appellante. In CP_1 subordine, chiede condannarsi la a tenerlo indenne di quanto eventualmente Controparte_5 condannato a pagare in favore dell'appellante.
----------
Preliminarmente occorre precisare che, poiché il processo non è stato ritualmente riassunto nei confronti della né per essa si sono tempestivamente costituiti i suoi ON soci (v. art. 2495 co. 3 c.c.), ne va dichiarata l'estinzione ex art. 307 c.p.c. Per l'effetto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato limitatamente ai capi relativi al rapporto tra Parte_1
e la
[...] ON
----------
Il primo motivo dell'appello è fondato.
Non è condivisibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da nei Parte_1 confronti di e in quanto dalla stessa qualificata come CP_2 E_ responsabilità extracontrattuale ex art. 7 co. 3 l. 24/2017. Né può condividersi l'assunto in base al quale, la successiva qualificazione della stessa in termini contrattuali (con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) costituisca mutatio libelli, come tale inammissibile.
Come noto, infatti, in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/05/2024, n.12534).
Ciò posto, può ritenersi accertata la responsabilità di nella causazione dei danni CP_2 subiti da La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado Parte_1 di giudizio, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, ha accertato l'inadempimento, il nesso di causalità e i danni derivati all'appellante da malpractice medica così descritta:
- assenza di un'informativa adeguata in ordine ad altre opzioni terapeutiche;
- assenza di una valutazione diagnostica approfondita stante la complessità del caso: in base alla documentazione medica, la clinica ha effettuato una valutazione radiografica iniziale mediante ortopantomografia, esame convenzionale bidimensionale di primo livello, mentre, ai fini di una corretta programmazione preoperatoria (e fattibilità) degli interventi implantologici, sarebbe stato necessario un esame di secondo livello CBCT CONE BEAM per una valutazione tridimensionale delle sedi implantari, nonché dello spessore osseo totale residuo;
- assenza di un'attività di prevenzione, motivazione e istruzione all'igiene orale anch'essa necessaria ai fini di una riabilitazione orale mirata ed efficace;
- effettuazione di un trattamento implantare con carico immediato, ovvero con posizionamento immediato della protesi provvisoria cementata sui monconi in assenza di qualunque garanzia di stabilità primaria di almeno 30N/cm e correttezza del posizionamento implantare (per il sopra indicato difetto di verifica dell'esistenza di un volume osseo sufficiente);
- violazione dei protocolli specifici della tecnica adottata e conseguente mancato raggiungimento del risultato ottimale della protesizzazione prevista sia dal punto di vista estetico che funzionale. In definitiva, la mancanza, a monte, di studio e di progettazione del caso clinico ha determinato il fallimento del piano terapeutico riabilitativo.
Che la condotta sia stata concretamente posta in essere da , oltre a non essere CP_2 contestato, è stato confermato anche dai testimoni escussi in questo grado di appello. Deve, pertanto, ritenersi che sia responsabile di tutti i danni patiti da CP_2 Parte_1
e che, pertanto, debba essere condannato al risarcimento degli stessi.
[...]
----------
Il secondo motivo dell'appello è infondato.
Quanto alla posizione di deve escludersi che allo stesso sia imputabile una E_ responsabilità per i danni subiti da Tutti i testimoni sentiti in appello hanno Parte_1 confermato che l'applicazione della protesi provvisoria e di quella definitiva è stata posta in essere da , mentre era presente in clinica tutte le volte in cui CP_2 E_ ivi si recava per i fastidi causalmente connessi all'installazione delle protesi stesse. Parte_1 Difetta, pertanto, nei suoi confronti il nesso di causalità rispetto ai danni accertati dalla CTU la quale ha, infatti, accertato che causa dell'evento sono stati gli errori di studio e progettazione del trattamento terapeutico, e dunque l'errata applicazione degli impianti e delle protesi, che, come detto, furono effettuati dall'odontoiatra.
È chiaro che, se il trattamento terapeutico riabilitativo fosse stato condotto correttamente sin dall'inizio, non sarebbero stati necessari gli interventi poi posti in essere dall'odontotecnico.
L'impugnazione va sul punto rigettata.
----------
Il terzo motivo dell'appello è parzialmente fondato.
Va riconosciuto il danno morale quale sofferenza interiore conseguente alla lesione del diritto alla salute. Esso si ricava dalla gravità degli errori terapeutici commessi, dalla delicatezza del sito anatomico in cui i sanitari sono intervenuti, nonché dalle prove testimoniali: ha Testimone_1 dichiarato che dopo l'impianto del definitivo l'appellante è stata malissimo e che visibilmente si vedeva che i denti non erano posizionati correttamente, perché rialzati e non collocati al loro posto, e che quello fu il giorno più brutto della vita della madre.
