Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N° 1063/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 1063 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, promossa dall'
avv. Matteo MONARI, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. , assistito e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
Francesca Fabbri del foro di LÌ-Cesena, elettivamente domiciliato in LÌ, via Bruni n° 34, presso lo studio del predetto difensore,
- appellante nei confronti di
, nato a [...] il 1° gennaio 1991, residente in [...], CP_1
via della Ripa n° 14, c.f. ; C.F._2
- appellato contumace
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10 gennaio 2025 l'appellante avv. Matteo Monari ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di LÌ, in totale riforma della Sentenza n°175/2022 del Giudice di Pace di LÌ, ogni contraria eccezione disattesa, dichiarare Sig. , nato il [...] in [...]_1
(Burkina Faso) (CF ) e residente a [...], C.F._2
tenuto al pagamento della complessiva somma di € 4.564,80, oltre interessi legali, in conformità al Protocollo per la liquidazione delle difese d'ufficio adottato dal Tribunale di
LÌ, quale compenso professionale per l'attività svolta, nonché delle spese legali relative al procedimento n. R.G. 131/22 del Giudice di Pace di LÌ oltre interessi, in favore dell'Avv.
Matteo Monari, come da nota spese contenuta nel fascicolo di primo grado pari ad € 1.385,75 1
C.P.A. come per legge, anche del giudizio di secondo grado”; con precedente nota scritta depositata in data 11 settembre 2023 l'appellante ha inoltre espressamente dichiarato di rinunziare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Atto di citazione in appello” iscritto a ruolo in data 13 aprile 2022 l'avv. Matteo Monari ha proposto appello avverso la sentenza n° 175/2022 depositata dal Giudice di Pace di LÌ in data 23 febbraio 2022 con la quale, in parziale accoglimento della domanda, è stata disposta la condanna di al pagamento in favore del primo dell'importo di € 2.500,00 CP_1
oltre r.s.g. e accessori, oltre ancora rivalutazione monetaria ed interessi, con integrale compensazione delle spese di lite, ritenendo detta pronuncia erronea sia sotto il profilo della quantificazione dei compensi spettanti in proprio favore, quale difensore di ufficio del CP_1
nel procedimento penale rubricato al n° 181/2019 R.G.G.I.P. - n° 4658/2018 R.G.N.R. del
Tribunale di LÌ, quantificati dal G.d.P. in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal
Protocollo per la liquidazione delle difese d'ufficio adottato dal Tribunale di LÌ, che in ordine alla disposta compensazione integrale delle spese legali tra le parti, in ragione della violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. oltre che dei principi giurisprudenziali in materia.
Ometteva di costituirsi in giudizio l'appellato che veniva pertanto CP_1
dichiarato contumace con ordinanza ex art. 127-ter co. 3° c.p.c. resa in data 28 marzo 2023.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non rendendosi per il resto necessario alcun approfondimento istruttorio – peraltro neppure richiesto dall'attore – ed attesa pertanto la natura meramente documentale della causa, la stessa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025, della quale veniva disposta la trattazione in modalità cartolare, con sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; la causa è stata infine assunta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunziati dall'appellante.
* * * * * * * *
Ritiene il Tribunale che l'appello proposto dall'avv. Matteo Monari meriti parziale accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2 In primo luogo, per quanto concerne il merito delle doglianze proposte nel presente procedimento di gravame dall'avv. Monari – e quindi la motivazione addotta dal Giudice di
Pace di LÌ a fondamento della sentenza n° 175/2022 con la quale è stata disposta la condanna dell'odierno appellato al pagamento dei compensi maturati dal professionista nel procedimento penale n° 181/2019 R.G.G.I.P. - n° 4658/2018 R.G.N.R. celebrato dinanzi al Tribunale di LÌ
(prima in sede di udienza preliminare e successivamente davanti al Giudice del dibattimento), avendo il Giudice di prime cure ritenuto congrua una minor somma rispetto a quanto preteso dall'avv. Monari tenendo conto della “concreta complessità e difficoltà del caso”, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto – ed in termini generali – confutata la doglianza dell'odierno appellante il quale ha ritenuto di contestare “la possibilità da parte del Giudice stesso di operare tale rivalutazione” (id est di operare una “sensibile riduzione della somma richiesta” dal difensore)
“stante la circostanza che la somma indicata dall'attore odierno appellante era stata puntualmente calcolata in base al Protocollo di liquidazione delle difese d'ufficio del 18.08.16, adottato dal Tribunale di LÌ, in accordo tra Avvocati e Magistrati, ai sensi del quale, in caso di esito negativo del tentativo di recupero del proprio credito professionale da parte del difensore d'ufficio, lo stesso Tribunale liquida le sue spettanze”; non vi è dubbio infatti che l'eventuale adozione di un Protocollo d'Intesa fra il Tribunale ed il locale Ordine degli
Avvocati avente ad oggetto la quantificazione dei compensi da liquidare in favore dei difensori nella ricorrenza di determinati presupposti particolarmente frequenti (nel caso di specie: in presenza di una difesa d'ufficio ovvero in caso di ammissione della parte al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato) non vincola in ogni caso il Giudice di merito che sia stato adìto dal professionista al fine di effettuare con sentenza la quantificazione del compenso spettantegli, dovendo l'autorità giudiziaria attenersi unicamente ai “parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247” applicabili ratione temporis alla fattispecie sub judice.
Ciò doverosamente premesso, si osserva in primo luogo che nel caso di specie il Giudice di prime cure – a fronte di una dettagliata richiesta di liquidazione effettuata dall'attore in ossequio al «“protocollo” per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché ai difensori d'ufficio di soggetti irreperibili, ovvero di soggetti rispetto ai quali siano state esperite inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, relativamente a procedimenti pendenti davanti al Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di LÌ» ed ai prospetti di note spese diramati dal Presidente della Sezione Penale del medesimo Tribunale con nota Prot.
3 n° 1351 del 18 agosto 2016 – risulta essersi limitato ad affermare la necessità di “liquidare una somma che tenga conto della concreta complessità e difficoltà del caso e così limitatamente €
2500,00, oltre 15% rsg, accessori e interessi”, senza quindi operare alcuna distinzione fra l'attività professionale svolta dall'avv. Monari all'udienza preliminare del 28 giugno 2019 celebrata innanzi al G.U.P. di LÌ (il quale ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato e quella espletata nella successiva fase dibattimentale (definitasi con CP_1 sentenza di condanna n° 866/2021 R. Sent. pronunciata all'udienza del 7 giugno 2021), né inoltre richiamando le norme e gli specifici criteri di quantificazione del compenso adottati.
Ciò posto, occorre precisare come il regolamento di cui al D.M. n° 55/2014, emanato in forza dell'art. 13 co. 6° della l. n° 247/2012, disciplini – ai sensi dell'art. 4 co. 1° del già citato
D.M. – i parametri dei compensi all'avvocato per la prestazione resa in ambito giudiziale, i quali operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nelle tabelle allegate allo stesso D.M. n° 55/2014), su cui potere poi effettuare aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali. Invero, come sottolineato dalla Suprema Corte, “i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal
d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard
(quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui al all'art. 2233 c.c., comma
2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (cfr. Cass. nn. 25804/2015, 24492/2016, 20790/2017,
30286/2017 e 28113/2020). Ulteriormente, la Suprema di Corte ha di recente precisato che “ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m.
n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (cfr. Cass. nn. 10438/2023 e 11788/2023); ed ancora: “in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese
4 di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. Cass. n° 9815/2023); ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che «la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del
d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento “ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, i quali fungono da limite massimo;
sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime» (cfr. Cass. n° 15006/2021). Alla luce di ciò, risulta evidente la possibilità per il Giudice di discostarsi al ribasso – non solo da eventuali protocolli adottati dal Tribunale, ma
– anche dagli onorari o dai compensi di cui ai valori medi delle tariffe applicabili, pur rimanendo al di sopra dei minimi;
tuttavia, laddove il giudicante ravvisi nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico l'opportunità di operare una valutazione diversa, e dunque di discostarsi dal valore parametrico medio, dovrà esplicitarlo attraverso una motivazione puntuale e rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata, nonché al decoro della professione che l'art. 2233 co. 2° c.c. impone di considerare. Tale interpretazione è peraltro coerente con la ratio delle modifiche introdotte con il D.M. n° 37 del 2018, volte a meglio definire i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati i quali, alla stregua dell'art. 13 co. 7° della l. n° 247 del 2012, devono essere formulati “in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi”.