Ai fini della liquidazione, deve applicarsi l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il cui terzo comma dispone che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Il danno morale va, pertanto, liquidato in € 463,15 (20% del danno biologico - € 2.315,78)
Quanto alle spese sanitarie - che l'appellante afferma esser pari ad € 6.150,00 e non € 4.500,00 -, la richiesta di restituzione della differenza non è meritevole di accoglimento: al di là delle fatture emesse dalla clinica (la n.165/2015; n.218/2016; n.219/2016), che non risultano quietanzate, l'appellante non ha allegato ulteriori prove a sostegno delle spese sostenute.
Il motivo va rigettato e confermata la quantificazione del giudice di prime cure in € 4.500,00, in forza del riconoscimento operato in primo grado dalla con la ON memoria di costituzione.
Quanto alla quantificazione delle somme risarcibili, questo Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della CTU in atti, corredate delle risposte alle osservazioni critiche di parte reiterate ex art. 346 c.p.c. da , ritenuta l'esaustività delle stesse. CP_2
In conclusione, dev'essere condannato a risarcire a la CP_2 Parte_1 somma di € 3.764,35 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 4.500,00 a titolo di restituzione dell'importo versato per l'installazione della protesi poi rimossa;
€ 8.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche future che la sarà tenuta ad affrontare. Parte_1
Sulle quote di responsabilità e sulla garanzia assicurativa. L' ha chiesto accertarsi la quota di responsabilità ascrivibile al suo assicurato Controparte_5
richiamando all'uopo le condizioni di polizza nella parte in cui limitano la CP_2 garanzia assicurativa alla sola esclusiva e personale responsabilità attribuibile all'assicurato in ipotesi di responsabilità solidale con altri soggetti (v. art.
7.15 delle condizioni generali di polizza e art. 6 allegato MED).
A questo proposito, è utile ribadire che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della ha determinato il definitivo accertamento della Controparte_6 responsabilità della clinica stessa nella causazione dei danni subiti da Deve, Parte_1 pertanto, trovare applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla l. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata e, pertanto, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28987).
Alla luce di quanto sopra va quindi accertato che, nei soli rapporti interni ed ai soli fini di un'eventuale azione di regresso, la quota di responsabilità ascrivibile a è pari al CP_2
50% e che, nella stessa misura, sarà operante la garanzia assicurativa richiamata dallo stesso. Peraltro, in applicazione dell'art.
7.5 delle condizioni generali di assicurazione occorre precisare che alla garanzia assicurativa, stante la mancata acquisizione del consenso informato come accertato dalla CTU in atti, si applica uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di
€ 2.500,00.
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Il quarto motivo dell'appello è assorbito.
Stante l'estinzione del processo tra la , non vi è luogo a provvedere sul quarto Parte_1 CP_4 motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio addebitate alla . CP_4
----------
Le spese di lite nei rapporti tra e la Parte_1 CP_2 Controparte_5 seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Nel rapporto tra e , in ragione della soccombenza, la prima Parte_1 E_ dev'essere condannata al pagamento in favore del secondo delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e previa declaratoria di estinzione dell'appello nei confronti della ex art. 307 c.p.c.; ON
in parziale riforma della sentenza n. 910/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento all'esito del giudizio tra le parti n.r.g. 2018/2017:
- condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
3.764,35 a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 4.500,00 a titolo di restituzione delle somme a sua volta versate da a titolo di corrispettivo per le prestazioni Parte_1 rese e della somma di € 8.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche future;
- accerta che, nei soli rapporti interni ed ai fini di un'azione di regresso, la quota di responsabilità ascrivibile a è pari al 50%; CP_2
- rigetta la domanda nei confronti di;
E_
- condanna e al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_3
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado Parte_1 di giudizio in € 3.500,00 oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 3.000,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna a tenere indenne nei limiti di quanto Controparte_5 CP_2 argomentato in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 E_ doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado di giudizio in € 3.500,00 oltre accessori di legge, e per il presente grado di giudizio in € 3.000,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10/07/2025.
Palermo, 14/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1553/2021 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n.5 (c/o studio Avv. Rita Cantavenera), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Balsamo, per mandato in atti
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), E_ CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Licata (AG), via Padre Italia n.9 presso lo studio dell'Avv. Graziano Magliarisi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellato
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Licata (AG), via Padre Italia n.9 presso lo studio dell'Avv. Rosario Magliarisi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellato e Appellante incidentale in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
(P.IVA elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio 5 (c/o studio P.IVA_1
Avv. Giuseppina Spagnolo), rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Valeria Patermo, per mandato in atti
Appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 910/2021 pubblicata in data 21/07/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 2018/2017- ha dichiarato l'illegittimità delle domande, anche di natura risarcitoria, avanzate dalla ricorrente nei confronti di e di;
ha E_ CP_2 condannato la clinica Beauty Dental s.r.l.s. al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 3.301,20, di cui € 2.315,78 a titolo di risarcimento del danno biologico, e il restante importo come forma di ristoro in relazione ai periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale riconosciuti dal C.T.U., oltre interessi nella misura legale dal 19/06/2017 (data di deposito del ricorso) sino a quella della decisione;
ha rigettato le domande di risarcimento del danno morale nonché di personalizzazione del danno biologico;
ha condannato la
[...]
a restituire alla ricorrente la somma di € 4.500,00 per le prestazioni ON sanitarie somministrate, oltre interessi legali decorrenti dall'08/03/2017 (costituzione in mora) sino all'effettivo soddisfo;
ha condannato, altresì, la struttura sanitaria a corrispondere a l'importo di € 8.000,00 a titolo di rimborso delle spese mediche future da sostenere Parte_1 per la ricostruzione del suo apparato dentario nonché a pagare le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.550,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre spese generali, iva e cassa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ha infine compensato integralmente le spese del procedimento fra la ricorrente, CP_1
in proprio, e la e posto definitivamente
[...] CP_2 Controparte_3
a carico della le spese della consulenza tecnica di ufficio. ON
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Si sono costituiti in giudizio , in proprio e nella qualità di legale rappresentante CP_2 pro-tempore della unipersonale, spiegando appello incidentale. ON
Si è costituito, altresì, contestando la citata pronuncia, nonché infine la E_ in persona del legale rappresentante p.t. la quale ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello e in subordine la limitazione della condanna alla quota di responsabilità di
[...]
accertata nel corso del giudizio. CP_2
Con provvedimento del 27/12/2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 43 R.D. 267/1942 stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della ON
. Il processo è stato ritualmente riassunto da nei confronti di
[...] Parte_1
, e mentre nei confronti dei CP_2 E_ Controparte_3 soci della (nel frattempo cancellata dal registro delle imprese a ON seguito della chiusura del fallimento per mancanza di attivo) l'appello non è stato riassunto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del 07/02/2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittime le domande avanzate nei confronti di e per errata CP_2 E_ qualificazione giuridica della loro responsabilità professionale.
2.Con il secondo motivo di appello, contesta la decisione nella parte in cui non si è Parte_1 pronunciata sulla responsabilità professionale di , odontotecnico, il quale E_ avrebbe operato senza averne titolo in assenza della necessaria qualifica di medico odontoiatra.
3.Con il terzo motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento del danno Parte_1 morale, di cui ha chiesto il risarcimento stante la paura, la vergogna e la disperazione provata dall'attrice per la situazione legata ai propri denti, e che ha quantificato in € 1.100,40, ovvero 1/3 dell'importo liquidato dal decidente per il danno biologico complessivo (permanente e temporaneo), e di cui chiede la condanna dei convenuti al pagamento in solido.
L'appellante contesta, altresì, la liquidazione del danno patrimoniale (€ 4.500,00) corrispondente alle prestazioni sanitarie ricevute ed afferma, in base alle ricevute e fatture prodotte in giudizio, di aver corrisposto la superiore somma di € 6.150,00, della quale chiede l'integrale rimborso da parte dei convenuti in solido tra loro.
4.Con il quarto motivo di appello, ontesta la liquidazione delle spese di lite del primo Parte_1 grado pari ad € 1.550,00 comprensiva delle spese sostenute, in quanto detratti gli importi versati a titolo di C.U. (€ 518,00), anticipazione forfettaria (€ 27,00) e notifica dell'atto introduttivo (€ 47,40) residuerebbe a favore del legale a titolo di compenso il minore importo di € 957,60 che non appare conforme alle tariffe professionale ex D.M. 55/2014 per come integrato dal D.M. 37/2018 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00-€ 26.000,00 e dunque chiede che il compenso sia rideterminato nel superiore importo di € 9.186,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale, costituitosi anche CP_2 nella qualità di rappresentante legale della ha chiesto riformarsi la sentenza ON di primo grado nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità professionale. Contesta, in particolare, le risultanze della CTU in atti, dalla quale non sarebbe emerso il nesso di causalità tra il suo operato e i danni asseritamente patiti dalla Contesta, ancora, la prospettazione Parte_1 di parte appellante e relativa al coinvolgimento di nel trattamento dell'appellante. In CP_1 subordine, chiede condannarsi la a tenerlo indenne di quanto eventualmente Controparte_5 condannato a pagare in favore dell'appellante.