Premesso quanto sopra, con riferimento alle tabelle 2014-2018 allegate al D.M. n° 55/2014
(da applicare nel caso di specie, essendosi concluso il processo penale di primo grado nell'anno
2021 e quindi anteriormente alle ulteriori modifiche apportate all'originario D.M. n° 55/2014 dal D.M. n° 147 del 13 agosto 2022) ed avuto riguardo alle fasi di studio e decisionale curate dall'avv. Monari in sede di udienza preliminare celebrata innanzi al G.U.P. del Tribunale di
LÌ, tenuto conto dei valori medi tariffari previsti per le suddette fasi (rispettivamente €
810,00 ed € 1.350,00) ritiene questo Giudice che, in considerazione dell'attività in concreto espletata dal difensore in favore di quale desumibile dalla documentazione CP_1
– invero assai scarna – versata in atti dall'odierno appellante, sia congruo liquidare il compenso professionale nella misura di complessivi € 1.580,00 (di cui € 630,00 per la fase di studio ed €
950,00 per quella decisionale), stante la modesta complessità della vicenda processuale trattata
5 davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare;
il suddetto importo va maggiorato delle spese generali nella misura del 15% e della c.p.a. al 4% (risultando il difensore in regime c.d. forfettario, senza quindi applicazione dell'i.v.a. né della ritenuta d'acconto, secondo quanto si evince dalla nota pro forma n° 38/2021 del 23 settembre 2021 in atti), per un totale di €
1.889,68. Giova precisare a tale proposito che, per quanto concerne la suddetta liquidazione della fase di studio, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
«nell'ambito del giudizio penale, il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., ha diritto alla liquidazione dell'onorario anche per la voce “esame e studio”, di cui al n. 2 della Tabella allegata alla c.d. Tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali, emanata con d.m. n. 585 del 1994, in esecuzione del d. lgt. n. 170 del 1946, quale modificato dall'art. 1 della l. n. 536 del 1949 e dalla l. n. 1051 del 1957, applicabile
“ratione temporis”» (cfr. Cass. n° 20669/2019).
Passando ora alla disamina dell'attività difensiva svolta dall'avv. Matteo Monari in favore del nella successiva fase dibattimentale – la quale, a seguito della celebrazione di CP_1
plurime udienze nel corso delle quali è stata svolta anche la necessaria istruttoria orale, è stata definita come detto all'udienza di discussione del 7 giugno 2021, all'esito della quale il
Tribunale monocratico di LÌ ha pronunciato la sentenza di condanna n° 866/2021 R. Sent. –
e tenuto conto dell'effettiva complessità dell'attività professionale svolta dal patrocinante oltre che delle questioni giuridiche affrontate e del risultato conseguito (il è stato CP_1 condannato in relazione a due capi d'imputazione ed assolto per insussistenza del fatto in relazione al reato di ricettazione pluriaggravata) appare congruo liquidare in favore dell'odierno appellante gli importi rispettivamente di € 300,00 per la fase di studio, € 800,00 per quella istruttoria ed € 800,00 per la fase decisionale, in ossequio a quanto richiesto anche in sede stragiudiziale dall'avv. Monari, trattandosi di importi che – oltre ad essere rispettosi del pertinente Protocollo adottato dal Tribunale di LÌ – risultano senz'altro congrui rispetto ai medi tariffari applicabili ratione temporis al processo penale n° 759/19 R.G. - n° 4658/18 P.M.; il tutto per un compenso professionale pari a complessivi € 2.272,40, comprensivo anche in tal caso delle sole spese generali e della c.p.a.
Per quanto concerne poi la domanda dell'appellante avv. Matteo Monari di riconoscimento in proprio favore degli “interessi legali” (non meglio specificati neppure in relazione alla decorrenza) deve osservarsi in questa sede che, secondo quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali di difesa, gli interessi di cui all'articolo 1224 del codice civile competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale
6 ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (così da ultimo Cass. Civ. sez. II, 30 aprile 2024 n° 11523; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. II, 18 settembre 2023 n° 26748, Cass. Civ. sez. II, 22 giugno
2023 n° 17858, Cass. Civ. sez. VI, 25 gennaio 2023 n° 2337, Corte d'Appello di Perugia sez.
I, 16 dicembre 2022 n° 695, Cass. Civ. sez. II, 19 agosto 2022 n° 24973, Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022 n° 24481 e n° 24482, Cass. Civ. sez. VI, 26 maggio 2022 n° 17122, e Cass. Civ. sez. VI, 16 marzo 2022 n° 8611); ne consegue pertanto l'applicazione – sul complessivo credito di € 4.162,08 (€ 1.889,68 + 2.272,40) spettante in favore dell'avv. Monari – degli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 co. 4° c.c., comma aggiunto dall'art. 17 co. 1° d.l. 12 settembre 2014 n° 132, convertito con modifiche nella l. 10 novembre 2014 n° 162
(disposizione senz'altro applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) con decorrenza dal 23 novembre 2021, 1° giorno successivo al perfezionamento nei confronti del della CP_1 notifica dell'«Atto di citazione per recupero compenso professionale» innanzi al Giudice di
Pace di LÌ, difettando in atti la prova dell'effettivo invio al cliente della precedente nota pro forma n° 38/2021 del 23 settembre 2021 già sopra menzionata.
Passando ora alla disamina dell'ulteriore doglianza proposta nel presente procedimento di gravame dall'avv. Matteo Monari, relativa all'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace di LÌ nella sentenza n° 175/2022 resa a definizione della causa civile iscritta al n° 131/2022 R.G. G.d.P., si osserva quanto segue. Deve evidenziarsi come in tema di compensazione delle spese di giudizio la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il seguente condivisibile principio di diritto: «l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr. Cass. nn. 2883/2014 e 1950/2022); ed ancora: «la compensazione delle spese legali, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla l.
n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso» (cfr. Cass. n°
15495/2022 a conferma di Cass. sez. lav. n° 21157, 7 agosto 2019, Rv. 654806); infine è stato
7 evidenziato che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative
a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.
Cass. nn. 11217/2016 e 3977/2020).
Premesso ciò, nel caso in esame, in assenza di reciproca soccombenza delle parti, la motivazione adottata dal Giudice di 1° grado al fine di operare la compensazione delle spese di lite (id est “la semplicità e brevità della causa, unitamente considerata al concreto impegno di causa”) non appare conforme ai principi sopra indicati, risultando idonea semmai a giustificare una liquidazione in misura prossima – o addirittura coincidente – ai minimi tariffari ma giammai a determinare la compensazione tra le parti delle spese processuali. Ne deriva che, in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del giudizio di 1° grado dovranno essere poste a carico del soccombente CP_1
In accoglimento del motivo di gravame in disamina, va quindi riformata la sentenza di primo grado disponendo la condanna del al pagamento delle spese di lite del giudizio n° CP_1
131/2022 R.G. G.d.P., da liquidare in questa sede in ossequio al principio della soccombenza e che vanno quindi poste a carico dell'odierno appellato e quantificate in favore dell'avv.
Matteo Monari come in dispositivo, sulla base di valori prossimi ai minimi di cui al D.M. n°
55/2014 (nella formulazione della norma applicabile ratione temporis al giudizio n° 131/2022
R.G. G.d.P.), applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da €
1.101,00 ad € 5.200,00 - Giudice di Pace, esclusa al fase istruttoria in quanto non svolta), tenuto conto della natura e del valore della causa nonché dell'attività difensiva concretamente esercitata. Giova evidenziare in questa sede – alla luce della richiesta formulata dall'odierno appellante – che gli interessi sull'importo oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali del giudizio di 1° grado spettano in favore del difensore solo a far data dalla pronuncia della presente sentenza in grado di appello, con la quale è stato accertato il relativo diritto al rimborso.
Le spese di lite del presente giudizio di gravame seguono anch'esse la prevalente soccombenza dell'odierno appellato e si liquidano – in difetto di notula – in favore dell'avv.
Matteo Monari come in dispositivo, sulla base di valori prossimi ai minimi di cui al D.M. n°
55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U.
8 n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00 - Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, esclusa al fase istruttoria in quanto non svolta), stante l'estrema semplicità delle questioni scrutinate nella presente sede di appello e tenuto conto della breve durata del giudizio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di LÌ – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'avv. Matteo Monari nei confronti di
[...]
, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1 accoglie parzialmente l'appello proposto con atto iscritto a ruolo in data 13 aprile 2022 dall'avv. Matteo Monari e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore dell'avv. Matteo Monari, a titolo di CP_1
compenso professionale spettante quale difensore d'ufficio dell'odierno appellato nel procedimento n° 181/2019 R.G.G.I.P. - n° 759/19 R.G. - n° 4658/2018 R.G.N.R. del Tribunale di LÌ, del complessivo importo di € 4.162,08 – già comprensivo degli accessori di legge – oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4° c.c. dal 23 novembre 2021 sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla rifusione in favore dell'appellante avv. Matteo Monari CP_1
delle spese processuali del giudizio di 1° grado che liquida nel complessivo ammontare di €
590,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 160,00 per la fase introduttiva ed € 280,00 per la fase decisionale), oltre spese generali e c.p.a. come per legge;
condanna alla rifusione in favore dell'appellante avv. Matteo Monari CP_1
delle spese processuali del presente grado di appello che liquida nel complessivo ammontare di € 1.110,00 (di cui € 280,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva ed € 550,00 per la fase decisionale), oltre spese generali e c.p.a. come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
La presente sentenza è esecutiva per legge.
LÌ, 15 marzo 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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