----------
Preliminarmente occorre precisare che, poiché il processo non è stato ritualmente riassunto nei confronti della né per essa si sono tempestivamente costituiti i suoi ON soci (v. art. 2495 co. 3 c.c.), ne va dichiarata l'estinzione ex art. 307 c.p.c. Per l'effetto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato limitatamente ai capi relativi al rapporto tra Parte_1
e la
[...] ON
----------
Il primo motivo dell'appello è fondato.
Non è condivisibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da nei Parte_1 confronti di e in quanto dalla stessa qualificata come CP_2 E_ responsabilità extracontrattuale ex art. 7 co. 3 l. 24/2017. Né può condividersi l'assunto in base al quale, la successiva qualificazione della stessa in termini contrattuali (con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) costituisca mutatio libelli, come tale inammissibile.
Come noto, infatti, in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/05/2024, n.12534).
Ciò posto, può ritenersi accertata la responsabilità di nella causazione dei danni CP_2 subiti da La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado Parte_1 di giudizio, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, ha accertato l'inadempimento, il nesso di causalità e i danni derivati all'appellante da malpractice medica così descritta:
- assenza di un'informativa adeguata in ordine ad altre opzioni terapeutiche;
- assenza di una valutazione diagnostica approfondita stante la complessità del caso: in base alla documentazione medica, la clinica ha effettuato una valutazione radiografica iniziale mediante ortopantomografia, esame convenzionale bidimensionale di primo livello, mentre, ai fini di una corretta programmazione preoperatoria (e fattibilità) degli interventi implantologici, sarebbe stato necessario un esame di secondo livello CBCT CONE BEAM per una valutazione tridimensionale delle sedi implantari, nonché dello spessore osseo totale residuo;
- assenza di un'attività di prevenzione, motivazione e istruzione all'igiene orale anch'essa necessaria ai fini di una riabilitazione orale mirata ed efficace;
- effettuazione di un trattamento implantare con carico immediato, ovvero con posizionamento immediato della protesi provvisoria cementata sui monconi in assenza di qualunque garanzia di stabilità primaria di almeno 30N/cm e correttezza del posizionamento implantare (per il sopra indicato difetto di verifica dell'esistenza di un volume osseo sufficiente);
- violazione dei protocolli specifici della tecnica adottata e conseguente mancato raggiungimento del risultato ottimale della protesizzazione prevista sia dal punto di vista estetico che funzionale. In definitiva, la mancanza, a monte, di studio e di progettazione del caso clinico ha determinato il fallimento del piano terapeutico riabilitativo.
Che la condotta sia stata concretamente posta in essere da , oltre a non essere CP_2 contestato, è stato confermato anche dai testimoni escussi in questo grado di appello. Deve, pertanto, ritenersi che sia responsabile di tutti i danni patiti da CP_2 Parte_1
e che, pertanto, debba essere condannato al risarcimento degli stessi.
[...]
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Il secondo motivo dell'appello è infondato.
Quanto alla posizione di deve escludersi che allo stesso sia imputabile una E_ responsabilità per i danni subiti da Tutti i testimoni sentiti in appello hanno Parte_1 confermato che l'applicazione della protesi provvisoria e di quella definitiva è stata posta in essere da , mentre era presente in clinica tutte le volte in cui CP_2 E_ ivi si recava per i fastidi causalmente connessi all'installazione delle protesi stesse. Parte_1 Difetta, pertanto, nei suoi confronti il nesso di causalità rispetto ai danni accertati dalla CTU la quale ha, infatti, accertato che causa dell'evento sono stati gli errori di studio e progettazione del trattamento terapeutico, e dunque l'errata applicazione degli impianti e delle protesi, che, come detto, furono effettuati dall'odontoiatra.
È chiaro che, se il trattamento terapeutico riabilitativo fosse stato condotto correttamente sin dall'inizio, non sarebbero stati necessari gli interventi poi posti in essere dall'odontotecnico.
L'impugnazione va sul punto rigettata.
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Il terzo motivo dell'appello è parzialmente fondato.
Va riconosciuto il danno morale quale sofferenza interiore conseguente alla lesione del diritto alla salute. Esso si ricava dalla gravità degli errori terapeutici commessi, dalla delicatezza del sito anatomico in cui i sanitari sono intervenuti, nonché dalle prove testimoniali: ha Testimone_1 dichiarato che dopo l'impianto del definitivo l'appellante è stata malissimo e che visibilmente si vedeva che i denti non erano posizionati correttamente, perché rialzati e non collocati al loro posto, e che quello fu il giorno più brutto della vita della madre.
Ai fini della liquidazione, deve applicarsi l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il cui terzo comma dispone che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Il danno morale va, pertanto, liquidato in € 463,15 (20% del danno biologico - € 2.315,78)
Quanto alle spese sanitarie - che l'appellante afferma esser pari ad € 6.150,00 e non € 4.500,00 -, la richiesta di restituzione della differenza non è meritevole di accoglimento: al di là delle fatture emesse dalla clinica (la n.165/2015; n.218/2016; n.219/2016), che non risultano quietanzate, l'appellante non ha allegato ulteriori prove a sostegno delle spese sostenute.
Il motivo va rigettato e confermata la quantificazione del giudice di prime cure in € 4.500,00, in forza del riconoscimento operato in primo grado dalla con la ON memoria di costituzione.
Quanto alla quantificazione delle somme risarcibili, questo Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della CTU in atti, corredate delle risposte alle osservazioni critiche di parte reiterate ex art. 346 c.p.c. da , ritenuta l'esaustività delle stesse. CP_2
In conclusione, dev'essere condannato a risarcire a la CP_2 Parte_1 somma di € 3.764,35 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 4.500,00 a titolo di restituzione dell'importo versato per l'installazione della protesi poi rimossa;
€ 8.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche future che la sarà tenuta ad affrontare. Parte_1
Sulle quote di responsabilità e sulla garanzia assicurativa. L' ha chiesto accertarsi la quota di responsabilità ascrivibile al suo assicurato Controparte_5
richiamando all'uopo le condizioni di polizza nella parte in cui limitano la CP_2 garanzia assicurativa alla sola esclusiva e personale responsabilità attribuibile all'assicurato in ipotesi di responsabilità solidale con altri soggetti (v. art.
7.15 delle condizioni generali di polizza e art. 6 allegato MED).
A questo proposito, è utile ribadire che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della ha determinato il definitivo accertamento della Controparte_6 responsabilità della clinica stessa nella causazione dei danni subiti da Deve, Parte_1 pertanto, trovare applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla l. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata e, pertanto, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28987).
Alla luce di quanto sopra va quindi accertato che, nei soli rapporti interni ed ai soli fini di un'eventuale azione di regresso, la quota di responsabilità ascrivibile a è pari al CP_2
50% e che, nella stessa misura, sarà operante la garanzia assicurativa richiamata dallo stesso. Peraltro, in applicazione dell'art.
7.5 delle condizioni generali di assicurazione occorre precisare che alla garanzia assicurativa, stante la mancata acquisizione del consenso informato come accertato dalla CTU in atti, si applica uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di
€ 2.500,00.
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Il quarto motivo dell'appello è assorbito.
Stante l'estinzione del processo tra la , non vi è luogo a provvedere sul quarto Parte_1 CP_4 motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio addebitate alla . CP_4
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Le spese di lite nei rapporti tra e la Parte_1 CP_2 Controparte_5 seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Nel rapporto tra e , in ragione della soccombenza, la prima Parte_1 E_ dev'essere condannata al pagamento in favore del secondo delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e previa declaratoria di estinzione dell'appello nei confronti della ex art. 307 c.p.c.; ON
in parziale riforma della sentenza n. 910/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento all'esito del giudizio tra le parti n.r.g. 2018/2017:
- condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
3.764,35 a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 4.500,00 a titolo di restituzione delle somme a sua volta versate da a titolo di corrispettivo per le prestazioni Parte_1 rese e della somma di € 8.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche future;
- accerta che, nei soli rapporti interni ed ai fini di un'azione di regresso, la quota di responsabilità ascrivibile a è pari al 50%; CP_2
- rigetta la domanda nei confronti di;
E_
- condanna e al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_3
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado Parte_1 di giudizio in € 3.500,00 oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 3.000,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna a tenere indenne nei limiti di quanto Controparte_5 CP_2 argomentato in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 E_ doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado di giudizio in € 3.500,00 oltre accessori di legge, e per il presente grado di giudizio in € 3.000,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10/07/2025.
Palermo, 14/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo